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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9676 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22391/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGARELLI Controparte_1 P.IVA_1 EMANUELE e dell'avv. BOTTERO LORENZO ( ) SALITA SANTA C.F._1
CATERINA, 1/2 16123 GENOVA;
elettivamente domiciliato in SALITA SANTA CATERINA, 1/2
16123 GENOVA presso il difensore avv. MAGARELLI EMANUELE
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. USAI ROBERTO e dell'avv. FALCO FRANCESCO GIOVANNI ( ) VIA ROVELLO, 1 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI C.F._2
BOSSI, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. USAI ROBERTO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis,
I. dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni tutte espresse in narrativa e, comunque, mandare assolta CP_1
da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da
[...] Parte_1
[...]
II. in ogni caso, con vittoria integrale nelle spese di lite, incluso rimborso contributo unificato, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nulla escluso od eccettuato.
Nell'interesse della convenuta opposta:
pagina 1 di 5 Voglia l'ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, conclusione e richiesta, così statuire: in via principale, nel merito
- rigettare integralmente, per le ragioni interamente esposte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, siccome priva di fondamento, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
CP_1 CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo n. 7814/2023 (R.G. n. 1437/2023) emesso in data 16-27 aprile 2023 dal Tribunale ordinario di Milano e, in ogni caso, condannare controparte al pagamento della somma di
Euro 10.886,06, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo;
- il tutto, con vittoria delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7814/2023 (RG 1437/2023) del Tribunale di Milano, con cui è stato ingiunto alla debitrice di pagare in favore di Controparte_2
l'importo di € 10.886,06, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo del
[...]
servizio di trasporto merci svolto in data 16 giugno 2022 nella tratta NT-Hochfilzen come da fattura n. 2022010816 del 30 giugno 2022 allegata al fascicolo del monitorio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in sintesi, che la modifica del luogo di CP_1
partenza del carico da a NT costituisce, da un lato, inadempimento della convenuta al CP_3 contratto di trasporto concluso tra le parti e, dall'altro, espone al risarcimento dei danni che CP_2
l'opponente assume subiti in conseguenza del lamentato inadempimento, pari all'importo azionato in via monitoria da CP_2
Costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, ha contestato sia l'an della pretesa avversaria, rilevando l'assenza di accordo CP_2
tra le parti circa il trasporto per cui è causa e, in ogni caso, il mancato rispetto del termine di preavviso di cui alla quotazione del 28 febbraio 2022, sia il quantum reclamato da controparte, evidenziando non solo l'assenza di nesso causale tra il preteso danno e l'asserito inadempimento di CP_2 ma anche l'assenza di riferimenti, nella documentazione agli atti, alla pretesa risarcitoria lamentata da controparte.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 30.11.2023, è stata rigettata dal
Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, ha contestato la pretesa creditoria azionata da deducendo: CP_1 CP_2
a fine febbraio 2022, chiedeva a un preventivo di spesa per il trasporto CP_1 CP_2
ferroviario di circa 450 tonnellate di petcoke dalla stazione di NV (Belgio) a quella di Hochfilzen
(Austria) (doc. 2 e 3); comunicava la propria disponibilità ad eseguire il trasporto per un corrispettivo di 51,50 €/tn CP_2
(doc. 2).
ritenuta ragionevole la quotazione, affidava a il trasporto, da effettuarsi nel CP_1 CP_2 periodo compreso tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2022;
si attivava quindi per l'organizzazione del servizio, disponendo l'invio dei vagoni ad CP_2
NV per il 30.05.2022, come da accordi (doc. 3), pianificando le attività operative e trasmettendo gli aggiornamenti logistici a (doc. 3 e 4); CP_1
il 01.06.2022, quando era pronta a caricare la merce sui vagoni messi a disposizione da CP_1
(doc. 4), quest'ultima comunicava l'impossibilità di eseguire il trasporto stante CP_2
l'indisponibilità dei carri ferroviari sulla tratta interessata (doc. 5); consapevole del fatto che aveva pattuito precisi termini di consegna con il CP_1
destinatario della merce, offriva di effettuare comunque il trasporto, modificando il CP_2
luogo di carico della merce (dalla stazione di NV a quella di NT, distante circa 60 Km;
doc. 5) ed il corrispettivo (da € 51,50 €/tn a € 54,50 €/tn; doc. 5);
visti gli impegni assunti verso il cliente, accettava la nuova tratta, precisando che CP_1 [...]
si sarebbe dovuta fare carico degli extra costi (doc. 6) derivanti dalla modifica;
CP_2
senza sollevare alcuna obiezione, eseguiva il trasporto da NT a Hochfilzen, salvo poi CP_2
rifiutarsi di riconoscere ad gli extracosti da questa sostenuti, affermando che non vi fosse CP_1
mai stato un accordo vincolante per la tratta originaria (NV/ Hochfilzen al costo di 51,50 €/tn); gli extra costi sono stati quantificati dall'opponente in € 8.923,00, somma corrispondente, maggiorata dell'IVA (€ 1.963,06), a quella trattenuta da sulla fattura del vettore (€ 10.886,06). CP_1
Dal canto suo, parte opposta ha dedotto di aver comunicato ad in data 28 febbraio CP_1
2022, l'aggiornamento delle proprie quotazioni per fare fronte agli "aumenti eccezionali dei costi dell'energia su tutte le tratte ferroviarie interessate […] (Belgio, Germania ed Austria) "; di aver informato controparte del corrispettivo per l'anno 2022 per la tratta FI (pari ad €
51,50 a tonnellata, con spedizione a gruppi di minimo 8 vagoni); di aver precisato che l'esecuzione dei pagina 3 di 5 trasporti era subordinata alla disponibilità dei carri da verificare per ogni spedizione con un preavviso di 15 giorni" (cfr. doc. 2) e di aver trasmesso ad analoghe comunicazioni in relazione CP_1
alle altre tratte da essa utilizzate, tra cui quella con partenza da NT (cfr. docc.
8.a e 8.b); che a fine maggio 2022, ha chiesto a uno specifico trasporto merci da ad CP_1 CP_2 CP_3
Hochfilzen, indicativamente per l'inizio di giugno 2022; di essersi adoperata immediatamente per la predisposizione del trasporto ma di essere stata costretta, in data 01 giugno 2022, a comunicare all'opponente la difficoltà ad operare il trasporto da e di aver proposto all'opponente di CP_3
effettuare il trasporto partendo da NT, una delle tratte già utilizzate da (cfr. doc. 3); che CP_1
in data 3 giugno 2022, ha accettato la proposta (doc. 4), precisando che la modifica CP_1
Con del luogo del caricamento sarebbe stata qualificabile come inadempimento da parte di che parte opponente ha saldato parzialmente l'importo dovuto per il trasporto in questione ed ha trattenuto la somma di € 10.886,06, a titolo di risarcimento degli asseriti extra costi.
L'opposizione è infondata e va rigettata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che dalle comunicazioni in atti manca evidenza della richiesta dell'opponente di fine febbraio 2022 di un preventivo di spesa per il trasporto su rotaia di 450 tonnellate di petcoke da a Hochfilzen per la fine di maggio/inizio di giugno del 2022. CP_3
Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che la comunicazione del 28 febbraio 2022 (doc. 2 opposta e doc.
2 opponente) è inidonea a valere quale conferma della disponibilità di ad eseguire il CP_2
trasporto in questione, in mancanza di specifico riferimento al trasporto di cui l'opponente lamenta l'inadempimento.
Si aggiunga che nella mail del 28 febbraio 2022 non sono indicate le date previste per l'esecuzione del servizio;
non risulta che abbia affidato a il trasporto da effettuarsi a fine CP_1 CP_2
maggio – inizio giugno 2022 e neppure risulta che abbia preso in carico la richiesta, di guisa CP_2 che deve escludersi l'esistenza di un obbligo contrattuale della convenuta di far arrivare i vagoni ad NV il 30 maggio 2022.
Invero, nessuna delle comunicazioni versate in atti fa riferimento alla data del 30 maggio 2022 indicata dalla parte opponente quale data di arrivo dei vagoni ad NV (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 2, punto 7). Né in tali comunicazioni si fa riferimento alla data di carico.
Ciò detto, risultano plausibili le spiegazioni fornite dalla convenuta, e supportate dalla documentazione prodotta in atti, secondo cui non c'è stato alcun cambio di programma ma semplicemente il tentativo di assecondare la tardiva richiesta del cliente.
pagina 4 di 5 D'altronde tale conclusione risulta avvalorata sotto il profilo logico dal fatto che non risulta specificamente allegato (e né provato) quando avrebbe chiesto il servizio e neppure la CP_1
data in cui la merce avrebbe dovuto essere caricata sui vagoni.
Il decreto andrà dunque integralmente confermato e andrà rigettata la domanda risarcitoria dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto: conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande risarcitorie formulate dalla parte opponente nei confronti di
[...]
Parte_1
condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in
€ 4.237,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22391/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGARELLI Controparte_1 P.IVA_1 EMANUELE e dell'avv. BOTTERO LORENZO ( ) SALITA SANTA C.F._1
CATERINA, 1/2 16123 GENOVA;
elettivamente domiciliato in SALITA SANTA CATERINA, 1/2
16123 GENOVA presso il difensore avv. MAGARELLI EMANUELE
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. USAI ROBERTO e dell'avv. FALCO FRANCESCO GIOVANNI ( ) VIA ROVELLO, 1 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI C.F._2
BOSSI, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. USAI ROBERTO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis,
I. dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni tutte espresse in narrativa e, comunque, mandare assolta CP_1
da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da
[...] Parte_1
[...]
II. in ogni caso, con vittoria integrale nelle spese di lite, incluso rimborso contributo unificato, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nulla escluso od eccettuato.
Nell'interesse della convenuta opposta:
pagina 1 di 5 Voglia l'ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, conclusione e richiesta, così statuire: in via principale, nel merito
- rigettare integralmente, per le ragioni interamente esposte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, siccome priva di fondamento, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
CP_1 CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo n. 7814/2023 (R.G. n. 1437/2023) emesso in data 16-27 aprile 2023 dal Tribunale ordinario di Milano e, in ogni caso, condannare controparte al pagamento della somma di
Euro 10.886,06, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo;
- il tutto, con vittoria delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7814/2023 (RG 1437/2023) del Tribunale di Milano, con cui è stato ingiunto alla debitrice di pagare in favore di Controparte_2
l'importo di € 10.886,06, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo del
[...]
servizio di trasporto merci svolto in data 16 giugno 2022 nella tratta NT-Hochfilzen come da fattura n. 2022010816 del 30 giugno 2022 allegata al fascicolo del monitorio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in sintesi, che la modifica del luogo di CP_1
partenza del carico da a NT costituisce, da un lato, inadempimento della convenuta al CP_3 contratto di trasporto concluso tra le parti e, dall'altro, espone al risarcimento dei danni che CP_2
l'opponente assume subiti in conseguenza del lamentato inadempimento, pari all'importo azionato in via monitoria da CP_2
Costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, ha contestato sia l'an della pretesa avversaria, rilevando l'assenza di accordo CP_2
tra le parti circa il trasporto per cui è causa e, in ogni caso, il mancato rispetto del termine di preavviso di cui alla quotazione del 28 febbraio 2022, sia il quantum reclamato da controparte, evidenziando non solo l'assenza di nesso causale tra il preteso danno e l'asserito inadempimento di CP_2 ma anche l'assenza di riferimenti, nella documentazione agli atti, alla pretesa risarcitoria lamentata da controparte.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 30.11.2023, è stata rigettata dal
Giudice la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, ha contestato la pretesa creditoria azionata da deducendo: CP_1 CP_2
a fine febbraio 2022, chiedeva a un preventivo di spesa per il trasporto CP_1 CP_2
ferroviario di circa 450 tonnellate di petcoke dalla stazione di NV (Belgio) a quella di Hochfilzen
(Austria) (doc. 2 e 3); comunicava la propria disponibilità ad eseguire il trasporto per un corrispettivo di 51,50 €/tn CP_2
(doc. 2).
ritenuta ragionevole la quotazione, affidava a il trasporto, da effettuarsi nel CP_1 CP_2 periodo compreso tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2022;
si attivava quindi per l'organizzazione del servizio, disponendo l'invio dei vagoni ad CP_2
NV per il 30.05.2022, come da accordi (doc. 3), pianificando le attività operative e trasmettendo gli aggiornamenti logistici a (doc. 3 e 4); CP_1
il 01.06.2022, quando era pronta a caricare la merce sui vagoni messi a disposizione da CP_1
(doc. 4), quest'ultima comunicava l'impossibilità di eseguire il trasporto stante CP_2
l'indisponibilità dei carri ferroviari sulla tratta interessata (doc. 5); consapevole del fatto che aveva pattuito precisi termini di consegna con il CP_1
destinatario della merce, offriva di effettuare comunque il trasporto, modificando il CP_2
luogo di carico della merce (dalla stazione di NV a quella di NT, distante circa 60 Km;
doc. 5) ed il corrispettivo (da € 51,50 €/tn a € 54,50 €/tn; doc. 5);
visti gli impegni assunti verso il cliente, accettava la nuova tratta, precisando che CP_1 [...]
si sarebbe dovuta fare carico degli extra costi (doc. 6) derivanti dalla modifica;
CP_2
senza sollevare alcuna obiezione, eseguiva il trasporto da NT a Hochfilzen, salvo poi CP_2
rifiutarsi di riconoscere ad gli extracosti da questa sostenuti, affermando che non vi fosse CP_1
mai stato un accordo vincolante per la tratta originaria (NV/ Hochfilzen al costo di 51,50 €/tn); gli extra costi sono stati quantificati dall'opponente in € 8.923,00, somma corrispondente, maggiorata dell'IVA (€ 1.963,06), a quella trattenuta da sulla fattura del vettore (€ 10.886,06). CP_1
Dal canto suo, parte opposta ha dedotto di aver comunicato ad in data 28 febbraio CP_1
2022, l'aggiornamento delle proprie quotazioni per fare fronte agli "aumenti eccezionali dei costi dell'energia su tutte le tratte ferroviarie interessate […] (Belgio, Germania ed Austria) "; di aver informato controparte del corrispettivo per l'anno 2022 per la tratta FI (pari ad €
51,50 a tonnellata, con spedizione a gruppi di minimo 8 vagoni); di aver precisato che l'esecuzione dei pagina 3 di 5 trasporti era subordinata alla disponibilità dei carri da verificare per ogni spedizione con un preavviso di 15 giorni" (cfr. doc. 2) e di aver trasmesso ad analoghe comunicazioni in relazione CP_1
alle altre tratte da essa utilizzate, tra cui quella con partenza da NT (cfr. docc.
8.a e 8.b); che a fine maggio 2022, ha chiesto a uno specifico trasporto merci da ad CP_1 CP_2 CP_3
Hochfilzen, indicativamente per l'inizio di giugno 2022; di essersi adoperata immediatamente per la predisposizione del trasporto ma di essere stata costretta, in data 01 giugno 2022, a comunicare all'opponente la difficoltà ad operare il trasporto da e di aver proposto all'opponente di CP_3
effettuare il trasporto partendo da NT, una delle tratte già utilizzate da (cfr. doc. 3); che CP_1
in data 3 giugno 2022, ha accettato la proposta (doc. 4), precisando che la modifica CP_1
Con del luogo del caricamento sarebbe stata qualificabile come inadempimento da parte di che parte opponente ha saldato parzialmente l'importo dovuto per il trasporto in questione ed ha trattenuto la somma di € 10.886,06, a titolo di risarcimento degli asseriti extra costi.
L'opposizione è infondata e va rigettata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che dalle comunicazioni in atti manca evidenza della richiesta dell'opponente di fine febbraio 2022 di un preventivo di spesa per il trasporto su rotaia di 450 tonnellate di petcoke da a Hochfilzen per la fine di maggio/inizio di giugno del 2022. CP_3
Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che la comunicazione del 28 febbraio 2022 (doc. 2 opposta e doc.
2 opponente) è inidonea a valere quale conferma della disponibilità di ad eseguire il CP_2
trasporto in questione, in mancanza di specifico riferimento al trasporto di cui l'opponente lamenta l'inadempimento.
Si aggiunga che nella mail del 28 febbraio 2022 non sono indicate le date previste per l'esecuzione del servizio;
non risulta che abbia affidato a il trasporto da effettuarsi a fine CP_1 CP_2
maggio – inizio giugno 2022 e neppure risulta che abbia preso in carico la richiesta, di guisa CP_2 che deve escludersi l'esistenza di un obbligo contrattuale della convenuta di far arrivare i vagoni ad NV il 30 maggio 2022.
Invero, nessuna delle comunicazioni versate in atti fa riferimento alla data del 30 maggio 2022 indicata dalla parte opponente quale data di arrivo dei vagoni ad NV (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 2, punto 7). Né in tali comunicazioni si fa riferimento alla data di carico.
Ciò detto, risultano plausibili le spiegazioni fornite dalla convenuta, e supportate dalla documentazione prodotta in atti, secondo cui non c'è stato alcun cambio di programma ma semplicemente il tentativo di assecondare la tardiva richiesta del cliente.
pagina 4 di 5 D'altronde tale conclusione risulta avvalorata sotto il profilo logico dal fatto che non risulta specificamente allegato (e né provato) quando avrebbe chiesto il servizio e neppure la CP_1
data in cui la merce avrebbe dovuto essere caricata sui vagoni.
Il decreto andrà dunque integralmente confermato e andrà rigettata la domanda risarcitoria dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto: conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande risarcitorie formulate dalla parte opponente nei confronti di
[...]
Parte_1
condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in
€ 4.237,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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