Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2259/2024 promosso da:
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._1
Calabria il 28.04.1975 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Vitulo (C.F. - Pec: C.F._2 Email_1
del foro di Bologna, con studio sito in Bologna, via Garibaldi n. 9, presso la quale ha eletto domicilio, in forza di mandato in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._3
Ferrara (FE) in via Bologna n. 65, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di mandato in atti dagli Avv. Luca Nicolussi (C.F. – PEC: C.F._4
) e Avv. Paola Guarini (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
) entrambi del Foro di Ferrara, con Studio sito in Ferrara, Via Email_3
Borgo dei Leoni, n. 70/b, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
22/06/2013 a Ferrara e che dalla unione coniugale sono nati due figli e Per_1 CP_2
rispettivamente il 23.08.2010 ed il 15.03.2014, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Omissis.
2. Affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, impegnandosi a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché a fornire loro le cure,
l'educazione, l'istruzione ed a far loro conservare, nei periodi di tempo di seguito disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Collocamento paritario dei minori fissando la residenza principale dei figli presso la casa di proprietà della sig.ra sita in Ferrara (FE) in Via Bologna n. 65, dove abiteranno con Pt_1
la madre.
4. si impegna a lasciare l'immobile momentaneamente adibito a residenza Parte_1 familiare sito in Ferrara (FE) in via Caldirolo n. 4/A, trasferendosi nell'immobile sito in
Ferrara (FE) in Via Bologna n. 65, nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale portando con sé i beni già concordemente individuati tra i coniugi.
5. Con riferimento al diritto di visita dei figli, disporre il seguente calendario di visita: In alternanza di settimana in settimana tra i genitori: Dall'uscita di scuola del lunedì fino al mercoledì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con il genitore
A (che non sta con i figli nel fine settimana precedente), presso la sua abitazione con pernottamento;
Dall'uscita di scuola del mercoledì fino al sabato, con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00, i figli rimarranno con il genitore B, presso la sua abitazione con pernottamento;
Sabato e domenica, con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00 di sabato fino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con il genitore A. Pertanto, per la settimana successiva la turnazione andrà invertita nei seguenti termini: Dall'uscita di scuola del lunedì fino al mercoledì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con il genitore B (che non sta con i figli nel fine settimana precedente), presso la sua abitazione con pernottamento;
Dall'uscita di scuola del mercoledì fino al sabato, con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00, i figli rimarranno con il genitore A, presso la sua abitazione con pernottamento;
Sabato e domenica, con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00 di sabato fino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con il genitore B.
6. Le vacanze scolastiche verranno distribuite come segue: Durante le vacanze natalizie: il 24 e il 26 dicembre di ciascun anno, i figli rimarranno con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, con rotazione ad anni alterni e con la possibilità di accordarsi affinché i figli nei predetti giorni possano pranzare con un genitore e cenare con l'altro. Dal 27 dicembre al 1° gennaio di ciascun anno i figli rimarranno con un genitore e dal 2 gennaio al 7 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con il padre alternando di anno in anno fra i genitori i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane anche suddivisibili in due periodi di una settimana o tre da cinque giorni. Le vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e se le ferie dei genitori coincidessero verranno suddivise metà ciascuno. Nel periodo di chiusura scolastica estiva, per l'anno 2025, fatta eccezione per i periodi di vacanza estiva, i minori trascorreranno: a. In orario flessibile dalle ore 19.00-22.00 di domenica sino alle 19.00 di martedì con il padre;
b.
Dalle 19.00-22.00 di martedì sino alle 19.00-22.00 di giovedì con la madre;
c. Venerdì alternato con il genitore che non sta con i figli nel fine settimana (e dunque dal giovedì ore
19.00 se il venerdì è di competenza paterna) fino al sabato mattina alle ore 12:00; d. Sabato e domenica, dalle 12.00 di sabato fino alla domenica sera alle ore 19.00-22.00, in alternanza di settimana in settimana tra i genitori. Il genitore uscente, che ha con sé i minori, provvederà a consegnarli al genitore entrante nell'orario indicato. Per gli anni successivi si seguirà la regolamentazione di cui al punto 5.
7. Si prevede, nello spirito dell'affido condiviso, che i genitori siano liberi di concordare modifiche alla presente calendarizzazione. Ciascun coniuge, nel periodo in cui avrà con sé i minori, dovrà comunicare il proprio recapito, anche telefonico e dovrà informare l'altro circa eventuali spostamenti.
8. Fermo restando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, nei giorni in cui i figli rimarranno con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità dei minori. In ogni caso i genitori si impegnano a contattarsi frequentemente e a condividere le scelte più rilevanti per i figli, a mantenere coerenti le scelte educative, così da consentire ai medesimi una corretta e serena crescita.
9. Riguardo al contributo relativo al mantenimento della prole, pur essendo entrambe le parti onerate di farsi carico in egual misura degli oneri di mantenimento diretto dei figli in virtù della collocazione paritaria degli stessi presso ciascuno dei genitori, in ragione del leggero squilibrio reddituale in favore del padre, il Sig. concorrerà al mantenimento di CP_1
e , corrispondendo alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 Per_1 CP_2 Parte_1
(cinque) di ogni mese a far data dal trasferimento della sig.ra presso l'immobile di Pt_1
via Bologna - Ferrara, l'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge, a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla stessa. Si precisa che le somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori sono comprensive delle ricariche telefoniche, del vestiario ordinario dei figli, eccettuate le attrezzature e l'abbigliamento completo per le attività sportive.
10. Le spese straordinarie, relative al mantenimento dei figli, sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicato: − Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
− Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
Farmaci particolari. − Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d)
Trasporto pubblico;
e) Mensa − Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private:
e) Alloggio presso la sede universitaria;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche d) Attrezzature e abbigliamento completo per attività sportive dei figli;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (babysitter) c) Vacanze e campi estivi. Si rimanda nel dettaglio, fatto salvo quanto indicato al punto 9 delle condizioni di separazione, al protocollo del Tribunale di Ferrara.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco;
nessun assegno di mantenimento, né divorzile, pertanto, verrà posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
12. A definizione dei reciproci rapporti economici i coniugi convengono quanto segue: a. entro
30 giorni dalla data di omologa del Tribunale delle condizioni contenute nel presente ricorso, si impegnano a dividere al 50% gli importi presenti nel conto corrente cointestato n.
001013563463 acceso presso Poste Italiane e di provvedere contestualmente alla chiusura del medesimo. b. Il pagamento della somma di € 60.000,00 da parte del dott. alla dott.ssa CP_1
a titolo compensativo dei rapporti patrimoniali tra le parti, tenuto in considerazione Pt_1 che la sig.ra provvederà a lasciare l'immobile, ad oggi, adibito a residenza familiare Pt_1 al sig. secondo le seguenti modalità: a) € 10.000,00 già corrisposti antecedentemente CP_1
alla firma del presente ricorso;
b) € 25.000,00 contestualmente all'uscita di casa della sig.ra c) il saldo di € 25.000,00 entro 2 (due) giorni dalla data di pubblicazione del Pt_1
provvedimento di omologa del Tribunale adito.
13. L'assegno unico e ogni altra forma di sostegno economico pubblico previsto per le famiglie con figli a carico, le agevolazioni e le detrazioni fiscali per figli a carico, spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
14. I ricorrenti, attuate le condizioni di cui al ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver altro da pretendere vicendevolmente.
15. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
******
All'udienza in data 11 giugno 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza cartolare (29 novembre 2024), nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale. È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22/06/2013 a Ferrara fra nato il [...] a [...] e Controparte_1
nata il [...] a [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, Parte_1
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FERRARA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 55 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri