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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 12124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12124 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 27/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 22241 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D. Naso in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'avv. A. Cavallo – A. Molfese e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/06/24, e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – GL il indicato CP_1 in epigrafe e concludendo ha chiesto:
“1)Accertare e dichiarare illegittimo e annullare il debito di €12.403,39 posto a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, con disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 0007818, previo accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio comprensivo dell'Indennità Integrativa Speciale in tale periodo di servizio svolto all'estero, dichiarare l'illegittimità delle ritenute cautelative applicate mensilmente da febbraio 2024 pari a €413,44 e per l'effetto condannare l'Amministrazione alla restituzione della somma pari a €413,44 mensilmente trattenuta con decorrenza dal mese di febbraio 2024 sino al deposito del ricorso ovvero sino alla pronuncia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato;
”
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e concludendo ha chiesto:
“ 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e la conseguente estromissione dello stesso CP_2 dal presente giudizio;
1 2) Dichiarare il ricorso improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c..
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti ed è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27/11/24 con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1 convenuto atteso che la stessa non risulta fondata su alcuna specifica allegazione nella memoria di costituzione nella quale il , quale datore di lavoro della ricorrente quale docente di CP_1 scuola media superiore, ha svolto le sue difese solo sull'oggetto della domanda attorea. Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“1. La ricorrente è dipendente del , in qualità di docente Scuola Media Controparte_3 Superiore
2. Avendo ella fornito la propria disponibilità a prestare servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche ed educative, veniva destinata a prestare servizio all'estero, con decreto del Ministero degli Affari Eteri e della Cooperazione Internazionale n.4203 del 30.11.2021 presso l'Università afferente al lettorato denominato PRISTINA(Ambasciata d'Italia – PRISTINA), con decorrenza dalla data di effettiva assunzione di servizio – nell'a.s. anno scolastico 2021/2022,. Il servizio presso la suddetta sede ha una durata di 6 anni scolastici quindi fino al 31 agosto 2027 (Cfr. All.1: Decreto del MAECI).
3.durante il periodo di servizio svolto all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023 alla ricorrente veniva corrisposta nello stipendio tabellare l'Indennità Integrativa Speciale;
4. successivamente il MIM ha ritenuto non dovute le somme dapprima corrisposte per la IIS e di cui ora chiede la restituzione
5. con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 000781, quale ente secondario di spesa, è stato posto a carico della ricorrente un debito di €12.403,39 posto illegittimamente a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, (All.2 – provvedimento MEF)
6. dal mese di febbraio sono state applicate mensilmente ritenute cautelative pari ad €413,44; Cont
6. nel provvedimento il omunicava che in attesa del versamento della somma a debito avrebbe applicato mensilmente le ritenute cautelative pari a €413,44, con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
7. e difatti, come si evince dai cedolini ricevuti fino ad oggi risulta da febbraio 2024 una detrazione di
€413,44 a titolo di arretrati a debito con scadenza a luglio 2026; (All.
3- cedolini da febbraio 2024 a maggio 2024). Dunque, con il presente giudizio si chiede l'annullamento del debito di €12.403,39 posto illegittimamente a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, con disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 0007818 e condanna alla restituzione delle ritenute cautelative mensili pari ad €413,44 mensilmente trattenute con decorrenza dal mese di febbraio 2024, stante il diritto alla IIS durante il servizio all'estero;” Concorda il Giudice con la tesi attorea che si fonda sulla giurisprudenza della Cassazione ( n. 17134/13) che ha affermato in ordine alla fattispecie de qua:
“Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato. AUMENTI DELLA dispone che: Parte_2
"1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono
2 incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile. Nota a verbale per l'art. 76: Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti". Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE, stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007 rubricato sempre AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE sancisce che: Pt_2 "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito omissis. Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - iis - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in
3 questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero. Conseguentemente una interpretazione che tiene conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'iis. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola, non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso. In conclusione, accogliendosi il ricorso, e cassando la sentenza impugnata va affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.” Ed anche Cass. n. 26617/19 ha confermato tale interpretazione delle norme contrattuali applicabili nella fattispecie affermando inoltre:
“ 2.11. il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato 'Aumenti della retribuzione base', stabilisce che: «Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. AI personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria»;
2.12. l'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre 'Aumenti della retribuzione base' sancisce che: «1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare»;
2.13. il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: «Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -»;
2.4. quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo
4 nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;
2.15. le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale;
2.16. una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 'Effetti dei nuovi stipendi' non riporta la disposizione contenuta nell'omologo art. 79, comma 3, del c.c.n.l. del 2003 («Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995») e dispone testualmente che: «Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare»;
2.17. conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale;
2.18. conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: «Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola», non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile;
2.19. ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del d.lgs. n. 297/1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso;
2.20. gli evidenziati elementi, dunque, non possono che ritenersi significativi dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva;
3. in conclusione, accogliendosi il ricorso e cassando la sentenza impugnata, va affermato il seguente principio di diritto: "la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione". Anche la giurisprudenza del Tribunale di Roma che si è espressa in ordine ad analoga fattispecie ( sent. n. 14779/10 in atti) ha affermato che: “la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 – in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il
5 24.07.2003 – per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s. In assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale. In altre parole, tale ritenuta dell'i.i.s. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003……con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dallo stesso che nella lettera CP_2 del 30.6.2003 considera l'i.i.s. come 'scomparsa dal mondo giuridico' perché parte integrante della voce stipendio), sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto di tutti i ricorrenti – con decorrenza 1.1.2004 – a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a restituire a tutti i ricorrenti, con la CP_1 decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce 'indennità integrativa speciale', oltre interessi legali..” Correttamente, pertanto, parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“L'art. 79, comma III, del CCNL Comparto Scuola (quadriennio giuridico 2002- 2005, primo biennio economico 2002-2003) dispone che “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della Legge n. 335/1995” (Cfr. All. 9: Estratto CCNL Comparto Scuola – quadriennio giuridico 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003). Il vigente CCNL – Comparto Scuola – sottoscritto in data 29 novembre 2007, quadriennio giuridico 2006- 09 e I biennio economico 2006-07, all'art. 77, rubricato “struttura della retribuzione”, contempla le voci che compongono la retribuzione del personale scolastico. A tal fine, dispone al I comma che “La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- Trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
- Trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge”. Il successivo comma II, stesso articolo, precisa che “Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni”. Mentre il comma III specifica che “Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile”. Il successivo art. 78 del CCNL – Comparto Scuola, rubricato “aumenti della retribuzione base”, con disposizione innovativa rispetto all'art. 76 del precedente contratto del 2003, dispone al comma I che “Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste”. Il comma II specifica poi che “Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2”.
6 Infine il comma III dispone che “Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria”. Fondamentale è il testo dell'art. 81 del CCNL – Comparto Scuola – del 2007, in cui non è stata riportata la disposizione contenuta nel comma III dell'art. 79 del CCNL del 2003 con la conseguenza che, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL anche l'Indennità Integrativa Speciale – conglobata nello stipendio tabellare dall'1.01.2003 – dovrà essere calcolata ai fini della determinazione dello stipendio e corrisposta con i relativi arretrati e interessi legali (anche, quindi, al personale scolastico in servizio all'estero). Infatti l'art. 81 del CCNL Comparto Scuola, rubricato “effetti dei nuovi stipendi”, dispone testualmente che
“Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio” (Cfr. All. 10: Estratto del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007, quadriennio giuridico 2006-09 e I biennio economico 2006-07). Quindi il conglobamento dell'Indennità Integrativa Speciale produce effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle disposizioni vigenti dal personale scolastico in servizio all'estero, con la conseguenza che il trattamento economico metropolitano deve essere integrato dalla corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale. In sostanza alla luce dell'art. 81 del citato contratto, deve essere calcolato, ai fini della determinazione dello stipendio, l'importo corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale, ormai conglobata nello stipendio, ed il relativo importo deve essere corrisposto in busta paga. L'odierna ricorrente lamenta quindi la mancata corresponsione, nella retribuzione tabellare, dell'importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale, ormai conglobata a decorrere dall'1 gennaio 2003 e il cui importo è stato illegittimamente trattenuto dall'Amministrazione resistente durante l'espletamento del servizio all'estero. L'Amministrazione resistente, infatti, pur riconoscendo che a decorrere dall'1.01.2003 l'Indennità Integrativa Speciale (d'ora in poi, anche: I.I.S.) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione e viene conglobata nella voce stipendio tabellare, sostiene che la decurtazione dallo stipendio del personale dipendente, in servizio all'estero, di un importo corrispondente all'I.I.S. è legittimata dalla corresponsione dell'Indennità di Servizio all'Estero (d'ora in poi, anche: , prevista dall'art. 170 del CP_5 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni (contenente norme sull'“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”), non essendo cumulabili gli emolumenti in questione. Orbene, ai sensi del citato art. 170, commi 1 e 2 (rubricato: Assegni e indennità) del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, “Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”. Risulta quindi palesemente infondata la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, in virtù del fatto che con il conglobamento dell'I.I.S. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la natura di elemento retributivo di carattere fisso e continuativo (circostanza, questa, non smentita dall'Amministrazione resistente, anzi espressamente riconosciuta dalla medesima): non è quindi più giuridicamente sostenibile argomentare la tesi dell'incompatibilità dell'I.I.S. con l' (prevista dall'art. CP_5
170 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.), data la diversa natura e funzione dei due emolumenti in
7 questione, posto che l' come già osservato, non ha natura retributiva (come l'attuale I.I.S.) ed è CP_5 corrisposta unicamente per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Di conseguenza, il personale scolastico che presta servizio all'estero ha diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero, almeno a far data dal 1° gennaio 2006, data di decorrenza giuridica del CCNL/2007 nel quale scompare ogni riferimento all'IIS.” Sulla scorta delle considerazioni svolte deve ritenersi, oltre al diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione mensile comprensiva dell'indennità integrativa speciale nel periodo di servizio svolto all'estero, anche l'insussistenza dell'indebito di euro 12.403,39 impugnato e l'illegittimità della trattenuta dell'IIS spettante;
il convenuto deve, pertanto, essere CP_1 condannato a corrispondere a parte ricorrente, a decorrere dal febbraio 2024 e sino alla data del deposito del ricorso, la somma pari ad euro 413,44 mensili, come quantificata in ricorso e risultante dai prospetti paga e dal documento del MEF di cui al doc. n. 2 di parte ricorrente in atti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nel pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire lo retribuzione mensile comprensiva dell'indennità integrativa speciale nel periodo di servizio svolto all'estero e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di euro 12.403,39 impugnato e condanna il convenuto CP_1 alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 413,44 mensili trattenuta a decorrere da febbraio 2024 e sino alla data di deposito del ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 27/11/24
IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 27/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 22241 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D. Naso in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'avv. A. Cavallo – A. Molfese e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/06/24, e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – GL il indicato CP_1 in epigrafe e concludendo ha chiesto:
“1)Accertare e dichiarare illegittimo e annullare il debito di €12.403,39 posto a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, con disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 0007818, previo accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio comprensivo dell'Indennità Integrativa Speciale in tale periodo di servizio svolto all'estero, dichiarare l'illegittimità delle ritenute cautelative applicate mensilmente da febbraio 2024 pari a €413,44 e per l'effetto condannare l'Amministrazione alla restituzione della somma pari a €413,44 mensilmente trattenuta con decorrenza dal mese di febbraio 2024 sino al deposito del ricorso ovvero sino alla pronuncia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato;
”
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e concludendo ha chiesto:
“ 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e la conseguente estromissione dello stesso CP_2 dal presente giudizio;
1 2) Dichiarare il ricorso improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c..
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti ed è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27/11/24 con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1 convenuto atteso che la stessa non risulta fondata su alcuna specifica allegazione nella memoria di costituzione nella quale il , quale datore di lavoro della ricorrente quale docente di CP_1 scuola media superiore, ha svolto le sue difese solo sull'oggetto della domanda attorea. Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“1. La ricorrente è dipendente del , in qualità di docente Scuola Media Controparte_3 Superiore
2. Avendo ella fornito la propria disponibilità a prestare servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche ed educative, veniva destinata a prestare servizio all'estero, con decreto del Ministero degli Affari Eteri e della Cooperazione Internazionale n.4203 del 30.11.2021 presso l'Università afferente al lettorato denominato PRISTINA(Ambasciata d'Italia – PRISTINA), con decorrenza dalla data di effettiva assunzione di servizio – nell'a.s. anno scolastico 2021/2022,. Il servizio presso la suddetta sede ha una durata di 6 anni scolastici quindi fino al 31 agosto 2027 (Cfr. All.1: Decreto del MAECI).
3.durante il periodo di servizio svolto all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023 alla ricorrente veniva corrisposta nello stipendio tabellare l'Indennità Integrativa Speciale;
4. successivamente il MIM ha ritenuto non dovute le somme dapprima corrisposte per la IIS e di cui ora chiede la restituzione
5. con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 000781, quale ente secondario di spesa, è stato posto a carico della ricorrente un debito di €12.403,39 posto illegittimamente a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, (All.2 – provvedimento MEF)
6. dal mese di febbraio sono state applicate mensilmente ritenute cautelative pari ad €413,44; Cont
6. nel provvedimento il omunicava che in attesa del versamento della somma a debito avrebbe applicato mensilmente le ritenute cautelative pari a €413,44, con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
7. e difatti, come si evince dai cedolini ricevuti fino ad oggi risulta da febbraio 2024 una detrazione di
€413,44 a titolo di arretrati a debito con scadenza a luglio 2026; (All.
3- cedolini da febbraio 2024 a maggio 2024). Dunque, con il presente giudizio si chiede l'annullamento del debito di €12.403,39 posto illegittimamente a carico della ricorrente, per il recupero della indennità integrativa speciale corrisposta durante il servizio all'estero dal 4.1.2022 sino al 31.12.2023, con disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.1.2024, registro 0007818 e condanna alla restituzione delle ritenute cautelative mensili pari ad €413,44 mensilmente trattenute con decorrenza dal mese di febbraio 2024, stante il diritto alla IIS durante il servizio all'estero;” Concorda il Giudice con la tesi attorea che si fonda sulla giurisprudenza della Cassazione ( n. 17134/13) che ha affermato in ordine alla fattispecie de qua:
“Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato. AUMENTI DELLA dispone che: Parte_2
"1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono
2 incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile. Nota a verbale per l'art. 76: Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti". Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE, stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007 rubricato sempre AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE sancisce che: Pt_2 "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito omissis. Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - iis - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in
3 questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero. Conseguentemente una interpretazione che tiene conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'iis. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola, non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso. In conclusione, accogliendosi il ricorso, e cassando la sentenza impugnata va affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.” Ed anche Cass. n. 26617/19 ha confermato tale interpretazione delle norme contrattuali applicabili nella fattispecie affermando inoltre:
“ 2.11. il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato 'Aumenti della retribuzione base', stabilisce che: «Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. AI personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria»;
2.12. l'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre 'Aumenti della retribuzione base' sancisce che: «1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare»;
2.13. il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: «Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -»;
2.4. quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo
4 nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;
2.15. le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale;
2.16. una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 'Effetti dei nuovi stipendi' non riporta la disposizione contenuta nell'omologo art. 79, comma 3, del c.c.n.l. del 2003 («Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995») e dispone testualmente che: «Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare»;
2.17. conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale;
2.18. conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: «Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola», non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile;
2.19. ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del d.lgs. n. 297/1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso;
2.20. gli evidenziati elementi, dunque, non possono che ritenersi significativi dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva;
3. in conclusione, accogliendosi il ricorso e cassando la sentenza impugnata, va affermato il seguente principio di diritto: "la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione". Anche la giurisprudenza del Tribunale di Roma che si è espressa in ordine ad analoga fattispecie ( sent. n. 14779/10 in atti) ha affermato che: “la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 – in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il
5 24.07.2003 – per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s. In assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale. In altre parole, tale ritenuta dell'i.i.s. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003……con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dallo stesso che nella lettera CP_2 del 30.6.2003 considera l'i.i.s. come 'scomparsa dal mondo giuridico' perché parte integrante della voce stipendio), sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Per tali motivi, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto di tutti i ricorrenti – con decorrenza 1.1.2004 – a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a restituire a tutti i ricorrenti, con la CP_1 decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce 'indennità integrativa speciale', oltre interessi legali..” Correttamente, pertanto, parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“L'art. 79, comma III, del CCNL Comparto Scuola (quadriennio giuridico 2002- 2005, primo biennio economico 2002-2003) dispone che “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della Legge n. 335/1995” (Cfr. All. 9: Estratto CCNL Comparto Scuola – quadriennio giuridico 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003). Il vigente CCNL – Comparto Scuola – sottoscritto in data 29 novembre 2007, quadriennio giuridico 2006- 09 e I biennio economico 2006-07, all'art. 77, rubricato “struttura della retribuzione”, contempla le voci che compongono la retribuzione del personale scolastico. A tal fine, dispone al I comma che “La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- Trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
- Trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge”. Il successivo comma II, stesso articolo, precisa che “Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni”. Mentre il comma III specifica che “Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile”. Il successivo art. 78 del CCNL – Comparto Scuola, rubricato “aumenti della retribuzione base”, con disposizione innovativa rispetto all'art. 76 del precedente contratto del 2003, dispone al comma I che “Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste”. Il comma II specifica poi che “Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2”.
6 Infine il comma III dispone che “Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria”. Fondamentale è il testo dell'art. 81 del CCNL – Comparto Scuola – del 2007, in cui non è stata riportata la disposizione contenuta nel comma III dell'art. 79 del CCNL del 2003 con la conseguenza che, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL anche l'Indennità Integrativa Speciale – conglobata nello stipendio tabellare dall'1.01.2003 – dovrà essere calcolata ai fini della determinazione dello stipendio e corrisposta con i relativi arretrati e interessi legali (anche, quindi, al personale scolastico in servizio all'estero). Infatti l'art. 81 del CCNL Comparto Scuola, rubricato “effetti dei nuovi stipendi”, dispone testualmente che
“Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio” (Cfr. All. 10: Estratto del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007, quadriennio giuridico 2006-09 e I biennio economico 2006-07). Quindi il conglobamento dell'Indennità Integrativa Speciale produce effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle disposizioni vigenti dal personale scolastico in servizio all'estero, con la conseguenza che il trattamento economico metropolitano deve essere integrato dalla corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale. In sostanza alla luce dell'art. 81 del citato contratto, deve essere calcolato, ai fini della determinazione dello stipendio, l'importo corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale, ormai conglobata nello stipendio, ed il relativo importo deve essere corrisposto in busta paga. L'odierna ricorrente lamenta quindi la mancata corresponsione, nella retribuzione tabellare, dell'importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale, ormai conglobata a decorrere dall'1 gennaio 2003 e il cui importo è stato illegittimamente trattenuto dall'Amministrazione resistente durante l'espletamento del servizio all'estero. L'Amministrazione resistente, infatti, pur riconoscendo che a decorrere dall'1.01.2003 l'Indennità Integrativa Speciale (d'ora in poi, anche: I.I.S.) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione e viene conglobata nella voce stipendio tabellare, sostiene che la decurtazione dallo stipendio del personale dipendente, in servizio all'estero, di un importo corrispondente all'I.I.S. è legittimata dalla corresponsione dell'Indennità di Servizio all'Estero (d'ora in poi, anche: , prevista dall'art. 170 del CP_5 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni (contenente norme sull'“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”), non essendo cumulabili gli emolumenti in questione. Orbene, ai sensi del citato art. 170, commi 1 e 2 (rubricato: Assegni e indennità) del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, “Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”. Risulta quindi palesemente infondata la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, in virtù del fatto che con il conglobamento dell'I.I.S. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la natura di elemento retributivo di carattere fisso e continuativo (circostanza, questa, non smentita dall'Amministrazione resistente, anzi espressamente riconosciuta dalla medesima): non è quindi più giuridicamente sostenibile argomentare la tesi dell'incompatibilità dell'I.I.S. con l' (prevista dall'art. CP_5
170 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.), data la diversa natura e funzione dei due emolumenti in
7 questione, posto che l' come già osservato, non ha natura retributiva (come l'attuale I.I.S.) ed è CP_5 corrisposta unicamente per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Di conseguenza, il personale scolastico che presta servizio all'estero ha diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero, almeno a far data dal 1° gennaio 2006, data di decorrenza giuridica del CCNL/2007 nel quale scompare ogni riferimento all'IIS.” Sulla scorta delle considerazioni svolte deve ritenersi, oltre al diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione mensile comprensiva dell'indennità integrativa speciale nel periodo di servizio svolto all'estero, anche l'insussistenza dell'indebito di euro 12.403,39 impugnato e l'illegittimità della trattenuta dell'IIS spettante;
il convenuto deve, pertanto, essere CP_1 condannato a corrispondere a parte ricorrente, a decorrere dal febbraio 2024 e sino alla data del deposito del ricorso, la somma pari ad euro 413,44 mensili, come quantificata in ricorso e risultante dai prospetti paga e dal documento del MEF di cui al doc. n. 2 di parte ricorrente in atti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nel pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire lo retribuzione mensile comprensiva dell'indennità integrativa speciale nel periodo di servizio svolto all'estero e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di euro 12.403,39 impugnato e condanna il convenuto CP_1 alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 413,44 mensili trattenuta a decorrere da febbraio 2024 e sino alla data di deposito del ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 27/11/24
IL GIUDICE
Luca Redavid
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