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Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1997, n. 16
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Legge 20 gennaio 1997, n. 16
Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1997, n. 16
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13 febbraio 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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