TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3232/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. COFFRINI Parte_1 C.F._1
MARCELLO ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. SOGARI Controparte_1 C.F._2
FABIANA CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha agito con ricorso monitorio nei confronti di Controparte_1 PT
, esponendo:
[...]
- di avere prestato a quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale, la somma di € 49.000,00 per sostenere l'apertura, da parte di costei, di un'attività di ristorazione;
- che nel 2023 la relazione si è conclusa e, con scrittura privata del 6.07.2023, la PT ha espressamente riconosciuto il prestito e manifestato la volontà di restituirlo ma, trovandosi nella momentanea impossibilità di farvi fronte, si è impegnata alla formulazione, entro il 15.01.2024, di un piano rateale di rientro dell'esposizione debitoria;
- che, tuttavia, scaduto il termine indicato, la debitrice nulla ha versato né proposto in esecuzione dell'impegno assunto. In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 1098/24 questo Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
49.000,00 oltre interessi e spese di lite. L'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione, non contestando l'an della pretesa creditoria, ma solamente il quantum e deducendo, a tal proposito, che la somma complessiva di
€ 49.000,00 comprende anche l'importo di € 6.000,00, mutuatole dal per CP_1
l'acquisto di un'autovettura Mercedes, e che detto importo risulta già restituito, in quanto il veicolo è stato venduto a terzi al corrispettivo di € 8.000,00, interamente incassato dal
1 CP_1
Conseguentemente, il credito ammonta non ad € 49.000,00, bensì ad € 41.000,00 e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
ha resistito all'opposizione, deducendo che il ricavo dalla vendita Controparte_1 della Mercedes è stato destinato al pagamento di altro debito contratto dalla con lui PT
e la sua famiglia, come da ulteriore scrittura privata, sottoscritta dalla stessa opponente in data 6.07.2023. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e non essendovi istanze istruttorie, all'udienza del 6.03.2025 i Procuratori hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. 2. L'opposizione è infondata e va respinta:
- l'opponente, come detto, non ha contestato la sussistenza del credito fatto valere dal riconoscendone anzi la fonte negoziale (mutuo) e la sua attuale esistenza, ma CP_1 si è limitata ad eccepirne la parziale estinzione per effetto del pagamento della minor somma di
€ 8.000,00;
- parte opposta ha però prodotto in giudizio una scrittura privata, a firma di PT
, nella quale quest'ultima dà atto di avere ricevuto in prestito, dal da
[...] CP_1 altri familiari di costui, sempre in relazione all'apertura del ristorante, la somma di € 13.000,00, dichiarando espressamente di volerla restituire;
- al punto n. 1) di tale atto si legge: “La sig.ra alla luce della vendita Parte_1 dell'autovettura di proprietà, Mercedes Benz targata EV560CM, provvede a far intestare l'assegno relativo di pagamento del prezzo, pari ad euro 8.000,00 (ottomila//00), al sig. , che lo potrà incassare, Controparte_1 sin dalla data odierna, a titolo di acconto sulla maggior somma di cui è creditrice (N.d.R.: recte creditore)”;
- parte opponente non ha disconosciuto il documento, non ne ha contestato il contenuto e non ha prodotto alcunché (anzi, più precisamente, non ha depositato nessuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.);
- deve dunque ritenersi accertato che la somma di € 8.000,00 ricavata dalla vendita del veicolo sopra indicato sia stata destinata, per stessa volontà dell'ingiunta, al pagamento di altro debito contratto con l'opposto, diverso da quello oggetto dell'azione monitoria;
- sicché la relativa eccezione, sollevata dalla è senz'altro infondata. PT
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate. L'opponente va inoltre condannata a pagare all'opposto un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che l'esistenza di una scrittura privata a firma della stessa opponente, dalla quale risulta la destinazione dell'importo di € 8.000,00 al pagamento di altro debito, dimostra la mala fede della che ha proposto un'opposizione manifestamente PT pretestuosa, a scopo esclusivamente dilatorio, sottacendo una circostanza determinante. La somma viene quantificata in via equitativa in un importo pari a quello delle spese liquidate a titolo di compenso per la fase di studio (€ 1.500,00).
2 A ciò consegue anche la condanna dell'opponente, ex art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1098/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
DA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA l'opponente a pagare all'opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 1.500,00; DA l'opponente a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., la somma di € 800,00. Così deciso a Reggio Emilia il 09/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
3
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. COFFRINI Parte_1 C.F._1
MARCELLO ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. SOGARI Controparte_1 C.F._2
FABIANA CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha agito con ricorso monitorio nei confronti di Controparte_1 PT
, esponendo:
[...]
- di avere prestato a quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale, la somma di € 49.000,00 per sostenere l'apertura, da parte di costei, di un'attività di ristorazione;
- che nel 2023 la relazione si è conclusa e, con scrittura privata del 6.07.2023, la PT ha espressamente riconosciuto il prestito e manifestato la volontà di restituirlo ma, trovandosi nella momentanea impossibilità di farvi fronte, si è impegnata alla formulazione, entro il 15.01.2024, di un piano rateale di rientro dell'esposizione debitoria;
- che, tuttavia, scaduto il termine indicato, la debitrice nulla ha versato né proposto in esecuzione dell'impegno assunto. In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 1098/24 questo Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
49.000,00 oltre interessi e spese di lite. L'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione, non contestando l'an della pretesa creditoria, ma solamente il quantum e deducendo, a tal proposito, che la somma complessiva di
€ 49.000,00 comprende anche l'importo di € 6.000,00, mutuatole dal per CP_1
l'acquisto di un'autovettura Mercedes, e che detto importo risulta già restituito, in quanto il veicolo è stato venduto a terzi al corrispettivo di € 8.000,00, interamente incassato dal
1 CP_1
Conseguentemente, il credito ammonta non ad € 49.000,00, bensì ad € 41.000,00 e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
ha resistito all'opposizione, deducendo che il ricavo dalla vendita Controparte_1 della Mercedes è stato destinato al pagamento di altro debito contratto dalla con lui PT
e la sua famiglia, come da ulteriore scrittura privata, sottoscritta dalla stessa opponente in data 6.07.2023. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e non essendovi istanze istruttorie, all'udienza del 6.03.2025 i Procuratori hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. 2. L'opposizione è infondata e va respinta:
- l'opponente, come detto, non ha contestato la sussistenza del credito fatto valere dal riconoscendone anzi la fonte negoziale (mutuo) e la sua attuale esistenza, ma CP_1 si è limitata ad eccepirne la parziale estinzione per effetto del pagamento della minor somma di
€ 8.000,00;
- parte opposta ha però prodotto in giudizio una scrittura privata, a firma di PT
, nella quale quest'ultima dà atto di avere ricevuto in prestito, dal da
[...] CP_1 altri familiari di costui, sempre in relazione all'apertura del ristorante, la somma di € 13.000,00, dichiarando espressamente di volerla restituire;
- al punto n. 1) di tale atto si legge: “La sig.ra alla luce della vendita Parte_1 dell'autovettura di proprietà, Mercedes Benz targata EV560CM, provvede a far intestare l'assegno relativo di pagamento del prezzo, pari ad euro 8.000,00 (ottomila//00), al sig. , che lo potrà incassare, Controparte_1 sin dalla data odierna, a titolo di acconto sulla maggior somma di cui è creditrice (N.d.R.: recte creditore)”;
- parte opponente non ha disconosciuto il documento, non ne ha contestato il contenuto e non ha prodotto alcunché (anzi, più precisamente, non ha depositato nessuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.);
- deve dunque ritenersi accertato che la somma di € 8.000,00 ricavata dalla vendita del veicolo sopra indicato sia stata destinata, per stessa volontà dell'ingiunta, al pagamento di altro debito contratto con l'opposto, diverso da quello oggetto dell'azione monitoria;
- sicché la relativa eccezione, sollevata dalla è senz'altro infondata. PT
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni affrontate. L'opponente va inoltre condannata a pagare all'opposto un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che l'esistenza di una scrittura privata a firma della stessa opponente, dalla quale risulta la destinazione dell'importo di € 8.000,00 al pagamento di altro debito, dimostra la mala fede della che ha proposto un'opposizione manifestamente PT pretestuosa, a scopo esclusivamente dilatorio, sottacendo una circostanza determinante. La somma viene quantificata in via equitativa in un importo pari a quello delle spese liquidate a titolo di compenso per la fase di studio (€ 1.500,00).
2 A ciò consegue anche la condanna dell'opponente, ex art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1098/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
DA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA l'opponente a pagare all'opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 1.500,00; DA l'opponente a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., la somma di € 800,00. Così deciso a Reggio Emilia il 09/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
3