Art. 936. Obblighi di servizio 1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo e' definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma. 2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice. 3. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 14732/2018https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2024, n. 722Provvedimento: […] Permanente (VSP), ai sensi dell'art. 936, co. 3 del Codice dell'ordinamento militare d.lgs. […]Leggi di più...
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