Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16284
CASS
Sentenza 19 agosto 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con riferimento alla normativa anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, deve qualificarsi lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, quale stabilito dalla contrattazione collettiva o da discipline equiparabili, applicabile nel caso concreto, e la contrattazione collettiva deve prevedere per lo stesso una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta per il lavoro normale (tenendo presenti le varie componenti fisse e continuative della retribuzione), senza però essere vincolata alla percentuale di maggiorazione prevista dalla legislazione speciale del 1923, la quale si riferisce solo alle prestazioni eccedenti non già il solo orario normale contrattuale, ma anche l'orario normale massimo di lavoro quale indicato dalla medesima normativa legale. Tale principio è applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, assoggettati alla disciplina speciale del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, che presenta caratteri di organicità ma non costituisce un corpo normativo chiuso che preclude l'applicabilità di regole e principi dell'ordinamento lavoristico generale, per gli aspetti non coperti dalla disciplina speciale e, in particolare, neanche il rinvio dell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 148 del 1931 alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione e di ogni indennità preclude l'applicabilità di principi di carattere generale successivamente dettati, in materia di retribuzione, per il lavoro subordinato. (Nella specie, relativa a dipendente ATAC, la S.C ha cassato la sentenza di merito che, trascurando sia il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole sia il significato che i termini della pattuizione aziendale possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione nazionale, aveva interpretato l'accordo contrattuale collettivo aziendale del 16 giugno 1983 nel senso che, per il calcolo del compenso per il lavoro straordinario, le relative percentuali di maggiorazione dovevano essere computate sulle quote della retribuzione normale ottenute considerando l'orario di lavoro normale di 37 e non già di 39 ore settimanali).

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia preso in esame una domanda diversa da quella effettivamente proposta, sotto taluni profili della causa petendi, il ricorso per cassazione proposto dall'avversario impone al controricorrente, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso in via incidentale e condizionata, in quanto la ricognizione compiuta dal giudice del contenuto della domanda proposta nel giudizio costituisce parte dell'accertamento giudiziale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità se non su ricorso di una delle parti, tenuto conto che la parte vittoriosa solo con un ricorso incidentale condizionato, e non con mere difese contenute nel controricorso, può sollecitare una diversa soluzione di questioni risolte dal giudice di merito in una maniera che possa risultare per lui pregiudizievole a seguito dell'impugnazione della sentenza ad opera del soccombente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16284
    Data del deposito : 19 agosto 2004

    Testo completo