Sentenza 19 agosto 2004
Massime • 2
Con riferimento alla normativa anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, deve qualificarsi lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, quale stabilito dalla contrattazione collettiva o da discipline equiparabili, applicabile nel caso concreto, e la contrattazione collettiva deve prevedere per lo stesso una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta per il lavoro normale (tenendo presenti le varie componenti fisse e continuative della retribuzione), senza però essere vincolata alla percentuale di maggiorazione prevista dalla legislazione speciale del 1923, la quale si riferisce solo alle prestazioni eccedenti non già il solo orario normale contrattuale, ma anche l'orario normale massimo di lavoro quale indicato dalla medesima normativa legale. Tale principio è applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, assoggettati alla disciplina speciale del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, che presenta caratteri di organicità ma non costituisce un corpo normativo chiuso che preclude l'applicabilità di regole e principi dell'ordinamento lavoristico generale, per gli aspetti non coperti dalla disciplina speciale e, in particolare, neanche il rinvio dell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 148 del 1931 alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione e di ogni indennità preclude l'applicabilità di principi di carattere generale successivamente dettati, in materia di retribuzione, per il lavoro subordinato. (Nella specie, relativa a dipendente ATAC, la S.C ha cassato la sentenza di merito che, trascurando sia il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole sia il significato che i termini della pattuizione aziendale possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione nazionale, aveva interpretato l'accordo contrattuale collettivo aziendale del 16 giugno 1983 nel senso che, per il calcolo del compenso per il lavoro straordinario, le relative percentuali di maggiorazione dovevano essere computate sulle quote della retribuzione normale ottenute considerando l'orario di lavoro normale di 37 e non già di 39 ore settimanali).
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia preso in esame una domanda diversa da quella effettivamente proposta, sotto taluni profili della causa petendi, il ricorso per cassazione proposto dall'avversario impone al controricorrente, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso in via incidentale e condizionata, in quanto la ricognizione compiuta dal giudice del contenuto della domanda proposta nel giudizio costituisce parte dell'accertamento giudiziale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità se non su ricorso di una delle parti, tenuto conto che la parte vittoriosa solo con un ricorso incidentale condizionato, e non con mere difese contenute nel controricorso, può sollecitare una diversa soluzione di questioni risolte dal giudice di merito in una maniera che possa risultare per lui pregiudizievole a seguito dell'impugnazione della sentenza ad opera del soccombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16284 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATAC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CAPPELLA, che lo difende, giusta procura speciale atto notar IGNAZIO DE FRANCHIS di ROMA del 29 marzo 2004 REP. N. 74977;
- ricorrente -
contro
NT LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio 2004 dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15839/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/05/01 - R.G.N. 45666/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/04/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CAPPELLA;
udito l'Avvocato MARRAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in grado di appello dal Tribunale di Roma, ha esposto che, con ricorso al Pretore di Roma, NO LL chiedeva la condanna dell'ATAC - Azienda delle tranvie ed autobus del Comune di Roma, di cui era dipendente, al pagamento della somma di L. 2.053.794, che assumeva dovutagli in base al ricalcolo della quota oraria della retribuzione rilevante per la determinazione (con la maggiorazione del 10%) dei compensi per il lavoro straordinario, tenendo conto che l'orario settimanale effettivo era di 37 ore e non di 39, in base all'accordo aziendale del 16.8.1983. Ha precisato che le domande erano rigettate dal Pretore.
L'appello dei lavoratori, a cui resisteva l'azienda, era accolto dal Tribunale che condannava l'ATAC al pagamento della somma suindicata, oltre interessi e rivalutazione.
Il giudice di secondo grado osservava che la questione traeva origine dall'accordo aziendale del 16.6.1983 che, nel vigore dell'orario di lavoro determinato dalla contrattazione nazionale (c.c.n.l. del 23.7.1976 e del 12.7.1985) in 39 ore settimanali, aveva introdotto il diverso istituto dell'"orario di servizio", stabilendolo in 37 ore e di fatto attribuendo ai dipendenti due ore di riposo retribuite non lavorate, "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi".
Osservava al riguardo il Tribunale che con raccordo del giugno 1986 le parti collettive, al di là della terminologia usata, avevano concordato la riduzione dell'orario normale effettivo (ancorché denominato "di servizio") da 39 a 37 ore settimanali. Di tale volontà era conferma il fatto che l'azienda aveva pacificamente retribuito con la maggiorazione propria del lavoro straordinario il lavoro eventualmente svolto nella 38A e nella 39A ora. In tale situazione, la frase "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi" esprimeva e chiariva la mancanza di variazione della retribuzione spettante nonostante il minore orario prestato. Nulla, invece, era disposto a proposito della struttura del lavoro straordinario, ne' il riferimento di natura volutamente generica operato "ai fini retributivi" autorizzava, in difetto di espliciti riferimenti contrari, esclusioni di alcun genere.
D'altra parte, la diversa interpretazione del disposto contrattuale, sostenuta dall'ATAC, per cui vi sarebbe stata la volontà delle parti di mantenere la fittizia base di calcolo delle 39 ore settimanali al fine del computo degli istituti retributivi indiretti, porterebbe alla declaratoria di nullità della clausola per contrasto con la norma imperativa di legge. Infatti - rilevava il Tribunale - l'art. 5 del r.d.l. n. 692/1923 stabilisce la maggiorazione minima del 10%
della retribuzione del lavoro straordinario, rispetto alla paga oraria ordinaria. Quest'ultima era da identificare all'epoca sulla base del divisore 48, in relazione alla durata settimanale massima del lavoro effettivo, e successivamente in base al divisore di maggior favore costituito dal minore orario settimanale, ovviamente effettivo, introdotto dalla contrattazione collettiva. Nella specie, se le parti avessero convenzionalmente previsto l'applicabilità di un fittizio divisore 39, invece del divisore 37, avrebbero individuato una minore base di calcolo e quindi assicurato una maggiorazione dello straordinario minore della percentuale del 10% ribadita anche dalla contrattazione collettiva nazionale. D'altronde l'art. 1367 c.c. impone nell'esegesi contrattuale l'interpretazione conservativa piuttosto che quella demolitiva, ove sussista concreta possibilità di opzione.
Era infondata, poi, l'eccezione di prescrizione quinquennale, poiché il conteggio a base della domanda riguardava solo gli ultimi cinque anni prima del ricorso introduttivo.
Contro questa sentenza l'ATAC propone ricorso per Cassazione, articolato in sei motivi. L'intimato resiste con controricorso poi illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c, degli artt. 1322-1326 c.c, unitamente a vizi di motivazione in riferimento all'accordo aziendale 16.6.1983, in raffronto al c.c.n.l, 23 luglio 1976 e all'accordo nazionale 12.7.1985.
La Corte d'appello ha trascurato che gli accordi aziendali in questione non avrebbero potuto individuare un diverso orario di lavoro, derogando al c.c.n.l. del 1976, in quanto la materia dell'orario di lavoro è esclusa dalla competenza del loro livello di contrattazione e riservata all'area nazionale, come specificato negli artt. 2 del citato c.c.n.l. e del citato accordo nazionale del 1985:
un rinvio agli accordi aziendali era compiuto, invece, solo per aspetti particolari, relativi all'orario di servizio. Inoltre le parti dell'accordo hanno tenuto presente sia tale riserva, sia il fatto che le varie clausole del c.c.n.l. relative alla determinazione della retribuzione giornaliera e oraria fanno riferimento all'orario di lavoro. Per tali ragioni hanno premesso espressamente alle pattuzioni dell'accordo del 1983 la condizione, che funziona anche da clausola interpretativa, "fermo l'orario contrattuale di lavoro ai fini retributivi". Tale clausola evidentemente si correla al complesso della richiamata normativa nazionale, è stata chiaramente travisata nel suo significato e nei suoi collegamenti, mentre la scarna motivazione è chiaramente inidonea a ricostruire un iter logico adeguato.
Con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime norme di legge e vizi di motivazione in riferimento all'art. 15 del c.c.n.l 23.7.1976 e degli artt. 1 e 11 del c.c.n.l 12 marzo 1980, oltre che violazione dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dell'art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692.
Deduce l'erroneità, contraddittorietà e l'infondatezza giuridica dei rilievi della Corte d'appello in merito alla affermata illegittimità della contrattazione aziendale ove interpretata nel senso sostenuto dall'azienda. Richiama la specialità della disciplina legale del rapporto lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto pubblico in concessione, anche riguardo all'orario di lavoro e ai riposi e al rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione di ogni spettanza retributiva. Sulla base di tale disciplina, la contrattazione collettiva, da un lato, ha legittimamente fatto riferimento, con disposizione di maggior favore, ai fini della determinazione della retribuzione, anche ai giorni festivi e in particolare alle domeniche, correlativamente prevedendo che l'importo giornaliero della retribuzione mensile sia calcolato mediante il divisore 30, e, dall'altro ha previsto la determinazione della quota oraria della retribuzione per "l'importo" medio giornaliero dell'orario, stabilito dalle norme di legge, o di contratto nazionale o aziendale (dividendo per 6 l'orario eventualmente individuato per settimana lavorativa). In definitiva, le quote orarie su cui calcolare la maggiorazione per lavoro straordinario non sono correlate alle prestazioni effettive, ma sono ottenute, con procedimento inverso, dividendo la retribuzione normale giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale, cui spetta di determinare l'orario di lavoro.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, con riguardo all'inapplicabilità dell'art. 2108 c.c, in riferimento agli artt. 6, 15 e 17 del c.c.n.l. 23.7.1976.
Ribadisce la specialità della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e in questo quadro l'inapplicabilità in genere delle disposizioni in materia di lavoro del codice civile e, in particolare, dell'art. 2108 c.c. sul lavoro straordinario. In base a detta specialità, ai fini del computo del compenso per lavoro straordinario, deve quindi farsi riferimento alle clausole contenute nei contratti collettivi. Ricorda al riguardo anche le precisazioni giurisprudenziali circa il carattere ampiamente e liberamente convenzionale dei criteri di individuazione della quota giornaliera della retribuzione nei rapporti dove la retribuzione non è determinata su base oraria ma su base mensile, poiché sono rimesse all'autonomia collettiva e individuale le scelte circa la forma e la struttura della retribuzione, e, d'altra parte, in materia di lavoro subordinato opera una nozione lata di corrispettività. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 in riferimento all'errata interpretazione degli artt. 15 e 17 del c.c.n.l. 23.7.1976 e degli artt. 1 e 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980; violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e degli artt. 1322-1326 c.c., unitamente a vizi di motivazione. Ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del c.c.n.l. del 1976 e dell'art. 11 del c.c.n.l. del 1980, lavoro straordinario è quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria;
inoltre deve farsi riferimento alle quote orarie della "retribuzione normale", per la base di calcolo delle quote orarie cui applicare la maggiorazione. Ne consegue il necessario riferimento al divisore stabilito in sede nazionale anche da parte da parte delle pattuizioni aziendali, anche perché la determinazione dell'aliquota oraria retribuiva è demandata alla contrattazione nazionale di categoria del settore e sarebbero mille clausole che comportassero una modifica dell'orario di lavoro, e non di quello di servizio, trattandosi di materia indisponibile a livello aziendale.
Osserva inoltre che la salvezza espressamente sancita dell'orario contrattuale "ai fini retributivi" esprimeva la comune intenzione dei contraenti di far si che la riduzione dell'orario stabilita a livello aziendale non spiegasse efficacia nei confronti delle clausole di rango nazionale o comunque di altra fonte contrattuale che all'orario di lavoro avessero direttamente o indirettamente fatto riferimento ai fini del calcolo di elementi retributivi.
Tale criterio è sicuramente legittimo, posto che i contratti aziendali possono derogare anche in peius ai contratti nazionali e, d'altra parte, la regolamentazione rappresenta al contrario un miglioramento del trattamento normativo ed economico dei dipendenti, poiché, riducendo l'orario di servizio, viene a compensare con la stessa retribuzione un più ridotto orario di servizio, rientrante nell'orario normale, e rende straordinarie le ore che precedentemente sarebbero entrate nell'orario ordinario, anche se continua ad utilizzare, per compensarle, il divisore 39, derivante dall'orario previsto in sede nazionale.
Inoltre, ove le parti avessero convenuto la riduzione dell'orario di lavoro e non dell'orario di servizio, la clausola in discussione "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi" avrebbe comportato necessariamente la riduzione della retribuzione in proporzione a due ore settimanali, con gli ulteriori riflessi sulla quota oraria della retribuzione.
Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 3 e 5 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2338 e successive modificazioni, anche in rapporto agli artt. 4, 15 e 17 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, e insufficiente motivazione su un punto decisivo.
Premesso che la normativa legale applicabile nella specie è quella di cui al r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, il quale prevede, per il personale dei servizi di trasporto in concessione, i limiti di orario giornaliero (otto ore) e settimanale (48 ore), prevedendo per l'eventuale lavoro straordinario (non più di due ore al giorno) un aumento di paga non inferiore al 10%, osserva che tale disciplina rappresenta il perimetro esterno invalicabile di origine legale, entro cui l'autonomia collettiva può muoversi prevedendo condizioni di miglior favore, anche in base al r.d. n. 148/1931. Ne consegue che il riferimento al divisore 39, per la determinazione della quota oraria della retribuzione, desumibile in base alle regole della contrattazione nazionale, competente in materia, e confermata inequivocabilmente dall'art. 13 dell'accordo aziendale del 1983, è perfettamente legittimo, poiché il r.d.l. n. 2383/1923 pone l'unico limite della maggiorazione del 10%, ma non vincola la determinazione dell'aliquota oraria retributiva. Peraltro la maggiorazione minima legale fa riferimento ad un orario settimanale di 48 ore, sicché in definitiva riguarda una quota di 1/208 della retribuzione mensile, riguardo alla quale è di maggior favore già la quota di 1/200 relativa a una retribuzione ripartita su 30 giorni alla settimana e 40 settimanali, anche perché il confronto tra normativa legale e quella contrattuale deve essere fatto sui singoli istituti globalmente considerati.
Con il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 3 e 5 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2338 e successive modificazioni, anche in rapporto agli artt. 15 e 17 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e agli artt. 1 e 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, degli artt. 1322-1326 e segg. ex.,
unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.
Lamenta che si sia ritenuto che l'accolta interpretazione dell'accordo collettivo giustificasse l'accoglimento delle domande anche riguardo alle modalità di calcolo delle quote dell'indennità base di produttività. Al riguardo non solo richiama quanto già rilevato a proposito del lavoro straordinario, ma osserva anche che la normativa contrattuale dettata dalle parti collettive non incontra il limite dell'aumento di paga del 10% previsto per il lavoro straordinario dall'art. 3 del r.d.l. n. 2328/1923. Il collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale sostiene che non sia stato rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'art. 366 c.p.c, e quello della specificità dei motivi di ricorso. A fondamento di ambedue i profili dell'eccezione si sostiene che, mentre nel ricorso si espone che con accordo aziendale del giugno 1983 era stato portato da 39 a 37 ore l'orario settimanale di lavoro del personale viaggiante, in realtà nella specie l'oggetto del contendere riguardava l'orario del personale impiegatizio, ridotto da 36 a 34 ore da altro accordo aziendale. Sarebbero state sviluppate quindi argomentazioni del tutto estranee all'effettiva fattispecie.
Questa eccezione non può ritenersi fondata. Deve infatti rilevarsi che il ricorso per Cassazione si ricollega perfettamente al contenuto dell'oggetto del contendere che è preso in considerazione nella sentenza impugnata. Ne consegue che sarebbe stato onere del controricorrente proporre ricorso, sia pure (eventualmente) in via incidentale e condizionata, contro la stessa sentenza, al fine di prospettare che il giudice di appello aveva preso in esame una domanda diversa da quella effettivamente proposta, sotto taluni profili della causa petendi. Infatti la ricognizione compiuta da parte del giudice del contenuto della domanda proposta nel giudizio costituisce parte dell'accertamento giudiziale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità se non su ricorso di una delle parti, tenuto anche presente che, come ripetutamente precisato da questa Corte, la parte vittoriosa solo con un ricorso incidentale condizionato, e non con mere difese contenute nel controricorso, può sollecitare una diversa soluzione di questioni preliminari risolte dal giudice di merito in una maniera che possa risultare per lui pregiudizievole a seguito della impugnazione della sentenza ad opera del soccombente (cfr., di recente, Cass. 13 aprile 2002 n. 5357 e 8 gennaio 2003 n. 100). I primi cinque motivi del ricorso vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, dipendente anche dalla concatenazione delle argomentazioni contenute in ciascuno di essi. Osserva questa Corte che sono riproposte questioni già esaminate in precedenti pronunce e in particolare nella sentenza 19 novembre 2003 n. 17575. Peraltro, nella presente occasione non possono prendersi in considerazione determinate puntuali disposizioni della contrattazione nazionale, in mancanza di una loro rituale acquisizione agli atti del giudizio di Cassazione. Ciò nonostante rimangono pertinenti, nel loro contenuto essenziale, le considerazioni formulate nella sentenza citata, anche perché è implicita nella sentenza impugnata, ed è pacifica, la circostanza che, secondo la disciplina applicabile al rapporto, la retribuzione oraria rilevante ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario debba in linea di principio essere calcolata sulla base di un quoziente commisurato all'orario di lavoro normale.
Il giudice di merito ha fondato la sua decisione su una determinata interpretazione dell'accordo contrattuale collettivo aziendale del 16 giugno 1983, sia pure basando tale interpretazione anche su considerazioni relative alla ritenuta illegittimità del medesimo accordo, ove interpretato nel senso proposto dall'azienda. Hanno quindi rilevanza centrale le censure di violazione delle norme legali di interpretazione dei contratti e di vizi di motivazione formulate in riferimento alla ricostruzione della portata dell'accordo operata dal giudice a quo.
In termini generali, è opportuno ricordare che, nell'interpretazione dei contratti, la comune intenzione delle parti deve essere ricercata innanzitutto prendendo in adeguata considerazione le parole e le espressioni della pattuizione, nel valore che esse assumono anche in base al collegamento logico tra le varie clausole (artt. 1362 e 1363 c.c). In particolare, nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro- la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle ed. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune- assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 c.c, dell'interpretazione complessiva delle clausole, che maggiormente garantisce il perseguimento della finalità essenziale della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti (Cass. 26 gennaio 1999 n. 703 e Cass. 9 agosto 2000 n. 10500). In tale prospettiva, quando oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa indubbiamente potenzialmente rilevante, ai fini della individuazione dell'effettiva volontà delle parti, il significato che i termini utilizzati, e in genere la complessiva pattuizione, possono assumere sulla base del tenore e della portata della contrattazione nazionale con cui lo specifico accordo è destinato ad interagire (cfr. Cass. 27 giugno 1998 n. 6389 e Cass. 19 dicembre 1998 n. 12719). Nella specie, considerato che la clausola in contestazione - la quale, come puntualizzato nella sentenza, recita "fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi" - aveva indubbiamente a che fare con problemi di rapporti tra durata della prestazione lavorativa settimanale e la disciplina retributiva, e tenuto presente anche che erano concretamente in discussione le modalità di computo del compenso delle singole ore di lavoro straordinario, l'azienda ricorrente giustificatamente lamenta che il giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione delle parti, abbia omesso di adeguatamente motivare riguardo all'ipotesi interpretativa da essa prospettata, secondo cui l'orario di lavoro in atto e previsto dal c.c.n.l. conservasse rilevanza ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione, determinazione certamente in astratto riconducale alla sfera dei fini retributivi. Nè certo può sostenersi che una penetrante indagine in tal senso, ai fini della ricerca della effettiva volontà delle parti, non era concretamente necessaria, perché quest'ultima era direttamente e inequivocabilmente desumibile, in senso difforme da quanto sostenuto dall'azienda, dal tenore letterale della clausola. Lo stesso giudice di merito, infatti, non ha presupposto una derivazione immediata della interpretazione prescelta dal tenore letterale della disposizione, dalla quale indubbiamente non era desumibile in via diretta ed univoca ne' l'affermazione in positivo che la complessiva retribuzione per il lavoro ordinario non doveva subire diminuzione, nè quella in negativo, secondo cui l'accordo non aveva a che fare anche con le modalità di computo del compenso per lavoro straordinario. Del resto, riguardo al primo di tali due aspetti, la ricorrente ha pertinentemente osservato che, ipotizzando che la clausola "fermo restando...." fosse finalizzata a regolare la retribuzione per il lavoro ordinario, il suo tenore letterale avrebbe potuto implicare un risultato esattamente opposto rispetto a quello affermato dal giudice di merito, e cioè che, rimanendo fermo ai fini retributivi l'orario di lavoro precedentemente in vigore (conforme a quello previsto dalla contrattazione nazionale), la retribuzione avrebbe dovuto essere diminuita per effetto della riduzione del lavoro effettivamente prestato.
Tale carenza di approfondimento risulta ancor più ingiustificata se si considera che la problematica della determinazione della retribuzione per il lavoro ordinario e della retribuzione per il lavoro straordinario si presenta in maniera del tutto diversa, e inversa, a seconda che i lavoratori siano retribuiti sulla base di una retribuzione fissa mensile oppure sulla base di una retribuzione oraria. Nel primo caso, infatti, l'elemento dato, o di partenza, è la retribuzione mensile, e la contrattazione collettiva deve offrire criteri per la quantificazione dei compensi o delle trattenute che devono essere determinati su base oraria, in caso di prestazione di lavoro aggiuntivo o di assenze senza diritto a retribuzione. Una riduzione, nel quadro di un miglioramento delle condizioni contrattuali, del normale orario di lavoro, non crea nessun problema quanto alla determinazione della retribuzione mensile, che rimane invariata, senza bisogno di alcuna espressa precisazione in tal senso, mentre il nuovo orario potenzialmente rileva ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione e quindi sull'entità delle trattenute orarie e del compenso per il lavoro straordinario.
Opposta è la problematica quando i lavoratori sono retribuiti ad ora. In tal caso le tariffe retributive determinano il compenso per una singola ora di lavoro ordinario, e la retribuzione ordinaria settimanale e mensile si ottiene moltiplicando tale valore per le ore di effettiva prestazione, salvo il compenso anche di ore di non effettiva prestazione in base a disposizioni di legge o contratto (malattia, permesso retribuito, ferie, ecc). Immediato è il dato di partenza anche per il compenso per il lavoro straordinario, salva l'applicazione della percentuale di maggiorazione. Viceversa, quando viene ridotto l'orario normale di lavoro, proprio per evitare che ciò comporti una diminuzione della retribuzione, è necessario che le parti collettive provvedano a un riproporzionamento delle retribuzioni orarie.
Dato che la contrattazione collettiva per il settore ed. autoferrotranviario ha recepito il primo di detti sistemi, come è ripetutamente sottolineato nel complesso del ricorso, ed è pacifico, essendo la relativa circostanza il presupposto, sia pure implicito, della stessa impostazione della domanda, risulta evidente che il giudice di merito è incorso in una grave carenza logico-giuridica per il fatto che, mentre ha preso in concreta considerazione l'ipotesi che la clausola in discussione regolasse un aspetto che, in realtà, non aveva alcun bisogno di una apposita disciplina, se non vi era l'intenzione di derogare a quanto era già conseguenza dei principi operanti in materia, non ha preso invece in adeguata considerazione la possibilità che le parti avessero avuto l'intenzione di incidere sulle modalità di calcolo della retribuzione oraria (e conseguentemente anche del lavoro straordinario), la quale avrebbe potuto subire variazioni proprio per effetto di una riduzione dell'orario di lavoro. Del resto l'affermazione della Corte d'appello - formulata a giustificazione della tesi della rilevanza della riduzione di orario ai fini del computo della quota oraria della retribuzione e del compenso orario del lavoro straordinario - che il riferimento di natura volutamente generico operato "ai fini retributivi" non autorizzava, in mancanza di più espliciti riferimenti contrari, nessuna esclusione, non ha un fondamento logico chiaro (visto che, al contrario, la genericità dell'espressione ne poteva consentire un'ampia valenza) ed è in contrasto con i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362, primo comma, dato che non si è provveduto a verificare le potenzialità espressive della dizione pattizia nel quadro della disciplina sul rapporto tra orario di lavoro e quota oraria della retribuzione e del potenziale valore tecnico delle formule utilizzate nell'ambito della contrattazione collettiva.
Il giudice a quo, come si è già visto, a conferma della interpretazione prescelta, e con riferimento al principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c, ha svolto considerazioni in merito alla illegittimità di una pattuizione contrattuale che comportasse, tramite il riferimento a una base di calcolo inferiore a quella derivante dal minore orario di lavoro, una maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario inferiore alla misura del 10% fissata dalla normativa del 1923 sull'orario di lavoro, precisando che doveva ritenersi spettante una maggiorazione nella misura minima inderogabile del 10% anche nel caso in cui l'orario normale settimanale fosse inferiore a quello di 48 ore previsto dalla leggi del 1923 sui limiti dell'orario di lavoro" In realtà l'interpretazione della clausola in questione non trova adeguato e sufficiente sostegno in dette considerazioni, sia perché può ricorrersi ai criteri di interpretazione ed. oggettiva (o integrativa) dei contratti di cui agli artt. 1366-1371 c.c. solo dopo l'adeguato esperimento dei criteri di interpretazione ed. soggettiva, di cui agli artt. 1362-1365, funzionali alla individuazione della reale (o storica) volontà delle parti (Cass. 5 maggio 1984 n. 2209, 29 aprile 1994 n. 4121, 26 giugno 1996 n. 5893 13 maggio 1998 n. 4815, 23 novembre 1998 n. 11878, 28 aprile 1999 n. 4241, 11 agosto 1999 n. 8590, 2 aprile 2002 n. 4680), sia perché devono ritenersi fondate, nei termini che si preciseranno, anche le censure mosse dalla ricorrente rispetto all'interpretazione delle relative disposizioni di legge seguita dalla Corte d'appello di Roma. Al riguardo si fa integrale riferimento alle ampie considerazioni contenute nella recente sentenza di questa Corte in data 19 novembre 2003 n. 17575, che ha ribadito un indirizzo già seguito dalle sentenze 22 febbraio 2002 n. 2856 e 6 aprile 2002 n. 4953, emesse anch'esse in relazione ad analoghe controversie.
Deve ribadirsi quindi il principio che (rispetto alla situazione normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66) costituisce lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, quale stabilito dalla contrattazione collettiva o da discipline equiparabili applicabili nel caso concreto;
e che la contrattazione collettiva deve prevedere per lo stesso una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta per il lavoro normale (tenendo presenti le varie componenti fisse e continuative della retribuzione), senza però essere vincolata alla percentuale di maggiorazione (del dieci per cento) prevista dalla legislazione speciale del 1923 (art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, disciplinante l'orario di lavoro di operai e impiegati delle aziende industriali o commerciali, nonché art. 3 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, emanato con riferimento specifico al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), la quale è applicabile solo alle prestazioni eccedenti non già il solo orario normale contrattuale, ma anche l'orario normale massimo di lavoro indicato dalla medesima normativa legale. Deve pure ribadirsi che il medesimo principio è applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, assoggettati alla disciplina speciale del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, poiché detta disciplina speciale presenta caratteri di organicità ma non costituisce un corpo normativo chiuso che preclude l'applicabilità di regole e principi dell'ordinamento lavoristico generale, per gli aspetti non coperti dalla disciplina speciale, e, in particolare, neanche il rinvio dell'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 148/1931 alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione e di ogni indennità preclude l'applicabilità di principi di carattere generale successivamente dettati per il lavoro subordinato in materia di retribuzione.
Quanto all'ipotesi, talora prospettata, che il r.d.l. n. 2328/1923 sia stato abrogato, deve rilevarsi - pur osservandosi incidentalmente che la tesi non appare fondata, almeno quanto alle norme in questione, se si tengono presenti complessivamente i disposti di cui agli artt. 103 e 104 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, in connessione con all'oggetto della norma di delega (art. 1 legge 6 dicembre 1978 n. 835), del provvedimento legislativo delegato e delle norme regolamentari e interne di cui quest'ultimo prevede l'emanazione, ed anche l'espressa previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 66/2003 - che ne' la parte ricorrente, ne' la parte intimata, che non ha proposto ricorso incidentale e che comunque non vi avrebbe interesse, hanno posto in discussione l'astratta operatività nella specie delle analoghe previsioni, in tema di limiti all'orario normale di lavoro e di maggiorazione per il lavoro prestato oltre tali limiti, dei due citati provvedimenti del 1923.
Quanto già osservato in merito ai vizi della sentenza impugnata consente di ritenere assorbite le considerazioni della azienda ricorrente in merito alle disposizioni della contrattazione nazionale che avrebbero riservato al relativo livello di contrattazione la competenza a disporre riguardo all'orario di lavoro (aspetti che quindi potranno eventualmente essere riesaminati dal giudice di rinvio), salvo osservarsi però che, mentre tali elementi potrebbero essere rilevanti (in connessione anche con l'impiego, da parte dell'accordo aziendale del 1983 dell'espressione orario di servizio, con riferimento al nuovo minore orario) ai fini della ricostruzione dell'intenzione delle parti riguardo all'orario cui fare riferimento ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione - fermo restando l'accertamento del giudice di merito relativo alla circostanza che le parti, al di là della terminologia usata, avevano inteso ridurre l'orario normale effettivo cui i dipendenti erano tenuti -, non può ritenersi fondata la tesi secondo cui una formale riduzione dell'orario di lavoro sarebbe addirittura nulla, perché in violazione della riserva di competenza in materia alla contrattazione nazionale. Infatti, in caso di successione di contratti collettivi di diverso livello, l'eventuale conflitto tra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua dell'effettiva volontà delle parti contraenti, e non già secondo i principi di gerarchia e specialità (cfr. Cass. 3 aprile 1996 n. 3092, 4 aprile 1997 n. 2955 e 6 ottobre 2000 n. 13300). Il sesto motivo rimane assorbito.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per gli evidenziati vizi di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e di motivazione e la causa deve essere rinviata ad altro giudice che, preliminarmente, procederà, nel rispetto dei criteri sopra indicati, all'interpretazione degli accordi in questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2004