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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 39/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 gennaio 2023 da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3
dagli avv.ti Ezio Bonanni e Damiano Beda, giusta procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo sito in Venezia, via Miranese n. 1, Mira (VE), PEC:
; Email_1
Email_2 -appellanti-
Contro in persona del procuratore, dott. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Moresco e Maurizio
[...]
Sbaiz, come da procura allegata alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso,
Borgo Cavour n. 37, PEC: ; Email_3
Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 490/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025.
Conclusioni per eredi : “in via pregiudiziale e preliminare, di rito e Pt_2
di merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per difetto di pronuncia e/o violazione delle norme di cui all'art. 112 c.p.c. e/o per violazione del diritto di azione e di difesa, in un giusto processo, in relazione al capo II.a dell'atto di appello, e/o per difetto di motivazione, ovvero per motivazione contraddittoria, e meramente apparente, e perplessa, come da capo II.c del presente atto di appello;
in via istruttoria: disporre la prosecuzione della prova testimoniale, e/o ammettere la CTU tecnico ambientale e medico legale quest'ultima peraltro già richiesta nel corso del giudizio di primo grado e ancora con le note autorizzate (doc. 5 – v. pag. 13), e a maggior ragione alla luce di
pag. 2/14 Cassazione, Sezione Lavoro, 1392/2009, anche con nuova escussione di testimoni, ex art. 257 c.p.c. e/o 421 e 437 c.p.c., rilevando comunque, dalla motivazione della sentenza, il fatto che sia stata pronunciata sulla base del criterio formale dell'onere della prova;
nel merito: accogliere il gravame riformare la sentenza impugnata del
Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 490/2022 (doc. 1), e in particolare nel capo 2 della citata sentenza, e quindi con condanna della società
l'appellata al risarcimento dei danni differenziali e complementari subiti dalla vittima primaria fino al dì del deposito del ricorso (doc. 2), per gli importi di cui al ricorso ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, e con accoglimento di tutto quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, che si intende integralmente riportato
e riscritto alle presenti conclusioni, con espressa riserva di agire in separato giudizio per gli ulteriori danni che questi ha subito unitamente ai danni iure proprio per i quali la notifica del presente ricorso in appello e pedissequo decreto costituisce formale messa in mora interruttiva della prescrizione,
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore di entrambi i procuratori.
Si insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni, il tutto per
i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui
pag. 3/14 integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Si chiede che al dispositivo della sentenza di primo grado:
“
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso a spese compensate”
Sia sostituito con il dispositivo di accoglimento delle domande tutte di parte appellante:
«
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame, dichiara la nullità, ovvero l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Treviso, Sez.
Lav., sentenza n. 490/2022 resa a definizione del procedimento n. 54/2021
RG, e per gli effetti condanna la parte appellata al risarcimento di tutti i danni differenziali e complementari subiti dal Sig. , come Persona_1
quantificati nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»”
Conclusioni per “Richiamate le difese, eccezioni, Controparte_1
difese e istanze tutte (anche istruttorie) svolte in primo grado – da intendere qui, per brevità, integralmente ribadite e trascritte - si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, ragione
pag. 4/14 od azione, voglia rigettare l'appello in quanto inammissibile e, comunque, privo di fondamento, per le ragioni tutte esposte nel presente atto.
Con tutte le conseguenze di legge, anche per spese, competenze e onorari del giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili – perché nuove e, comunque, meramente esplorative
– e, ad ogni buon conto, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, vista
l'ampia istruttoria (testimoniale e documentale) già svolta in primo grado.
In subordine, si insiste in tutte le richieste istruttorie di primo grado, compresa la richiesta di ammissione di prova contraria rispetto a quella ex adverso dedotta ed eventualmente ammessa, a mezzo dei testi indicati in primo grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2023 , Parte_1
e in proprio ed in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
hanno impugnato la sentenza n.490/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda risarcitoria originariamente svolta da questi in ragione della contrazione di un mesotelioma pleurico per esposizione professionale sul presupposto della responsabilità datoriale dante causa dell'attuale appellata.
Con memoria depositata il 4 marzo 2024 si è costituita la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere
[...]
l'impugnazione.
La causa, disposto un primo rinvio fuori udienza per ragioni organizzative ed un secondo a seguito della rilevata incompatibilità del giudice assegnatario, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle pag. 5/14 conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, affermata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il OR e la di Castelfranco Pt_2 CP_1
Veneto, dante causa dell'odierna appellata, dal 1961 al 1969, ha ritenuto che le emergenze istruttorie non consentissero di ritenere provato il nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la e la CP_1
patologia polmonare diagnosticata nel 2017.
Solamente il teste , calibrista come il collega , a partire da Tes_1 Pt_2
epoca di poco precedente (1960) la presenza dell'altro, ha riferito di ricordarlo al lavoro, ma ne ha descritto le mansioni e l'ambiente di lavoro in termini da escludere un concreto rischio da esposizione a fibre di amianto. Gli altri due testi indicati dal ricorrente hanno dichiarato di non ricordarlo. Parlando dell'attività che veniva svolta nello stabilimento, hanno riferito in merito alla presenza di amianto, ma (dipendente dal Pt_4
1963 al 1969) ha riferito che i calibristi, che pure giravano per tutti i capannoni, lavoravano in uno dove c'erano alcune lavorazioni della forgiatura, ma si trattava di lavorazioni a freddo, ed ha negato che in quel capannone vi fossero dei forni. Tra i capannoni presso i quali passavano i calibristi c'erano anche il reparto coi forni che avevano all'interno dei materiali refrattari, ma non ha saputo riferire se si trattasse di amianto presente, invece, nella copertura dei capannoni, nei grembiuli e nei guanti degli operai addetti alle forgiature a caldo, venendo manipolato in alcuni capannoni ove venivano costruiti e riparati carri ferroviari. Quanto al teste che pure non ricordava il OR , ha confermato che i Tes_2 Pt_2
pag. 6/14 calibristi andavano nei vari reparti ove dovevano essere utilizzati i calibri, aggiungendo che la costruzione dei calibri veniva svolta in un capannone dove avveniva la lavorazione dei proiettili, e c'erano la torneria ed anche dei forni (forse spostati dopo il 1970), coibentati, con amianto come isolante termico, i cui addetti avevano “paramenti e guanti contenenti amianto”, venendo lavorato “senza particolari riguardi, soprattutto all'inizio, anche facendo polvere”.
Dal raffronto delle deposizioni ora richiamate, non avendo gli altri testi saputo riferire circostanze rilevanti, il giudice ha ritenuto che aveva maggior pregnanza l'affermazione del primo rispetto a quella di in quanto le dichiarazioni di questi erano incerte sotto il Tes_2
profilo temporale (il teste ha utilizzato l'espressione “per un periodo penso nel 1968-1969”, quando risulta che il OR già nel gennaio 1969 Pt_2
aveva iniziato a lavorare presso Inail), mentre il teste , proprio Tes_1
perché calibrista e, quindi, direttamente a conoscenza di queste mansioni ha riferito circostanze di segno contrario circa la presenza di amianto (il reparto dei calibristi non si trovava all'interno di un capannone, ma era stato realizzato in una zona adiacente agli uffici ed era nuovo, ben tenuto e riscaldato).
Quanto all'ulteriore circostanza relativa al passaggio dei calibristi negli altri reparti, i testi non hanno saputo riferire circa la presenza presso di essi del OR . Pt_2
Ha poi richiamato quanto emerso dalla documentazione formata dall'Ulss
n. 6 nel 2018 (e acquisita con la documentazione I.N.A.I.L. oggetto di ordine di esibizione), in relazione alla posizione del lavoratore che, sentito
“in merito alla sua pregressa esposizione ad amianto che non risulta
pag. 7/14 avvenuta durante il periodo lavorativo 1961 – 1969 quando era addetto alla costruzione di strumenti di misura (calibro) presso la ditta di CP_1
Marnati e Larissa, poi trasformata in di Castelfranco CP_3
Veneto….”, riferendo, invece, di situazioni di potenziale esposizione ambientale presso terzi (segnatamente la , azienda confinante con la CP_3
dove l'amianto è stato sicuramente utilizzato, mentre nel periodo CP_4
1963 – 1969 ha giocato giornalmente a calcio in un campo a confine con la stessa ditta ricordando anche la presenza di lastre di eternit nel CP_4
periodo 1983 – 2015 presso un vicino di casa sul terrazzo).
Con riguardo alla nota del referente scientifico del registro regionale dei masoteliomi – ove pur si dà atto della presenza di altri lavoratori altre al ricorrente affetti da mesotelioma – ne ha citato un passaggio in cui si attesta che “non abbiamo documentazione che in vi sia stata una presenza CP_1
certa di amianto, né che le attività produttive o i cicli produttivi utilizzassero amianto. Tuttavia è verosimile che la coibentazione dei forni fosse in amianto. Ulteriori testimonianze indicano la presenza di amianto nelle tubazioni degli impianti termici, ed il possibile uso di grembiuli in amianto. Di notevole importanza è la vicinanza della alla CP_1
azienda di riparazione e costruzione di carrozze e rotabili CP_4
ferroviari dove l'uso dell'amianto è ampiamente documentato e ha potenzialmente comportato una esposizione dei lavoratori nelle fabbriche adiacenti, come la ”- CP_1
2) Con l'appello, in parte ripetitivo, sicuramente prolisso, tanto da rendere problematica la enucleazione dei motivi di impugnazione, la sentenza è censurata reputando contraddittoria la valutazione dei testi citati.
pag. 8/14 Si lamenta che il giudice ha parlato di mera patologia polmonare, mentre si tratta di mesotelioma pleurico per il quale vi e è una specifica indicazione scientifica circa l'eziologia in relazione all'esposizione ad amianto.
Formula richiesta di consulenza tecnica ambientale e medico legale alla luce del parere in atti. Per_2
Valorizza le dichiarazioni dei testi e circa l'uso Tes_2 Pt_4
dell'amianto in azienda e la sua rilevanza anche nella form di esposizione indiretta.
Valorizza, altresì, il contenuto dell' “opuscolo” della società, descrittivo dell'ambiente lavorativo.
Invoca “l'eclatante dato epidemiologico della presenza di ben nove casi di mesotelioma di certa origine professionale presso la (oltre ad un CP_1
decimo caso riferito ad un addetto al tornio, incombenza pure svolta dal OR ). Pt_2
Svilisce le dichiarazioni del teste in quanto reputa che abbia un Tes_1
ricordo parziale riferendosi ai primi anni del suo lavoro ricorda il collega presso il suo reparto soltanto fino al 1964, anno del proprio servizio militare, nulla spendo riferire per il periodo successivo, tenuto conto delle ulteriori mansioni del OR (aggiustatore). Pt_2
Lamenta che su parte della documentazione (il già citato opuscolo e parere dell'Inail sul collega ) e sull'istanza di consulenza il giudice abbia Per_3
omesso la pronuncia.
A “cascata” ripropone la prospettazione in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro per la malattia e il suo esito.
Reitera le istanze istruttorie formulata in primo grado.
3) Il collegio, pur reputando ammissibile l'appello lo giudica infondato.
pag. 9/14 Pure con le criticità evidenziate in premessa all'illustrazione dei motivi di impugnazione, risulta possibile individuare il contenuto di una critica alla sentenza di primo grado, funzionale ad un'alternativa ricostruzione in fatto del punto oggetto di doglianza, ossia la ritenuta insussistenza di nesso di causa.
Ciò premesso va osservato che è ingiustificata la critica nella parte in cui si assume la contraddittorietà della sentenza nella valutazione delle testimonianze dei tre colleghi del OR . A tale riguardo va Pt_2
puntualizzato che il giudice, contrariamente all'assunto difensivo, si è posto in atteggiamento consapevolmente critico verso il tenore dele singole dichiarazioni testimoniali, svolgendo una propria valutazione sul piano comparativo e fornendo le ragioni della preferenza accordata alla testimonianza di . Tes_1
Si tratta di una valutazione che non è stata oggetto di disamina e di rilievo da parte dell'appellante, rispetto alla quale, quindi, non vi sono ragioni per rivedere il giudizio espresso con la sentenza impugnata.
L'unico aspetto meritevole di considerazione, nella prospettiva assunta dalla difesa, è dato dal riferimento al limitato lasso temporale rispetto al quale il teste è stato in grado di riferire. Sul punto giova precisare Tes_3
che né il teste, ma neppure gli altri testimoni, come pure rimarcato dal primo giudice, sono stati in grado di riferire circa la presenza del lavoratore in altri reparti. Le generiche dichiarazioni dei due testi ( : “So però Pt_4
che giravano per tutti i capannoni per effettuare il loro lavoro. Lavoravano anche nel reparto dove c'erano i forni e facevano le misurazioni dei proiettili.”; “– ricordo che i manutentori degli impianti a Tes_2
induzione, elettricisti e calibristi giravano per la fabbrica e questi ultimi si
pag. 10/14 riconoscevano perché avevano un camice nero. I calibristi facevano dei calibri e poi andavano nei vari reparti ove dovevano essere utilizzati.”).
Non sono riferibili con certezza al OR , né è descritto l'aspetto Pt_2
operativo per quella parte che avrebbe implicato una possibile esposizione, seppure indiretta, alle polveri di amianto.
Né ha pregio la doglianza degli appellanti con riguardo alla errata indicazione della patologia: è ben chiaro il tenore della sentenza in cui nelle premesse il giudice chiarisce che il lavoratore era “affetto da mesotelioma pleurico riconosciuto di origine professionale dall'I.N.I.A..L.”. I successivi riferimenti alla “patologia polmonare”, devono intendersi riferiti, quindi, a quella patologia.
Neppure la documentazione valorizzata consente di sovvertire gli esiti dell'istruttoria testimoniale.
Quanto al parere (enfaticamente definito dalla difesa “atto Per_2
chiave”), esso riferisce “che l'ambiente di lavoro, presso lo stabilimento di Castelfranco in cui ha operato l'assicurato, era interessato dalla CP_1
presenza di materiali contenenti amianto, nelle tipologie sopra descritte, ed
è possibile che egli sia stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto respirabili a causa di occasionali rilasci dovuti ad interventi diretti sulle coperture in cemento-amianto o, più probabilmente, al rifacimento del rivestimento del forni di riscaldo o trattamento termico.”.
A prescindere dal diverso periodo lavorativo dell'assicurato, CP_5
, dal 1970 al 1986, non vengono precisate le mansioni, salvo riferire la
[...]
esposizione nei termini sopra citati. Si tratta di situazione che non sono state affatto riferite dai testi rispetto all'impegno lavorativo del OR
. Pt_2
pag. 11/14 Con riferimento al registro dei mesoteliomi vale analoga considerazione:
l'esame delle posizioni lavorative considerate non consente di riferirne alcuna ai calibristi, ma ad altre tipologie certamente più “sospette” quanto a rischio espositivo (laminatore, addetto ai forni, manutentore e addetto al rifacimento dei forni, forgiatore di bombe). Solo per la nona posizione, evidentemente quella del OR (indicando il periodo lavorativo Pt_2
1961 – 1969, appunto il periodo lavorativo dell'originario ricorrente) è menzionata la mansione di calibrista. Infine, la posizione aggiornata è di addetto al tornio. Al riguardo gli appellanti affermano che tale mansione era pure del congiunto, senza alcun avallo probatorio ed anzi, con risultanza semmai di segno opposto : “Non so dire se intervenissero Pt_4
manualmente per rimuovere eccedenze con lime e torni.”; : Tes_1
“c'erano banchi di lavoro, torni, frese, rettifiche. Era un ambiente di lavoro in cui operavano coloro che erano addetti alla costruzione di strumenti di controllo.”; che però, esclude la presenza di amianto nel reparto).
Quanto all' “opuscolo” della società si tratta di documentazione di carattere pubblicitario priva di connotazioni tecniche, redato in epoca successiva
(1976) e, ancora una volta, non significativa al fine di imputare al OR che implicassero un'esposizione indiretta. Parte_5
Del tutto silente è , poi, l'appello circa il rilievo dato dal primo giudice alle dichiarazioni rese dal OR in sede accertativa presso l'Inail. Pt_2
Le superiori considerazioni, pertanto, giustificano l'insussistenza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica ambientale (la parte, atteso il pacifico mutamento degli ambienti lavorativi, non spiega su quali basi possa essere svolta), e tanto meno quelle medica dal momento che, la pag. 12/14 diagnosi purtroppo esiziale, è già stata formulata e il periodo di latenza è del tutto compatibile con le vicende, lavorative e non, del OR a Pt_2
prescindere dal periodo 1916 – 1969 presso la CP_1
Resta assorbita, quindi, ogni ulteriore questione in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro.
4) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/14 pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 gennaio 2023 da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3
dagli avv.ti Ezio Bonanni e Damiano Beda, giusta procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo sito in Venezia, via Miranese n. 1, Mira (VE), PEC:
; Email_1
Email_2 -appellanti-
Contro in persona del procuratore, dott. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Moresco e Maurizio
[...]
Sbaiz, come da procura allegata alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso,
Borgo Cavour n. 37, PEC: ; Email_3
Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 490/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025.
Conclusioni per eredi : “in via pregiudiziale e preliminare, di rito e Pt_2
di merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per difetto di pronuncia e/o violazione delle norme di cui all'art. 112 c.p.c. e/o per violazione del diritto di azione e di difesa, in un giusto processo, in relazione al capo II.a dell'atto di appello, e/o per difetto di motivazione, ovvero per motivazione contraddittoria, e meramente apparente, e perplessa, come da capo II.c del presente atto di appello;
in via istruttoria: disporre la prosecuzione della prova testimoniale, e/o ammettere la CTU tecnico ambientale e medico legale quest'ultima peraltro già richiesta nel corso del giudizio di primo grado e ancora con le note autorizzate (doc. 5 – v. pag. 13), e a maggior ragione alla luce di
pag. 2/14 Cassazione, Sezione Lavoro, 1392/2009, anche con nuova escussione di testimoni, ex art. 257 c.p.c. e/o 421 e 437 c.p.c., rilevando comunque, dalla motivazione della sentenza, il fatto che sia stata pronunciata sulla base del criterio formale dell'onere della prova;
nel merito: accogliere il gravame riformare la sentenza impugnata del
Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 490/2022 (doc. 1), e in particolare nel capo 2 della citata sentenza, e quindi con condanna della società
l'appellata al risarcimento dei danni differenziali e complementari subiti dalla vittima primaria fino al dì del deposito del ricorso (doc. 2), per gli importi di cui al ricorso ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, e con accoglimento di tutto quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, che si intende integralmente riportato
e riscritto alle presenti conclusioni, con espressa riserva di agire in separato giudizio per gli ulteriori danni che questi ha subito unitamente ai danni iure proprio per i quali la notifica del presente ricorso in appello e pedissequo decreto costituisce formale messa in mora interruttiva della prescrizione,
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore di entrambi i procuratori.
Si insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni, il tutto per
i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui
pag. 3/14 integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Si chiede che al dispositivo della sentenza di primo grado:
“
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso a spese compensate”
Sia sostituito con il dispositivo di accoglimento delle domande tutte di parte appellante:
«
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame, dichiara la nullità, ovvero l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Treviso, Sez.
Lav., sentenza n. 490/2022 resa a definizione del procedimento n. 54/2021
RG, e per gli effetti condanna la parte appellata al risarcimento di tutti i danni differenziali e complementari subiti dal Sig. , come Persona_1
quantificati nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»”
Conclusioni per “Richiamate le difese, eccezioni, Controparte_1
difese e istanze tutte (anche istruttorie) svolte in primo grado – da intendere qui, per brevità, integralmente ribadite e trascritte - si chiede che questa Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, ragione
pag. 4/14 od azione, voglia rigettare l'appello in quanto inammissibile e, comunque, privo di fondamento, per le ragioni tutte esposte nel presente atto.
Con tutte le conseguenze di legge, anche per spese, competenze e onorari del giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili – perché nuove e, comunque, meramente esplorative
– e, ad ogni buon conto, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, vista
l'ampia istruttoria (testimoniale e documentale) già svolta in primo grado.
In subordine, si insiste in tutte le richieste istruttorie di primo grado, compresa la richiesta di ammissione di prova contraria rispetto a quella ex adverso dedotta ed eventualmente ammessa, a mezzo dei testi indicati in primo grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 18 gennaio 2023 , Parte_1
e in proprio ed in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
hanno impugnato la sentenza n.490/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda risarcitoria originariamente svolta da questi in ragione della contrazione di un mesotelioma pleurico per esposizione professionale sul presupposto della responsabilità datoriale dante causa dell'attuale appellata.
Con memoria depositata il 4 marzo 2024 si è costituita la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere
[...]
l'impugnazione.
La causa, disposto un primo rinvio fuori udienza per ragioni organizzative ed un secondo a seguito della rilevata incompatibilità del giudice assegnatario, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle pag. 5/14 conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, affermata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il OR e la di Castelfranco Pt_2 CP_1
Veneto, dante causa dell'odierna appellata, dal 1961 al 1969, ha ritenuto che le emergenze istruttorie non consentissero di ritenere provato il nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la e la CP_1
patologia polmonare diagnosticata nel 2017.
Solamente il teste , calibrista come il collega , a partire da Tes_1 Pt_2
epoca di poco precedente (1960) la presenza dell'altro, ha riferito di ricordarlo al lavoro, ma ne ha descritto le mansioni e l'ambiente di lavoro in termini da escludere un concreto rischio da esposizione a fibre di amianto. Gli altri due testi indicati dal ricorrente hanno dichiarato di non ricordarlo. Parlando dell'attività che veniva svolta nello stabilimento, hanno riferito in merito alla presenza di amianto, ma (dipendente dal Pt_4
1963 al 1969) ha riferito che i calibristi, che pure giravano per tutti i capannoni, lavoravano in uno dove c'erano alcune lavorazioni della forgiatura, ma si trattava di lavorazioni a freddo, ed ha negato che in quel capannone vi fossero dei forni. Tra i capannoni presso i quali passavano i calibristi c'erano anche il reparto coi forni che avevano all'interno dei materiali refrattari, ma non ha saputo riferire se si trattasse di amianto presente, invece, nella copertura dei capannoni, nei grembiuli e nei guanti degli operai addetti alle forgiature a caldo, venendo manipolato in alcuni capannoni ove venivano costruiti e riparati carri ferroviari. Quanto al teste che pure non ricordava il OR , ha confermato che i Tes_2 Pt_2
pag. 6/14 calibristi andavano nei vari reparti ove dovevano essere utilizzati i calibri, aggiungendo che la costruzione dei calibri veniva svolta in un capannone dove avveniva la lavorazione dei proiettili, e c'erano la torneria ed anche dei forni (forse spostati dopo il 1970), coibentati, con amianto come isolante termico, i cui addetti avevano “paramenti e guanti contenenti amianto”, venendo lavorato “senza particolari riguardi, soprattutto all'inizio, anche facendo polvere”.
Dal raffronto delle deposizioni ora richiamate, non avendo gli altri testi saputo riferire circostanze rilevanti, il giudice ha ritenuto che aveva maggior pregnanza l'affermazione del primo rispetto a quella di in quanto le dichiarazioni di questi erano incerte sotto il Tes_2
profilo temporale (il teste ha utilizzato l'espressione “per un periodo penso nel 1968-1969”, quando risulta che il OR già nel gennaio 1969 Pt_2
aveva iniziato a lavorare presso Inail), mentre il teste , proprio Tes_1
perché calibrista e, quindi, direttamente a conoscenza di queste mansioni ha riferito circostanze di segno contrario circa la presenza di amianto (il reparto dei calibristi non si trovava all'interno di un capannone, ma era stato realizzato in una zona adiacente agli uffici ed era nuovo, ben tenuto e riscaldato).
Quanto all'ulteriore circostanza relativa al passaggio dei calibristi negli altri reparti, i testi non hanno saputo riferire circa la presenza presso di essi del OR . Pt_2
Ha poi richiamato quanto emerso dalla documentazione formata dall'Ulss
n. 6 nel 2018 (e acquisita con la documentazione I.N.A.I.L. oggetto di ordine di esibizione), in relazione alla posizione del lavoratore che, sentito
“in merito alla sua pregressa esposizione ad amianto che non risulta
pag. 7/14 avvenuta durante il periodo lavorativo 1961 – 1969 quando era addetto alla costruzione di strumenti di misura (calibro) presso la ditta di CP_1
Marnati e Larissa, poi trasformata in di Castelfranco CP_3
Veneto….”, riferendo, invece, di situazioni di potenziale esposizione ambientale presso terzi (segnatamente la , azienda confinante con la CP_3
dove l'amianto è stato sicuramente utilizzato, mentre nel periodo CP_4
1963 – 1969 ha giocato giornalmente a calcio in un campo a confine con la stessa ditta ricordando anche la presenza di lastre di eternit nel CP_4
periodo 1983 – 2015 presso un vicino di casa sul terrazzo).
Con riguardo alla nota del referente scientifico del registro regionale dei masoteliomi – ove pur si dà atto della presenza di altri lavoratori altre al ricorrente affetti da mesotelioma – ne ha citato un passaggio in cui si attesta che “non abbiamo documentazione che in vi sia stata una presenza CP_1
certa di amianto, né che le attività produttive o i cicli produttivi utilizzassero amianto. Tuttavia è verosimile che la coibentazione dei forni fosse in amianto. Ulteriori testimonianze indicano la presenza di amianto nelle tubazioni degli impianti termici, ed il possibile uso di grembiuli in amianto. Di notevole importanza è la vicinanza della alla CP_1
azienda di riparazione e costruzione di carrozze e rotabili CP_4
ferroviari dove l'uso dell'amianto è ampiamente documentato e ha potenzialmente comportato una esposizione dei lavoratori nelle fabbriche adiacenti, come la ”- CP_1
2) Con l'appello, in parte ripetitivo, sicuramente prolisso, tanto da rendere problematica la enucleazione dei motivi di impugnazione, la sentenza è censurata reputando contraddittoria la valutazione dei testi citati.
pag. 8/14 Si lamenta che il giudice ha parlato di mera patologia polmonare, mentre si tratta di mesotelioma pleurico per il quale vi e è una specifica indicazione scientifica circa l'eziologia in relazione all'esposizione ad amianto.
Formula richiesta di consulenza tecnica ambientale e medico legale alla luce del parere in atti. Per_2
Valorizza le dichiarazioni dei testi e circa l'uso Tes_2 Pt_4
dell'amianto in azienda e la sua rilevanza anche nella form di esposizione indiretta.
Valorizza, altresì, il contenuto dell' “opuscolo” della società, descrittivo dell'ambiente lavorativo.
Invoca “l'eclatante dato epidemiologico della presenza di ben nove casi di mesotelioma di certa origine professionale presso la (oltre ad un CP_1
decimo caso riferito ad un addetto al tornio, incombenza pure svolta dal OR ). Pt_2
Svilisce le dichiarazioni del teste in quanto reputa che abbia un Tes_1
ricordo parziale riferendosi ai primi anni del suo lavoro ricorda il collega presso il suo reparto soltanto fino al 1964, anno del proprio servizio militare, nulla spendo riferire per il periodo successivo, tenuto conto delle ulteriori mansioni del OR (aggiustatore). Pt_2
Lamenta che su parte della documentazione (il già citato opuscolo e parere dell'Inail sul collega ) e sull'istanza di consulenza il giudice abbia Per_3
omesso la pronuncia.
A “cascata” ripropone la prospettazione in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro per la malattia e il suo esito.
Reitera le istanze istruttorie formulata in primo grado.
3) Il collegio, pur reputando ammissibile l'appello lo giudica infondato.
pag. 9/14 Pure con le criticità evidenziate in premessa all'illustrazione dei motivi di impugnazione, risulta possibile individuare il contenuto di una critica alla sentenza di primo grado, funzionale ad un'alternativa ricostruzione in fatto del punto oggetto di doglianza, ossia la ritenuta insussistenza di nesso di causa.
Ciò premesso va osservato che è ingiustificata la critica nella parte in cui si assume la contraddittorietà della sentenza nella valutazione delle testimonianze dei tre colleghi del OR . A tale riguardo va Pt_2
puntualizzato che il giudice, contrariamente all'assunto difensivo, si è posto in atteggiamento consapevolmente critico verso il tenore dele singole dichiarazioni testimoniali, svolgendo una propria valutazione sul piano comparativo e fornendo le ragioni della preferenza accordata alla testimonianza di . Tes_1
Si tratta di una valutazione che non è stata oggetto di disamina e di rilievo da parte dell'appellante, rispetto alla quale, quindi, non vi sono ragioni per rivedere il giudizio espresso con la sentenza impugnata.
L'unico aspetto meritevole di considerazione, nella prospettiva assunta dalla difesa, è dato dal riferimento al limitato lasso temporale rispetto al quale il teste è stato in grado di riferire. Sul punto giova precisare Tes_3
che né il teste, ma neppure gli altri testimoni, come pure rimarcato dal primo giudice, sono stati in grado di riferire circa la presenza del lavoratore in altri reparti. Le generiche dichiarazioni dei due testi ( : “So però Pt_4
che giravano per tutti i capannoni per effettuare il loro lavoro. Lavoravano anche nel reparto dove c'erano i forni e facevano le misurazioni dei proiettili.”; “– ricordo che i manutentori degli impianti a Tes_2
induzione, elettricisti e calibristi giravano per la fabbrica e questi ultimi si
pag. 10/14 riconoscevano perché avevano un camice nero. I calibristi facevano dei calibri e poi andavano nei vari reparti ove dovevano essere utilizzati.”).
Non sono riferibili con certezza al OR , né è descritto l'aspetto Pt_2
operativo per quella parte che avrebbe implicato una possibile esposizione, seppure indiretta, alle polveri di amianto.
Né ha pregio la doglianza degli appellanti con riguardo alla errata indicazione della patologia: è ben chiaro il tenore della sentenza in cui nelle premesse il giudice chiarisce che il lavoratore era “affetto da mesotelioma pleurico riconosciuto di origine professionale dall'I.N.I.A..L.”. I successivi riferimenti alla “patologia polmonare”, devono intendersi riferiti, quindi, a quella patologia.
Neppure la documentazione valorizzata consente di sovvertire gli esiti dell'istruttoria testimoniale.
Quanto al parere (enfaticamente definito dalla difesa “atto Per_2
chiave”), esso riferisce “che l'ambiente di lavoro, presso lo stabilimento di Castelfranco in cui ha operato l'assicurato, era interessato dalla CP_1
presenza di materiali contenenti amianto, nelle tipologie sopra descritte, ed
è possibile che egli sia stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto respirabili a causa di occasionali rilasci dovuti ad interventi diretti sulle coperture in cemento-amianto o, più probabilmente, al rifacimento del rivestimento del forni di riscaldo o trattamento termico.”.
A prescindere dal diverso periodo lavorativo dell'assicurato, CP_5
, dal 1970 al 1986, non vengono precisate le mansioni, salvo riferire la
[...]
esposizione nei termini sopra citati. Si tratta di situazione che non sono state affatto riferite dai testi rispetto all'impegno lavorativo del OR
. Pt_2
pag. 11/14 Con riferimento al registro dei mesoteliomi vale analoga considerazione:
l'esame delle posizioni lavorative considerate non consente di riferirne alcuna ai calibristi, ma ad altre tipologie certamente più “sospette” quanto a rischio espositivo (laminatore, addetto ai forni, manutentore e addetto al rifacimento dei forni, forgiatore di bombe). Solo per la nona posizione, evidentemente quella del OR (indicando il periodo lavorativo Pt_2
1961 – 1969, appunto il periodo lavorativo dell'originario ricorrente) è menzionata la mansione di calibrista. Infine, la posizione aggiornata è di addetto al tornio. Al riguardo gli appellanti affermano che tale mansione era pure del congiunto, senza alcun avallo probatorio ed anzi, con risultanza semmai di segno opposto : “Non so dire se intervenissero Pt_4
manualmente per rimuovere eccedenze con lime e torni.”; : Tes_1
“c'erano banchi di lavoro, torni, frese, rettifiche. Era un ambiente di lavoro in cui operavano coloro che erano addetti alla costruzione di strumenti di controllo.”; che però, esclude la presenza di amianto nel reparto).
Quanto all' “opuscolo” della società si tratta di documentazione di carattere pubblicitario priva di connotazioni tecniche, redato in epoca successiva
(1976) e, ancora una volta, non significativa al fine di imputare al OR che implicassero un'esposizione indiretta. Parte_5
Del tutto silente è , poi, l'appello circa il rilievo dato dal primo giudice alle dichiarazioni rese dal OR in sede accertativa presso l'Inail. Pt_2
Le superiori considerazioni, pertanto, giustificano l'insussistenza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica ambientale (la parte, atteso il pacifico mutamento degli ambienti lavorativi, non spiega su quali basi possa essere svolta), e tanto meno quelle medica dal momento che, la pag. 12/14 diagnosi purtroppo esiziale, è già stata formulata e il periodo di latenza è del tutto compatibile con le vicende, lavorative e non, del OR a Pt_2
prescindere dal periodo 1916 – 1969 presso la CP_1
Resta assorbita, quindi, ogni ulteriore questione in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro.
4) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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