Articolo 936 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 909Articolo 911 bis
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9 ottobre 2010
Art. 936. Obblighi di servizio 1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo e' definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma. 2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice. 3. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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