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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10620/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONARI GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CELENTANO GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 138 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. CELENTANO GENNARO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art.633 c.p.c., depositato il 5.9.2019, quale amministratore del Parte_1
, in carica nel periodo 2011-2014, chiedeva al Giudice di Controparte_1 Pace di Bologna il pagamento dei propri compensi residui, quantificati in € 3.027,36 nella fattura n.59/2015, e deliberati nel corso dell'assemblea tenutasi in data 2.4.2014, oltre che determinati sulla scorta del preventivo 1.2.2011, oggetto della delibera di nomina del 2.2.2011.
Il decreto ingiuntivo n.4827/2019, emesso in data 29.11.2019, veniva regolarmente notificato.
Il Condominio proponeva tempestiva opposizione, assumendo di aver già pagato tutti i compensi spettanti alla sulla scorta della delibera di nomina del 2.2.2011, che determinava il compenso Pt_1
pagina 1 di 8 annuo in €1440,00 oltre IVA, escluse spese, e non richiamava alcun preventivo per pratiche extra gestione nè tariffari.
Nel marzo 2013 veniva approvato dall'assembla il preventivo per i lavori straordinari di installazione di elevatore, quantificati in € 48.895,00 omnicomprensivi;
con missiva del 2.4.2013 la indicava Pt_1 il compenso in € 100,00 per ogni unità immobiliare per pratiche fiscali, mentre applicava la percentuale dell'1% per il calcolo degli oneri amministrativi, dando atto che il lavoro preparatorio era stato portato a termine per la maggior parte da un condomino (sig. ); pertanto, il relativo compenso era stato Per_1 quantificato dalla medesima in € 1.314,40 iva compresa, importo inserito nel bilancio preventivo e contestuale riparto;
tuttavia, i condomini le riconoscevano un minor compenso di € 750,00 per pratiche di detrazione fiscale ed oneri amministrativi e provvedevano al pagamento, fatturato dalla in Pt_1 data 4.3.14 con fattura n.24/14.
In seguito, nel corso dell'assemblea del 2.4.2014, in cui era nominato il nuovo amministratore, la affermava di vantare ulteriori compensi per le opere suddette;
in data 5.5.2014 emetteva la Pt_1 fattura n.33/14 per i compensi asseritamente maturati fino alla data di cessazione dell'incarico (2.4.14), compensi regolarmente saldati, tanto che non risultava alcuna posta a suo favore nel rendiconto finale di gestione globale, datato 8.5.2014, da essa predisposto.
Solo a distanza di oltre un anno, la inviava la nota pro forma n.9/2015, che applicava un Pt_1 tariffario del 2011 per gli oneri amministrativi, mai approvato dall'assemblea di nomina, ed oltre a tutto non decurtava neppure l'importo di € 750,00, concordato con i condomini per i lavori straordinari di ascensore, a seguito di riduzione della richiesta, comunicata con mail del 2.4.13, dove erano quantificati in € 1314,00.
In conclusione, il Condominio chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un tariffario mai approvato e tenuto conto che nella fattura n.59/2019 la non aveva neppure Pt_1 considerato il pagamento di € 750,00, già ricevuto dai condomini che partecipavano alle spese per la collocazione dell'elevatore;
L'opposta sosteneva che il compenso richiesto risultava sia dal preventivo datato 1.2.2011, approvato nel corso dell'assemblea di nomina, il quale recava altre voci oltre all'onorario e, segnatamente, “gli oneri non documentabili”, sia dai bilanci approvati riferiti agli esercizi degli anni 2011 e 2012, in cui erano evidenziate le voci contabilizzate, in aggiunta all'onorario di nomina.
Ad esempio, nel 2012 erano stati deliberati lavori di ristrutturazione della facciata e dei balconi, CP_ eseguiti dall'impresa edile , lavori per cui la aveva richiesto anche gli oneri Pt_1 amministrativi, riportati nel bilancio 2012/2013 proprio sotto la voce Oneri Amministrativi per il restauro (€ 4.472,68 IVA compresa).
Inoltre evidenziava che detti costi ulteriori, indicati nel medesimo preventivo, erano stati approvati nell'assemblea del 2.4.2014, la prima successiva alla Riforma del 2012; parimenti era stato approvato che dovessero ancora essere fatturate alcune competenze da parte della posto che l'importo di Pt_1
€ 750,00, concordato con i condomini, riguardava soltanto le pratiche fiscali e non ricomprendeva l'onorario, pari all'1% dei lavori, da calcolarsi sull'importo di € 44.000,00, come da punto 2 ODG;
in realtà, quindi, erano state richieste solo le competenze, pari ad € 2.200,00 per i lavori nella percentuale del 5% dell'importo dei lavori e ad € 186,00 per quelli di imbiancatura scala. Nulla era stato richiesto per tutto il resto, che pure le sarebbe spettato sulla scorta del preventivo, quali ad es. corrispondenza lavori, pratica ENEL, commissioni tecniche e tinteggiatura, oltre che per la stesura del contratto d'appalto.
pagina 2 di 8 Concludeva quindi per la conferma dell'ingiunzione; in subordine, per il pagamento degli importi risultanti come dovuti a titolo di anticipazioni di spesa e di compensi per attività ordinaria e straordinaria.
Nella impugnata sentenza il Giudice di Pace, con motivazione assai stringata, dopo avere riportato le versioni esposte dalle parti, scrive quanto testualmente si riporta:
L'opposizione risulta fondata.
Agli atti non risultano richieste di tali somme nè nelle delibere approvate e neppure nel bilancio finale dove non si da atto di alcuna posizione debitoria nei confronti della amministratrice uscente che avrebbe dovuto sottoporre le pretese somme alla assemblea in riferimento alla attività eventualmente svolta. Le somme di cui al decreto ingiuntivo sono del tutto scollate dalle precedenti richieste quindi immotivate e non provate, né deliberate. Il decreto ingiunto va pertanto revocato. Le spese seguono la soccombenza.
2. GIUDIZIO APPELLO
Con l'atto di citazione in appello ribadisce che gli importi dalla stessa richiesti sono Parte_1 stati approvati con delibera assembleare, assunta in data 2.4.14 sulla scorta di quanto approvato nella delibera di nomina del 2.2.2011 ed all'allegato preventivo 1.2.2011; nella citata assemblea dell'aprile 2014 veniva altresì approvato che dovessero essere ancora fatturate dall'amministratore uscente alcune competenze a questa spettanti per i lavori di ristrutturazione.
Propone quindi un unico motivo di gravame, in cui deduce, da un lato, la nullità per insufficiente e/o incongrua motivazione e, dall'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione agli artt.1129 e 1703, per non essere state valutate correttamente le prove allegate e per essere la motivazione apodittica, non facendo in alcun modo riferimento a tutta la documentazione allegata.
Inoltre, è del tutto erronea la ragione che si fonda sulla necessità di approvazione delle competenze richieste dall'amministratrice in un bilancio finale o in una delibera specifica, dato che si tratta di compensi che erano stati ripetutamente richiesti;
in ogni caso, era stata approvata la delibera in cui detti compensi straordinari venivano espressamente richiesti e sollecitati.
Neppure può affermarsi che le richieste azionate in via monitoria siano “scollate” dalle precedenti, immotivate, non provate né deliberate, essendo al contrario fondate su delibere assunte dal congrue riguardo al preventivo presentato ed accettato dall'assemblea, riferite ad attività CP_1 dal medesimo svolto a favore dell'ente e riconosciute come dovute dall'assemblea, il cui pagamento era stato più volte sollecitato.
Per tali ragioni domanda, in via principale, la declaratoria di nullità e/o la riforma della sentenza, con conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, l'accertamento quanto dovuto a titolo di anticipazioni spesa e di compensi per attività espletata, ordinaria e straordinaria.
Il , nel costituirsi, sostiene che siano state meramente riproposte le questioni già esaminate CP_1 in prime cure, senza ulteriori argomentazioni, per cui l'appello è inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.
Inoltre, manca l'indicazione del capo della sentenza e dell'errore commesso e la sua critica nonchè l'individuazione del progetto di sentenza alternativo a quello contenuto nella sentenza impugnata, vizi che comportano la declaratoria di inammissibilità, a mente dell'art.342 c.p.c.
pagina 3 di 8 Inoltre, non viene fornita la dimostrazione del credito ingiunto, della delibera che approvava i compensi, che neppure sono indicati nel bilancio finale di gestione del , redatto il 8.5.14, CP_1 dopo che era già stata pagata la fattura n.33/14, emessa da il 5.5.14, per i compensi maturati Pt_1 fino al momento della cessazione del suo incarico e che erano stati regolarmente saldati, tanto che in data 8.5.2014 la medesima presentava rendiconto di gestione globale, in cui non era indicato alcun debito da parte del verso l'amministratrice uscente;
soltanto a distanza di oltre un anno CP_1 dalla chiusura dell'esercizio veniva inviata la nota pro-forma n.9 del 22.5.2015, poi trasfusa nella fattura monitoriamente azionata n.59/2015. Tuttavia, il tariffario su cui si fondava non era mai stato approvato e contrastava con la missiva del 2.4.2013, mentre gli oneri amministrativi erano già stati definiti tra le parti con l'accordo che riconosceva soltanto l'importo di € 750,00.
Infine, ribadisce che gli oneri amministrativi per la tinteggiatura scale erano stati tariffati difformemente dai criteri richiamati e non erano oggetto di competenza e che le voci corrispondenza copisteria e sopralluoghi non erano mai state provate nè rendicontate.
Conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del gravame e di tutte le domande proposte.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 comma primo c.c. sollevata dal CP_1
Per quanto l'atto introduttivo del gravame sia redatto seguendo un iter non lineare, ma piuttosto una logica tutta propria, le censure mosse al provvedimento di primo grado possono essere enucleate dalla sua complessiva lettura, specie alla luce degli ulteriori chiarimenti contenuti nelle memorie conclusive finali dal medesimo depositate, che riprendono le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta in prime cure.
In secondo luogo, e passando quindi al merito, l'appellante si duole che la motivazione del Giudice di Pace non prenda affatto in esame la ricostruzione dei fatti illustrata nell'atto di costituzione e, soprattutto, la documentazione passim richiamata ed ivi allegata, da cui si evincerebbe che le ulteriori pretese azionate in via monitoria non riguardino l'onorario per la gestione ordinaria, ma differenti oneri, inerenti ad opere di gestione per amministrazione straordinaria, pure espressamente indicati nel preventivo datato 1.2.2011, sulla scorta del quale era stata nominata amministratrice nella delibera assunta in data 2.2.2011.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe fatto propria la versione in fatto operata dal , CP_1 riportandone acriticamente i passaggi principali nelle poche righe di motivazione, laddove si limitava ad affermare che non risultavano richieste di somme ulteriori rispetto all'onorario per la gestione ordinaria, mentre sarebbero dedotti e prodotti sia il preventivo sia la delibera assembleare 2.2.2011 che nominava la accettando il compenso di cui al suddetto preventivo, sia la delibera del Pt_1
2.4.2014 che tali oneri espressamente approvava, mentre non sarebbe necessario anche l'appostamento a bilancio di tali spese.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti infra precisati.
Il Giudice di Pace doveva esaminare la domanda proposta da come esposta nel ricorso Parte_1 monitorio, laddove è dedotto che:
-gli oneri ancora dovuti dopo la cessazione del suo incarico trovano origine nella delibera condominiale del 2.4.2014, allegando il documento (allegato 3) ed esattamente il punto 2 dell'ordine del giorno, che richiamava le approvazioni della precedente delibera del 2.2.2011 ed al preventivo ivi allegato, citando a tal riguardo i documenti 4 e 5. pagina 4 di 8 - numerose erano state le richieste formulate in via amichevole dalla medesima nei documenti Pt_1 6, 7, 8 e 9, come pure dal suo legale nella raccomandata 16.1.2019, correlando l'affermazione con il richiamo al doc. 10.
In altre parole, per ogni circostanza di fatto esposta nel ricorso monitorio il difensore di Pt_1 richiamava il relativo documento, che andava quindi esaminato per poter affermare se la delibera di nomina e quella successiva erano o meno fondate sul preventivo 1.2.2011 e quali emolumenti tale scrittura prevedeva.
Infine, il Giudice di Pace doveva esaminare la fattura n.59/2019, prodotta quale doc.1 monitorio, che espressamente indicava nella descrizione le seguenti voci:
1) “oneri amministrativi lavori installazione elevatore comprensivi di sopralluoghi, commissioni tecniche, stesura del contratto di appalto, pratica aumento potenza Enel, corrispondenza e copisteria,” oltre al criterio utilizzato per il relativo calcolo, cioè la percentuale del 5% su € 44.000,00, che portava ad un importo netto di € 2.200,00 oltre iva;
2) “oneri amministrativi lavori di imbiancatura scale” con indicazione della percentuale del 5% su €
3.720,00 che portava ad un importo netto di € 186,00, oltre Iva.
Orbene, dalla delibera del 2.4.2014 (doc. 3 monitorio) si evince che nel corso dell'assemblea, nella discussione di cui al punto 2 dell'ODG, alcuni condomini hanno approvato l'operato dell'amministratrice uscente, la quale ha fatto presente di aver ancora “alcune spese e oneri e compensi relative/i all'ascensore da fatturare, alcuni incontri con e tecnici e la copisteria relativa ai CP_3 lavori, la corrispondenza anche privata. Dovrà inoltre fatturare il compenso, copisteria e oneri fiscali fino ad oggi ed eventuale corrispondenza privata e/o condominiale”.
Il verbale riporta che “I presenti prendono atto ed approvano come da tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 1.2.2011”.
Risulta dunque errato il punto della motivazione, laddove si afferma che non vi sarebbe una delibera che approvava oneri e compensi relativi all'ascensore o altri oneri fino a quel momento maturati.
E' vero che il verbale di assemblea 2.2.2011 (doc.4 monitorio) al punto 1 ODG, relativo alla nomina di amministratore, contiene la nomina della “con un compenso annuo di € 1440,00 + IVA Pt_1 escluse le spese”, ma non richiama alcun preventivo datato 1.2.2011; tale preventivo applica i criteri previsti dall'ANACI, i quali per i compensi relativi a prestazioni ordinarie reca i criteri di calcolo, ove è indicato l'importo finale di € 1440,00, e per le prestazioni straordinaria reca compensi fissi per determinate attività (tra cui assemblee straordinarie, corrispondenza epistolare con condomini) oppure a percentuale per le opere straordinarie deliberate dall'assemblea, con previsione della percentuale del 5% per un valore fino a € 50.000,00 ed altre percentuali per quelli di valore superiore, oltre a quelle per copisteria e spese generali sostenute e non documentate nella misura del 5% dell'emolumento, definiti oneri non documentabili.
Se quindi non vi è prova che detto preventivo sia stato effettivamente allegato alla delibera del 1.2.2011, è tuttavia documentale il richiamo ad esso nella delibera del 2014, per cui non vi è motivo per non applicarlo alle ultime prestazioni rese dalla prima della sua sostituzione, intervenuta Pt_1 nell'aprile 2014.
Del resto, che a tale preventivo si rifacessero anche le precedenti richieste avanzate dall'amministratrice nel corso del suo mandato è confermato dalle fatture citate dall'appellante e prodotte in prime cure.
pagina 5 di 8 Infatti, esaminando tali documenti si evince quanto segue.
Nel consuntivo gestione globale dal 1.2.2011 al 31.1.2012 (allegato 12 prime cure), sotto la categoria
“Spese Generali” sono indicate tra le ultime voci “Amministrazione” per € 1812,09 (che corrispondono a netti € 1412,43), “Oneri non documentabili” per € 125,84, “Copisteria” per € 367,69, per la voce
“D.L. 226/06 e L.296/06” € 446,73 e “Assemblea straordinaria dell08/11/11 € 251,68, per complessivi
€ 3004,03.
Nel consuntivo gestione globale successivo, dal 1.2.2012 al 31.1.2013 (allegato 13 prime cure), sotto la categoria “Restauro” è indicata la voce “Oneri amministrativi” per € 4.472,68 e nella categoria “Spese
sono riportati i medesimi importi sotto la voce “Amministrazione” di € 1812,09 (che CP_4 corrispondono a netti € 1412,43) e “Oneri non documentabili” per € 125,84, per la voce “Copisteria” per € 244,50 e per la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” € 446,73, per complessivi € 7.101,84.
Nell'ultimo consuntivo gestione globale, dal 1.2.2013 al 31.1.2014 (allegato 14 prime cure), nella categoria “Spese Generali” sono riportati sotto la voce “Amministrazione” di € 1827,07 (che corrispondono a netti € 1425,46) e “Oneri non documentabili” per € 126,99, per la voce “Copisteria” per € 309,83 e per la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” € 425,04, per complessivi € 2688,93.
Nessuna categoria di spese è indicata in tale bilancio per lavori riguardanti l'installazione dell'ascensore, mentre tra le spese generali sono riportate due fatture per imbiancatura scale, ma non i compensi amministrativi.
Inutile precisare che tutti i consuntivi sono stati approvati dai condomini nelle successive assemblee (doc.17, 18, 19, 20) e che, come già sopra osservato, nel corso dell'assemblea 2.4.2014 di nomina del nuovo amministratore, in cui ha partecipato svolgendo anche le funzioni di segretario, oltre Pt_1 all'approvazione dell'ultimo consuntivo sopra indicato, nella discussione del punto 2 ODG, afferente alla nomina di amministratore, è scritto: “L'Amministratore uscente fa presente che il Geom. CP_5 fatturerà il tempo occorso per seguire la pratica ascensore e l'amministratore ha ancora alcune spese e oneri e compensi relative/i all'ascensore da fatturare;
alcuni incontri con e tecnici e la CP_3 copisteria relativa ai lavori, la corrispondenza anche privata. Dovrà inoltre fatturare il compenso, copisteria e onori fiscali fino ad oggi e eventuale corrispondenza privata e/o condominiale. I presenti prendono atto e approvano come da tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 01/02/20112”.
Sicuramente le comunicazioni intercorse tra amministratrice e condòmini inerenti tali lavori non risultano di chiarezza cristallina:
-la prima trasmette ai condomini il preventivo recante la data del 2.4.2013 (doc. 22 appellante), in cui propone un compenso a titolo di “Oneri amministrativi” di € 100,00 per ogni unità immobiliare per la pratica di detrazione fiscale, mentre scrive che “gli oneri amministrativi sono stati applicati nella misura del solo 1%”, dando atto che “gran parte del lavoro preparatorio è stato portato a termine dal Sig. ”; Per_1
- fa seguito la delibera priva di data avente ad oggetto “oneri amministrativi” che si trascrive testualmente: Con la presente si comunica la volontà da parte di tutti i condomini coinvolti nel pagamento dei lavori per l'installazione della piattaforma elevatrice, sita nello stabile di
[...]
, di corrispondere allo per quanto concerne la voce “Oneri CP_1 Parte_2 amministrativi” la somma totale di 750 euro iva inclusa per l'espletamento delle pratiche di detrazione fiscale.
-l'amministratrice uscente emette quindi in data 4.3.2014, prima dell'ultima assemblea cui partecipava, la fattura 24/2014 (doc.24 appellante) per “Oneri redazione preventivi, consuntivo e riparti pagina 6 di 8 installazione elevatore” per € 750,00 (€ 591,12 di imponibile), che risulta pacificamente pagata, in quanto riguardante proprio la detrazione concordata;
- in data 17.7.2019 viene emessa la fattura n.59/2019, di cui si discute nel presente giudizio, per le seguenti voci: “Oneri amministrativi lavori installazione elevatore comprensivi di sopralluoghi, commissioni tecniche, stesura contratto di appalto, pratica aumento potenza Enel, corrispondenza e copisteria (5% su € 44.000,00) rif. proforma 9 del 22.5.2015” per un compenso lordo di € 2684,00 e
“Oneri amministrativi lavori di imbiancatura scale (5% su € 3720,00) rif. proforma 9 del 22/05/2015 per un compenso lordo di € 226,92 che porta ad un importo netto dovuto € 1531,07.
Nel presente giudizio non si discute del quantum richiesto in sede monitoria, ma soltanto dell'an, che il Giudice di Pace ha ritenuto non provato mediante delibere di approvazione e bilancio finale.
A sua volta il assume anche in questa sede di avere già corrisposto il dovuto anche per i CP_1 lavori straordinari di cui sopra, tenuto conto di quanto concordato nella delibera relativa alle detrazioni fiscali e del saldo della fattura n.24/2014, senza tuttavia che il nuovo amministratore abbia mai risposto alle mail di richiesta di pagamento sulla scorta della nota pro forma n.9/2015 inviate in data 20.4.2016, 16.9.2016 e 30.7.2018 (doc.6 e 7 appellante) e tanto meno l'abbia contestata prima del presente giudizio, nonché senza tener conto di quanto deliberato in data 2.4.2014, con cui i condomini approvano di dovere alcuni compensi sulla scorta del tariffario 2011.
Riepilogando: il ha pagato il compenso ordinario fattura n.25/2014 per il periodo CP_1
1.2.2013-31.1.2014 pari ad € 1440 (doc.1 nonché la fattura n.33/2014 di € 630,71 per CP_1 compensi di gestione ordinaria pari ad € 240,65 per il bimestre prima della sostituzione (cioè dal 1.2.2014 al 2.4.214) per l'importo di € 240,65 (doc.8 primo grado , oltre agli oneri non CP_1 documentabili (€ 33,42), la copisteria (€ 130,50), la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” (€ 130,50) e la corrispondenza (€ 51,00), oltre alla fattura 24/2014 per le detrazioni fiscali inerenti l'ascensore, ammontante ad € 750,00 omnia.
Deve, invece, ancora versare il compenso calcolato nella misura dell'1% per gli oneri amministrativi, concordati nella delibera priva di data in cui si approva che “gli oneri amministrativi sono stati applicati nella misura del solo 1%”, dando atto che “gran parte del lavoro preparatorio è stato portato a termine dal Sig. ”. Per_1
Quanto al consuntivo del periodo 1.2.2013-31.1.2014, predisposto dalla esso reca solo i Pt_1 compensi per amministrazione ordinaria, oneri non documentabili e copisteria, seppur in misura superiore rispetto alla fattura n.25, perché tiene conto anche della fattura n.24, mentre non esso non poteva riguardare i successivi compensi per il bimestre 2014, essendo stato nominato un nuovo amministratore soltanto dal 2.4.2014 e non risultando ancora emessa la fattura a chiusura dei lavori straordinari di installazione ascensore.
Pertanto, residua ancora dovuto il pagamento del compenso indicato nel verbale 2.4.2014 per la pratica ascensore, compresi gli incontri con e i tecnici e la copisteria nonché la corrispondenza anche CP_3 privata, ma la fattura per cui è causa non rispetta l'accordo suddetto, in cui la percentuale era stata concordata nella misura dell'1%, anziché del 5% come riportato in fattura;
quindi, spettano € 440,00, oltre accessori (rivalsa 4% ed IVA 22%, a dedurre eventuale ritenuta d'acconto). CP_6
Inoltre, nella fattura n.59/2015 sono stati richiesti gli oneri amministrativi per opere di imbiancatura scale, quantificati in € 186,00, applicando la percentuale del 5% sull'importo di € 3720,00, come da preventivo ANACI del 1.2.2011.
Sul punto l'appellato ribadisce unicamente, anche nella comparsa conclusionale, che il richiamo in pagina 7 di 8 fattura ad eventuali oneri amministrativi quale imbiancatura scale, (peraltro tariffata anche difformemente ai criteri dalla stessa richiamati) non siano oggetto di competenza, e che le voci, corrispondenza copisteria sopralluoghi etc.. per attività, non siano mai state né provate, né mai rendicontate e/o deliberate dall'assemblea.
Risulta espressamente approvata all'assemblea del 5.3.2013 l'esecuzione di tali lavori dopo le opere di installazione dell'ascensore, quindi sotto l'amministrazione a nulla rilevando che non siano Pt_1 stati espressamente approvati in detta ultima assemblea;
in tale delibera si fa, in ogni caso, riferimento al “tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 1.2.2011”, che prevede la percentuale di compenso del 5% per lavori fino ad € 50.000,00.
Spettano pertanto ulteriori € 186,00, oltre accessori come sopra indicati per e IVA. CP_6
In conclusione, va riconosciuto a favore di l'importo di € 586,00, oltre accessori, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, che prevedeva a titolo d'imponibile il maggiore importo di € 2386,00.
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi in ragione della laconicità della motivazione della sentenza gravata, della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della non lineare esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta sia nel ricorso monitorio, sia nella comparsa di risposta di primo grado sia nell'atto di appello, cui ha fatto da contraltare una altrettanto lacunosa rappresentazione dei fatti da parte del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_1 dell'importo di € 586,00, oltre accessori per INPS, IVA e salvo ritenuta d'acconto; compensa le spese di entrambi i gradi.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONARI GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CELENTANO GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 138 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. CELENTANO GENNARO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art.633 c.p.c., depositato il 5.9.2019, quale amministratore del Parte_1
, in carica nel periodo 2011-2014, chiedeva al Giudice di Controparte_1 Pace di Bologna il pagamento dei propri compensi residui, quantificati in € 3.027,36 nella fattura n.59/2015, e deliberati nel corso dell'assemblea tenutasi in data 2.4.2014, oltre che determinati sulla scorta del preventivo 1.2.2011, oggetto della delibera di nomina del 2.2.2011.
Il decreto ingiuntivo n.4827/2019, emesso in data 29.11.2019, veniva regolarmente notificato.
Il Condominio proponeva tempestiva opposizione, assumendo di aver già pagato tutti i compensi spettanti alla sulla scorta della delibera di nomina del 2.2.2011, che determinava il compenso Pt_1
pagina 1 di 8 annuo in €1440,00 oltre IVA, escluse spese, e non richiamava alcun preventivo per pratiche extra gestione nè tariffari.
Nel marzo 2013 veniva approvato dall'assembla il preventivo per i lavori straordinari di installazione di elevatore, quantificati in € 48.895,00 omnicomprensivi;
con missiva del 2.4.2013 la indicava Pt_1 il compenso in € 100,00 per ogni unità immobiliare per pratiche fiscali, mentre applicava la percentuale dell'1% per il calcolo degli oneri amministrativi, dando atto che il lavoro preparatorio era stato portato a termine per la maggior parte da un condomino (sig. ); pertanto, il relativo compenso era stato Per_1 quantificato dalla medesima in € 1.314,40 iva compresa, importo inserito nel bilancio preventivo e contestuale riparto;
tuttavia, i condomini le riconoscevano un minor compenso di € 750,00 per pratiche di detrazione fiscale ed oneri amministrativi e provvedevano al pagamento, fatturato dalla in Pt_1 data 4.3.14 con fattura n.24/14.
In seguito, nel corso dell'assemblea del 2.4.2014, in cui era nominato il nuovo amministratore, la affermava di vantare ulteriori compensi per le opere suddette;
in data 5.5.2014 emetteva la Pt_1 fattura n.33/14 per i compensi asseritamente maturati fino alla data di cessazione dell'incarico (2.4.14), compensi regolarmente saldati, tanto che non risultava alcuna posta a suo favore nel rendiconto finale di gestione globale, datato 8.5.2014, da essa predisposto.
Solo a distanza di oltre un anno, la inviava la nota pro forma n.9/2015, che applicava un Pt_1 tariffario del 2011 per gli oneri amministrativi, mai approvato dall'assemblea di nomina, ed oltre a tutto non decurtava neppure l'importo di € 750,00, concordato con i condomini per i lavori straordinari di ascensore, a seguito di riduzione della richiesta, comunicata con mail del 2.4.13, dove erano quantificati in € 1314,00.
In conclusione, il Condominio chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto fondato su un tariffario mai approvato e tenuto conto che nella fattura n.59/2019 la non aveva neppure Pt_1 considerato il pagamento di € 750,00, già ricevuto dai condomini che partecipavano alle spese per la collocazione dell'elevatore;
L'opposta sosteneva che il compenso richiesto risultava sia dal preventivo datato 1.2.2011, approvato nel corso dell'assemblea di nomina, il quale recava altre voci oltre all'onorario e, segnatamente, “gli oneri non documentabili”, sia dai bilanci approvati riferiti agli esercizi degli anni 2011 e 2012, in cui erano evidenziate le voci contabilizzate, in aggiunta all'onorario di nomina.
Ad esempio, nel 2012 erano stati deliberati lavori di ristrutturazione della facciata e dei balconi, CP_ eseguiti dall'impresa edile , lavori per cui la aveva richiesto anche gli oneri Pt_1 amministrativi, riportati nel bilancio 2012/2013 proprio sotto la voce Oneri Amministrativi per il restauro (€ 4.472,68 IVA compresa).
Inoltre evidenziava che detti costi ulteriori, indicati nel medesimo preventivo, erano stati approvati nell'assemblea del 2.4.2014, la prima successiva alla Riforma del 2012; parimenti era stato approvato che dovessero ancora essere fatturate alcune competenze da parte della posto che l'importo di Pt_1
€ 750,00, concordato con i condomini, riguardava soltanto le pratiche fiscali e non ricomprendeva l'onorario, pari all'1% dei lavori, da calcolarsi sull'importo di € 44.000,00, come da punto 2 ODG;
in realtà, quindi, erano state richieste solo le competenze, pari ad € 2.200,00 per i lavori nella percentuale del 5% dell'importo dei lavori e ad € 186,00 per quelli di imbiancatura scala. Nulla era stato richiesto per tutto il resto, che pure le sarebbe spettato sulla scorta del preventivo, quali ad es. corrispondenza lavori, pratica ENEL, commissioni tecniche e tinteggiatura, oltre che per la stesura del contratto d'appalto.
pagina 2 di 8 Concludeva quindi per la conferma dell'ingiunzione; in subordine, per il pagamento degli importi risultanti come dovuti a titolo di anticipazioni di spesa e di compensi per attività ordinaria e straordinaria.
Nella impugnata sentenza il Giudice di Pace, con motivazione assai stringata, dopo avere riportato le versioni esposte dalle parti, scrive quanto testualmente si riporta:
L'opposizione risulta fondata.
Agli atti non risultano richieste di tali somme nè nelle delibere approvate e neppure nel bilancio finale dove non si da atto di alcuna posizione debitoria nei confronti della amministratrice uscente che avrebbe dovuto sottoporre le pretese somme alla assemblea in riferimento alla attività eventualmente svolta. Le somme di cui al decreto ingiuntivo sono del tutto scollate dalle precedenti richieste quindi immotivate e non provate, né deliberate. Il decreto ingiunto va pertanto revocato. Le spese seguono la soccombenza.
2. GIUDIZIO APPELLO
Con l'atto di citazione in appello ribadisce che gli importi dalla stessa richiesti sono Parte_1 stati approvati con delibera assembleare, assunta in data 2.4.14 sulla scorta di quanto approvato nella delibera di nomina del 2.2.2011 ed all'allegato preventivo 1.2.2011; nella citata assemblea dell'aprile 2014 veniva altresì approvato che dovessero essere ancora fatturate dall'amministratore uscente alcune competenze a questa spettanti per i lavori di ristrutturazione.
Propone quindi un unico motivo di gravame, in cui deduce, da un lato, la nullità per insufficiente e/o incongrua motivazione e, dall'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione agli artt.1129 e 1703, per non essere state valutate correttamente le prove allegate e per essere la motivazione apodittica, non facendo in alcun modo riferimento a tutta la documentazione allegata.
Inoltre, è del tutto erronea la ragione che si fonda sulla necessità di approvazione delle competenze richieste dall'amministratrice in un bilancio finale o in una delibera specifica, dato che si tratta di compensi che erano stati ripetutamente richiesti;
in ogni caso, era stata approvata la delibera in cui detti compensi straordinari venivano espressamente richiesti e sollecitati.
Neppure può affermarsi che le richieste azionate in via monitoria siano “scollate” dalle precedenti, immotivate, non provate né deliberate, essendo al contrario fondate su delibere assunte dal congrue riguardo al preventivo presentato ed accettato dall'assemblea, riferite ad attività CP_1 dal medesimo svolto a favore dell'ente e riconosciute come dovute dall'assemblea, il cui pagamento era stato più volte sollecitato.
Per tali ragioni domanda, in via principale, la declaratoria di nullità e/o la riforma della sentenza, con conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, l'accertamento quanto dovuto a titolo di anticipazioni spesa e di compensi per attività espletata, ordinaria e straordinaria.
Il , nel costituirsi, sostiene che siano state meramente riproposte le questioni già esaminate CP_1 in prime cure, senza ulteriori argomentazioni, per cui l'appello è inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.
Inoltre, manca l'indicazione del capo della sentenza e dell'errore commesso e la sua critica nonchè l'individuazione del progetto di sentenza alternativo a quello contenuto nella sentenza impugnata, vizi che comportano la declaratoria di inammissibilità, a mente dell'art.342 c.p.c.
pagina 3 di 8 Inoltre, non viene fornita la dimostrazione del credito ingiunto, della delibera che approvava i compensi, che neppure sono indicati nel bilancio finale di gestione del , redatto il 8.5.14, CP_1 dopo che era già stata pagata la fattura n.33/14, emessa da il 5.5.14, per i compensi maturati Pt_1 fino al momento della cessazione del suo incarico e che erano stati regolarmente saldati, tanto che in data 8.5.2014 la medesima presentava rendiconto di gestione globale, in cui non era indicato alcun debito da parte del verso l'amministratrice uscente;
soltanto a distanza di oltre un anno CP_1 dalla chiusura dell'esercizio veniva inviata la nota pro-forma n.9 del 22.5.2015, poi trasfusa nella fattura monitoriamente azionata n.59/2015. Tuttavia, il tariffario su cui si fondava non era mai stato approvato e contrastava con la missiva del 2.4.2013, mentre gli oneri amministrativi erano già stati definiti tra le parti con l'accordo che riconosceva soltanto l'importo di € 750,00.
Infine, ribadisce che gli oneri amministrativi per la tinteggiatura scale erano stati tariffati difformemente dai criteri richiamati e non erano oggetto di competenza e che le voci corrispondenza copisteria e sopralluoghi non erano mai state provate nè rendicontate.
Conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del gravame e di tutte le domande proposte.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 comma primo c.c. sollevata dal CP_1
Per quanto l'atto introduttivo del gravame sia redatto seguendo un iter non lineare, ma piuttosto una logica tutta propria, le censure mosse al provvedimento di primo grado possono essere enucleate dalla sua complessiva lettura, specie alla luce degli ulteriori chiarimenti contenuti nelle memorie conclusive finali dal medesimo depositate, che riprendono le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta in prime cure.
In secondo luogo, e passando quindi al merito, l'appellante si duole che la motivazione del Giudice di Pace non prenda affatto in esame la ricostruzione dei fatti illustrata nell'atto di costituzione e, soprattutto, la documentazione passim richiamata ed ivi allegata, da cui si evincerebbe che le ulteriori pretese azionate in via monitoria non riguardino l'onorario per la gestione ordinaria, ma differenti oneri, inerenti ad opere di gestione per amministrazione straordinaria, pure espressamente indicati nel preventivo datato 1.2.2011, sulla scorta del quale era stata nominata amministratrice nella delibera assunta in data 2.2.2011.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe fatto propria la versione in fatto operata dal , CP_1 riportandone acriticamente i passaggi principali nelle poche righe di motivazione, laddove si limitava ad affermare che non risultavano richieste di somme ulteriori rispetto all'onorario per la gestione ordinaria, mentre sarebbero dedotti e prodotti sia il preventivo sia la delibera assembleare 2.2.2011 che nominava la accettando il compenso di cui al suddetto preventivo, sia la delibera del Pt_1
2.4.2014 che tali oneri espressamente approvava, mentre non sarebbe necessario anche l'appostamento a bilancio di tali spese.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti infra precisati.
Il Giudice di Pace doveva esaminare la domanda proposta da come esposta nel ricorso Parte_1 monitorio, laddove è dedotto che:
-gli oneri ancora dovuti dopo la cessazione del suo incarico trovano origine nella delibera condominiale del 2.4.2014, allegando il documento (allegato 3) ed esattamente il punto 2 dell'ordine del giorno, che richiamava le approvazioni della precedente delibera del 2.2.2011 ed al preventivo ivi allegato, citando a tal riguardo i documenti 4 e 5. pagina 4 di 8 - numerose erano state le richieste formulate in via amichevole dalla medesima nei documenti Pt_1 6, 7, 8 e 9, come pure dal suo legale nella raccomandata 16.1.2019, correlando l'affermazione con il richiamo al doc. 10.
In altre parole, per ogni circostanza di fatto esposta nel ricorso monitorio il difensore di Pt_1 richiamava il relativo documento, che andava quindi esaminato per poter affermare se la delibera di nomina e quella successiva erano o meno fondate sul preventivo 1.2.2011 e quali emolumenti tale scrittura prevedeva.
Infine, il Giudice di Pace doveva esaminare la fattura n.59/2019, prodotta quale doc.1 monitorio, che espressamente indicava nella descrizione le seguenti voci:
1) “oneri amministrativi lavori installazione elevatore comprensivi di sopralluoghi, commissioni tecniche, stesura del contratto di appalto, pratica aumento potenza Enel, corrispondenza e copisteria,” oltre al criterio utilizzato per il relativo calcolo, cioè la percentuale del 5% su € 44.000,00, che portava ad un importo netto di € 2.200,00 oltre iva;
2) “oneri amministrativi lavori di imbiancatura scale” con indicazione della percentuale del 5% su €
3.720,00 che portava ad un importo netto di € 186,00, oltre Iva.
Orbene, dalla delibera del 2.4.2014 (doc. 3 monitorio) si evince che nel corso dell'assemblea, nella discussione di cui al punto 2 dell'ODG, alcuni condomini hanno approvato l'operato dell'amministratrice uscente, la quale ha fatto presente di aver ancora “alcune spese e oneri e compensi relative/i all'ascensore da fatturare, alcuni incontri con e tecnici e la copisteria relativa ai CP_3 lavori, la corrispondenza anche privata. Dovrà inoltre fatturare il compenso, copisteria e oneri fiscali fino ad oggi ed eventuale corrispondenza privata e/o condominiale”.
Il verbale riporta che “I presenti prendono atto ed approvano come da tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 1.2.2011”.
Risulta dunque errato il punto della motivazione, laddove si afferma che non vi sarebbe una delibera che approvava oneri e compensi relativi all'ascensore o altri oneri fino a quel momento maturati.
E' vero che il verbale di assemblea 2.2.2011 (doc.4 monitorio) al punto 1 ODG, relativo alla nomina di amministratore, contiene la nomina della “con un compenso annuo di € 1440,00 + IVA Pt_1 escluse le spese”, ma non richiama alcun preventivo datato 1.2.2011; tale preventivo applica i criteri previsti dall'ANACI, i quali per i compensi relativi a prestazioni ordinarie reca i criteri di calcolo, ove è indicato l'importo finale di € 1440,00, e per le prestazioni straordinaria reca compensi fissi per determinate attività (tra cui assemblee straordinarie, corrispondenza epistolare con condomini) oppure a percentuale per le opere straordinarie deliberate dall'assemblea, con previsione della percentuale del 5% per un valore fino a € 50.000,00 ed altre percentuali per quelli di valore superiore, oltre a quelle per copisteria e spese generali sostenute e non documentate nella misura del 5% dell'emolumento, definiti oneri non documentabili.
Se quindi non vi è prova che detto preventivo sia stato effettivamente allegato alla delibera del 1.2.2011, è tuttavia documentale il richiamo ad esso nella delibera del 2014, per cui non vi è motivo per non applicarlo alle ultime prestazioni rese dalla prima della sua sostituzione, intervenuta Pt_1 nell'aprile 2014.
Del resto, che a tale preventivo si rifacessero anche le precedenti richieste avanzate dall'amministratrice nel corso del suo mandato è confermato dalle fatture citate dall'appellante e prodotte in prime cure.
pagina 5 di 8 Infatti, esaminando tali documenti si evince quanto segue.
Nel consuntivo gestione globale dal 1.2.2011 al 31.1.2012 (allegato 12 prime cure), sotto la categoria
“Spese Generali” sono indicate tra le ultime voci “Amministrazione” per € 1812,09 (che corrispondono a netti € 1412,43), “Oneri non documentabili” per € 125,84, “Copisteria” per € 367,69, per la voce
“D.L. 226/06 e L.296/06” € 446,73 e “Assemblea straordinaria dell08/11/11 € 251,68, per complessivi
€ 3004,03.
Nel consuntivo gestione globale successivo, dal 1.2.2012 al 31.1.2013 (allegato 13 prime cure), sotto la categoria “Restauro” è indicata la voce “Oneri amministrativi” per € 4.472,68 e nella categoria “Spese
sono riportati i medesimi importi sotto la voce “Amministrazione” di € 1812,09 (che CP_4 corrispondono a netti € 1412,43) e “Oneri non documentabili” per € 125,84, per la voce “Copisteria” per € 244,50 e per la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” € 446,73, per complessivi € 7.101,84.
Nell'ultimo consuntivo gestione globale, dal 1.2.2013 al 31.1.2014 (allegato 14 prime cure), nella categoria “Spese Generali” sono riportati sotto la voce “Amministrazione” di € 1827,07 (che corrispondono a netti € 1425,46) e “Oneri non documentabili” per € 126,99, per la voce “Copisteria” per € 309,83 e per la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” € 425,04, per complessivi € 2688,93.
Nessuna categoria di spese è indicata in tale bilancio per lavori riguardanti l'installazione dell'ascensore, mentre tra le spese generali sono riportate due fatture per imbiancatura scale, ma non i compensi amministrativi.
Inutile precisare che tutti i consuntivi sono stati approvati dai condomini nelle successive assemblee (doc.17, 18, 19, 20) e che, come già sopra osservato, nel corso dell'assemblea 2.4.2014 di nomina del nuovo amministratore, in cui ha partecipato svolgendo anche le funzioni di segretario, oltre Pt_1 all'approvazione dell'ultimo consuntivo sopra indicato, nella discussione del punto 2 ODG, afferente alla nomina di amministratore, è scritto: “L'Amministratore uscente fa presente che il Geom. CP_5 fatturerà il tempo occorso per seguire la pratica ascensore e l'amministratore ha ancora alcune spese e oneri e compensi relative/i all'ascensore da fatturare;
alcuni incontri con e tecnici e la CP_3 copisteria relativa ai lavori, la corrispondenza anche privata. Dovrà inoltre fatturare il compenso, copisteria e onori fiscali fino ad oggi e eventuale corrispondenza privata e/o condominiale. I presenti prendono atto e approvano come da tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 01/02/20112”.
Sicuramente le comunicazioni intercorse tra amministratrice e condòmini inerenti tali lavori non risultano di chiarezza cristallina:
-la prima trasmette ai condomini il preventivo recante la data del 2.4.2013 (doc. 22 appellante), in cui propone un compenso a titolo di “Oneri amministrativi” di € 100,00 per ogni unità immobiliare per la pratica di detrazione fiscale, mentre scrive che “gli oneri amministrativi sono stati applicati nella misura del solo 1%”, dando atto che “gran parte del lavoro preparatorio è stato portato a termine dal Sig. ”; Per_1
- fa seguito la delibera priva di data avente ad oggetto “oneri amministrativi” che si trascrive testualmente: Con la presente si comunica la volontà da parte di tutti i condomini coinvolti nel pagamento dei lavori per l'installazione della piattaforma elevatrice, sita nello stabile di
[...]
, di corrispondere allo per quanto concerne la voce “Oneri CP_1 Parte_2 amministrativi” la somma totale di 750 euro iva inclusa per l'espletamento delle pratiche di detrazione fiscale.
-l'amministratrice uscente emette quindi in data 4.3.2014, prima dell'ultima assemblea cui partecipava, la fattura 24/2014 (doc.24 appellante) per “Oneri redazione preventivi, consuntivo e riparti pagina 6 di 8 installazione elevatore” per € 750,00 (€ 591,12 di imponibile), che risulta pacificamente pagata, in quanto riguardante proprio la detrazione concordata;
- in data 17.7.2019 viene emessa la fattura n.59/2019, di cui si discute nel presente giudizio, per le seguenti voci: “Oneri amministrativi lavori installazione elevatore comprensivi di sopralluoghi, commissioni tecniche, stesura contratto di appalto, pratica aumento potenza Enel, corrispondenza e copisteria (5% su € 44.000,00) rif. proforma 9 del 22.5.2015” per un compenso lordo di € 2684,00 e
“Oneri amministrativi lavori di imbiancatura scale (5% su € 3720,00) rif. proforma 9 del 22/05/2015 per un compenso lordo di € 226,92 che porta ad un importo netto dovuto € 1531,07.
Nel presente giudizio non si discute del quantum richiesto in sede monitoria, ma soltanto dell'an, che il Giudice di Pace ha ritenuto non provato mediante delibere di approvazione e bilancio finale.
A sua volta il assume anche in questa sede di avere già corrisposto il dovuto anche per i CP_1 lavori straordinari di cui sopra, tenuto conto di quanto concordato nella delibera relativa alle detrazioni fiscali e del saldo della fattura n.24/2014, senza tuttavia che il nuovo amministratore abbia mai risposto alle mail di richiesta di pagamento sulla scorta della nota pro forma n.9/2015 inviate in data 20.4.2016, 16.9.2016 e 30.7.2018 (doc.6 e 7 appellante) e tanto meno l'abbia contestata prima del presente giudizio, nonché senza tener conto di quanto deliberato in data 2.4.2014, con cui i condomini approvano di dovere alcuni compensi sulla scorta del tariffario 2011.
Riepilogando: il ha pagato il compenso ordinario fattura n.25/2014 per il periodo CP_1
1.2.2013-31.1.2014 pari ad € 1440 (doc.1 nonché la fattura n.33/2014 di € 630,71 per CP_1 compensi di gestione ordinaria pari ad € 240,65 per il bimestre prima della sostituzione (cioè dal 1.2.2014 al 2.4.214) per l'importo di € 240,65 (doc.8 primo grado , oltre agli oneri non CP_1 documentabili (€ 33,42), la copisteria (€ 130,50), la voce “D.L. 226/06 e L.296/06” (€ 130,50) e la corrispondenza (€ 51,00), oltre alla fattura 24/2014 per le detrazioni fiscali inerenti l'ascensore, ammontante ad € 750,00 omnia.
Deve, invece, ancora versare il compenso calcolato nella misura dell'1% per gli oneri amministrativi, concordati nella delibera priva di data in cui si approva che “gli oneri amministrativi sono stati applicati nella misura del solo 1%”, dando atto che “gran parte del lavoro preparatorio è stato portato a termine dal Sig. ”. Per_1
Quanto al consuntivo del periodo 1.2.2013-31.1.2014, predisposto dalla esso reca solo i Pt_1 compensi per amministrazione ordinaria, oneri non documentabili e copisteria, seppur in misura superiore rispetto alla fattura n.25, perché tiene conto anche della fattura n.24, mentre non esso non poteva riguardare i successivi compensi per il bimestre 2014, essendo stato nominato un nuovo amministratore soltanto dal 2.4.2014 e non risultando ancora emessa la fattura a chiusura dei lavori straordinari di installazione ascensore.
Pertanto, residua ancora dovuto il pagamento del compenso indicato nel verbale 2.4.2014 per la pratica ascensore, compresi gli incontri con e i tecnici e la copisteria nonché la corrispondenza anche CP_3 privata, ma la fattura per cui è causa non rispetta l'accordo suddetto, in cui la percentuale era stata concordata nella misura dell'1%, anziché del 5% come riportato in fattura;
quindi, spettano € 440,00, oltre accessori (rivalsa 4% ed IVA 22%, a dedurre eventuale ritenuta d'acconto). CP_6
Inoltre, nella fattura n.59/2015 sono stati richiesti gli oneri amministrativi per opere di imbiancatura scale, quantificati in € 186,00, applicando la percentuale del 5% sull'importo di € 3720,00, come da preventivo ANACI del 1.2.2011.
Sul punto l'appellato ribadisce unicamente, anche nella comparsa conclusionale, che il richiamo in pagina 7 di 8 fattura ad eventuali oneri amministrativi quale imbiancatura scale, (peraltro tariffata anche difformemente ai criteri dalla stessa richiamati) non siano oggetto di competenza, e che le voci, corrispondenza copisteria sopralluoghi etc.. per attività, non siano mai state né provate, né mai rendicontate e/o deliberate dall'assemblea.
Risulta espressamente approvata all'assemblea del 5.3.2013 l'esecuzione di tali lavori dopo le opere di installazione dell'ascensore, quindi sotto l'amministrazione a nulla rilevando che non siano Pt_1 stati espressamente approvati in detta ultima assemblea;
in tale delibera si fa, in ogni caso, riferimento al “tariffario 2011 in vigore contenuto nel preventivo 1.2.2011”, che prevede la percentuale di compenso del 5% per lavori fino ad € 50.000,00.
Spettano pertanto ulteriori € 186,00, oltre accessori come sopra indicati per e IVA. CP_6
In conclusione, va riconosciuto a favore di l'importo di € 586,00, oltre accessori, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, che prevedeva a titolo d'imponibile il maggiore importo di € 2386,00.
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi in ragione della laconicità della motivazione della sentenza gravata, della revoca del decreto ingiuntivo opposto e della non lineare esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta sia nel ricorso monitorio, sia nella comparsa di risposta di primo grado sia nell'atto di appello, cui ha fatto da contraltare una altrettanto lacunosa rappresentazione dei fatti da parte del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_1 dell'importo di € 586,00, oltre accessori per INPS, IVA e salvo ritenuta d'acconto; compensa le spese di entrambi i gradi.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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