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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1191 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Dante n. 99, presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
ricorrente
contro (C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sinnai, nella Via Veneto, n. 26, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Pergolesi, n. 72,
presso lo studio dell'Avv. Federica Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “
1) Il signor rinuncia a tutte le domande e richieste, formulate nelle conclusioni, Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) La signora rinuncia alla domanda riconvenzionale, di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la figlia ( ). Persona_1 C.F._3
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di proprietà dei genitori della signora con facoltà CP_1
del padre di vederla e tenerla con se ogni volta che vorrà e, in ogni caso per almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola, sino alle 20 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 22, nel periodo non scolastico.
4) Il signor continuerà a versare alla signora l'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, per la figlia, di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, previa presentazione delle pezze giustificative.
5) Le spese legali e gli oneri difensivi restano interamente compensati fra le parti.” IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di divorzio n. 2638/2019, la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della figlia nella misura di euro 150,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa depositata in data 08.07.2024 si è costituita la resistente.
All'udienza di comparizione del 16.12.2024 i procuratori delle parti hanno danno atto che le stesse hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio poi indicate nelle note depositate in data 16.12.2024 e di seguito indicate :
1) Il signor rinuncia a tutte le domande e richieste, formulate nelle conclusioni, Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) La signora rinuncia alla domanda riconvenzionale, di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la figlia ( ). Persona_1 C.F._3
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di proprietà dei genitori della signora con facoltà del CP_1
padre di vederla e tenerla con se ogni volta che vorrà e, in ogni caso per almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola, sino alle 20 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 22, nel periodo non scolastico.
4) Il signor continuerà a versare alla signora l'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, per la figlia, di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, previa presentazione delle pezze giustificative.
5) Le spese legali e gli oneri difensivi restano interamente compensati fra le parti
All'esito dell'udienza il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati. 2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 24.6.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est. Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1191 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Dante n. 99, presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
ricorrente
contro (C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sinnai, nella Via Veneto, n. 26, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Pergolesi, n. 72,
presso lo studio dell'Avv. Federica Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “
1) Il signor rinuncia a tutte le domande e richieste, formulate nelle conclusioni, Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) La signora rinuncia alla domanda riconvenzionale, di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la figlia ( ). Persona_1 C.F._3
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di proprietà dei genitori della signora con facoltà CP_1
del padre di vederla e tenerla con se ogni volta che vorrà e, in ogni caso per almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola, sino alle 20 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 22, nel periodo non scolastico.
4) Il signor continuerà a versare alla signora l'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, per la figlia, di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, previa presentazione delle pezze giustificative.
5) Le spese legali e gli oneri difensivi restano interamente compensati fra le parti.” IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di divorzio n. 2638/2019, la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della figlia nella misura di euro 150,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa depositata in data 08.07.2024 si è costituita la resistente.
All'udienza di comparizione del 16.12.2024 i procuratori delle parti hanno danno atto che le stesse hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio poi indicate nelle note depositate in data 16.12.2024 e di seguito indicate :
1) Il signor rinuncia a tutte le domande e richieste, formulate nelle conclusioni, Parte_1
contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
2) La signora rinuncia alla domanda riconvenzionale, di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la figlia ( ). Persona_1 C.F._3
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di proprietà dei genitori della signora con facoltà del CP_1
padre di vederla e tenerla con se ogni volta che vorrà e, in ogni caso per almeno due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola, sino alle 20 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 22, nel periodo non scolastico.
4) Il signor continuerà a versare alla signora l'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, per la figlia, di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, previa presentazione delle pezze giustificative.
5) Le spese legali e gli oneri difensivi restano interamente compensati fra le parti
All'esito dell'udienza il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati. 2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 24.6.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est. Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti