Sentenza 30 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2003, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE08 74 7/03 REPUBBL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 29612/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 13208 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 19/02/03 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NE NN, LO ON (nella qualità di erede di MIGLIACCIO AR), IO AN, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO IZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIANO FERRANTE, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro 2003 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1063 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difend ope legis;
controricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato RICCIO, NICOLA VALENTE giusta delega in calce alla . copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 5136/00 del Tribunale di R.G. N. 40636/96;NAPOLI, depositata il 28/11/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso per l'accoglimento per quanto riguarda il MINISTERO inammissibilità per quanto tiene DELL'INTERNO ed 'INPS. -2- R. G. 29612/01 Svolgimento del processo NE GE e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2000, che, rigettando l'appello delle parti private, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva respinto, per avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale eccepita dal Ministero dell'Interno convenuto, la domanda avente ad oggetto interessi e rivalutazione monetaria relativi a ratei di prestazioni assistenziali tardivamente corrisposti. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi per cassazione di contenuto identico, riassumibile (in estrema sintesi) nella tesi che il credito per interessi e rivalutazione sui ratei anzidetti soggiace, ai sensi degli artt. 2946 e 2948 cod. civ, al termine di prescrizione decennale anziché quinquennale. Il primo ricorso, rivolto contro il Ministero e l'INPS, è stato notificato, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, il 24 novembre 2001 e, quanto all'INPS, con raccomandata con a. r. spedita nello stesso giorno;
del secondo ricorso, rivolto solo contro il Ministero, è stata a questo avviata la notifica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, con raccomandata con a. r. spedita il 15 aprile 2002. L'INPS si è costituito depositando procura;
il Ministero ha resistito con controricorso al secondo ricorso. Motivi della decisione Va premesso che il ricorso non è tardivo, attesi la tempestivià (rispetto al termine annuale applicabile) del ricorso notificato al Ministero presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli e l'avvenuto deposito dello stesso (il 7 dicembre 2001) nel termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.. Invero, dovendo escludersi l'inesistenza giuridica di détta (irrituale) notifica, alla seconda (e rituale) notifica spontaneamente eseguita dalla parte рец 3 privata (e seguita da tempestivo deposito in data 30 aprile 2002) non può non riconoscersi effetto sanante ex tunc, alla stessa stregua degli effetti propri dell'ordine di rinnovo della notifica che, in mancanza di tale inziativa spontanea, avrebbe dovuto essere disposto d'ufficio dalla Corte ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Il ricorso è tuttavia inammissibile (v. Cass. 27 febbraio n.2201) nei confronti dell'INPS, quale è stato estraneo al giudizio di merito concluso dalla sentenza ora impugnata;
nulla, peraltro, deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'istituto previdenziale, atteso che questo si è limitato al deposito di procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n.1153). Lo stesso ricorso è invece da accogliere nei confronti del Ministero dell'Interno. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale riguarda (secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata) ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Fely Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore all'entrata in vigore del detto art. 16, sesto comma), per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento -anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso (contro il Ministero) merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato -sempreché sia risolta 5 Flee in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite della S. C. con sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei suddetti (scaduti prima del 31 dicembre 1991) si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio -che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., sez. un. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro- si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2003 IL PRESIDENTE Линіні, Кай IGLIEREIL CONSIGLIERE - ESTENSORE Florende lepnilivello IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 32 105 2003 IL CANCELLIERE 6