Articolo 18 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 17Articolo 17
Versione
27 settembre 1958
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Versione
20 gennaio 1981
Art. 18. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore)

Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
((4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno))
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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