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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.522/2024 R.G. avente ad oggetto rapporti di mutuo. promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in
[...] C.F._4
Catania, via Finocchiaro Aprile, 16 presso lo studio dell'avv. Antonio Cocchiaro che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. Antonella Scardavilla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
1 APPELLATI
All'udienza del 31.10.2025 previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1184/2024, pubblicata il 5.3.2024, il Tribunale di Catania rigettava, in quanto infondata, l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
all'esecuzione immobiliare intrapresa da e per essa dalla Parte_4 Controparte_1 in esecuzione dei contratti di mutuo stipulati con l'allora Parte_5 Controparte_3 poi incorporata in da con Controparte_2 Controparte_4 fideiussione rilasciata dai predetti opponenti, con condanna a pagare le spese di causa
Con atto di citazione notificato il 11.4.2024, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e proponevano appello avverso la predetta decisione che censuravano con i
[...] Parte_4 motivi esposti e, in riforma della sentenza gravata, chiedevano accogliersi le domande proposte in primo grado, previa consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva e per essa contestando Controparte_1 Parte_5
l'ammissibilità e fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva sebbene regolarmente citata, sicchè ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
1) Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza di prime cure per avere rigettato la domanda di nullità del mutuo per superamento del limite massimo di finanziabilità dando seguito alla sentenza delle sezioni unite n.33719 del 16.11.2022 senza aver tenuto conto che la sentenza sopra citata ritiene che il limite di finanziabilità ha una funzione di tutela dell'interesse pubblico in quanto è volto a preservare il sistema bancario, con la conseguenza che il superamento del predetto limite, incidendo sulla natura del contratto, sarebbe causa di annullamento del contratto.
1.1) Il motivo è inammissibile poiché nemmeno si confronta con la sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Catania, avuto riguardo all'eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art.38 del t.u.b. per superamento del limite finanziabile, ha rigettato l'eccezione in considerazione della statuizione delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza
16/11/2022, n.33719) che ha sconfessato il mutamento di giurisprudenza più di recente formatosi sulla questione in caso di mancato rispetto dell'art.38 del t.u.b.
Le sezioni unite, infatti, avallando l'orientamento meno recente, hanno escluso che la violazione della citata norma costituisca causa di nullità del contratto di mutuo, contrariamente a
2 quanto sostenuto dagli appellanti, posto che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Del tutto infondata è la tesi sostenuta con il gravame, peraltro senza alcuna argomentazione, secondo cui secondo la sentenza sopra citata delle sezioni unite il superamento del limite di finanziabilità costituirebbe motivo, non di nullità, ma di annullamento del contratto di mutuo.
Tale assunto, tuttavia, è infondato non riscontrandosi alcuna motivazione in tal senso nella sentenza delle sezioni unite che ha invece sostenuto la piena validità del contratto di mutuo fondiario anche in caso di superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art.38 del t.u.b. e senza considerare che la domanda di annullamento, mai proposta in primo grado, sarebbe domanda nuova inammissibile in appello.
2) Il 2° motivo con il quale si censura la sentenza di prime cure avuto riguardo alla valutazione del valore degli immobili alla stipula del mutuo ed alla carenza di prova in ordine al loro valore è questione assorbita dal rigetto del primo motivo.
3) Con il 3° motivo gli appellanti criticano la decisione di prime cure per avere ritenuto che gli interessi pattuiti nei due contratti di mutuo non superassero il tasso soglia senza aver disposto consulenza tecnica d'ufficio e senza precisare perché i criteri adottai dal consulente di parte per affermare il superamento del tasso soglia fossero inattendibili, sebbene questi avesse applicato precisi modelli di matematica finanziaria per dimostrare l'indeterminatezza del tasso effettivo di ammortamento in quanto il tasso effettivo praticato dalla banca fosse superiore al TAN indicato in contratto.
Assume ancora che il contratto non prevedeva i criteri di campionamento del tasso Euribor rendendo del tutto discrezionale la determinazione del tasso corrispettivo.
3.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la statuizione contenuta sul punto in sentenza.
3 Il Tribunale, infatti, esaminando le condizioni contrattuali, ha accertato che il tasso sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori fosse al di sotto del tasso soglia, mentre i calcoli elaborati dal consulente tecnico di parte a sostegno della tesi del superamento del tasso soglia erano stati condotti senza seguire la stessa metodologia di calcolo presa in considerazione dalla Banca
d'Italia per fissare periodicamente i tassi soglia, facendo piuttosto ricorso a formule differenti e quindi ad una diversa metodologia di calcolo che non li rendeva raffrontabili con i differenti criteri cui i decreti ministeriali fanno riferimento per stabilire i tassi soglia periodici.
Dopo tale premessa, applicando i criteri fissati nei d.m. riguardanti i due periodi in cui sono stati stipulati i contratti di mutuo per cui è lite, ovvero il 9.5.2007 ed il 18.1.2010 e distinguendo gli interessi corrispettivi da quelli moratori, nonché la loro sommatoria, ha accertato che entrambi i contratti non violino la normativa antiusura, in quanto sia il tasso del contratto di mutuo del
9.5.2007 previsto nella misura del 5,95% che il tasso di mora maggiorato del 40%, così come il tasso degli interessi corrispettivi del contratto di mutuo stipulato il 18.1.2010 pari alla quotazione
Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondato all'0,05 superiore ed il tasso moratorio pari al predetto tasso maggiorato di due punti, sono inferiori al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto.
Le superiori statuizioni non risultano contestate con il motivo di gravame che si limita a riportarsi ai differenti criteri utilizzati dal consulente di parte rispetto a quelli presi in considerazione dalla Banca d'Italia per le operate rilevazioni, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi posti alla base di calcolo del tasso soglia, senza censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui afferma che la difformità dei parametri utilizzati per il computo del TEG non consente un raffronto effettivo con il tasso soglia legale.
Invero è scientificamente inattendibile un confronto che abbia ad oggetto dati disomogenei, computando voci di costo diverse e con una metodologia differente, posto che la rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili, sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato
Di contro gli appellanti non hanno dimostrato, applicando i corretti criteri, ovvero omogenei a quelli della Banca d'Italia, che fosse stato superato il tasso soglia, come invece aveva escluso il giudice di prime cure con motivazione sostanzialmente rimasta priva di censura.
4 Di conseguenza la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata nel grado a fronte del rigetto da parte del giudice di prime cure, non può essere accolta in assenza di ragioni che militino per l'ammissione del mezzo.
Infine, avuto riguardo al parametro dell'Euribor utilizzato dai contratti in esame quale parametro per la determinazione del tasso di interesse variabile, come affermato dalla giurisprudenza di maggioranza, si tratta di un parametro che soddisfa il criterio di determinatezza del tasso di interesse, con conseguente validità della clausola pattizia.
Invero l'Euribor è un tasso calcolato giornalmente sulla base della media dei tassi delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee e costituisce un indice determinabile e quindi valido sebbene determinato sulla base di un articolato procedimento di rilevazione, per cui la censura dell'omessa indicazione dei dati di campionamento del parametro
Euribor è del tutto non comprensibile stante la genericità con cui è stata formulata, rivelandosi dunque la censura inammissibile.
Le spese del grado seguendo la soccombenza vanno poste in solido a carico degli appellanti nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 considerato il valore della causa, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace. Controparte_2
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 522/2024
R.G., dichiara in parte inammissibile ed in parte rigetta l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n.1184/2024 del Tribunale Parte_2 Parte_3 Parte_4 di Catania, pubblicata il 5.3.2024, che conferma;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio in favore di quale Parte_5 mandataria di che liquida quali compensi in €.13.000,00 oltre spese Controparte_5 generali, IVA e CPA;
5 nulla riguardo Controparte_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.522/2024 R.G. avente ad oggetto rapporti di mutuo. promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in
[...] C.F._4
Catania, via Finocchiaro Aprile, 16 presso lo studio dell'avv. Antonio Cocchiaro che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. Antonella Scardavilla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
1 APPELLATI
All'udienza del 31.10.2025 previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1184/2024, pubblicata il 5.3.2024, il Tribunale di Catania rigettava, in quanto infondata, l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
all'esecuzione immobiliare intrapresa da e per essa dalla Parte_4 Controparte_1 in esecuzione dei contratti di mutuo stipulati con l'allora Parte_5 Controparte_3 poi incorporata in da con Controparte_2 Controparte_4 fideiussione rilasciata dai predetti opponenti, con condanna a pagare le spese di causa
Con atto di citazione notificato il 11.4.2024, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e proponevano appello avverso la predetta decisione che censuravano con i
[...] Parte_4 motivi esposti e, in riforma della sentenza gravata, chiedevano accogliersi le domande proposte in primo grado, previa consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva e per essa contestando Controparte_1 Parte_5
l'ammissibilità e fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva sebbene regolarmente citata, sicchè ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
1) Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza di prime cure per avere rigettato la domanda di nullità del mutuo per superamento del limite massimo di finanziabilità dando seguito alla sentenza delle sezioni unite n.33719 del 16.11.2022 senza aver tenuto conto che la sentenza sopra citata ritiene che il limite di finanziabilità ha una funzione di tutela dell'interesse pubblico in quanto è volto a preservare il sistema bancario, con la conseguenza che il superamento del predetto limite, incidendo sulla natura del contratto, sarebbe causa di annullamento del contratto.
1.1) Il motivo è inammissibile poiché nemmeno si confronta con la sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Catania, avuto riguardo all'eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art.38 del t.u.b. per superamento del limite finanziabile, ha rigettato l'eccezione in considerazione della statuizione delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza
16/11/2022, n.33719) che ha sconfessato il mutamento di giurisprudenza più di recente formatosi sulla questione in caso di mancato rispetto dell'art.38 del t.u.b.
Le sezioni unite, infatti, avallando l'orientamento meno recente, hanno escluso che la violazione della citata norma costituisca causa di nullità del contratto di mutuo, contrariamente a
2 quanto sostenuto dagli appellanti, posto che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Del tutto infondata è la tesi sostenuta con il gravame, peraltro senza alcuna argomentazione, secondo cui secondo la sentenza sopra citata delle sezioni unite il superamento del limite di finanziabilità costituirebbe motivo, non di nullità, ma di annullamento del contratto di mutuo.
Tale assunto, tuttavia, è infondato non riscontrandosi alcuna motivazione in tal senso nella sentenza delle sezioni unite che ha invece sostenuto la piena validità del contratto di mutuo fondiario anche in caso di superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art.38 del t.u.b. e senza considerare che la domanda di annullamento, mai proposta in primo grado, sarebbe domanda nuova inammissibile in appello.
2) Il 2° motivo con il quale si censura la sentenza di prime cure avuto riguardo alla valutazione del valore degli immobili alla stipula del mutuo ed alla carenza di prova in ordine al loro valore è questione assorbita dal rigetto del primo motivo.
3) Con il 3° motivo gli appellanti criticano la decisione di prime cure per avere ritenuto che gli interessi pattuiti nei due contratti di mutuo non superassero il tasso soglia senza aver disposto consulenza tecnica d'ufficio e senza precisare perché i criteri adottai dal consulente di parte per affermare il superamento del tasso soglia fossero inattendibili, sebbene questi avesse applicato precisi modelli di matematica finanziaria per dimostrare l'indeterminatezza del tasso effettivo di ammortamento in quanto il tasso effettivo praticato dalla banca fosse superiore al TAN indicato in contratto.
Assume ancora che il contratto non prevedeva i criteri di campionamento del tasso Euribor rendendo del tutto discrezionale la determinazione del tasso corrispettivo.
3.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la statuizione contenuta sul punto in sentenza.
3 Il Tribunale, infatti, esaminando le condizioni contrattuali, ha accertato che il tasso sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori fosse al di sotto del tasso soglia, mentre i calcoli elaborati dal consulente tecnico di parte a sostegno della tesi del superamento del tasso soglia erano stati condotti senza seguire la stessa metodologia di calcolo presa in considerazione dalla Banca
d'Italia per fissare periodicamente i tassi soglia, facendo piuttosto ricorso a formule differenti e quindi ad una diversa metodologia di calcolo che non li rendeva raffrontabili con i differenti criteri cui i decreti ministeriali fanno riferimento per stabilire i tassi soglia periodici.
Dopo tale premessa, applicando i criteri fissati nei d.m. riguardanti i due periodi in cui sono stati stipulati i contratti di mutuo per cui è lite, ovvero il 9.5.2007 ed il 18.1.2010 e distinguendo gli interessi corrispettivi da quelli moratori, nonché la loro sommatoria, ha accertato che entrambi i contratti non violino la normativa antiusura, in quanto sia il tasso del contratto di mutuo del
9.5.2007 previsto nella misura del 5,95% che il tasso di mora maggiorato del 40%, così come il tasso degli interessi corrispettivi del contratto di mutuo stipulato il 18.1.2010 pari alla quotazione
Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondato all'0,05 superiore ed il tasso moratorio pari al predetto tasso maggiorato di due punti, sono inferiori al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto.
Le superiori statuizioni non risultano contestate con il motivo di gravame che si limita a riportarsi ai differenti criteri utilizzati dal consulente di parte rispetto a quelli presi in considerazione dalla Banca d'Italia per le operate rilevazioni, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi posti alla base di calcolo del tasso soglia, senza censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui afferma che la difformità dei parametri utilizzati per il computo del TEG non consente un raffronto effettivo con il tasso soglia legale.
Invero è scientificamente inattendibile un confronto che abbia ad oggetto dati disomogenei, computando voci di costo diverse e con una metodologia differente, posto che la rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili, sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato
Di contro gli appellanti non hanno dimostrato, applicando i corretti criteri, ovvero omogenei a quelli della Banca d'Italia, che fosse stato superato il tasso soglia, come invece aveva escluso il giudice di prime cure con motivazione sostanzialmente rimasta priva di censura.
4 Di conseguenza la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata nel grado a fronte del rigetto da parte del giudice di prime cure, non può essere accolta in assenza di ragioni che militino per l'ammissione del mezzo.
Infine, avuto riguardo al parametro dell'Euribor utilizzato dai contratti in esame quale parametro per la determinazione del tasso di interesse variabile, come affermato dalla giurisprudenza di maggioranza, si tratta di un parametro che soddisfa il criterio di determinatezza del tasso di interesse, con conseguente validità della clausola pattizia.
Invero l'Euribor è un tasso calcolato giornalmente sulla base della media dei tassi delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee e costituisce un indice determinabile e quindi valido sebbene determinato sulla base di un articolato procedimento di rilevazione, per cui la censura dell'omessa indicazione dei dati di campionamento del parametro
Euribor è del tutto non comprensibile stante la genericità con cui è stata formulata, rivelandosi dunque la censura inammissibile.
Le spese del grado seguendo la soccombenza vanno poste in solido a carico degli appellanti nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 considerato il valore della causa, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace. Controparte_2
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 522/2024
R.G., dichiara in parte inammissibile ed in parte rigetta l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n.1184/2024 del Tribunale Parte_2 Parte_3 Parte_4 di Catania, pubblicata il 5.3.2024, che conferma;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio in favore di quale Parte_5 mandataria di che liquida quali compensi in €.13.000,00 oltre spese Controparte_5 generali, IVA e CPA;
5 nulla riguardo Controparte_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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