TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 767/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marenaci, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Mulino, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 22.5.2004;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 6.3.2010 e in data 15.6.2005;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza 17.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, integrando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
2) Assegnare la casa coniugale, concessa in locazione al Sig. , sita in Lecce alla Via Parte_1 Giovanni Keplero n. 29, alla Sig.ra Quest'ultima provvederà ad effettuare il subentro Parte_2 nel suddetto contratto ed a corrispondere il relativo canone di locazione. Il Sig. ha Parte_1 stabilito la propria residenza presso altro immobile sito in Lecce alla via Novara n. 9;
3) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che si occuperanno in modo condiviso, Persona_1 della sua educazione, istruzione e mantenimento;
la minore ed il figlio tuttavia, Persona_2 rimarranno fisicamente e giuridicamente collocati presso l'abitazione coniugale sita in Lecce alla via Giovanni Keplero n. 29;
4) Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare la figlia nei seguenti modi e termini: Per_1
- il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni martedì e giovedì Parte_1 pomeriggio, ore 16-20 ed un fine settimana al mese, alternativamente, recandosi a vederla e tenerla con sé prelevandola dall'edificio scolastico il venerdì all'orario di conclusione delle lezioni, permanendo con la minore fino alle ore 20,00 della domenica, con pernotto presso di lui;
è fatta, altresì, salva la possibilità per il padre di vedere la minore anche due weekends al mese, previo Per_1 accordo con la moglie entro i tre giorni precedenti;
- quanto al periodo di vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, sette giorni con un genitore e con pernotto presso di lui, dal 23 al 29 dicembre e otto con l'altro, sempre con pernotto presso di lui, dal 30 dicembre al 06 gennaio, iniziando dal Natale 2025 con la madre;
- quanto alle vacanze pasquali, la minore rimarrà, ad anni alterni, per una settimana con ciascun genitore, dal mercoledì santo al martedì dopo la Pasqua, a cominciare da Pasqua 2025 con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive, infine, il padre e la madre terranno con sé la figlia per due Per_1 periodi di quindici giorni, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
in difetto di accordo la minore permarrà con il padre dal 01 al 15 luglio e dal 01 al 15 agosto di ogni anno e con la madre dal
16 al 30 luglio e dal 16 al 30 agosto di ogni anno;
nei periodi di permanenza continuativa con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro resterà sospeso;
nei mesi di giugno e settembre varrà la disciplina per il resto dell'anno;
- La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del
Papà), prelevandola presso la residenza materna, e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno. È fatto salvo, comunque, ogni diverso accordo tra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze personali, nonché degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore e sempre nel primario interesse della stessa e tenendo da conto, comunque, le richieste e le necessità della figlia. I genitori, infine, si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito,anche telefonico e, comunque, a comunicarsi sempre reciprocamente glieventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza, allorchè hanno con sé la minore. 5) Disporre a carico del Sig. l'obbligo del versamento, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, della somma di € 300,00 (euro trecento/00), quale contributo per il mantenimento dei figli Per_1 e l'importo di € 300,00 sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2 I coniugi concorreranno nella misura del 50% nelle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per i figli, tutte opportunamente documentate da idonea certificazione fiscale. Entrambi i ricorrenti aderiscono al Protocollo d'intesa del Tribunale di Lecce.
6) Entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
7) I coniugi, quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e quindi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 22.5.2004 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 87 parte II Serie A, anno 2004, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in motivazione;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 10.4.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo