Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Damiano Introna Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per la manifestazione di eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e Persona_1
deducendo, in particolare, che: a) in sede di valutazione del quadro clinico, connotato da
“broncopatia cronica post polmonite Covid, con deficit ventilatorio di grado moderato, sindrome depressiva endoreattiva grave, ipertensione arteriosa, tiroide autoimmune in terapia farmacologica”, il predetto ausiliare aveva totalmente omesso di considerare le ulteriori patologie dell'apparato osteoarticolare, quali la poliartrosi da discopatie, la gonartrosi e la sindrome della cuffia dei rotatori, pure accertate all'esito di esami strumentali (eseguiti anche presso strutture pubbliche) e dalle quali egli era affetto;
b) il codice 6447, attribuito per la broncopatia cronica, era errato, in quanto afferente a patologia dell'apparato cardiaco,
e) era stata del tutto trascurata la tiroidite autoimmune, pur essendo tale infermità in trattamento farmacologico.
Eseguito, quindi, il calcolo riduzionistico, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/1971) sin dalla data della domanda amministrativa (01/06/2021 ovvero il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), ovvero da una data successiva che sarà accertata nell'espletanda CTU;
- di conseguenza condannare l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente assegno mensile per invalido civile a far tempo dal 01.06.2021, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da data successiva”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria in atti, accertava la sussistenza di un
2 complessivo grado invalidante in misura pari al 67% (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 8.5.2022).
Tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate dal medesimo ausiliare, il quale, all'esito di un'accurata disamina del quadro clinico dell'assistibile e rispondendo puntualmente ai rilievi critici di parte ricorrente, ha riferito quanto segue: “Su punto 1 il sottoscritto CTU chiarisce che la poliartrosi (processo degenerativo fisiologico presente nella maggior parte dei soggetti sopra i 60 anni) per essere invalidante (e quindi percentualizzata) deve dare quanto meno una minima sintomatologia clinica, nel caso de quo assente, come evidenziato all'esame obiettivo cui si rimanda. La valutazione di una invalidità osteoarticolare è clinica e non può essere basata su meri referti radiologici. Lo stesso dicasi per le discopatie, l'alluce valgo e la tendinosi della cuffia dei rotatori (ben diversa dalla rottura) – tra l'altro neanche tabellate-, patologie benigne che non hanno alcun impatto sulla deambulazione e la mobilità articolare del ricorrente. Il periziato, tra l'altro, non ha necessità di alcun ausilio ortopedico (plantare, busto, stampelle) per i suoi spostamenti e presenta un normale tono/trofismo muscolare ai 4 arti, segno che esclude una possibile neuropatia cronica (da discopatie e/o da poliartrosi) tra l'altro neanche strumentalmente documentata (elettromiografia) dall'unico specialista ortopedico che l'ha visitato. Il sottoscritto CTU è avvezzo ad effettuare una valutazione invalidante alla luce del proprio esame clinico, così come la dottrina medico-legale insegna, per poi confrontare il risultato, per conforto, con la documentazione medica depositata da parte attrice, laddove vengano individuati degli elementi di patogenicità. Il grado di invalidità corrispondente ad una anchilosi totale del rachide, richiesta da parte attrice, non può essere accolto, neanche considerando la percentuale minima del range, atteso che il rachide del ricorrente non è affatto anchilotico. Gli esami radiologici del 29.12.22 e del 31.08.23 sono stati visionati dal sottoscritto CTU, ma nulla aggiungono in termini di valutazione medico-legale trattandosi di referti radiologici, non supportati da alcuna valutazione clinica, se non quella effettuata dal sottoscritto CTU. Sul punto 2 si fa presente che per un mero refuso il sottoscritto CTU ha riportato un codice differente rispetto alla patologia polmonare rilevata in sede di atp, il cui codice di riferimento, in analogia e proporzionalità per quanto riscontrato auscultatoriamente in sede di atp, è il 6407 (broncopatia asmatica cronica) e non il 6455 richiesto da parte ricorrente, avendo escluso un deficit ventilatorio ostruttivo grave. Sul punto 3 si fa presente che il ricorrente ha una obesità di prima classe (BMI pari a 30.07) senza complicanze artrosiche invalidanti, atteso che la tabella di riferimento per obesità con complicanze artrosiche invalidanti (cod. 7105: 31- 41%), parte da un BMI più grave,
3 oscillante tra il 35 ed il 40. Sul punto 4 si fa presente che una cardiopatia ipertensiva per essere invalidante deve avere un corteo sintomatologico specifico (es. palpitazioni, affanno, dolore anginoso) correlato da segni clinici (es. edemi declivi, turgore delle giugulari, cianosi periferica, epatomegalia) e da un quadro strumentale (ecocardiografico NON
ELETTROCARDIOGRAFICO) più o meno dirimente. Nel caso di specie, l'esame clinico- anamnestico effettuato dal sottoscritto CTU esclude una qualsiasi problematica di natura cardiopatica, legata alla ipertensione arteriosa, tra l'altro ben controllata farmacologicamente. In quella diagnosi di dimissione ospedaliera cui fa riferimento l'avvocato di parte attrice (il paziente fu ricoverato per una polmonite covid), non è riportato alcun test ecocardiografico, scintigrafico miocardico, o ecostress cardiaco, che confermi la gravità della presunta cardiopatia invalidante. Nella sintesi anamnestica di quella stessa dimissione viene riportato “...paziente con diagnosi di ipertensione arteriosa…” e non paziente con diagnosi di cardiopatia. Inoltre, cosa non trascurabile, da quella dimissione
(marzo 2021) il paziente non ha effettuato alcun controllo cardiologico negli anni a seguire,
a riprova che l'ipertensione arteriosa non ha avuto necessità di controlli clinici, perché non è clinicamente invalidante, e tale dato è stato confermato in sede di visita peritale. Senza entrare eccessivamente nel merito di quella diagnosi di dimissione, è verosimile che la generica dicitura “insufficienza respiratoria acuta in polmonite covid correlata, cardiopatia ipertensiva” sia stata contingentata all'evento acuto polmonare che ha necessitato del ricovero del periziato e che potrebbe aver causato una minima alterazione cardiovascolare, si ribadisce non comprovata nei vari passaggi della relazione di dimissione, attesa l'assenza di specifici test cardiologici e, soprattutto, non confermata negli anni successivi da alcuno specialista. Sul punto 5 si ribadisce che nessuna invalidità può essere assegnata ad una tiroidite autoimmune, nel momento in cui la stessa è compensata farmacologicamente, ovvero non comporta alcuna sintomatologia clinica. Per tale motivo, una tiroidite autoimmune compensata non è neanche tabellata, né si può ricondurre per analogia ad altre patologie della tiroide, dal momento che l'unica invalidità riconosciuta ad una patologia tiroidea è il grave ritardo mentale da ipotiroidismo (cod. 1004, val. 100%). In conclusione, si conferma il quadro clinico rilevato in sede di atp: “…. si ritiene che , di anni 65, sia Parte_1
un soggetto invalido in misura pari al 67%. Si conferma il giudizio del Centro Medico Legale di Trinitapoli” (v. pagg. 9 e ss. dell'elaborato depositato in data 20.8.2024, a firma del CP_1
dott. . Persona_1
4 Le considerazioni medico-legali svolte dal C.T.U. s'appalesano integralmente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che aderenti all'effettivo quadro clinico del ricorrente.
A tal fine, si evidenzia che l'ausiliare ha compiuto una valutazione critica della documentazione sanitaria ritualmente acquisita, non limitandosi ad una mera presa d'atto delle patologie ivi riportate, ma raffrontando le relative risultanze agli esiti dell'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale e tenendo conto, pertanto, delle reali condizioni di salute del periziando.
Anche l'impiego dei codici da parte del C.T.U. si rivela conforme ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018).
Le perduranti contestazioni di parte ricorrente – lungi dal denunciare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica ovvero l'eventuale omissione di accertamenti strumentali – si traducono, viceversa, in un mero dissenso diagnostico che, in quanto tale, non vale a giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo a , una Parte_1
riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari o superiore al 74% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 656/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 2/4/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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