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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/09/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 225/2022
promossa da:
, in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15, in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, geom. , Parte_2
elettivamente domiciliato in Fucecchio (FI) presso lo studio degli Avv.ti Ferdinando
Biondi e Luca Profeti, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliato in Controparte_1 Persona_1
Pisa presso lo studio dell'Avv. Alberto Benedetti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1679/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte TE: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma, della sentenza del del Tribunale di Pisa, n.
1679 del 27.12.2021, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Ciccone –
R.G. n. 485/2016, notificata in data 5 gennaio 2022 respingere la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della IG.ra ; Persona_1
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di Primo Grado per carenza di motivazione;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito:
- in riforma integrale della Sentenza di Primo Grado, rigettare la domanda promossa dalla IG.ra di acquisto per usucapione in suo favore della servitù di passaggio Per_1
pedonale, della servitù di passaggio carrabile e della servitù di parcheggio;
- in riforma integrale della Sentenza di Primo Grado accertare e dichiarare l'inesistenza
a favore della IG.ra di nessun tipo di servitù (di parcheggio, pedonale, carrabile Per_1
o altro) su nessun bene di proprietà del . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis;
nel merito, respingere l'appello, i motivi di gravame e le domande e le eccezioni tutte ex adverso proposte, perché infondati;
correggere la Sentenza del Tribunale di Pisa , nr 1679/2021 -così come corretta con ordinanza ex art. 287 cpc del 10.02.2022- nel seguente modo “accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 14 part. 126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto
“della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricato del comune di Pontedera al foglio 14 particelle 281 subalterno 4 e 7 per un estensione di circa metri quadrati 321,5” e della servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio nr. 14 particelle 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'ing. e contraddistinta al nr. 3 per un'estensione di circa Per_2 mq 5x2”. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Il , sito in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 Parte_1
(di seguito: il ), ha proposto appello avverso la sentenza n. 1679/2021 del Parte_1
Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda di usucapione di una servitù di passaggio, avanzata dalla sig.ra nei confronti del Persona_1 Parte_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra Per_1
originariamente nei confronti di tale società Immobiliare Trieste S.r.l., allegando che:
• era proprietaria di un immobile sito in Pontedera, Piazza Trieste n. 34, confinante con un terreno della predetta società;
• tale terreno era stato ceduto – nel 2011 – dal Comune di Pontedera a Immobiliare
Trieste S.r.l., per la realizzazione di parcheggi da destinare in parte ad uso pubblico ed in parte ad uso esclusivo dei condomini di due supercondomini presenti in zona, noti come supercondominio Viale Italia;
• per ben oltre venti anni la sig.ra (e già suo padre prima di lei) aveva Per_1
esercitato in modo pubblico, pacifico ed esclusivo il possesso di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, sul terreno in questione, per accedere da Pt_1
al retro del proprio immobile, parcheggiando peraltro il proprio veicolo sulla
[...] porzione antistante l'ingresso secondario;
• l'accesso in questione era stato recentemente impedito a causa dell'installazione di una sbarra;
• era dunque interesse della stessa ottenere una sentenza dichiarativa Per_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, oltre che di parcheggio, sul terreno in questione.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di “... accertare e dichiarare in favore della signora - l'intervenuto acquisto per Persona_1
usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo le modalità indicate nelle premesse dell'atto di citazione e comunque risultanti in corso di causa sul fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio 14, particella 281 subalterni 4 e 7 per un'estensione di circa metri quadri 321,5 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa. Piaccia, altresì, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di parcheggio sul fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare
Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al Foglio 14 particella 281 sub. 4, nell'area indicata nella relazione dell'Ing. e contraddistinta con il Per_2 numero 3 per un'estensione di circa mq 5x2; in entrambi i casi ordinando al competente
3 Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a trascrizione avvenuta. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, ivi comprese quelle successive all'emissione dell'emananda sentenza”.
1.2) Si era costituita Immobiliare Trieste S.r.l. che aveva preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la proprietà del bene in questione era
(dal febbraio 2016) stata ceduta ai condomini del Condominio (che già ne aveva il possesso sin dal 2012), con contratto in cui era stata inserita anche una clausola di manleva a carico del Condominio stesso.
Era stata altresì eccepita l'improcedibilità della domanda concernente l'usucapione della servitù di parcheggio, in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione.
Infine, era stata comunque contestata la fondatezza delle domande della Per_1
1.2.1) Su tali basi, Immobiliare Trieste S.r.l. aveva chiesto:
− in via preliminare: l'autorizzazione alla chiamata in causa del Condominio;
− sempre in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea concernente l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio;
− mel merito, in via preliminare: l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente propria estromissione dal giudizio;
− nel merito: a) in tesi, la reiezione delle domande della b) in ipotesi, di Per_1
dichiarare il Condominio tenuto a manlevare Immobiliare Trieste S.r.l. da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande della Per_1
1.3) Il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 28.4.2016, aveva autorizzato la chiamata in causa del il quale si era poi costituito adducendo: Parte_1
− l'improcedibilità della domanda attorea di acquisto per usucapione della servitù di parcheggio, per omesso espletamento della procedura di mediazione al riguardo;
− l'infondatezza in merito delle domande della in quanto: Per_1
o la proprietà dell'attrice confinava con una striscia di terreno demaniale, di circa due metri, di proprietà del Comune ed insuscettibile quindi di essere gravata da diritti acquisiti per usucapione;
o non era comunque suscettibile di acquisto per usucapione una servitù di parcheggio;
o non era possibile neppure l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio avente ad oggetto un'area di vaste dimensioni come il parcheggio condominiale del Condominio, non essendo peraltro caratterizzato da opere o segni di sorta in grado di attestare una servitù di passaggio.
4 1.3.1) Il Condominio aveva quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di acquisto per usucapione della servitù di parcheggio e, comunque, la reiezione in merito delle domande attoree, con accertamento che nessuna servitù esisteva a favore della sig.ra Per_1
1.4) All'udienza del 9.3.2017, Immobiliare Trieste S.r.l. aveva accettato la rinuncia alla domanda operata dalla chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto Per_1 nei propri confronti, ed il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione “del procedimento introdotto dalla signora nei confronti di Immobiliare Trieste a spese compensate Per_1 come da accordo”.
1.5) Effettuata istruttoria mediante acquisizioni documentali ed assunzione di prova orale, oltre che mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di parcheggio, in quanto non preceduta dalla procedura di mediazione obbligatoria, atteso che “...l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile unitamente a quella di parcheggio debbono necessariamente ritenersi consequenziale e “accessoria” a quella di passaggio. Nessuna utilità avrebbe avuto l'esperimento della procedura di mediazione con riferimento alla sola servitù di parcheggio, senza che la medesima avesse avuto ad oggetto anche la necessaria e prodromica servitù di passo”;
− i testi escussi (in particolare: e avevano confermato Tes_1 Testimone_2
“...un risalente possesso della servitù di passaggio, pedonale”;
− “Dalle prove testimoniali e dalla stessa CTU vi è piena prova della esistenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio la presenza di un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice - la presenza di un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della proprietà del confinante della signora (unico accesso sul lato posteriore); - Per_1
l'esclusiva destinazione dell'area di cui si discute a passaggio pedonale e carrabile e a parcheggio dei veicoli;
costituiscono anche prova di quella
“situazione di fatto oggettiva” idonea a dimostrare che dette opere sono inequivocabilmente destinate anche all'esercizio della servitù invocata dall'odierna attrice”;
− non era di ostacolo all'accoglimento della domanda attorea “...il fatto che la strada di cui trattasi non sia contigua;
invero, per pacifica giurisprudenza, una servitù di
5 passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi”.
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Accerta e dichiara in favore di parte attrice l'intervenuto acquisto per usucapione “della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricati del Comune di
Pontedera al foglio 14, particella 281, subalterno 4 e 7 per un'estensione di circa metri quadri 321,5” e della “servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del
Comune di Pontedera al Foglio n. 14, particella 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'Ing. e contraddistinta al n. 3 per un estensione di circa mq 5X2, Per_2
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 3.264,00 di cui euro 264 per CU e diritti e € 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il , Parte_1
lamentando in termini generali la sussistenza di plurimi errori di diritto, oltre che il carattere meramente apparente della motivazione fornita dal giudice di prime cure a sostegno della decisione raggiunta (di fatto trattandosi di una ricezione pedissequa del contenuto della memoria conclusionale di replica di parte attrice) e la totale erroneità della ricostruzione dei fatti di causa.
2.1) Il gravame è stato poi, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CODICE DI PROCEDURA CIVILE E
DELL'ART. ART. 118 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE. OMESSA O CARENTE MOTIVAZIONE”, censurando il fatto che la motivazione della sentenza era avvenuta mediante trasposizione del contenuto della memoria di replica di parte attrice e consisteva dunque “...in una mera ripetizione di tale contenuto, senza che venga dato conto in alcun modo, né esprimersi, in merito alle argomentazioni, alle eccezioni o agli elementi di prova forniti dal TE. Lo stesso dispositivo finale è una mera Parte_1
duplicazione del testo contenuto negli atti difensivi avversari, il cui testo, rimasto addirittura virgolettato, è diventato il contenuto stesso del dispositivo del Giudice
(cfr. pag. 7 della Sentenza)”; ciò precludeva la possibilità di individuare quale fosse stato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, di fatto essendo al cospetto di una motivazione solo apparente;
inoltre, “...la ripetizione pedissequa del testo di parte avversaria fa sì che: da un lato il dispositivo si caratterizzi per la stessa genericità ed indeterminatezza che ha la domanda giudiziale promossa dalla in merito alle caratteristiche concrete delle Per_1
6 servitù rivendicate ed erroneamente riconosciute dal Giudice di Primo Grado (e sul punto vedi anche nono motivo di appello); dall'altro, che il Giudice riproduca nel dispositivo riferimenti a rappresentazioni grafiche e documenti in atti di parte attrice che, però, non corrispondono a quanto sarebbe stato accertato dal CTU, non potevano e non possono costituire elemento di prova ai fini della decisione, e sono caratterizzati, essi stessi, da assoluta genericità ed indeterminatezza per cui non possono costituire valido elemento per individuare la esatta consistenza dei diritti reali che graverebbero sull'immobile che è stato erroneamente ritenuto servente (e sul punto vedi anche nono motivo di appello)”;
2°. “ERRATA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 28/2010, IN ORDINE ALLA
PROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER MANCATO
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE”, rilevando la non condivisibilità della decisione del Tribunale secondo cui l'espletamento della procedura di mediazione con riferimento alla domanda concernente la servitù di parcheggio non sarebbe stata di alcuna utilità, anzitutto non comprendendosi come il giudicante avesse potuto operare un simile apprezzamento e, comunque, trattandosi di adempimento previsto direttamente dalla legge in termini di obbligatorietà e che avrebbe dovuto essere espletato non da solo (come ritenuto dal
Tribunale) ma assieme alla procedura di mediazione concernente la domanda di acquisto della servitù di passaggio;
inoltre, la procedura di mediazione era stata espletata nei confronti di Immobiliare Trieste s.r.l. e non del Parte_1
3°. “ERRATA APPLICAZIONE E/O INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1061 CC.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE,
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL' ART. 115
C.P.C IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.
1061 C.C.”, rilevando anzitutto come lo stesso CTU avesse evidenziato che
“...“non vi sono informazioni ed indicazioni puntuali circa l'esatta ubicazione del passaggio e dello stallo di cui l'attrice rivendica l'utilizzo” (pagg.
9-10 della relazione del CTU).”, così smentendo il rilievo del giudicante secondo cui era possibile trarre dalla CTU la dimostrazione dell'esistenza di prove visibili destinate all'esercizio della servitù in questione;
peraltro, i segni valorizzati dal giudice di prime cure al fine di ritenere integrato il presupposto applicativo dell'art. 1061 c.c. non erano, in realtà, sussistenti;
in ogni caso, il Tribunale non aveva in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza dei concreti atti di esercizio del possesso della servitù in questione, da parte della Per_1
7 4°. “OMESSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLART. 1163 .C.C. ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON
CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C.”, contestando l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle eccezioni sollevate dal in ordine alle caratteristiche del possesso esercitato dalla Parte_1 Per_1 insuscettibile di essere valorizzato ai fini dell'usucapione in quanto – al limite – saltuario ed occasionale;
5°. “OMESSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E 1167 C.C.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE,
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C, ANCHE IN PUNTO DI MANCATA VALUTAZIONE DI PROVE
RITUALMENTE AMMESSE E ASSUNTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO”, contestando, sotto altro profilo, la mancata pronuncia su altre eccezioni del Condominio, come quella concernente l'ammissione della stessa di non essere più in grado di esercitare il possesso sin dal 2005; Per_1
6°. “ERRATA E/O MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE
ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI
ALL'ART. 115 C.P.C IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, IN CONCRETO, DEI
REQUISITI PER L'USUCAPIBILITÀ”, rilevando come il Tribunale avesse erroneamente valutato la portata delle deposizioni dei testi escussi, atteso che nessuno di costoro aveva riferito di un possesso valido ai fini dell'usucapione dedotta dall'attrice in primo grado, trascurando peraltro le risultanze emergenti dalla documentazione dimessa in atti ed andando di contrario avviso rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU, interpretandole in modo opposto al loro effettivo contenuto;
7°. “ULTERIORE PROFILO DI ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED
EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL
DISPOSTO DI CUI ALL' ART. 115 C.P.C.”, ribadendo – anche con riferimento al portato applicativo dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo – le contestazioni mosse alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Pisa;
8°. “ERRATA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI CONTIGUITÀ
TRA IL FONDO DI PROPRIETÀ BOLRDINI E QUELLO DI PROPRIETÀ DEL
CONDOMINIO”, censurando la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che una servitù potesse essere costituita anche tra fondi non contigui, dal momento che nel caso di specie la questione non era rappresentata dal deficit di contiguità tra
8 fondi, in sé e per sé considerato, ma dal fatto che la contiguità era esclusa dalla presenza di una fascia di terreno demaniale, sul quale nessuna servitù avrebbe mai potuto essere acquisita;
9°. “INDETERMINATEZZA DEL DISPOSITIVO. INESEGUIBILITÀ DEL
PROVVEDIMENTO DECISORIO IMPUGNATO. ULTERIORE PROFILO DI
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC”, rilevando come il Tribunale avesse accolto la domanda della sig.ra riportando nel dispositivo le stesse parole Per_1 utilizzate da quest'ultima, il che comportava tuttavia l'assenza di congrui elementi di identificazione delle servitù riconosciute, di cui non constava l'allocazione, la lunghezza, la larghezza.
L'TE ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione del sig. Controparte_1 figlio della sig.ra stante il decesso di quest'ultima in data 18.12.2021, il quale ha Per_1
contestato la fondatezza del gravame ed ha dato atto che con provvedimento del
10.2.2022, il Tribunale di Pisa aveva corretto ex art. 288 c.p.c. il dispositivo della sentenza impugnata, indicandolo nei seguenti termini: “accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 14 part. 126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto “della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricato del comune di Pontedera al foglio 14 particelle 281 subalterno 4 e 7 per un estensione di circa metri quadrati 321,5” e della servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio nr.
14 particelle 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'ing. e Per_2 contraddistinta al nr. 3 per un'estensione di circa mq. 5” e rilevando come, con tale correzione, fosse stato tuttavia erroneamente indicato il dato dell'estensione dell'area interessata dalla servitù di parcheggio (indicata semplicemente in “mq. 5”, in luogo dell'originaria indicazione “mq. 5x2”) chiedendone quindi l'emendamento nei termini originariamente indicati.
Il predetto appellato ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto nei termini di seguito illustrati.
3.1) Anzitutto deve essere preso in considerazione il secondo motivo di gravame, concernente la questione pregiudiziale correlata alla dedotta improcedibilità del giudizio per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
9 La questione, allo stato, risulta superata per effetto dell'espletamento di tale procedura nel presente grado di giudizio (sia pure con esiti negativi), e, del resto, non risulta neppure più oggetto di argomentazioni critiche da parte dell'TE nel contesto degli scritti conclusionali.
In proposito si ricorda in effetti come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale” (così Cass. n. 28695 del
16.10.2023), sì che l'intervenuto svolgimento del tentativo di mediazione preclude ogni ulteriore valutazione del motivo di gravame in analisi.
3.2) Con il primo motivo di appello, il ha addotto la sostanziale Parte_1
assenza di una motivazione nel contesto della sentenza impugnata, giacché il giudice di prime cure avrebbe proceduto a redigere la sentenza stessa di fatto “...riproducendo pedissequamente contenuti della conclusionale di replica avversaria”, tanto da riportare – nel dispositivo – anche le “virgolette” presenti nell'originale oggetto di riproduzione.
Lamenta dunque l'TE l'impossibilità di “ricavare dalla Sentenza quale sia il percorso mentale del Organo giudicante nella formazione dell'atto decisorio”, con conseguente mera apparenza della motivazione e nullità della sentenza stessa: inoltre, siffatta modalità di redazione dell'atto aveva comportato una genericità ed indeterminatezza del dispositivo (già gravanti sulla domanda giudiziale) tali da precludere la possibilità della sua concreta esecuzione.
3.2.1) Il motivo è, in sé e per sé considerato, insuscettibile di accoglimento.
La Suprema Corte, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite, ha infatti avuto modo di precisare che “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle
10 modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (così Cass.
S.U. n. 642 del 16.1.2015, seguita da Cass. 22562 del 7.11.2016, Cass. 29028 del
6.10.2022).
Va quindi rilevato come, nel caso di specie, la lettura della sentenza consenta di individuare l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Pisa onde pervenire alle conclusioni infine raggiunte, nei termini già illustrati al pregresso paragrafo 1.5).
Dunque, non si è al cospetto di una motivazione “apparente”, mentre eventuali incongruenze della motivazione stessa risultano integrare vizi diversi della stessa, nei termini trattati nei paragrafi che seguono.
3.3) Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dei motivi di appello attengono tutti, pur sotto profili lievemente distinti, alle contestazioni mosse dall'TE alla motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo delle incongruenze ivi presenti e, soprattutto, dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie disponibili e, per questo motivo, appare opportuna una loro trattazione unitaria.
I motivi in analisi sono, complessivamente considerati, fondati.
3.3.1) Nel contesto della presente analisi occorre anzitutto prendere in considerazione i profili concernenti le contestazioni mosse dall'TE (in particolare nel terzo motivo di gravame, in ripresa delle doglianze già mosse in prime cure) alla stessa astratta possibilità di riconoscere, nel caso di specie, una servitù di parcheggio suscettibile di essere acquistata mediante usucapione.
A) In proposito va osservato come nella sentenza impugnata non sia, di fatto, operato alcun riferimento agli elementi in base ai quali è stata ritenuta effettivamente sussistente l'usucapione della servitù di parcheggio.
Il Tribunale di Pisa risulta infatti aver preso in considerazione, unicamente, profili concernenti la servitù di passo (su cui, più diffusamente, infra) ma non ha esposto valutazioni di sorta in ordine: a) alla possibilità di usucapire una servitù di parcheggio
(nonostante l'eccezione di parte convenuta, già presente in comparsa di costituzione e risposta, volta a negarla), b) agli elementi in forza dei quali era stato ritenuto ravvisabile un possesso valido a tal fine.
Sotto questo aspetto, dunque, è dato ravvisare una nullità della sentenza per omessa motivazione, che comporta la necessità di procedere sul punto nella presente sede.
B) In quest'ottica deve quindi in primo luogo rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso dell'astratta possibilità della costituzione di una servitù di parcheggio (come indicato da Cass. S.U. 3925 del 13.2.2024), sia pure subordinando tale possibilità alla ricorrenza di ben determinati requisiti.
11 Al riguardo, in particolare, le predette Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che:
• “...la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il concetto di tipicità strutturale, ma non contenutistico della servitù”;
• “...l'autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas – destinata a vantaggio non già di una o più persone, ma di un fondo - che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema appunto della servitù prediale e quindi nell'osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena, quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, Numero di raccolta generale 3925/2024 godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua Data pubblicazione 13/02/2024 destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà”;
• “...la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale;
insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente”;
• “...non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito (cfr. tra le tante, SSUU Sentenza n. 8434 del 2020 cit.)”.
C) Traslando i predetti principi al caso di specie, appare quasi pleonastico rilevare le differenze strutturali esistenti tra la costituzione convenzionale di una servitù di parcheggio (che ontologicamente consente la prescritta – dalla Suprema Corte – analisi del titolo) dall'invocato acquisto per usucapione di una simile servitù.
12 Tuttavia, le linee guida interpretative fornite dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si appalesano di notevole utilità anche nella presente fattispecie, dovendosi in tale ottica rilevare che:
− la stessa sig.ra nell'instaurare la causa in prime cure, ha chiesto Per_1 formalmente ed espressamente di “accertare e dichiarare - in favore della signora
- l'intervenuto acquisto per usucapione...” delle servitù oggetto Persona_1
di causa (evidenziazione in neretto ad opera del Collegio), così all'evidenza indicando il carattere personale dell'utilitas invocata;
− tale impostazione è rimasta invariata per l'intero corso del giudizio di prime cure, essendo tale contenuto delle domande stato reiterato nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni, mentre neppure degli scritti conclusionali risulta in limine avanzata alcuna istanza con riferimento alla costituzione di servitù a favore di un fondo dominante;
− le domande, così formulate, sono stata quindi accolte nella sentenza impugnata ove, come visto, è espressamente indicato che il Tribunale “Accerta e dichiara in favore di parte attrice l'intervenuto acquisto per usucapione...” delle servitù oggetto delle domande della sig.ra (in effetti, all'apparenza operandosi Per_1 un'operazione di copia-incolla di tali domande, conservandosi anche le
“virgolette”, come evidenziato da parte TE);
− solo, per la prima volta, con istanza di correzione dimessa in data 9.2.2022,
l'attrice in prime cure ha chiesto che venissero inseriti nella sentenza i dati catastali dell'immobile di proprietà della sig.ra rilevando che: Per_1
→ “...l'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile di proprietà della signora costituisce un mero lapsus calami”; Persona_1
→ “...in particolare nella relazione dell'ing. a cui fa riferimento il Per_2 dispositivo di sentenza sono indicati i dati catastali dell'immobile di proprietà della signora (fondo dominante) , ossia “foglio Persona_1
14, part.126 in Piazza Trieste a Pontedera” (doc. 3); che tali dati si ricavano anche dalla relazione peritale del CTU (cfr pag. 9 Persona_3 in cui si riporta che “la proprietà dell'attrice è censita al catasto fabbricati del Comune di Pontedera nel foglio 14 particella 126…” (doc 4)”;
e quindi chiedendo che il testo del dispositivo fosse corretto mediante la sostituzione della frase “Accerta e dichiara in favore di parte attrice
l'intervenuto acquisto...”, con la frase “Accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pontedera al foglio
13 14 part.126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto...” delle servitù in questione;
− al netto di ogni considerazione in ordine all'ammissibilità del ricorso ad una procedura di correzione materiale per emendare (non un errore materiale ma) il contenuto volitivo di una sentenza (questione non suscettibile di essere trattata in questa sede in assenza di impugnazioni sul punto), ciò che emerge è che per tutto l'intero procedimento di prime cure la domanda di acquisto per usucapione è stata avanzata a favore della sig.ra e non del fondo di sua proprietà; dunque, in Per_1
applicazione del criterio ermeneutico indicato dalla Suprema Corte (con la sentenza 3925/2024), già per tale motivo è da escludere la realitas della servitù di parcheggio (ma, in effetti, anche di quella di passaggio, su cui infra) e la conseguente possibilità di accoglimento della domanda in esame.
D) Come visto, la Suprema Corte ha anche indicato che la servitù postulata “non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso”, dovendosi rilevare come, nel caso di specie, l'attrice in prime cure abbia in effetti indicato (quale oggetto della domanda di usucapione della servitù di parcheggio) il “...fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di
Pontedera al Foglio 14 particella 281 sub. 4, nell'area indicata nella relazione dell'Ing.
e contraddistinta con il numero 3 per un'estensione di circa mq 5x2”. Per_2
Sotto questo aspetto, dunque, risulterebbe integrato il requisito della limitazione del diritto di godimento ad una determinata area del fondo servente e, tuttavia, proprio tale limitazione pone delle questioni che, già in astratto, si riverberano negativamente sulla possibilità di accoglimento della domanda in analisi.
Ed infatti deve rilevarsi che:
a) la relazione dell'Ing. invocata da parte attrice in prime cure al fine di Per_2 individuare l'oggetto della domanda (ed allegata sub doc. 4 all'atto di citazione), risulta contenere un elaborato grafico (in cui il luogo del parcheggio è indicato con il n. 3) e rappresentazioni fotografiche dell'area in oggetto (raffiguranti il parcheggio condominiale presente in loco), senza peraltro che consti in alcun modo in quali termini si è pervenuti all'individuazione dell'area in questione;
b) la stessa parte attrice in prime cure ha peraltro allegato che il parcheggio condominiale in oggetto è stato realizzato da parte della soc. Immobiliare Trieste
S.r.l.,, dopo che il relativo terreno era stato ceduto a quest'ultima con atto del
23.6.2011, n. 7464;
14 c) dunque, sotto questo profilo, risulta impossibile individuare il decorso del termine utile all'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio sul parcheggio condominiale in esame, non essendo all'evidenza decorso il relativo termine al momento della citazione in giudizio (né di Immobiliare Trieste S.r.l., né del essendo la causa di prime cure stata instaurata nel 2016; né, si rileva, Parte_1 risulta mai allegato (tantomeno dimostrato) che l'area interessata dal parcheggio dedotto dalla sig.ra fosse esattamente la stessa anche prima della Per_1
realizzazione del parcheggio condominiale.
3.3.1.1) La domanda concernente l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio deve quindi essere respinta.
3.3.2) Anche la domanda relativa all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio deve essere respinta, risultando fondate le censure mosse dall'TE nel contesto dei motivi di gravame in analisi.
3.3.2.1) Richiamato in questa sede quanto già esposto in punto di difetto, ab origine, del requisito della realitas (avendo la stessa parte attrice in prime cure sempre prospettato a proprio vantaggio – e non di un fondo – l'utilità suscettibile di essere tratta dal passaggio in questione), deve poi rilevarsi come risultino fondate le censure mosse dall'TE alla sentenza impugnata.
A) Anzitutto, non può sottacersi la contraddittorietà derivante dal fatto che, mentre risulta dapprima esposto che “...ben può affermarsi acquisita per usucapione la titolarità della servitù di passo in favore dell'attrice”, in quanto “I testi escussi hanno concordemente confermato un risalente possesso della servitù di passaggio, pedonale”
(evidenziazione del Collegio), il Tribunale ha poi invece poi – all'esito dell'esposizione delle testimonianze a conforto della predetta valutazione – concluso che “Orbene nessun dubbio vi è pertanto sulla usucapibilità del diritto di passaggio – pedonale e carraio – oggetto di domanda” (evidenziazione del Collegio).
B) Deve poi rilevarsi come risulti valorizzato, nel contesto della sentenza in oggetto, l'apporto asseritamente fornito dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alle allegazioni della sig.ra Per_1
Il giudice di prime cure, tuttavia, risulta aver riportato (al fine di indicare gli estremi di tale apporto) un brano della consulenza tecnica che, in alcun modo, risulta valorizzabile al fine indicato.
Il brano in questione (“Come ben si evince dalla documentazione fotografica e dall'estratto di mappa allegati, l'area in parola si sviluppa intorno all'ampio edificio condominiale di cui ne è corredo;
attualmente, per quanto verificato in sede di sopralluogo e documentato dagli elaborati fotografici, il senso di marcia è regolamentato
15 imponendo agli autoveicoli in entrata di “girare” intorno all'edificio svoltando subito dopo l'accesso a destra. Tuttavia per quanto potuto appurare tale area ha subito modificazioni nel corso del tempo in ordine alla detta regolamentazione nel senso di marcia e nel paracamento degli autoveicoli oltreché nella sistemazione del fondo;
invero, limitatamente a quanto potuto appurare attraverso le immagini tratte da Google Street
View, nel 2008 l'area era priva di regolamentazione di senso di marcia e chi entrava nella stessa poteva procedere in direzione frontale lasciandosi sulla destra il fabbricato e quindi ortogonalmente rispetto al , senza quindi girare intorno al fabbricato Parte_1
medesimo come adesso;
tale regolamentazione, per quanto potuto appurare dai detti reperti fotografici, è intervenuta nel periodo dal settembre 2008 al settembre 2015.
Pertanto, indipendentemente dall'attuale regolamentazione dei sensi di percorrenza nel frattempo intervenuta, condizione evidentemente perfezionatasi successivamente alle rivendicazioni attoree, la zona oggetto dell'odierno giudizio, sia per la percorrenza del diritto di passo che per il parcheggio dell'autoveicolo, sembrano potersi individuare nella zona a ovest e a nord del fabbricato”) non appare in effetti apportare alcun elemento utile al fine della valutazione in ordine all'esercizio del passaggio invocato dalla sig.ra avendo unicamente ad oggetto l'individuazione – in termini nettamente ipotetici Per_1
(e, dunque, di scarsissimo valore) – dell'area che potrebbe individuarsi come quella oggetto del passaggio oggetto di causa.
Ciò, del resto, deve essere preso in considerazione unitamente all'indicazione del
CTU secondo cui “... agli atti di causa non vi sono informazioni ed indicazioni puntuali circa l'esatta ubicazione del passaggio e dello stallo di cui l'attrice rivendica l'utilizzo”, motivo per cui l'indicazione in precedenza ricordata è gravata dall'elevato tasso di ipoteticità sopra evidenziato.
C) Nella sentenza impugnata è poi leggere il condivisibile passaggio argomentativo secondo cui “...per l'usucapione della servitù di passaggio non è sufficiente aver esercitato il medesimo per oltre 20 anni, ma occorre anche la sussistenza di opere permanenti, visibili ed idonee per tale lasso di tempo a rivestire una funzione inequivocabile di destinazione al transito di persone. Tale funzione deve essere cioè percepibile e manifesta a tutti, nella specie, trattandosi di passaggio dovendo sussistere un raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere ovvero del
“percorso” col fondo dominante. Infine tale situazione deve esistere ed essere in tal modo visibile sin dal principio, non rilevando se sopravvenuta( Cass. N.5733 del 10.3.2011)”.
In tal senso, poi, il giudice di prime cure ha ritenuto di individuare siffatte opere ne
“...la presenza di un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice - la presenza di un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della
16 proprietà del confinante della signora (unico accesso sul lato posteriore); - Per_1
l'esclusiva destinazione dell'area di cui si discute a passaggio pedonale e carrabile e a parcheggio dei veicoli”.
Tale valutazione non appare condivisibile, in quanto:
− è irrilevante, ai fini della specifica dimostrazione dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo già della sig.ra (anche Per_1
se, si ripete ancora una volta, nessuna domanda è mai stata avanzata in prime cure avente ad oggetto – quale beneficiario – un fondo) il fatto che l'area in questione sia adibita a passaggio e parcheggio, dato che:
→ è pacifico che il passaggio ed il parcheggio sono stati realizzati non a favore del fondo (oggi) dell'odierno appellato, ma delle unità immobiliari che compongono il e, dunque, non può certo rappresentare Parte_1 un'opera permanentemente destinata a consentire il passaggio a favore del fondo predetto;
→ è altrettanto pacifico che, prima del 2011, l'area asfaltata destinata a passaggio e parcheggio non esisteva e nulla (in radice, neppure a livello di allegazione) consta in ordine a cosa esistesse in precedenza in loco, tantomeno se vi fosse opere con le caratteristiche predette;
− i cancelli menzionati nella sentenza risultano due (“un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice...” e “...un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della proprietà del confinante della signora ), dovendosi rilevare che il secondo risulta allocato sulla Per_1
proprietà di un terzo soggetto, senza tuttavia che sia stato allegato in quale modo il passaggio sarebbe avvenuto da tale cancello alla proprietà della sig.ra Per_1
(oggi del , mentre il primo, non altrimenti qualificato, risulta individuabile CP_1
(sia pure non essendovi specificazioni sul punto, ma non essendo altrimenti di possibile identificazione) in quello raffigurato nelle foto nn. 9 e 10 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio (quest'ultima riportata di seguito onde consentire, visivamente, l'immediata constatazione di ciò di cui si parla):
17 In tale raffigurazione, si nota sulla sinistra il cancello “carrabile” (di proprietà di terzi) e, sulla destra, il cancelletto di accesso alla proprietà, oggi, dell'appellato.
Tale cancello, con le connotazioni dimensionali indicate, la presenza di un cordolo cementizio e di una zona erbosa priva di segni di passaggio, non consente di essere qualificato nei termini formali chiesti dalla giurisprudenza di legittimità onde integrare gli estremi di un opera inequivocabilmente destinata a consentire il passaggio invocato da parte della sig.ra (prima) e del sig. (dopo) lungo tutta l'area di passaggio Per_1 CP_1
e parcheggio ad oggi esistente sui luoghi (e ciò al netto del fatto che risulta comunque difettare in atti una compiuta individuazione, già a livello di allegazione, di quale area sarebbe stata interessata dal passaggio in questione).
Si ricorda, del resto, come la Suprema Corte abbia indicato che “In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente” (così Cass. 21087 del 28.9.2006, in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati), e che
“Il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita ne' acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata” (così Cass. 3370
18 del 23.3.1995, in cui la Corte di Cassazione ha negato che l'apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sè, opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una servitù di parcheggio).
3.3.3) Le considerazioni che precedono comportano di per sé l'accoglimento del gravame e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con reiezione delle domande già avanzate da parte attrice in prime cure.
Risultano conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze dell'TE.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte appellata, condannando quest'ultima ad effettuare i necessari conguagli con riferimento alle concrete modalità con cui è stato effettuato il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 avverso la s Parte_1
sentenza n. 1679/2021 del Tribunale di Pisa, in totale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge le domande avanzate nei confronti del predetto in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 dalla Parte_1
sig.ra in prime cure e, nel presente grado di giudizio, dal sig. Persona_1 CP_1
[...]
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte TE Controparte_1 [...]
, in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 le spese processuali di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
19 • per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico di parte appellata condannandolo ad Controparte_1
effettuare i necessari conguagli con riferimento alle concrete modalità con cui è stato effettuato il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 225/2022
promossa da:
, in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15, in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, geom. , Parte_2
elettivamente domiciliato in Fucecchio (FI) presso lo studio degli Avv.ti Ferdinando
Biondi e Luca Profeti, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliato in Controparte_1 Persona_1
Pisa presso lo studio dell'Avv. Alberto Benedetti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1679/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte TE: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma, della sentenza del del Tribunale di Pisa, n.
1679 del 27.12.2021, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Ciccone –
R.G. n. 485/2016, notificata in data 5 gennaio 2022 respingere la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della IG.ra ; Persona_1
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di Primo Grado per carenza di motivazione;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito:
- in riforma integrale della Sentenza di Primo Grado, rigettare la domanda promossa dalla IG.ra di acquisto per usucapione in suo favore della servitù di passaggio Per_1
pedonale, della servitù di passaggio carrabile e della servitù di parcheggio;
- in riforma integrale della Sentenza di Primo Grado accertare e dichiarare l'inesistenza
a favore della IG.ra di nessun tipo di servitù (di parcheggio, pedonale, carrabile Per_1
o altro) su nessun bene di proprietà del . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis;
nel merito, respingere l'appello, i motivi di gravame e le domande e le eccezioni tutte ex adverso proposte, perché infondati;
correggere la Sentenza del Tribunale di Pisa , nr 1679/2021 -così come corretta con ordinanza ex art. 287 cpc del 10.02.2022- nel seguente modo “accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 14 part. 126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto
“della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricato del comune di Pontedera al foglio 14 particelle 281 subalterno 4 e 7 per un estensione di circa metri quadrati 321,5” e della servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio nr. 14 particelle 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'ing. e contraddistinta al nr. 3 per un'estensione di circa Per_2 mq 5x2”. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Il , sito in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 Parte_1
(di seguito: il ), ha proposto appello avverso la sentenza n. 1679/2021 del Parte_1
Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda di usucapione di una servitù di passaggio, avanzata dalla sig.ra nei confronti del Persona_1 Parte_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra Per_1
originariamente nei confronti di tale società Immobiliare Trieste S.r.l., allegando che:
• era proprietaria di un immobile sito in Pontedera, Piazza Trieste n. 34, confinante con un terreno della predetta società;
• tale terreno era stato ceduto – nel 2011 – dal Comune di Pontedera a Immobiliare
Trieste S.r.l., per la realizzazione di parcheggi da destinare in parte ad uso pubblico ed in parte ad uso esclusivo dei condomini di due supercondomini presenti in zona, noti come supercondominio Viale Italia;
• per ben oltre venti anni la sig.ra (e già suo padre prima di lei) aveva Per_1
esercitato in modo pubblico, pacifico ed esclusivo il possesso di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, sul terreno in questione, per accedere da Pt_1
al retro del proprio immobile, parcheggiando peraltro il proprio veicolo sulla
[...] porzione antistante l'ingresso secondario;
• l'accesso in questione era stato recentemente impedito a causa dell'installazione di una sbarra;
• era dunque interesse della stessa ottenere una sentenza dichiarativa Per_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, oltre che di parcheggio, sul terreno in questione.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di “... accertare e dichiarare in favore della signora - l'intervenuto acquisto per Persona_1
usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo le modalità indicate nelle premesse dell'atto di citazione e comunque risultanti in corso di causa sul fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio 14, particella 281 subalterni 4 e 7 per un'estensione di circa metri quadri 321,5 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa. Piaccia, altresì, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di parcheggio sul fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare
Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al Foglio 14 particella 281 sub. 4, nell'area indicata nella relazione dell'Ing. e contraddistinta con il Per_2 numero 3 per un'estensione di circa mq 5x2; in entrambi i casi ordinando al competente
3 Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a trascrizione avvenuta. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi dell'intero procedimento, ivi comprese quelle successive all'emissione dell'emananda sentenza”.
1.2) Si era costituita Immobiliare Trieste S.r.l. che aveva preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la proprietà del bene in questione era
(dal febbraio 2016) stata ceduta ai condomini del Condominio (che già ne aveva il possesso sin dal 2012), con contratto in cui era stata inserita anche una clausola di manleva a carico del Condominio stesso.
Era stata altresì eccepita l'improcedibilità della domanda concernente l'usucapione della servitù di parcheggio, in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione.
Infine, era stata comunque contestata la fondatezza delle domande della Per_1
1.2.1) Su tali basi, Immobiliare Trieste S.r.l. aveva chiesto:
− in via preliminare: l'autorizzazione alla chiamata in causa del Condominio;
− sempre in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea concernente l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio;
− mel merito, in via preliminare: l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente propria estromissione dal giudizio;
− nel merito: a) in tesi, la reiezione delle domande della b) in ipotesi, di Per_1
dichiarare il Condominio tenuto a manlevare Immobiliare Trieste S.r.l. da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande della Per_1
1.3) Il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 28.4.2016, aveva autorizzato la chiamata in causa del il quale si era poi costituito adducendo: Parte_1
− l'improcedibilità della domanda attorea di acquisto per usucapione della servitù di parcheggio, per omesso espletamento della procedura di mediazione al riguardo;
− l'infondatezza in merito delle domande della in quanto: Per_1
o la proprietà dell'attrice confinava con una striscia di terreno demaniale, di circa due metri, di proprietà del Comune ed insuscettibile quindi di essere gravata da diritti acquisiti per usucapione;
o non era comunque suscettibile di acquisto per usucapione una servitù di parcheggio;
o non era possibile neppure l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio avente ad oggetto un'area di vaste dimensioni come il parcheggio condominiale del Condominio, non essendo peraltro caratterizzato da opere o segni di sorta in grado di attestare una servitù di passaggio.
4 1.3.1) Il Condominio aveva quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di acquisto per usucapione della servitù di parcheggio e, comunque, la reiezione in merito delle domande attoree, con accertamento che nessuna servitù esisteva a favore della sig.ra Per_1
1.4) All'udienza del 9.3.2017, Immobiliare Trieste S.r.l. aveva accettato la rinuncia alla domanda operata dalla chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto Per_1 nei propri confronti, ed il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione “del procedimento introdotto dalla signora nei confronti di Immobiliare Trieste a spese compensate Per_1 come da accordo”.
1.5) Effettuata istruttoria mediante acquisizioni documentali ed assunzione di prova orale, oltre che mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di parcheggio, in quanto non preceduta dalla procedura di mediazione obbligatoria, atteso che “...l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile unitamente a quella di parcheggio debbono necessariamente ritenersi consequenziale e “accessoria” a quella di passaggio. Nessuna utilità avrebbe avuto l'esperimento della procedura di mediazione con riferimento alla sola servitù di parcheggio, senza che la medesima avesse avuto ad oggetto anche la necessaria e prodromica servitù di passo”;
− i testi escussi (in particolare: e avevano confermato Tes_1 Testimone_2
“...un risalente possesso della servitù di passaggio, pedonale”;
− “Dalle prove testimoniali e dalla stessa CTU vi è piena prova della esistenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio la presenza di un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice - la presenza di un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della proprietà del confinante della signora (unico accesso sul lato posteriore); - Per_1
l'esclusiva destinazione dell'area di cui si discute a passaggio pedonale e carrabile e a parcheggio dei veicoli;
costituiscono anche prova di quella
“situazione di fatto oggettiva” idonea a dimostrare che dette opere sono inequivocabilmente destinate anche all'esercizio della servitù invocata dall'odierna attrice”;
− non era di ostacolo all'accoglimento della domanda attorea “...il fatto che la strada di cui trattasi non sia contigua;
invero, per pacifica giurisprudenza, una servitù di
5 passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi”.
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Accerta e dichiara in favore di parte attrice l'intervenuto acquisto per usucapione “della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricati del Comune di
Pontedera al foglio 14, particella 281, subalterno 4 e 7 per un'estensione di circa metri quadri 321,5” e della “servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del
Comune di Pontedera al Foglio n. 14, particella 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'Ing. e contraddistinta al n. 3 per un estensione di circa mq 5X2, Per_2
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 3.264,00 di cui euro 264 per CU e diritti e € 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il , Parte_1
lamentando in termini generali la sussistenza di plurimi errori di diritto, oltre che il carattere meramente apparente della motivazione fornita dal giudice di prime cure a sostegno della decisione raggiunta (di fatto trattandosi di una ricezione pedissequa del contenuto della memoria conclusionale di replica di parte attrice) e la totale erroneità della ricostruzione dei fatti di causa.
2.1) Il gravame è stato poi, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CODICE DI PROCEDURA CIVILE E
DELL'ART. ART. 118 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE. OMESSA O CARENTE MOTIVAZIONE”, censurando il fatto che la motivazione della sentenza era avvenuta mediante trasposizione del contenuto della memoria di replica di parte attrice e consisteva dunque “...in una mera ripetizione di tale contenuto, senza che venga dato conto in alcun modo, né esprimersi, in merito alle argomentazioni, alle eccezioni o agli elementi di prova forniti dal TE. Lo stesso dispositivo finale è una mera Parte_1
duplicazione del testo contenuto negli atti difensivi avversari, il cui testo, rimasto addirittura virgolettato, è diventato il contenuto stesso del dispositivo del Giudice
(cfr. pag. 7 della Sentenza)”; ciò precludeva la possibilità di individuare quale fosse stato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, di fatto essendo al cospetto di una motivazione solo apparente;
inoltre, “...la ripetizione pedissequa del testo di parte avversaria fa sì che: da un lato il dispositivo si caratterizzi per la stessa genericità ed indeterminatezza che ha la domanda giudiziale promossa dalla in merito alle caratteristiche concrete delle Per_1
6 servitù rivendicate ed erroneamente riconosciute dal Giudice di Primo Grado (e sul punto vedi anche nono motivo di appello); dall'altro, che il Giudice riproduca nel dispositivo riferimenti a rappresentazioni grafiche e documenti in atti di parte attrice che, però, non corrispondono a quanto sarebbe stato accertato dal CTU, non potevano e non possono costituire elemento di prova ai fini della decisione, e sono caratterizzati, essi stessi, da assoluta genericità ed indeterminatezza per cui non possono costituire valido elemento per individuare la esatta consistenza dei diritti reali che graverebbero sull'immobile che è stato erroneamente ritenuto servente (e sul punto vedi anche nono motivo di appello)”;
2°. “ERRATA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 28/2010, IN ORDINE ALLA
PROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER MANCATO
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE”, rilevando la non condivisibilità della decisione del Tribunale secondo cui l'espletamento della procedura di mediazione con riferimento alla domanda concernente la servitù di parcheggio non sarebbe stata di alcuna utilità, anzitutto non comprendendosi come il giudicante avesse potuto operare un simile apprezzamento e, comunque, trattandosi di adempimento previsto direttamente dalla legge in termini di obbligatorietà e che avrebbe dovuto essere espletato non da solo (come ritenuto dal
Tribunale) ma assieme alla procedura di mediazione concernente la domanda di acquisto della servitù di passaggio;
inoltre, la procedura di mediazione era stata espletata nei confronti di Immobiliare Trieste s.r.l. e non del Parte_1
3°. “ERRATA APPLICAZIONE E/O INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1061 CC.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE,
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL' ART. 115
C.P.C IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.
1061 C.C.”, rilevando anzitutto come lo stesso CTU avesse evidenziato che
“...“non vi sono informazioni ed indicazioni puntuali circa l'esatta ubicazione del passaggio e dello stallo di cui l'attrice rivendica l'utilizzo” (pagg.
9-10 della relazione del CTU).”, così smentendo il rilievo del giudicante secondo cui era possibile trarre dalla CTU la dimostrazione dell'esistenza di prove visibili destinate all'esercizio della servitù in questione;
peraltro, i segni valorizzati dal giudice di prime cure al fine di ritenere integrato il presupposto applicativo dell'art. 1061 c.c. non erano, in realtà, sussistenti;
in ogni caso, il Tribunale non aveva in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza dei concreti atti di esercizio del possesso della servitù in questione, da parte della Per_1
7 4°. “OMESSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLART. 1163 .C.C. ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON
CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C.”, contestando l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle eccezioni sollevate dal in ordine alle caratteristiche del possesso esercitato dalla Parte_1 Per_1 insuscettibile di essere valorizzato ai fini dell'usucapione in quanto – al limite – saltuario ed occasionale;
5°. “OMESSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E 1167 C.C.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE ISTRUTTORIE,
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C, ANCHE IN PUNTO DI MANCATA VALUTAZIONE DI PROVE
RITUALMENTE AMMESSE E ASSUNTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO”, contestando, sotto altro profilo, la mancata pronuncia su altre eccezioni del Condominio, come quella concernente l'ammissione della stessa di non essere più in grado di esercitare il possesso sin dal 2005; Per_1
6°. “ERRATA E/O MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE
ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI
ALL'ART. 115 C.P.C IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, IN CONCRETO, DEI
REQUISITI PER L'USUCAPIBILITÀ”, rilevando come il Tribunale avesse erroneamente valutato la portata delle deposizioni dei testi escussi, atteso che nessuno di costoro aveva riferito di un possesso valido ai fini dell'usucapione dedotta dall'attrice in primo grado, trascurando peraltro le risultanze emergenti dalla documentazione dimessa in atti ed andando di contrario avviso rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU, interpretandole in modo opposto al loro effettivo contenuto;
7°. “ULTERIORE PROFILO DI ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED
EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL
DISPOSTO DI CUI ALL' ART. 115 C.P.C.”, ribadendo – anche con riferimento al portato applicativo dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo – le contestazioni mosse alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Pisa;
8°. “ERRATA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI CONTIGUITÀ
TRA IL FONDO DI PROPRIETÀ BOLRDINI E QUELLO DI PROPRIETÀ DEL
CONDOMINIO”, censurando la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che una servitù potesse essere costituita anche tra fondi non contigui, dal momento che nel caso di specie la questione non era rappresentata dal deficit di contiguità tra
8 fondi, in sé e per sé considerato, ma dal fatto che la contiguità era esclusa dalla presenza di una fascia di terreno demaniale, sul quale nessuna servitù avrebbe mai potuto essere acquisita;
9°. “INDETERMINATEZZA DEL DISPOSITIVO. INESEGUIBILITÀ DEL
PROVVEDIMENTO DECISORIO IMPUGNATO. ULTERIORE PROFILO DI
VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC”, rilevando come il Tribunale avesse accolto la domanda della sig.ra riportando nel dispositivo le stesse parole Per_1 utilizzate da quest'ultima, il che comportava tuttavia l'assenza di congrui elementi di identificazione delle servitù riconosciute, di cui non constava l'allocazione, la lunghezza, la larghezza.
L'TE ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione del sig. Controparte_1 figlio della sig.ra stante il decesso di quest'ultima in data 18.12.2021, il quale ha Per_1
contestato la fondatezza del gravame ed ha dato atto che con provvedimento del
10.2.2022, il Tribunale di Pisa aveva corretto ex art. 288 c.p.c. il dispositivo della sentenza impugnata, indicandolo nei seguenti termini: “accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 14 part. 126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto “della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricato del comune di Pontedera al foglio 14 particelle 281 subalterno 4 e 7 per un estensione di circa metri quadrati 321,5” e della servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del comune di Pontedera al foglio nr.
14 particelle 281 sub 4 nell'area indicata nella relazione dell'ing. e Per_2 contraddistinta al nr. 3 per un'estensione di circa mq. 5” e rilevando come, con tale correzione, fosse stato tuttavia erroneamente indicato il dato dell'estensione dell'area interessata dalla servitù di parcheggio (indicata semplicemente in “mq. 5”, in luogo dell'originaria indicazione “mq. 5x2”) chiedendone quindi l'emendamento nei termini originariamente indicati.
Il predetto appellato ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto nei termini di seguito illustrati.
3.1) Anzitutto deve essere preso in considerazione il secondo motivo di gravame, concernente la questione pregiudiziale correlata alla dedotta improcedibilità del giudizio per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
9 La questione, allo stato, risulta superata per effetto dell'espletamento di tale procedura nel presente grado di giudizio (sia pure con esiti negativi), e, del resto, non risulta neppure più oggetto di argomentazioni critiche da parte dell'TE nel contesto degli scritti conclusionali.
In proposito si ricorda in effetti come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale” (così Cass. n. 28695 del
16.10.2023), sì che l'intervenuto svolgimento del tentativo di mediazione preclude ogni ulteriore valutazione del motivo di gravame in analisi.
3.2) Con il primo motivo di appello, il ha addotto la sostanziale Parte_1
assenza di una motivazione nel contesto della sentenza impugnata, giacché il giudice di prime cure avrebbe proceduto a redigere la sentenza stessa di fatto “...riproducendo pedissequamente contenuti della conclusionale di replica avversaria”, tanto da riportare – nel dispositivo – anche le “virgolette” presenti nell'originale oggetto di riproduzione.
Lamenta dunque l'TE l'impossibilità di “ricavare dalla Sentenza quale sia il percorso mentale del Organo giudicante nella formazione dell'atto decisorio”, con conseguente mera apparenza della motivazione e nullità della sentenza stessa: inoltre, siffatta modalità di redazione dell'atto aveva comportato una genericità ed indeterminatezza del dispositivo (già gravanti sulla domanda giudiziale) tali da precludere la possibilità della sua concreta esecuzione.
3.2.1) Il motivo è, in sé e per sé considerato, insuscettibile di accoglimento.
La Suprema Corte, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite, ha infatti avuto modo di precisare che “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle
10 modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (così Cass.
S.U. n. 642 del 16.1.2015, seguita da Cass. 22562 del 7.11.2016, Cass. 29028 del
6.10.2022).
Va quindi rilevato come, nel caso di specie, la lettura della sentenza consenta di individuare l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Pisa onde pervenire alle conclusioni infine raggiunte, nei termini già illustrati al pregresso paragrafo 1.5).
Dunque, non si è al cospetto di una motivazione “apparente”, mentre eventuali incongruenze della motivazione stessa risultano integrare vizi diversi della stessa, nei termini trattati nei paragrafi che seguono.
3.3) Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dei motivi di appello attengono tutti, pur sotto profili lievemente distinti, alle contestazioni mosse dall'TE alla motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo delle incongruenze ivi presenti e, soprattutto, dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie disponibili e, per questo motivo, appare opportuna una loro trattazione unitaria.
I motivi in analisi sono, complessivamente considerati, fondati.
3.3.1) Nel contesto della presente analisi occorre anzitutto prendere in considerazione i profili concernenti le contestazioni mosse dall'TE (in particolare nel terzo motivo di gravame, in ripresa delle doglianze già mosse in prime cure) alla stessa astratta possibilità di riconoscere, nel caso di specie, una servitù di parcheggio suscettibile di essere acquistata mediante usucapione.
A) In proposito va osservato come nella sentenza impugnata non sia, di fatto, operato alcun riferimento agli elementi in base ai quali è stata ritenuta effettivamente sussistente l'usucapione della servitù di parcheggio.
Il Tribunale di Pisa risulta infatti aver preso in considerazione, unicamente, profili concernenti la servitù di passo (su cui, più diffusamente, infra) ma non ha esposto valutazioni di sorta in ordine: a) alla possibilità di usucapire una servitù di parcheggio
(nonostante l'eccezione di parte convenuta, già presente in comparsa di costituzione e risposta, volta a negarla), b) agli elementi in forza dei quali era stato ritenuto ravvisabile un possesso valido a tal fine.
Sotto questo aspetto, dunque, è dato ravvisare una nullità della sentenza per omessa motivazione, che comporta la necessità di procedere sul punto nella presente sede.
B) In quest'ottica deve quindi in primo luogo rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso dell'astratta possibilità della costituzione di una servitù di parcheggio (come indicato da Cass. S.U. 3925 del 13.2.2024), sia pure subordinando tale possibilità alla ricorrenza di ben determinati requisiti.
11 Al riguardo, in particolare, le predette Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che:
• “...la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il concetto di tipicità strutturale, ma non contenutistico della servitù”;
• “...l'autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas – destinata a vantaggio non già di una o più persone, ma di un fondo - che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema appunto della servitù prediale e quindi nell'osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena, quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, Numero di raccolta generale 3925/2024 godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua Data pubblicazione 13/02/2024 destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà”;
• “...la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale;
insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente”;
• “...non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito (cfr. tra le tante, SSUU Sentenza n. 8434 del 2020 cit.)”.
C) Traslando i predetti principi al caso di specie, appare quasi pleonastico rilevare le differenze strutturali esistenti tra la costituzione convenzionale di una servitù di parcheggio (che ontologicamente consente la prescritta – dalla Suprema Corte – analisi del titolo) dall'invocato acquisto per usucapione di una simile servitù.
12 Tuttavia, le linee guida interpretative fornite dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si appalesano di notevole utilità anche nella presente fattispecie, dovendosi in tale ottica rilevare che:
− la stessa sig.ra nell'instaurare la causa in prime cure, ha chiesto Per_1 formalmente ed espressamente di “accertare e dichiarare - in favore della signora
- l'intervenuto acquisto per usucapione...” delle servitù oggetto Persona_1
di causa (evidenziazione in neretto ad opera del Collegio), così all'evidenza indicando il carattere personale dell'utilitas invocata;
− tale impostazione è rimasta invariata per l'intero corso del giudizio di prime cure, essendo tale contenuto delle domande stato reiterato nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni, mentre neppure degli scritti conclusionali risulta in limine avanzata alcuna istanza con riferimento alla costituzione di servitù a favore di un fondo dominante;
− le domande, così formulate, sono stata quindi accolte nella sentenza impugnata ove, come visto, è espressamente indicato che il Tribunale “Accerta e dichiara in favore di parte attrice l'intervenuto acquisto per usucapione...” delle servitù oggetto delle domande della sig.ra (in effetti, all'apparenza operandosi Per_1 un'operazione di copia-incolla di tali domande, conservandosi anche le
“virgolette”, come evidenziato da parte TE);
− solo, per la prima volta, con istanza di correzione dimessa in data 9.2.2022,
l'attrice in prime cure ha chiesto che venissero inseriti nella sentenza i dati catastali dell'immobile di proprietà della sig.ra rilevando che: Per_1
→ “...l'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile di proprietà della signora costituisce un mero lapsus calami”; Persona_1
→ “...in particolare nella relazione dell'ing. a cui fa riferimento il Per_2 dispositivo di sentenza sono indicati i dati catastali dell'immobile di proprietà della signora (fondo dominante) , ossia “foglio Persona_1
14, part.126 in Piazza Trieste a Pontedera” (doc. 3); che tali dati si ricavano anche dalla relazione peritale del CTU (cfr pag. 9 Persona_3 in cui si riporta che “la proprietà dell'attrice è censita al catasto fabbricati del Comune di Pontedera nel foglio 14 particella 126…” (doc 4)”;
e quindi chiedendo che il testo del dispositivo fosse corretto mediante la sostituzione della frase “Accerta e dichiara in favore di parte attrice
l'intervenuto acquisto...”, con la frase “Accerta e dichiara in favore dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pontedera al foglio
13 14 part.126 di parte attrice, l'intervenuto acquisto...” delle servitù in questione;
− al netto di ogni considerazione in ordine all'ammissibilità del ricorso ad una procedura di correzione materiale per emendare (non un errore materiale ma) il contenuto volitivo di una sentenza (questione non suscettibile di essere trattata in questa sede in assenza di impugnazioni sul punto), ciò che emerge è che per tutto l'intero procedimento di prime cure la domanda di acquisto per usucapione è stata avanzata a favore della sig.ra e non del fondo di sua proprietà; dunque, in Per_1
applicazione del criterio ermeneutico indicato dalla Suprema Corte (con la sentenza 3925/2024), già per tale motivo è da escludere la realitas della servitù di parcheggio (ma, in effetti, anche di quella di passaggio, su cui infra) e la conseguente possibilità di accoglimento della domanda in esame.
D) Come visto, la Suprema Corte ha anche indicato che la servitù postulata “non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso”, dovendosi rilevare come, nel caso di specie, l'attrice in prime cure abbia in effetti indicato (quale oggetto della domanda di usucapione della servitù di parcheggio) il “...fondo sito in Pontedera (PI), di proprietà della convenuta Immobiliare Trieste, censito al catasto fabbricati del comune di
Pontedera al Foglio 14 particella 281 sub. 4, nell'area indicata nella relazione dell'Ing.
e contraddistinta con il numero 3 per un'estensione di circa mq 5x2”. Per_2
Sotto questo aspetto, dunque, risulterebbe integrato il requisito della limitazione del diritto di godimento ad una determinata area del fondo servente e, tuttavia, proprio tale limitazione pone delle questioni che, già in astratto, si riverberano negativamente sulla possibilità di accoglimento della domanda in analisi.
Ed infatti deve rilevarsi che:
a) la relazione dell'Ing. invocata da parte attrice in prime cure al fine di Per_2 individuare l'oggetto della domanda (ed allegata sub doc. 4 all'atto di citazione), risulta contenere un elaborato grafico (in cui il luogo del parcheggio è indicato con il n. 3) e rappresentazioni fotografiche dell'area in oggetto (raffiguranti il parcheggio condominiale presente in loco), senza peraltro che consti in alcun modo in quali termini si è pervenuti all'individuazione dell'area in questione;
b) la stessa parte attrice in prime cure ha peraltro allegato che il parcheggio condominiale in oggetto è stato realizzato da parte della soc. Immobiliare Trieste
S.r.l.,, dopo che il relativo terreno era stato ceduto a quest'ultima con atto del
23.6.2011, n. 7464;
14 c) dunque, sotto questo profilo, risulta impossibile individuare il decorso del termine utile all'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio sul parcheggio condominiale in esame, non essendo all'evidenza decorso il relativo termine al momento della citazione in giudizio (né di Immobiliare Trieste S.r.l., né del essendo la causa di prime cure stata instaurata nel 2016; né, si rileva, Parte_1 risulta mai allegato (tantomeno dimostrato) che l'area interessata dal parcheggio dedotto dalla sig.ra fosse esattamente la stessa anche prima della Per_1
realizzazione del parcheggio condominiale.
3.3.1.1) La domanda concernente l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio deve quindi essere respinta.
3.3.2) Anche la domanda relativa all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio deve essere respinta, risultando fondate le censure mosse dall'TE nel contesto dei motivi di gravame in analisi.
3.3.2.1) Richiamato in questa sede quanto già esposto in punto di difetto, ab origine, del requisito della realitas (avendo la stessa parte attrice in prime cure sempre prospettato a proprio vantaggio – e non di un fondo – l'utilità suscettibile di essere tratta dal passaggio in questione), deve poi rilevarsi come risultino fondate le censure mosse dall'TE alla sentenza impugnata.
A) Anzitutto, non può sottacersi la contraddittorietà derivante dal fatto che, mentre risulta dapprima esposto che “...ben può affermarsi acquisita per usucapione la titolarità della servitù di passo in favore dell'attrice”, in quanto “I testi escussi hanno concordemente confermato un risalente possesso della servitù di passaggio, pedonale”
(evidenziazione del Collegio), il Tribunale ha poi invece poi – all'esito dell'esposizione delle testimonianze a conforto della predetta valutazione – concluso che “Orbene nessun dubbio vi è pertanto sulla usucapibilità del diritto di passaggio – pedonale e carraio – oggetto di domanda” (evidenziazione del Collegio).
B) Deve poi rilevarsi come risulti valorizzato, nel contesto della sentenza in oggetto, l'apporto asseritamente fornito dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alle allegazioni della sig.ra Per_1
Il giudice di prime cure, tuttavia, risulta aver riportato (al fine di indicare gli estremi di tale apporto) un brano della consulenza tecnica che, in alcun modo, risulta valorizzabile al fine indicato.
Il brano in questione (“Come ben si evince dalla documentazione fotografica e dall'estratto di mappa allegati, l'area in parola si sviluppa intorno all'ampio edificio condominiale di cui ne è corredo;
attualmente, per quanto verificato in sede di sopralluogo e documentato dagli elaborati fotografici, il senso di marcia è regolamentato
15 imponendo agli autoveicoli in entrata di “girare” intorno all'edificio svoltando subito dopo l'accesso a destra. Tuttavia per quanto potuto appurare tale area ha subito modificazioni nel corso del tempo in ordine alla detta regolamentazione nel senso di marcia e nel paracamento degli autoveicoli oltreché nella sistemazione del fondo;
invero, limitatamente a quanto potuto appurare attraverso le immagini tratte da Google Street
View, nel 2008 l'area era priva di regolamentazione di senso di marcia e chi entrava nella stessa poteva procedere in direzione frontale lasciandosi sulla destra il fabbricato e quindi ortogonalmente rispetto al , senza quindi girare intorno al fabbricato Parte_1
medesimo come adesso;
tale regolamentazione, per quanto potuto appurare dai detti reperti fotografici, è intervenuta nel periodo dal settembre 2008 al settembre 2015.
Pertanto, indipendentemente dall'attuale regolamentazione dei sensi di percorrenza nel frattempo intervenuta, condizione evidentemente perfezionatasi successivamente alle rivendicazioni attoree, la zona oggetto dell'odierno giudizio, sia per la percorrenza del diritto di passo che per il parcheggio dell'autoveicolo, sembrano potersi individuare nella zona a ovest e a nord del fabbricato”) non appare in effetti apportare alcun elemento utile al fine della valutazione in ordine all'esercizio del passaggio invocato dalla sig.ra avendo unicamente ad oggetto l'individuazione – in termini nettamente ipotetici Per_1
(e, dunque, di scarsissimo valore) – dell'area che potrebbe individuarsi come quella oggetto del passaggio oggetto di causa.
Ciò, del resto, deve essere preso in considerazione unitamente all'indicazione del
CTU secondo cui “... agli atti di causa non vi sono informazioni ed indicazioni puntuali circa l'esatta ubicazione del passaggio e dello stallo di cui l'attrice rivendica l'utilizzo”, motivo per cui l'indicazione in precedenza ricordata è gravata dall'elevato tasso di ipoteticità sopra evidenziato.
C) Nella sentenza impugnata è poi leggere il condivisibile passaggio argomentativo secondo cui “...per l'usucapione della servitù di passaggio non è sufficiente aver esercitato il medesimo per oltre 20 anni, ma occorre anche la sussistenza di opere permanenti, visibili ed idonee per tale lasso di tempo a rivestire una funzione inequivocabile di destinazione al transito di persone. Tale funzione deve essere cioè percepibile e manifesta a tutti, nella specie, trattandosi di passaggio dovendo sussistere un raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere ovvero del
“percorso” col fondo dominante. Infine tale situazione deve esistere ed essere in tal modo visibile sin dal principio, non rilevando se sopravvenuta( Cass. N.5733 del 10.3.2011)”.
In tal senso, poi, il giudice di prime cure ha ritenuto di individuare siffatte opere ne
“...la presenza di un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice - la presenza di un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della
16 proprietà del confinante della signora (unico accesso sul lato posteriore); - Per_1
l'esclusiva destinazione dell'area di cui si discute a passaggio pedonale e carrabile e a parcheggio dei veicoli”.
Tale valutazione non appare condivisibile, in quanto:
− è irrilevante, ai fini della specifica dimostrazione dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo già della sig.ra (anche Per_1
se, si ripete ancora una volta, nessuna domanda è mai stata avanzata in prime cure avente ad oggetto – quale beneficiario – un fondo) il fatto che l'area in questione sia adibita a passaggio e parcheggio, dato che:
→ è pacifico che il passaggio ed il parcheggio sono stati realizzati non a favore del fondo (oggi) dell'odierno appellato, ma delle unità immobiliari che compongono il e, dunque, non può certo rappresentare Parte_1 un'opera permanentemente destinata a consentire il passaggio a favore del fondo predetto;
→ è altrettanto pacifico che, prima del 2011, l'area asfaltata destinata a passaggio e parcheggio non esisteva e nulla (in radice, neppure a livello di allegazione) consta in ordine a cosa esistesse in precedenza in loco, tantomeno se vi fosse opere con le caratteristiche predette;
− i cancelli menzionati nella sentenza risultano due (“un cancello nella parte retrostante l'abitazione dell'odierna attrice...” e “...un cancello di dimensioni carrabili presente sulla parte retrostante della proprietà del confinante della signora ), dovendosi rilevare che il secondo risulta allocato sulla Per_1
proprietà di un terzo soggetto, senza tuttavia che sia stato allegato in quale modo il passaggio sarebbe avvenuto da tale cancello alla proprietà della sig.ra Per_1
(oggi del , mentre il primo, non altrimenti qualificato, risulta individuabile CP_1
(sia pure non essendovi specificazioni sul punto, ma non essendo altrimenti di possibile identificazione) in quello raffigurato nelle foto nn. 9 e 10 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio (quest'ultima riportata di seguito onde consentire, visivamente, l'immediata constatazione di ciò di cui si parla):
17 In tale raffigurazione, si nota sulla sinistra il cancello “carrabile” (di proprietà di terzi) e, sulla destra, il cancelletto di accesso alla proprietà, oggi, dell'appellato.
Tale cancello, con le connotazioni dimensionali indicate, la presenza di un cordolo cementizio e di una zona erbosa priva di segni di passaggio, non consente di essere qualificato nei termini formali chiesti dalla giurisprudenza di legittimità onde integrare gli estremi di un opera inequivocabilmente destinata a consentire il passaggio invocato da parte della sig.ra (prima) e del sig. (dopo) lungo tutta l'area di passaggio Per_1 CP_1
e parcheggio ad oggi esistente sui luoghi (e ciò al netto del fatto che risulta comunque difettare in atti una compiuta individuazione, già a livello di allegazione, di quale area sarebbe stata interessata dal passaggio in questione).
Si ricorda, del resto, come la Suprema Corte abbia indicato che “In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente” (così Cass. 21087 del 28.9.2006, in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati), e che
“Il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita ne' acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata” (così Cass. 3370
18 del 23.3.1995, in cui la Corte di Cassazione ha negato che l'apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sè, opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una servitù di parcheggio).
3.3.3) Le considerazioni che precedono comportano di per sé l'accoglimento del gravame e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con reiezione delle domande già avanzate da parte attrice in prime cure.
Risultano conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze dell'TE.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte appellata, condannando quest'ultima ad effettuare i necessari conguagli con riferimento alle concrete modalità con cui è stato effettuato il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 avverso la s Parte_1
sentenza n. 1679/2021 del Tribunale di Pisa, in totale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge le domande avanzate nei confronti del predetto in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 dalla Parte_1
sig.ra in prime cure e, nel presente grado di giudizio, dal sig. Persona_1 CP_1
[...]
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte TE Controparte_1 [...]
, in Pontedera (Pi), viale Italia n. 13/15 le spese processuali di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
19 • per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico di parte appellata condannandolo ad Controparte_1
effettuare i necessari conguagli con riferimento alle concrete modalità con cui è stato effettuato il pagamento delle spettanze al consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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