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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 403/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 403/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2025, vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Pesa del Lino 11- Monza, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giulia Bernasconi, con studio in
Monza- Via Camperio 3, elettivamente domiciliata presso il domicilio PEC del difensore
Email_1
- RICORRENTE –
e c.f. nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._2
IV Novembre 9/A)
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1.10.2025
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 17.03.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data CP_1
27.12.1997 a Monza, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monza, al n. 130, parte I, anno 1997.
Il ricorrente ha esposto:
- che dalla loro unione è nato il figlio in data 7.11.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- di essersi separati con sentenza n. 3526 del 18.12.2009 emessa dal Tribunale di Monza;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
, pur ritualmente citato non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 davanti al Presidente, comparsa personalmente solo la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
27.12.1997 a Monza, è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al N. 130 parte I, anno 1997 e che con sentenza n. 3526/2009, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Stante la condotta di sussistono giusti motivi per la condanna alle spese . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 27.12.1997 a Monza, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Monza, al n. 130, parte I, anno 1997;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1000.00 , oltre il CP_1
15% di spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 403/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2025, vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Pesa del Lino 11- Monza, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giulia Bernasconi, con studio in
Monza- Via Camperio 3, elettivamente domiciliata presso il domicilio PEC del difensore
Email_1
- RICORRENTE –
e c.f. nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._2
IV Novembre 9/A)
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1.10.2025
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 17.03.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data CP_1
27.12.1997 a Monza, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monza, al n. 130, parte I, anno 1997.
Il ricorrente ha esposto:
- che dalla loro unione è nato il figlio in data 7.11.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- di essersi separati con sentenza n. 3526 del 18.12.2009 emessa dal Tribunale di Monza;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
, pur ritualmente citato non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 davanti al Presidente, comparsa personalmente solo la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
27.12.1997 a Monza, è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al N. 130 parte I, anno 1997 e che con sentenza n. 3526/2009, il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Stante la condotta di sussistono giusti motivi per la condanna alle spese . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 27.12.1997 a Monza, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Monza, al n. 130, parte I, anno 1997;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- Condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1000.00 , oltre il CP_1
15% di spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
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