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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14448/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. AMBROSINI CARLO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2 collocamento e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui le figlie si trovano in quel momento;
1 - Le frequentazioni delle figlie con il padre avverranno previo accordo, vista l'età di ed Il Per_1 Per_2 padre potrà tenere le figlie anche durante le festività natalizie scolastiche avendo cura di rispettare di anno in anno il principio dell'alternanza fra i periodi 24 - 25 dicembre e 31 dicembre -1° gennaio;
Pasqua e
Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza di anno in anno;
ulteriori festività, ivi inclusi eventuali ponti, secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, il padre potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive scolastiche comunicando il periodo prescelto entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, a decorrere Pt_1 Pt_2
dal 10 ottobre 2024 la somma mensile di euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT, per ciascuna figlia, che andrà versata entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che l'assegno unico spetterà per intero alla sig.ra Pt_2
- Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
- La casa coniugale, sita a Manerbio (BS), in Via Cigole n. 9, unitamente ai mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con le figlie, concordando sin d'ora le parti che l'abitazione Pt_2
verrà posta in vendita alle condizioni che i comproprietari andranno ad individuare ed al prezzo di mercato che risulterà in tale periodo applicabile, non appena le figlie non solo saranno economicamente indipendenti, ma avranno anche rinvenuto altra abitazione;
- In merito alla casa coniugale, il sig. continuerà a versare le rate del mutuo, oggi pari circa ad Pt_1 euro 1.250,00, acceso presso la Banca Intesa San Paolo di Brescia e contratto per l'acquisto della suddetta casa coniugale, con l'accordo che, in sede di divisione del prezzo di vendita, da tale importo dovrà essere decurtato quanto versato dal sig. a titolo di rate del mutuo per la quota di competenza della sig.ra Pt_1
così procedendo alla divisione del prezzo che risulterà residuare dopo aver effettuato il rimborso Pt_2
a favore del sig. Pt_1
- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il di lei mantenimento, a decorrere Pt_1 Pt_2
dal 10 ottobre 2024 la somma mensile di euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione espressa che, ove la medesima rinvenisse occupazione lavorativa che le garantisca uno stipendio superiore agli euro 800,00, allora detto contributo di euro 600,00 verrà riconcordato tra i coniugi;
- Il sig. cederà a titolo gratuito in favore della sig.ra la proprietà dell'autovettura Hyundai Pt_1 Pt_2
i10, targata EK795MN immatricolata nel 2011 Telaio n. A049658BS11 con la precisazione che le spese di manutenzione, l'assicurazione RCA, il bollo ecc. saranno ad esclusivo carico della sig.ra anche Pt_2
dopo il passaggio di proprietà;
2 - Ciascun coniuge resterà intestatario dei propri conti correnti con attribuzione a ciascuno delle somme ivi presenti e il conto cointestato verrà estinto con divisione della relativa provvista al 50%, seppur con intestazione e attribuzione al solo sig. del piano di accumulo cui la sig.ra espressamente Pt_1 Pt_2
rinuncia pur essendo cointestato;
- i coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per le figlie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 4.9.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 266, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 19.6.2007 e il 6.4.2009. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14448/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. AMBROSINI CARLO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2 collocamento e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui le figlie si trovano in quel momento;
1 - Le frequentazioni delle figlie con il padre avverranno previo accordo, vista l'età di ed Il Per_1 Per_2 padre potrà tenere le figlie anche durante le festività natalizie scolastiche avendo cura di rispettare di anno in anno il principio dell'alternanza fra i periodi 24 - 25 dicembre e 31 dicembre -1° gennaio;
Pasqua e
Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza di anno in anno;
ulteriori festività, ivi inclusi eventuali ponti, secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, il padre potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive scolastiche comunicando il periodo prescelto entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, a decorrere Pt_1 Pt_2
dal 10 ottobre 2024 la somma mensile di euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT, per ciascuna figlia, che andrà versata entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che l'assegno unico spetterà per intero alla sig.ra Pt_2
- Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
- La casa coniugale, sita a Manerbio (BS), in Via Cigole n. 9, unitamente ai mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con le figlie, concordando sin d'ora le parti che l'abitazione Pt_2
verrà posta in vendita alle condizioni che i comproprietari andranno ad individuare ed al prezzo di mercato che risulterà in tale periodo applicabile, non appena le figlie non solo saranno economicamente indipendenti, ma avranno anche rinvenuto altra abitazione;
- In merito alla casa coniugale, il sig. continuerà a versare le rate del mutuo, oggi pari circa ad Pt_1 euro 1.250,00, acceso presso la Banca Intesa San Paolo di Brescia e contratto per l'acquisto della suddetta casa coniugale, con l'accordo che, in sede di divisione del prezzo di vendita, da tale importo dovrà essere decurtato quanto versato dal sig. a titolo di rate del mutuo per la quota di competenza della sig.ra Pt_1
così procedendo alla divisione del prezzo che risulterà residuare dopo aver effettuato il rimborso Pt_2
a favore del sig. Pt_1
- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il di lei mantenimento, a decorrere Pt_1 Pt_2
dal 10 ottobre 2024 la somma mensile di euro 600,00, oltre aggiornamento ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione espressa che, ove la medesima rinvenisse occupazione lavorativa che le garantisca uno stipendio superiore agli euro 800,00, allora detto contributo di euro 600,00 verrà riconcordato tra i coniugi;
- Il sig. cederà a titolo gratuito in favore della sig.ra la proprietà dell'autovettura Hyundai Pt_1 Pt_2
i10, targata EK795MN immatricolata nel 2011 Telaio n. A049658BS11 con la precisazione che le spese di manutenzione, l'assicurazione RCA, il bollo ecc. saranno ad esclusivo carico della sig.ra anche Pt_2
dopo il passaggio di proprietà;
2 - Ciascun coniuge resterà intestatario dei propri conti correnti con attribuzione a ciascuno delle somme ivi presenti e il conto cointestato verrà estinto con divisione della relativa provvista al 50%, seppur con intestazione e attribuzione al solo sig. del piano di accumulo cui la sig.ra espressamente Pt_1 Pt_2
rinuncia pur essendo cointestato;
- i coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per le figlie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 4.9.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 266, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 19.6.2007 e il 6.4.2009. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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