Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 4362/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: ), ass. Avv. Avv. RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1
ZAMPIERI NICOLA, IC ER, NC FA (ricorrente)
- Controparte_1
(CF: ) ass. Dott.ssa
[...] P.IVA_1
, Dott.ssa (convenuto) CP_2 Persona_1
CONCLUSIONI:
come da verbale
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Il Giudice
1. Premesso che:
- , con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 ha rappresentato di avere svolto Parte_1
mansioni di docente per il , per supplenze c.d. brevi e saltuarie, con Controparte_1
contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, nell'anno scolastico 2021/2022, per complessivi giorni 41;
1
20/2/2001 (c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei
Contratti Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 252,15) prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente;
- parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra;
2. Rilevato che:
- il si è costituito in giudizio, contestando le pretese della parte Controparte_1
ricorrente; in particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento;
dando atto, in subordine, della correttezza contabile dei conteggi avversari in relazione alla retribuzione professionale docenti;
3. Ritenuto che la domanda di condanna del alla corresponsione della retribuzione professionale CP_1
docenti debba essere accolta;
infatti:
2 - la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola
del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_1
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2021/2022 euro 252,15;
4. Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, secondo la regola generale di cui all'art. 91 cpc;
con riconoscimento delle spese a favore dei procuratori di parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari;
le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della natura sostanzialmente “seriale” della lite;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
3 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente: Controparte_1
di euro 252,15, per l'anno scolastico 2021/2022; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente.
Torino, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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