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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai SI.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1172/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppa
[...] CodiceFiscale_2
Restivo e Camilla Arnone
APPELLANTI contro
(c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f.: e (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania de Bellis C.F._5
APPELLATI
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bazzano
APPELLATO
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 14 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano e dinanzi al Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Palermo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni nel bagno del loro appartamento sito al quinto piano del Controparte_2
, provenienti dalle tubazioni del bagno dell'appartamento soprastante di
[...] proprietà dei convenuti.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, contestavano l'an e il quantum della domanda, eccependo che le infiltrazioni erano state provocate da varie rotture di tubature condominiali
1 verificatesi nel corso del tempo e fossero quindi da imputare al Controparte_2
, che chiedevano di chiamare in causa. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il , il quale contestava la CP_2 fondatezza della domanda di garanzia, assumendo di essere stato estromesso dalla parte attrice sin dall'insorgere della lite stragiudiziale e di essere stato quindi nella impossibilità di effettuare qualsiasi accertamento e/o intervento. Contestava la ricorrenza dei presupposti della responsabilità da custodia e l'indeterminatezza della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Palermo adito, istruita la causa con prova testimoniale ed espletamento di Ctu, con la sentenza n. 1148/2019 pubblicata il 4 marzo 2019 ha rigettato la domanda, compensando le spese del giudizio.
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto:
- che non fosse stata raggiunta la prova della ascrivibilità delle infiltrazioni alle tubazioni del bagno di proprietà dei convenuti e, dunque, del nesso causale tra il danno e il bene in custodia, il cui onere della prova gravava sugli attori;
- che non operasse la estensione automatica della domanda attrice contro il , CP_2 terzo chiamato, atteso che gli attori avevano sempre continuato a ribadire che unici responsabili delle infiltrazioni e dei danni da essi subiti dovevano ritenersi i convenuti, manifestando così chiaramente la volontà di non estendere la domanda contro il . CP_2
Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2019, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo a questa Corte, in riforma
[...] della sentenza impugnata:
- di dichiarare l'esclusiva responsabilità degli appellati in ordine alle CP_1 infiltrazioni e al conseguente danno, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni conseguenti per complessivi € 7.500,00, oltre al danno morale, pari a € 14.300,00, e a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
- in subordine, di dichiarare che le infiltrazioni e i danni sono da imputare in concorso sia agli appellati che al , con condanna degli CP_1 Controparte_2 stessi in solido al risarcimento del danno nella misura specificata, oltre alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
- in ulteriore subordine, sussistendo i presupposti per l'effetto estensivo automatico della domanda attorea a carico del terzo, di condannare il al risarcimento del CP_2 danno nella misura specificata e alla eliminazione delle cause di infiltrazione.
2 Con il primo articolato motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, per avere il Tribunale disatteso la domanda, limitandosi a far proprie le conclusioni del Ctu con un rinvio per relationem a una parziale trascrizione del contenuto della relazione di consulenza, senza prendere in considerazione le deduzioni del loro consulente di parte, così incorrendo in carenza di motivazione.
Quindi, gli appellanti affermano che dalle risultanze istruttorie si evince la provenienza delle infiltrazioni dal bagno dell'appartamento soprastante;
sono specificamente richiamate le dichiarazioni del teste , il quale aveva diretto i lavori di rifacimento del bagno Testimone_1 del loro appartamento constatando la presenza di una vasta area di umidità formatasi sotto la zona in cui si trovava la vasca da bagno dell'appartamento dei convenuti, erroneamente valutata dal Tribunale. Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante detta testimonianza, sull'erroneo presupposto che il teste aveva riferito che le tubazioni non erano a vista, e affermano che spettava al consulente d'ufficio di eseguire un tale accertamento mediante lo scavo al di sotto della vasca da bagno dell'appartamento soprastante.
Ancora, sostengono che il Ctu aveva accertato lo scollamento della carta da parati nella parete in corrispondenza della rubinetteria della vasca da bagno dei convenuti, a dimostrazione della esistenza di piccole perdite e di conseguente umidità, nonché la presenza di macchie nel soffitto del bagno del loro appartamento, erroneamente qualificate dall'ausiliario come formazioni di condensa, e, invece, riconducibili all'umidità formatasi sotto la vasca da bagno dell'appartamento soprastante.
Gli appellanti si dolgono, ulteriormente, che il Tribunale non abbia preso in considerazione la relazione di Ctu, nella parte in cui la stessa individuava nelle perdite delle tubazioni e delle condutture del bagno degli appellati una concausa della situazione di forte ammaloramento del soffitto del loro bagno.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto che non operasse la estensione automatica della domanda attrice nei confronti del , con conseguente violazione CP_2 dell'art. 106 c.p.c.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_2 la conferma della sentenza impugnata, eccependo:
- che gli impianti condominiali sono risalenti a oltre quindici anni prima, nonché ubicati nella zona opposta a quella ove è situato il bagno degli appellanti;
pertanto, il danno subito da questi ultimi sarebbe ascrivibile non agli impianti condominiali, ma alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei SI.ri , causate dalla vetustà delle tubazioni;
CP_1
3 - che il Ctu ha accertato nella misura di € 764,13 la somma occorrente per il ripristino del bagno degli appellanti, a fronte della maggiore pretesa risarcitoria richiesta nell'atto introduttivo;
- che gli appellanti hanno sempre escluso il Condominio da qualsiasi addebito, ritenendo come responsabili delle infiltrazioni i SI.ri , come si evince dalla lettura CP_1 dei loro scritti difensivi.
Si sono costituiti e , Controparte_1 Parte_3 CP_3 eccependo l'infondatezza della domanda nei loro confronti, chiedendo a questa Corte di accertare che il danno occorso agli appellanti era stato provocato dalle varie rotture di tubature da addebitarsi esclusivamente in capo al ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c.; contestando anch'essi la eccessività della somma richiesta a titolo di risarcimento, rispetto alla valutazione operata dal Ctu per i lavori di ripristino, e negando la sussistenza del danno morale richiesto.
Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla relazione di Ctu si rileva che, al momento del sopralluogo del 23.05.2016, le infiltrazioni lamentate nell'atto di citazione non erano più visibili, in quanto “oggetto di risanamento”. Il Ctu, pertanto, ha proceduto allo svolgimento del mandato – di verificare la presenza delle lamentate infiltrazioni nell'appartamento degli attori – sulla scorta dei rilievi fotografici prodotti dai convenuti , eseguiti in occasione di una ispezione dei luoghi CP_1 avvenuta il 26.10.2013.
Come evidenziato nella relazione di Ctu, da dette fotografie si evince che il soffitto del bagno dell'appartamento degli appellanti era già privo dello strato intradossale del solaio, con in evidenza la parte latero-cementizia superiore del solaio stesso;
in particolare, i travetti in c.a. erano privi della parte del copriferro, con i ferri di armatura fortemente ossidati per tutta la loro lunghezza, e la parte inferiore delle pignatte era stata completamente dismessa;
la restante parte delle pignatte non presentava in alcun modo quelle particolari modifiche dell'aspetto cromatico (macchie scure o aloni) dovute a immissione di acqua in atto. In sostanza, parte attrice aveva dismesso il soffitto del bagno nella sua interezza, e tuttavia non aveva effettuato una indagine fotografica che indicasse il punto ove era avvenuto il parziale crollo del tetto dedotto nell'atto di citazione, nonché l'entità dello stesso e se vi fossero segnali di degrado quali macchie, imbibimenti, rigonfiamenti, esfoliazioni, distacchi superficiali.
Sulla base dei suddetti rilievi fotografici, il Ctu, rilevato che il solaio del bagno dell'appartamento degli odierni appellanti, alla data del 26.10.2013, presentava una situazione
4 di forte degrado strutturale, ha accertato quanto segue: “È fuor di dubbio che tale grave situazione di ammaloramento della struttura (i ferri risultavano fortemente ossidati per tutta la loro lunghezza!) sia stata certamente dovuta alla presenza di acqua in grosse quantità e per un lungo tempo mentre appare incerto quale sia stato il preciso evento (o gli eventi) che abbiano potuto cagionare tale situazione di forte degrado del solaio. Da quanto presente agli atti risulta infatti che, contestualmente al sopralluogo del 26.10.2013 e alla presenza di attori
e convenuti, venne fatta una prova di tenuta delle tubazioni di scarico del bagno del VI piano senza che l'intradosso del solaio (dismesso e portato a nudo) desse manifestazioni quali percolazioni e stillicidi.
Poiché lo scrivente C.T.U. ha condotto durante il sopralluogo del 23.05.2016 la medesima prova (vedi documentazione fotografica – Allegato n. 5) ottenendo l'identico esito negativo (né nei giorni e nelle settimane successive al sopralluogo è stata fatta al sottoscritto comunicazione di eventuali macchie o aloni) ne consegue che il C.T.U. valuta poco probabile che dalle tubazioni di scarico del bagno del VI piano si siano verificate perdite tali che per quantità e durata nel tempo abbiano potuto produrre un quadro di degrado dei travetti e dei ferri così marcato. Inoltre tali perdite dalle tubazioni del bagno del piano superiore ad oggi risultano solo “ipotizzate” in quanto per due volte nell'arco di 2/3 anni le prove di tenuta delle tubazioni di scarico non hanno segnalato infiltrazioni in atto.
Tuttavia è bene sottolineare che seppur nelle due menzionate prove di tenuta delle tubazioni effettuate non si siano manifestate perdite visibili ciò non esclude che minime immissioni d'acqua possano essere avvenute all'interno del solaio, posto che le tubazioni e le condutture del bagno del VI piano sono decisamente datate. È possibile quindi che in questi casi avvengano immissioni di acqua di entità ridotta che però non riescono ad arrivare fino allo strato esterno dell'intonaco del soffitto ma permangono all'interno della struttura e ne imbibiscono le componenti strutturali (travetti e ferri di armatura). Applicando un processo di tipo logico-deduttivo risulta invece più probabile che all'interno del solaio tra i bagni del
V e VI piano si siano prodotte nel tempo delle immissioni d'acqua provenienti da guasti nelle colonne di riscaldamento e/o nelle colonne di scarico (entrambe condominiali), eventi questi che possono essere definiti come “certi e documentati”.
Le eventuali perdite dalle tubazioni e dalle condutture del bagno del VI piano possono piuttosto essere considerate una concausa alla situazione di forte ammaloramento del soffitto del bagno posto al piano sottostante. Per quanto riguarda infine la presenza di piccole e localizzate macchie circolari color giallo ocra visibili, al momento del sopralluogo del
23.05.2016, nel soffitto del bagno del V piano di proprietà degli attori, lo scrivente ritiene che
5 esse possano essere dovute banalmente a umidità di condensa. È notorio infatti che negli ambienti con grandi concentrazioni di vapore acqueo (cucine e bagni) e con limitata aerazione e ventilazione si produca il fenomeno della condensa superficiale ovvero il deposito delle molecole di acqua in alcuni punti di pareti e soffitti (particolarmente in quelli con finiture superficiali poco traspiranti). Le macchioline riscontrate potrebbero essere dovute quindi alla proliferazione batterica contenuta nel velo di acqua condensata ed il suo ristagno superficiale avrebbe dato luogo all'effetto “coltura batterica” che in tali casi produce un microorganismo fungino che nello specifico ha appunto colonizzato parte angolare del soffitto” (si veda relazione di Ctu, pagg. 7-9).
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che non vi è prova della ascrivibilità dei danni subiti dagli odierni appellanti alle asserite infiltrazioni provenienti dal bagno dei convenuti. Invero, la concausa di piccole perdite dal bagno dei convenuti è meramente ipotizzata dal Ctu, ma in effetti non vi sono elementi per potere affermare la sussistenza di una tale concausa, mai palesatasi né nelle prove di tenuta né con altre manifestazioni visibili. Sul punto, il Ctu ha risposto alle osservazioni del Ctp di parte attrice, rimarcando che ben due prove di tenuta negli impianti del bagno dei convenuti non avevano dato alcun segnale di perdita, ed evidenziando che i convenuti non avevano effettuato alcun rifacimento delle tubazioni a seguito del danno lamentato dai ricorrenti e che il distacco della parte basamentale della carta da parati poteva costituire una concausa, ma che in ogni caso tale manifestazione di degrado localizzata a circa
50 cm dal pavimento era di minima entità; a ciò conseguendo che lo stato di degrado del bagno degli attori era dovuto alle copiose infiltrazioni all'interno del solaio tra il V e il VI piano provenienti dai documentati danni agli impianti condominiali (relazione di Ctu, pagg.
11-13)
Quanto alle dichiarazioni del teste , il Tribunale ha correttamente negato Testimone_2 la loro rilevanza probatoria. Il teste, infatti, pur avendo riferito della esistenza dei danni e della ricomparsa di macchie di umidità in data 23.12.2013 e della loro corrispondenza alla vasca da bagno del piano superiore, ha precisato che le tubazioni non erano a vista. Su tale punto, la mera corrispondenza delle macchie alla vasca da bagno del piano superiore non consente di individuare le cause di infiltrazioni, cui può pervenirsi soltanto con un accertamento tecnico a mezzo di Ctu, il cui esito nel presente giudizio non ha consentito di raggiungere la prova della ascrivibilità delle infiltrazioni alle tubazioni del bagno degli appellati . Peraltro, il Ctu ha evidenziato che la presenza di piccole macchioline CP_1
6 circolari “a grappolo” in una piccola porzione del soffitto del bagno del V piano (circa un metro quadrato) era probabilmente dovuta a fenomeni di condensa.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, sebbene la chiamata in causa sia stata effettuata dai convenuti individuando il come unico responsabile del danno, gli CP_2 odierni appellanti, in tutti gli atti difensivi (memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1 e 2 e comparsa conclusionale), hanno sempre ribadito che unici responsabili delle infiltrazioni e dei danni da loro subìti dovevano ritenersi i convenuti, manifestando così chiaramente la volontà di non estendere la domanda contro il . CP_2
Ciò posto, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che nel caso concreto non opera l'estensione automatica della domanda attrice contro il Condominio terzo chiamato, in base al principio della Suprema Corte, secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell' estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ., n. 8411/2016; si veda anche Cass. civ., n. 998/2008:
“Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ.”).
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza, gli appellanti
7 vanno condannati al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1148/2019 pubblicata il 4 Parte_2 marzo 2019, rigetta il gravame;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e di , e , che Controparte_2 Controparte_1 Parte_3 CP_3 liquida in € 3.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva;
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 3 aprile 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
8
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1172/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppa
[...] CodiceFiscale_2
Restivo e Camilla Arnone
APPELLANTI contro
(c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f.: e (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania de Bellis C.F._5
APPELLATI
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bazzano
APPELLATO
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 14 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano e dinanzi al Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Palermo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni nel bagno del loro appartamento sito al quinto piano del Controparte_2
, provenienti dalle tubazioni del bagno dell'appartamento soprastante di
[...] proprietà dei convenuti.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, contestavano l'an e il quantum della domanda, eccependo che le infiltrazioni erano state provocate da varie rotture di tubature condominiali
1 verificatesi nel corso del tempo e fossero quindi da imputare al Controparte_2
, che chiedevano di chiamare in causa. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il , il quale contestava la CP_2 fondatezza della domanda di garanzia, assumendo di essere stato estromesso dalla parte attrice sin dall'insorgere della lite stragiudiziale e di essere stato quindi nella impossibilità di effettuare qualsiasi accertamento e/o intervento. Contestava la ricorrenza dei presupposti della responsabilità da custodia e l'indeterminatezza della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Palermo adito, istruita la causa con prova testimoniale ed espletamento di Ctu, con la sentenza n. 1148/2019 pubblicata il 4 marzo 2019 ha rigettato la domanda, compensando le spese del giudizio.
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto:
- che non fosse stata raggiunta la prova della ascrivibilità delle infiltrazioni alle tubazioni del bagno di proprietà dei convenuti e, dunque, del nesso causale tra il danno e il bene in custodia, il cui onere della prova gravava sugli attori;
- che non operasse la estensione automatica della domanda attrice contro il , CP_2 terzo chiamato, atteso che gli attori avevano sempre continuato a ribadire che unici responsabili delle infiltrazioni e dei danni da essi subiti dovevano ritenersi i convenuti, manifestando così chiaramente la volontà di non estendere la domanda contro il . CP_2
Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2019, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo a questa Corte, in riforma
[...] della sentenza impugnata:
- di dichiarare l'esclusiva responsabilità degli appellati in ordine alle CP_1 infiltrazioni e al conseguente danno, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni conseguenti per complessivi € 7.500,00, oltre al danno morale, pari a € 14.300,00, e a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
- in subordine, di dichiarare che le infiltrazioni e i danni sono da imputare in concorso sia agli appellati che al , con condanna degli CP_1 Controparte_2 stessi in solido al risarcimento del danno nella misura specificata, oltre alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
- in ulteriore subordine, sussistendo i presupposti per l'effetto estensivo automatico della domanda attorea a carico del terzo, di condannare il al risarcimento del CP_2 danno nella misura specificata e alla eliminazione delle cause di infiltrazione.
2 Con il primo articolato motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, per avere il Tribunale disatteso la domanda, limitandosi a far proprie le conclusioni del Ctu con un rinvio per relationem a una parziale trascrizione del contenuto della relazione di consulenza, senza prendere in considerazione le deduzioni del loro consulente di parte, così incorrendo in carenza di motivazione.
Quindi, gli appellanti affermano che dalle risultanze istruttorie si evince la provenienza delle infiltrazioni dal bagno dell'appartamento soprastante;
sono specificamente richiamate le dichiarazioni del teste , il quale aveva diretto i lavori di rifacimento del bagno Testimone_1 del loro appartamento constatando la presenza di una vasta area di umidità formatasi sotto la zona in cui si trovava la vasca da bagno dell'appartamento dei convenuti, erroneamente valutata dal Tribunale. Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante detta testimonianza, sull'erroneo presupposto che il teste aveva riferito che le tubazioni non erano a vista, e affermano che spettava al consulente d'ufficio di eseguire un tale accertamento mediante lo scavo al di sotto della vasca da bagno dell'appartamento soprastante.
Ancora, sostengono che il Ctu aveva accertato lo scollamento della carta da parati nella parete in corrispondenza della rubinetteria della vasca da bagno dei convenuti, a dimostrazione della esistenza di piccole perdite e di conseguente umidità, nonché la presenza di macchie nel soffitto del bagno del loro appartamento, erroneamente qualificate dall'ausiliario come formazioni di condensa, e, invece, riconducibili all'umidità formatasi sotto la vasca da bagno dell'appartamento soprastante.
Gli appellanti si dolgono, ulteriormente, che il Tribunale non abbia preso in considerazione la relazione di Ctu, nella parte in cui la stessa individuava nelle perdite delle tubazioni e delle condutture del bagno degli appellati una concausa della situazione di forte ammaloramento del soffitto del loro bagno.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto che non operasse la estensione automatica della domanda attrice nei confronti del , con conseguente violazione CP_2 dell'art. 106 c.p.c.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_2 la conferma della sentenza impugnata, eccependo:
- che gli impianti condominiali sono risalenti a oltre quindici anni prima, nonché ubicati nella zona opposta a quella ove è situato il bagno degli appellanti;
pertanto, il danno subito da questi ultimi sarebbe ascrivibile non agli impianti condominiali, ma alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei SI.ri , causate dalla vetustà delle tubazioni;
CP_1
3 - che il Ctu ha accertato nella misura di € 764,13 la somma occorrente per il ripristino del bagno degli appellanti, a fronte della maggiore pretesa risarcitoria richiesta nell'atto introduttivo;
- che gli appellanti hanno sempre escluso il Condominio da qualsiasi addebito, ritenendo come responsabili delle infiltrazioni i SI.ri , come si evince dalla lettura CP_1 dei loro scritti difensivi.
Si sono costituiti e , Controparte_1 Parte_3 CP_3 eccependo l'infondatezza della domanda nei loro confronti, chiedendo a questa Corte di accertare che il danno occorso agli appellanti era stato provocato dalle varie rotture di tubature da addebitarsi esclusivamente in capo al ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c.; contestando anch'essi la eccessività della somma richiesta a titolo di risarcimento, rispetto alla valutazione operata dal Ctu per i lavori di ripristino, e negando la sussistenza del danno morale richiesto.
Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla relazione di Ctu si rileva che, al momento del sopralluogo del 23.05.2016, le infiltrazioni lamentate nell'atto di citazione non erano più visibili, in quanto “oggetto di risanamento”. Il Ctu, pertanto, ha proceduto allo svolgimento del mandato – di verificare la presenza delle lamentate infiltrazioni nell'appartamento degli attori – sulla scorta dei rilievi fotografici prodotti dai convenuti , eseguiti in occasione di una ispezione dei luoghi CP_1 avvenuta il 26.10.2013.
Come evidenziato nella relazione di Ctu, da dette fotografie si evince che il soffitto del bagno dell'appartamento degli appellanti era già privo dello strato intradossale del solaio, con in evidenza la parte latero-cementizia superiore del solaio stesso;
in particolare, i travetti in c.a. erano privi della parte del copriferro, con i ferri di armatura fortemente ossidati per tutta la loro lunghezza, e la parte inferiore delle pignatte era stata completamente dismessa;
la restante parte delle pignatte non presentava in alcun modo quelle particolari modifiche dell'aspetto cromatico (macchie scure o aloni) dovute a immissione di acqua in atto. In sostanza, parte attrice aveva dismesso il soffitto del bagno nella sua interezza, e tuttavia non aveva effettuato una indagine fotografica che indicasse il punto ove era avvenuto il parziale crollo del tetto dedotto nell'atto di citazione, nonché l'entità dello stesso e se vi fossero segnali di degrado quali macchie, imbibimenti, rigonfiamenti, esfoliazioni, distacchi superficiali.
Sulla base dei suddetti rilievi fotografici, il Ctu, rilevato che il solaio del bagno dell'appartamento degli odierni appellanti, alla data del 26.10.2013, presentava una situazione
4 di forte degrado strutturale, ha accertato quanto segue: “È fuor di dubbio che tale grave situazione di ammaloramento della struttura (i ferri risultavano fortemente ossidati per tutta la loro lunghezza!) sia stata certamente dovuta alla presenza di acqua in grosse quantità e per un lungo tempo mentre appare incerto quale sia stato il preciso evento (o gli eventi) che abbiano potuto cagionare tale situazione di forte degrado del solaio. Da quanto presente agli atti risulta infatti che, contestualmente al sopralluogo del 26.10.2013 e alla presenza di attori
e convenuti, venne fatta una prova di tenuta delle tubazioni di scarico del bagno del VI piano senza che l'intradosso del solaio (dismesso e portato a nudo) desse manifestazioni quali percolazioni e stillicidi.
Poiché lo scrivente C.T.U. ha condotto durante il sopralluogo del 23.05.2016 la medesima prova (vedi documentazione fotografica – Allegato n. 5) ottenendo l'identico esito negativo (né nei giorni e nelle settimane successive al sopralluogo è stata fatta al sottoscritto comunicazione di eventuali macchie o aloni) ne consegue che il C.T.U. valuta poco probabile che dalle tubazioni di scarico del bagno del VI piano si siano verificate perdite tali che per quantità e durata nel tempo abbiano potuto produrre un quadro di degrado dei travetti e dei ferri così marcato. Inoltre tali perdite dalle tubazioni del bagno del piano superiore ad oggi risultano solo “ipotizzate” in quanto per due volte nell'arco di 2/3 anni le prove di tenuta delle tubazioni di scarico non hanno segnalato infiltrazioni in atto.
Tuttavia è bene sottolineare che seppur nelle due menzionate prove di tenuta delle tubazioni effettuate non si siano manifestate perdite visibili ciò non esclude che minime immissioni d'acqua possano essere avvenute all'interno del solaio, posto che le tubazioni e le condutture del bagno del VI piano sono decisamente datate. È possibile quindi che in questi casi avvengano immissioni di acqua di entità ridotta che però non riescono ad arrivare fino allo strato esterno dell'intonaco del soffitto ma permangono all'interno della struttura e ne imbibiscono le componenti strutturali (travetti e ferri di armatura). Applicando un processo di tipo logico-deduttivo risulta invece più probabile che all'interno del solaio tra i bagni del
V e VI piano si siano prodotte nel tempo delle immissioni d'acqua provenienti da guasti nelle colonne di riscaldamento e/o nelle colonne di scarico (entrambe condominiali), eventi questi che possono essere definiti come “certi e documentati”.
Le eventuali perdite dalle tubazioni e dalle condutture del bagno del VI piano possono piuttosto essere considerate una concausa alla situazione di forte ammaloramento del soffitto del bagno posto al piano sottostante. Per quanto riguarda infine la presenza di piccole e localizzate macchie circolari color giallo ocra visibili, al momento del sopralluogo del
23.05.2016, nel soffitto del bagno del V piano di proprietà degli attori, lo scrivente ritiene che
5 esse possano essere dovute banalmente a umidità di condensa. È notorio infatti che negli ambienti con grandi concentrazioni di vapore acqueo (cucine e bagni) e con limitata aerazione e ventilazione si produca il fenomeno della condensa superficiale ovvero il deposito delle molecole di acqua in alcuni punti di pareti e soffitti (particolarmente in quelli con finiture superficiali poco traspiranti). Le macchioline riscontrate potrebbero essere dovute quindi alla proliferazione batterica contenuta nel velo di acqua condensata ed il suo ristagno superficiale avrebbe dato luogo all'effetto “coltura batterica” che in tali casi produce un microorganismo fungino che nello specifico ha appunto colonizzato parte angolare del soffitto” (si veda relazione di Ctu, pagg. 7-9).
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che non vi è prova della ascrivibilità dei danni subiti dagli odierni appellanti alle asserite infiltrazioni provenienti dal bagno dei convenuti. Invero, la concausa di piccole perdite dal bagno dei convenuti è meramente ipotizzata dal Ctu, ma in effetti non vi sono elementi per potere affermare la sussistenza di una tale concausa, mai palesatasi né nelle prove di tenuta né con altre manifestazioni visibili. Sul punto, il Ctu ha risposto alle osservazioni del Ctp di parte attrice, rimarcando che ben due prove di tenuta negli impianti del bagno dei convenuti non avevano dato alcun segnale di perdita, ed evidenziando che i convenuti non avevano effettuato alcun rifacimento delle tubazioni a seguito del danno lamentato dai ricorrenti e che il distacco della parte basamentale della carta da parati poteva costituire una concausa, ma che in ogni caso tale manifestazione di degrado localizzata a circa
50 cm dal pavimento era di minima entità; a ciò conseguendo che lo stato di degrado del bagno degli attori era dovuto alle copiose infiltrazioni all'interno del solaio tra il V e il VI piano provenienti dai documentati danni agli impianti condominiali (relazione di Ctu, pagg.
11-13)
Quanto alle dichiarazioni del teste , il Tribunale ha correttamente negato Testimone_2 la loro rilevanza probatoria. Il teste, infatti, pur avendo riferito della esistenza dei danni e della ricomparsa di macchie di umidità in data 23.12.2013 e della loro corrispondenza alla vasca da bagno del piano superiore, ha precisato che le tubazioni non erano a vista. Su tale punto, la mera corrispondenza delle macchie alla vasca da bagno del piano superiore non consente di individuare le cause di infiltrazioni, cui può pervenirsi soltanto con un accertamento tecnico a mezzo di Ctu, il cui esito nel presente giudizio non ha consentito di raggiungere la prova della ascrivibilità delle infiltrazioni alle tubazioni del bagno degli appellati . Peraltro, il Ctu ha evidenziato che la presenza di piccole macchioline CP_1
6 circolari “a grappolo” in una piccola porzione del soffitto del bagno del V piano (circa un metro quadrato) era probabilmente dovuta a fenomeni di condensa.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, sebbene la chiamata in causa sia stata effettuata dai convenuti individuando il come unico responsabile del danno, gli CP_2 odierni appellanti, in tutti gli atti difensivi (memorie ex art. 183 comma 6 nn. 1 e 2 e comparsa conclusionale), hanno sempre ribadito che unici responsabili delle infiltrazioni e dei danni da loro subìti dovevano ritenersi i convenuti, manifestando così chiaramente la volontà di non estendere la domanda contro il . CP_2
Ciò posto, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che nel caso concreto non opera l'estensione automatica della domanda attrice contro il Condominio terzo chiamato, in base al principio della Suprema Corte, secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell' estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ., n. 8411/2016; si veda anche Cass. civ., n. 998/2008:
“Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ.”).
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza, gli appellanti
7 vanno condannati al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1148/2019 pubblicata il 4 Parte_2 marzo 2019, rigetta il gravame;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e di , e , che Controparte_2 Controparte_1 Parte_3 CP_3 liquida in € 3.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva;
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 3 aprile 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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