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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2024, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 5.11.2024, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella
causa iscritta al N. 1452/24 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte 1 Ο
ወ
Controparte_2
(contumaci)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno delle domande pronuncia la seguente
1
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per la cessazione della materia del contendere;
PARTI RESISTENTI: Contumaci;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt 1 conveniva in giudizio dinanzi al[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
[...] e Controparte_2 per
sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di € 4.800,00, a titolo di rimborso di quanto versato per usufruire del servizio mensa negli anni scolastici dal
2017 al 2024, in violazione della previsione di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Scuola
secondo cui agli insegnanti in servizio al
momento della refezione spetta la fruizione gestito del servizio mensa,
dall'Amministrazione servizio Comunale,
espressamente gratuito.
Le convenute non si sono costituite e la causa, istruita documentalmente, viene del procedimento di decisa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia all'azione nei confronti delle resistenti determina la cessazione della materia del contendere.
Infatti, "la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta" (v. cass. Civ., 9.11.2005 n.
21685).
Tale rinuncia non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione,
determinando la cessazione della materia del contendere (v. cass. Civ., 10.9.2004 n.
18255).
Del resto, qualora eventi di natura fattuale
о atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e
delle deduzioni inizialmente formulate,
dichiarata laanche d'ufficio, deve essere
cessazione della materia del contendere (v.
per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunciando sullalavoro,
causa n. 1452/24 R.G.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Bergamo, 5 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 5.11.2024, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella
causa iscritta al N. 1452/24 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte 1 Ο
ወ
Controparte_2
(contumaci)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno delle domande pronuncia la seguente
1
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per la cessazione della materia del contendere;
PARTI RESISTENTI: Contumaci;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt 1 conveniva in giudizio dinanzi al[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
[...] e Controparte_2 per
sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di € 4.800,00, a titolo di rimborso di quanto versato per usufruire del servizio mensa negli anni scolastici dal
2017 al 2024, in violazione della previsione di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Scuola
secondo cui agli insegnanti in servizio al
momento della refezione spetta la fruizione gestito del servizio mensa,
dall'Amministrazione servizio Comunale,
espressamente gratuito.
Le convenute non si sono costituite e la causa, istruita documentalmente, viene del procedimento di decisa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia all'azione nei confronti delle resistenti determina la cessazione della materia del contendere.
Infatti, "la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta" (v. cass. Civ., 9.11.2005 n.
21685).
Tale rinuncia non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione,
determinando la cessazione della materia del contendere (v. cass. Civ., 10.9.2004 n.
18255).
Del resto, qualora eventi di natura fattuale
о atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e
delle deduzioni inizialmente formulate,
dichiarata laanche d'ufficio, deve essere
cessazione della materia del contendere (v.
per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunciando sullalavoro,
causa n. 1452/24 R.G.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Bergamo, 5 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini