Improcedibile
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2025REG.PROV.COLL.
N. 01952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
vista la nota depositata il 16 dicembre 2024, con cui gli appellanti hanno dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Ennio Cerio e dall’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti appartenenti, con vari gradi, al corpo della Guardia di finanza, con sede di servizio presso la sezione operativa navale -OMISSIS-– hanno proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, all’art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed all’art. 48 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi e la conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione in loro favore delle relative somme a loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché per la condanna al risarcimento del danno nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
1.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
3. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 febbraio 2022 e in data 5 marzo 2022 – gli interessati hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo compendiato in « Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. n. 147/1990 – art. 42 D.P.R. 395/1995 – art. 42 D.P.R. n. 164/2002- art. 50 D.P.R. n. 254/1999 ».
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. In data 16 dicembre 2024 gli appellanti hanno depositato una nota con cui hanno dichiarato di non aver più interesse « alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta, successivamente alla sua proposizione, giurisprudenza contraria al riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per i servizi esterni di cui all’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, nonché all’art. 42 del D.P.R.31 luglio 1995 n. 395 ed all’art. 48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi, dagli stessi ».
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024.
7. Va premesso che la su citata nota del 16 dicembre 2016 è stata firmata dal difensore munito di rituali procure speciali rilasciate dagli interessati al tempo dell’introduzione dell’appello, conferenti all’avvocato i più ampi poteri difensivi, tra cui espressamente anche il potere di rinunciare agli atti, il che ricomprende all’evidenza il potere di dichiarare in nome e per conto dei propri assistititi la loro sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del processo.
7.1. Ciò posto, si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando in tal guisa la presa d’atto del giudice, il quale può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sezione III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418; sezione II, sentenza 18 ottobre 2022, n. 8886).
7.2. Ne discende che il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse da parte degli appellanti all’ulteriore coltivazione del gravame e, pertanto, dichiarare improcedibile l’appello ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1952 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO