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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
,.( , . Civile Sent. Sez. 3 Num. 1389 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 18/01/2023 SENTENZA sul ricorso 791/2021 proposto da: SO NC, elettivamente domiciliata in Roma Via Friggeri Attilio, 55 presso lo studio dell'avvocato SO Giuseppe Orazio che la rappresenta e difende;
-ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9866/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE RILEVATO IN FATTO L'Avv. NC SO, tramite legale, ricorre f=x art. 391 bis c.p.c. chiedendo la revocazione della sentenza (rectius, ordinanza) n. 9866/2020 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso, che era stato da lei proposto avverso la sentenza n. 22720/2017 pronunciata ai sensi dell'art. 281 bis dal Tribunale di Roma (che aveva rigettato l'appello da lei proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, dichiarando infondata l'opposizione da lei proposta avverso -V( ingiunzioneVRD 639 del 1910). Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto difese In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre la ricorrente ha depositato due memorie scritte (una prima e l'altra dopo le conclusioni del PG) insistendo in entrambe nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO l. La ricorrente censura l'ordinanza impugnata, articolando due motivi (di cui il secondo a sua volta articolato nei numeri 2,3 e 4) l.l.Con il primo motivo denuncia, in relazione al primo motivo del suo ricorso 22 maggio 2018, il vizio di erronea supposizione: sia della sussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era risultata incontrastabilmente esclusa, sia, al contrario, dell'insussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era invece risultata positivamente stabilita. Fatti tutti che non avevano costituito punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare. Si duole che la Corte ha omesso di considerare che lei nel motivo aveva fatto riferimento alla contraddittorietù tra due parti decisive della motivazione della sentenza ed all'art:. 101 secondo comma Cost., come risulterebbe dal confronto tra la sintesi del 2 motivo operato dalla Corte nella impugnata sentenza (''il primo motivo censura la sentenza d'appello per insanabile contraddittorietà, violazione del diritto di difesa e delle norme del giusto processo ex art. 111, 2° comma in relazione all'art. 360 co. l, n. 4 c.p.c.") e la rubrica originale contenuta in ricorso (''Nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà tra due parti decisive della motivazione della sentenza. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte appellante. Violazione delle norme del giusto processo (art. 101 c.p.c.) e dell'art. 111, 2° comma della Costituzione. In relazione all'art. 360, l comma n. 4 c.p.c .... "). Sostiene che la Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il primo motivo del suo ricorso 22 maggio 2018, è incorsa in una "serie di errori di fatto, materiale e processuale". In particolare, secondo la sentenza impugnata: a) lei avrebbe contestato la motivazione della sentenza del Tribunale (nella parte in cui il giudice di appello aveva ritenuto nuova la domanda che lei aveva articolato in via subordinata) e precisamente avrebbe censurato la motivazione della declaratoria "pregiudiziale" di inammissibilità, perché nuova, clelia domanda subordinata, mentre lei, nell'articolare il primo motivo di ricorso, aveva riferito la contraddittorietà a due diverse decisioni sullo stesso merito contenute nella sentenza del giudice di appello;
b) sarebbe stata di rito la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata che era stata da lei proposta, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta di merito;
c) lei avrebbe impugnato, con il primo motivo di ricorso, la motivazione della pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della domanda nuova in appello, mentre lei aveva denunciato il conflitto tra tale declaratoria e la pronuncia finale di merito;
d) il Tribunale era incorso "verosimilmente in un equivoco nell'espressione "domanda subordinata" da lei formulata, ma lo 3 stesso "era tenuto a decidere il merito", mentre lei aveva censurato la sentenza del Tribunale proprio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la sua domanda di merito, aveva poi deciso detto merito negativamente senza il contraddittorio dell'interessata e senza leggere la difesa dell'interessata. Ricorda che lei, nell'articolare il primo motivo di ricorso 22 maggio 2018, aveva richiamato l'attenzione della Corte sul contrasto tra le due parti della sentenza: "da un lato, il Tribunale dice che delle difese e richieste di merito della ricorrente, essendo le stesse, formulate in appello, non bisogna tenerne conto, clall'altra decide proprio il merito della controversia" ed aveva osservato che: "Il risultato di questa macroscopica contraddizione del Tribunale è stato una gravissima violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'appellante avv. NC SO", concludendo che: "Considerata l'illegittimità della pronuncia di inammissibilità del Tribunale, le difese e le richieste di merito dell'appellante potranno ora essere valutate e decise da codesta E:cc.ma Corte" Sottolinea che lei nel merito aveva sostenuto che, poiché il legislatore al requisito "reddito complessivo" non aveva accompagnato alcun dato specifico che ne chiarisse il significato e ne delimitasse la portata, tra le tante interpretazion;
i possibili, per "reddito complessivo" doveva intendersi "il reddito complessivo netto del nucleo familiare", essendo la ratio legis quella di attribuire ad un numero più elevato possibile di mamme un contributo per le spese ed i sacrifici per la nascita del bebé. In definitiva, la ricorrente chiede che, poiché tutti gli errori di fatto denunciati non hanno costituito punto controverso decisivo, la 4 sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, la causa sia decisa nel merito. 1.2. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione agli altri tre motivi del suo ricorso 22 maggio 2018, il vizio dì erronea supposizione: sia della sussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era risultata incontrastabilmente esclusa, sia, al contrario, dell'insussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era invece risultata positivamente stabilita. 1. 2.1. In particolare, quanto al secondo motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato, reiterando "le stesse motivazioni errate della sentenza del Tribunale" In particolare, questa Corte nella sentenza impugnata non avrebbe considerato che "la predeterminazione normativa" della somma costituente il beneficio, nonché le condizioni o il presupposto per attenerlo, rilevano ai fini dell'accoglibilità della richiesta del beneficio, ma non rilevano "ai fini di ritenere esistente l'obbligo di restituire detta somma se il beneficiario contesta, come nella specie è avvenuto, per ben quindici anni, la ricorrenza delle condizioni previste per la restituzione", in quanto, in presenza di contestazioni, un provvedimento amministrativo, quale è per l'appunto l'ordinanza ingiunzione, non riporta un credito certo, liquido ed esigibile. Si duole che, secondo la Corte, lei avrebbe denunciato la sentenza del Tribunale "per irragionevolezza" della motivazione, mentre lei aveva denunciato l'< <assenza assoluta di motivazione in ordine alla volontà della legge così come espressa nella frase ... "reddito complessivo">>. Pertanto, la ricorrente, chiede che la sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribuna le di Roma, la causa sia decisa nel merito. 5 1.2.2. Quanto al terzo motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile incorrendo in "errori di fatto decisivi". In particolare: a) l'Amministrazione aveva sempre affermato il superamento del limite reddituale familiare con esclusivo riferimento al concetto di "reddito complessivo lortti', mentre lei aveva sempre riferito l'assenza di contestazione all"ammontare del "reddito complessivo netto", per cui non era intervenuta alcuna "smentita per tabulas"; b) il principio di non contestazione, secondo la Corte, sarebbe stato evocato nel motivo con riferimento al solo verbale di primo grado, mentre esso riguardava anche uno specifico motivo di appello (p. 5 dell'atto di appello, richiamata a p. 15 dell'originario ricorso). Sostiene che nel giudizio di appello aveva dedotto il dato del reddito complessivo netto inferiore al limite di 50 mila euro per ottenere il beneficio, e tale dato non era stato contestato dal Ministero, che era rimasto assente. Pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, la causa sia decisa nel merito, considerando, a tale fine, che il reddito complessivo netto del marito era pari ad euro 47 mila. 1.2.3. Quanto al quarto motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile incorrendo in "errori di fatto decisivi". In particolare, secondo la sentenza impugnata, detto motivo avrebbe riguardato una pronuncia espressa del Tribunale, mentre riguardava una pronuncia implicita (quella per l'appunto con cui era stata rigettata la domanda subordinata di decisione della lite secondo equità, che lei aveva formulato dapprima al Giudice di Pace e poi al Tribunale). Inoltre, la Corte ha percepito il suo rilievo come formulato in relazione ai requisiti per l'ammissione dell'appello (contro le sentenze del giudice di Pace ch1= non eccedono 6 il valore di euro 1.100), mentre esso era diretto soprattutto ad evidenziare la sua assoluta buona fede, attesa l'equivocità e la assoluta genericità del requisito di legge. In relazione a detta doglianza, la ricorrente non formula comunque alcuna espressa richiesta, presumendo che lo stesso sarebbe stato assorbito dalla decisione degli altri motivi. 1.3. Illustrando i motivi di revocazione, la ricorrente ha sottolineato: in sede di prima memoria, che la sua era solo <<opposizione giustificata ad una pretesa assurda dell'amministrazione, la quale tentò di farsi giustizia da sé interpretando l'espressione legislativa "reddito complessivo del nucleo familiare" 50.000,00 euro, condizione per l'invocazione beneficio de qua concesso dal governo allora, come reddito lordo, e non netto, era più logico doveroso trattandosi un assistenziale, con disprezzo assoluto della buona fede delle neomamme> > e che <> chiede a questa Corte che la causa sia decisa <>; in sede di seconda memoria, che l'errore di fatto, in cui è caduta l'ordinanza impugnata, è stato quello di <<ritenere che la richiesta restitutoria dell'amministrazione si fondava sul superamento del reddito familiare netto marito, non già sulla considerazione lordo. al contrario, l'oggetto della lite riguardava legittimità dell'interpretazione adottata e imposta d'imperio dall'amministrazione alla ricorrente, secondo quale doveva ritenersi superato il limite per ottenere beneficio, se familiare, considerato lordo, era superiore a 50.000,00 euro>>. 7 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nell'erronea percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa. In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza (o inesistenza) di un fatto, la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa (o accertata) in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 2.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dalla ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. 8 2.2.1. Invero, quanto al primo motivo dell'odierno ricorso (che rimanda al primo motivo dell'originario ricorso), occorre rilevare che la Corte nella ordinanza impugnata ha preso in considerazione la denuncia della ricorrente (secondo la quale il Tribunale, incorrendo nelle violazioni di legge poi denunciate, dapprima: aveva in via pregiudiziale ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda subordinata volta ad accertare l'insussistenza del credito dell'Amministrazione statale;
e poi aveva egualmente esaminato nel merito i fatti costitutivi di detto diritto, ritenendoli sussistenti) e l'ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Tanto è avvenuto ad esito di un articolato iter motivazionale, che si è sviluppato nei seguenti passaggi: a) dallo svolgimento della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma risultava la ratio decidendi della controversia;
b) la doppia motivazione (di inammissibilità per novità della domanda e di rigetto nel merito della domanda stessa) convergeva nell'affermazione della soccombenza sia in rito che nel merito;
c) l'atto di ingiunzione, emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 rappresenta l'atto attraverso il quale l'Amministrazione mette in mora il contribuente, mentre il giudizio di opposizione a detta ingiunzione comporta in ogni caso un accertamento sul merito del rapporto sostanziale (''id est sui fatti costitutivi del credito"), anche a prescindere da una specifica richiesta delle parti;
d) la rilevata insanabile contraddizione tra la rilevata preclusione in rito e la pronuncia sul merito non assurgeva ad incomprensibilità della decisione;
e) il Tribunale di Roma, decidendo nel merito l'appello, aveva corretto l'errore commesso in rito laddove non si era avveduto che la 9 questione, concernente il carattere lordo o netto ciel reddito, già apparteneva all'oggetto del giudizio di opposizione. 2.2.2. Quanto poi al secondo motivo dell'odierno ricorso (che rimanda agli altri tre motivi dell'originario ricorso), occorre rilevare che anche sul punto la Corte ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le denunce della ricorrente non a seguito di un errore di fatto, ma a seguito di percorso logico giuridico che si è sviluppato a sua volta nei seguenti passaggi: a) Il Tribunale di Roma aveva sì esaminato la questione del limite reddituale, ma non aveva affatto escluso il beneficio economico sul presupposto che il parametro di accesso all'assegno fosse il reddito lordo;
b) dall'estratto del verbale di udienza svoltasi in data 30 maggio 2014 nel giudizio di primo grado, trascritto nel ricorso, risultava sì che la SO aveva allegato che il reddito da considerare era soltanto quello del marito "che ascendeva ad euro 47 mila", ma non era dato verificare se e quali difese aveva svolto in quella stessa udienza l'Amministrazione statale;
tanto più che quest'ultima aveva posto a fondamento della pretesa recuperatoria dell'assegno ç)li accertamenti fiscali eseguiti in base all'anagrafe tributaria, da cui risultava il superamento del limite reddituale dei 50 mila euro;
c) il Tribunale aveva applicato l'art. 11.3 c.p.c. ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'appello; e, d'altra parte, secondo principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, spetta al Giudice di pace stabilire se fare o meno ricorso ad una specifica norma di diritto per risolvere la controversia ex art. 113 secondo comma c.p.c. In definitiva, rispetto ad entrambi i motivi proposti, parte ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma contesta il IO ! ···. 7 l ragionamento svolto nella ordinanza impugnata sul piano logico e giuridico. Circostanza questa che rende inammissibile il ricorso. 4.AIIa inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, non avendo il Ministero svolto memorie, ma consegue la declaratoria di =;ussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. llS del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto l.fCass. Sez. O. llQTel51Jrato--zozo n. 4315}~ Così deciso in Roma, il 21 novembre 2022. / II
-ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9866/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE RILEVATO IN FATTO L'Avv. NC SO, tramite legale, ricorre f=x art. 391 bis c.p.c. chiedendo la revocazione della sentenza (rectius, ordinanza) n. 9866/2020 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso, che era stato da lei proposto avverso la sentenza n. 22720/2017 pronunciata ai sensi dell'art. 281 bis dal Tribunale di Roma (che aveva rigettato l'appello da lei proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, dichiarando infondata l'opposizione da lei proposta avverso -V( ingiunzioneVRD 639 del 1910). Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto difese In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre la ricorrente ha depositato due memorie scritte (una prima e l'altra dopo le conclusioni del PG) insistendo in entrambe nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO l. La ricorrente censura l'ordinanza impugnata, articolando due motivi (di cui il secondo a sua volta articolato nei numeri 2,3 e 4) l.l.Con il primo motivo denuncia, in relazione al primo motivo del suo ricorso 22 maggio 2018, il vizio di erronea supposizione: sia della sussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era risultata incontrastabilmente esclusa, sia, al contrario, dell'insussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era invece risultata positivamente stabilita. Fatti tutti che non avevano costituito punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare. Si duole che la Corte ha omesso di considerare che lei nel motivo aveva fatto riferimento alla contraddittorietù tra due parti decisive della motivazione della sentenza ed all'art:. 101 secondo comma Cost., come risulterebbe dal confronto tra la sintesi del 2 motivo operato dalla Corte nella impugnata sentenza (''il primo motivo censura la sentenza d'appello per insanabile contraddittorietà, violazione del diritto di difesa e delle norme del giusto processo ex art. 111, 2° comma in relazione all'art. 360 co. l, n. 4 c.p.c.") e la rubrica originale contenuta in ricorso (''Nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà tra due parti decisive della motivazione della sentenza. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte appellante. Violazione delle norme del giusto processo (art. 101 c.p.c.) e dell'art. 111, 2° comma della Costituzione. In relazione all'art. 360, l comma n. 4 c.p.c .... "). Sostiene che la Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il primo motivo del suo ricorso 22 maggio 2018, è incorsa in una "serie di errori di fatto, materiale e processuale". In particolare, secondo la sentenza impugnata: a) lei avrebbe contestato la motivazione della sentenza del Tribunale (nella parte in cui il giudice di appello aveva ritenuto nuova la domanda che lei aveva articolato in via subordinata) e precisamente avrebbe censurato la motivazione della declaratoria "pregiudiziale" di inammissibilità, perché nuova, clelia domanda subordinata, mentre lei, nell'articolare il primo motivo di ricorso, aveva riferito la contraddittorietà a due diverse decisioni sullo stesso merito contenute nella sentenza del giudice di appello;
b) sarebbe stata di rito la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata che era stata da lei proposta, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta di merito;
c) lei avrebbe impugnato, con il primo motivo di ricorso, la motivazione della pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della domanda nuova in appello, mentre lei aveva denunciato il conflitto tra tale declaratoria e la pronuncia finale di merito;
d) il Tribunale era incorso "verosimilmente in un equivoco nell'espressione "domanda subordinata" da lei formulata, ma lo 3 stesso "era tenuto a decidere il merito", mentre lei aveva censurato la sentenza del Tribunale proprio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la sua domanda di merito, aveva poi deciso detto merito negativamente senza il contraddittorio dell'interessata e senza leggere la difesa dell'interessata. Ricorda che lei, nell'articolare il primo motivo di ricorso 22 maggio 2018, aveva richiamato l'attenzione della Corte sul contrasto tra le due parti della sentenza: "da un lato, il Tribunale dice che delle difese e richieste di merito della ricorrente, essendo le stesse, formulate in appello, non bisogna tenerne conto, clall'altra decide proprio il merito della controversia" ed aveva osservato che: "Il risultato di questa macroscopica contraddizione del Tribunale è stato una gravissima violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'appellante avv. NC SO", concludendo che: "Considerata l'illegittimità della pronuncia di inammissibilità del Tribunale, le difese e le richieste di merito dell'appellante potranno ora essere valutate e decise da codesta E:cc.ma Corte" Sottolinea che lei nel merito aveva sostenuto che, poiché il legislatore al requisito "reddito complessivo" non aveva accompagnato alcun dato specifico che ne chiarisse il significato e ne delimitasse la portata, tra le tante interpretazion;
i possibili, per "reddito complessivo" doveva intendersi "il reddito complessivo netto del nucleo familiare", essendo la ratio legis quella di attribuire ad un numero più elevato possibile di mamme un contributo per le spese ed i sacrifici per la nascita del bebé. In definitiva, la ricorrente chiede che, poiché tutti gli errori di fatto denunciati non hanno costituito punto controverso decisivo, la 4 sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, la causa sia decisa nel merito. 1.2. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione agli altri tre motivi del suo ricorso 22 maggio 2018, il vizio dì erronea supposizione: sia della sussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era risultata incontrastabilmente esclusa, sia, al contrario, dell'insussistenza di fatti decisivi, la cui sussistenza era invece risultata positivamente stabilita. 1. 2.1. In particolare, quanto al secondo motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato, reiterando "le stesse motivazioni errate della sentenza del Tribunale" In particolare, questa Corte nella sentenza impugnata non avrebbe considerato che "la predeterminazione normativa" della somma costituente il beneficio, nonché le condizioni o il presupposto per attenerlo, rilevano ai fini dell'accoglibilità della richiesta del beneficio, ma non rilevano "ai fini di ritenere esistente l'obbligo di restituire detta somma se il beneficiario contesta, come nella specie è avvenuto, per ben quindici anni, la ricorrenza delle condizioni previste per la restituzione", in quanto, in presenza di contestazioni, un provvedimento amministrativo, quale è per l'appunto l'ordinanza ingiunzione, non riporta un credito certo, liquido ed esigibile. Si duole che, secondo la Corte, lei avrebbe denunciato la sentenza del Tribunale "per irragionevolezza" della motivazione, mentre lei aveva denunciato l'< <assenza assoluta di motivazione in ordine alla volontà della legge così come espressa nella frase ... "reddito complessivo">>. Pertanto, la ricorrente, chiede che la sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribuna le di Roma, la causa sia decisa nel merito. 5 1.2.2. Quanto al terzo motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile incorrendo in "errori di fatto decisivi". In particolare: a) l'Amministrazione aveva sempre affermato il superamento del limite reddituale familiare con esclusivo riferimento al concetto di "reddito complessivo lortti', mentre lei aveva sempre riferito l'assenza di contestazione all"ammontare del "reddito complessivo netto", per cui non era intervenuta alcuna "smentita per tabulas"; b) il principio di non contestazione, secondo la Corte, sarebbe stato evocato nel motivo con riferimento al solo verbale di primo grado, mentre esso riguardava anche uno specifico motivo di appello (p. 5 dell'atto di appello, richiamata a p. 15 dell'originario ricorso). Sostiene che nel giudizio di appello aveva dedotto il dato del reddito complessivo netto inferiore al limite di 50 mila euro per ottenere il beneficio, e tale dato non era stato contestato dal Ministero, che era rimasto assente. Pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia revocata e, quindi, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, la causa sia decisa nel merito, considerando, a tale fine, che il reddito complessivo netto del marito era pari ad euro 47 mila. 1.2.3. Quanto al quarto motivo del suo originario ricorso, si lamenta che la Corte lo ha dichiarato inammissibile incorrendo in "errori di fatto decisivi". In particolare, secondo la sentenza impugnata, detto motivo avrebbe riguardato una pronuncia espressa del Tribunale, mentre riguardava una pronuncia implicita (quella per l'appunto con cui era stata rigettata la domanda subordinata di decisione della lite secondo equità, che lei aveva formulato dapprima al Giudice di Pace e poi al Tribunale). Inoltre, la Corte ha percepito il suo rilievo come formulato in relazione ai requisiti per l'ammissione dell'appello (contro le sentenze del giudice di Pace ch1= non eccedono 6 il valore di euro 1.100), mentre esso era diretto soprattutto ad evidenziare la sua assoluta buona fede, attesa l'equivocità e la assoluta genericità del requisito di legge. In relazione a detta doglianza, la ricorrente non formula comunque alcuna espressa richiesta, presumendo che lo stesso sarebbe stato assorbito dalla decisione degli altri motivi. 1.3. Illustrando i motivi di revocazione, la ricorrente ha sottolineato: in sede di prima memoria, che la sua era solo <<opposizione giustificata ad una pretesa assurda dell'amministrazione, la quale tentò di farsi giustizia da sé interpretando l'espressione legislativa "reddito complessivo del nucleo familiare" 50.000,00 euro, condizione per l'invocazione beneficio de qua concesso dal governo allora, come reddito lordo, e non netto, era più logico doveroso trattandosi un assistenziale, con disprezzo assoluto della buona fede delle neomamme> > e che <
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 2.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dalla ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. 8 2.2.1. Invero, quanto al primo motivo dell'odierno ricorso (che rimanda al primo motivo dell'originario ricorso), occorre rilevare che la Corte nella ordinanza impugnata ha preso in considerazione la denuncia della ricorrente (secondo la quale il Tribunale, incorrendo nelle violazioni di legge poi denunciate, dapprima: aveva in via pregiudiziale ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda subordinata volta ad accertare l'insussistenza del credito dell'Amministrazione statale;
e poi aveva egualmente esaminato nel merito i fatti costitutivi di detto diritto, ritenendoli sussistenti) e l'ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Tanto è avvenuto ad esito di un articolato iter motivazionale, che si è sviluppato nei seguenti passaggi: a) dallo svolgimento della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma risultava la ratio decidendi della controversia;
b) la doppia motivazione (di inammissibilità per novità della domanda e di rigetto nel merito della domanda stessa) convergeva nell'affermazione della soccombenza sia in rito che nel merito;
c) l'atto di ingiunzione, emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 rappresenta l'atto attraverso il quale l'Amministrazione mette in mora il contribuente, mentre il giudizio di opposizione a detta ingiunzione comporta in ogni caso un accertamento sul merito del rapporto sostanziale (''id est sui fatti costitutivi del credito"), anche a prescindere da una specifica richiesta delle parti;
d) la rilevata insanabile contraddizione tra la rilevata preclusione in rito e la pronuncia sul merito non assurgeva ad incomprensibilità della decisione;
e) il Tribunale di Roma, decidendo nel merito l'appello, aveva corretto l'errore commesso in rito laddove non si era avveduto che la 9 questione, concernente il carattere lordo o netto ciel reddito, già apparteneva all'oggetto del giudizio di opposizione. 2.2.2. Quanto poi al secondo motivo dell'odierno ricorso (che rimanda agli altri tre motivi dell'originario ricorso), occorre rilevare che anche sul punto la Corte ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le denunce della ricorrente non a seguito di un errore di fatto, ma a seguito di percorso logico giuridico che si è sviluppato a sua volta nei seguenti passaggi: a) Il Tribunale di Roma aveva sì esaminato la questione del limite reddituale, ma non aveva affatto escluso il beneficio economico sul presupposto che il parametro di accesso all'assegno fosse il reddito lordo;
b) dall'estratto del verbale di udienza svoltasi in data 30 maggio 2014 nel giudizio di primo grado, trascritto nel ricorso, risultava sì che la SO aveva allegato che il reddito da considerare era soltanto quello del marito "che ascendeva ad euro 47 mila", ma non era dato verificare se e quali difese aveva svolto in quella stessa udienza l'Amministrazione statale;
tanto più che quest'ultima aveva posto a fondamento della pretesa recuperatoria dell'assegno ç)li accertamenti fiscali eseguiti in base all'anagrafe tributaria, da cui risultava il superamento del limite reddituale dei 50 mila euro;
c) il Tribunale aveva applicato l'art. 11.3 c.p.c. ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'appello; e, d'altra parte, secondo principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, spetta al Giudice di pace stabilire se fare o meno ricorso ad una specifica norma di diritto per risolvere la controversia ex art. 113 secondo comma c.p.c. In definitiva, rispetto ad entrambi i motivi proposti, parte ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma contesta il IO ! ···. 7 l ragionamento svolto nella ordinanza impugnata sul piano logico e giuridico. Circostanza questa che rende inammissibile il ricorso. 4.AIIa inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, non avendo il Ministero svolto memorie, ma consegue la declaratoria di =;ussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. llS del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto l.fCass. Sez. O. llQTel51Jrato--zozo n. 4315}~ Così deciso in Roma, il 21 novembre 2022. / II