Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
È ammissibile, anche in assenza del gravame del pubblico ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato. (La Suprema Corte ha precisato che il giudice di appello che riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2012, n. 9263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9263 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 02/02/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 279
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 30472/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI TO LE nato il [...];
2. ES NZ nato il [...];
avverso la sentenza del 18/02/2011 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Della Monica Giuseppe (per Di ET) e Giani Marcello (per ES) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 5.7.2007 dal Tribunale di Salerno in composizione collegiale, dichiarò ES ZO colpevole del reato di lesioni aggravate ex art. 582 e art. 583, comma 1, n. 2 e lo condannò alla pena di anni tre di reclusione, per fatti commessi il 28.3.1999 in Tramonti, ai danni della costituita parte civile Di ET QU.
Con la stessa decisione il Tribunale dichiarò non luogo a procedere nei confronti di AL CO e CI ZO per essere estinti per intervenuta prescrizione i reati di usura loro contestati e commessi in danno dello stesso Di ET.
2. Avverso la suddetta sentenza, proposero appello il ES, lo SC e la stessa parte civile Di ET il quale contestò i criteri attraverso i quali il Tribunale era pervenuto alla declaratoria di estinzione del reato.
3. La Corte territoriale, dopo avere ordinato la citazione del coimputato non appellante IO ZO, con sentenza in data 18/02/2011, confermava la sentenza del Tribunale in ordine alle statuizioni penali e dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile.
La Corte, quanto all'inammissibilità del gravame proposto dalla parte civile rilevava che "la condanna al risarcimento del danno non può, infatti, che essere conseguente all'affermazione della responsabilità penale ed alla irrogazione della pena mentre, nel caso di specie, vi è stata declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Nonostante la erroneità dei calcoli operati nella sentenza di primo grado in ordine a tale profilo, il mancato appello da parte del Pubblico Ministero o del Procuratore Generale non consente la reformatio in peius della sentenza, in termini di giudizio di colpevolezza, sulle posizioni degli imputati IO e SC, da ritenersi indispensabile ai fini delle statuizioni civili richieste. Nel caso specifico non risultano attivati i poteri attribuiti alla parte civile dall'art. 572 c.p.p. attraverso la presentazione della richiesta motivata al Pubblico Ministero di proporre impugnazione (...)".
4. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia il ES che la parte civile Di ET.
5. ES, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
1. Omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si lamentava l'intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile che, nell'immediatezza, presso l'Ospedale, aveva dichiarato che aveva subito le lesioni a seguito di un incidente stradale e, solo successivamente, ai C.C. dichiarava che a procurargliele era stato il ES;
2. violazione dell'art. 52 c.p. per non avere la Corte territoriale riconosciuto la scriminante della legittima difesa nonostante le testi AV MA AR e MI IE avessero riferito che il ES era stato oggetto di aggressione da parte del Di ET e che si era limitato a difendere sè stesso e le suddette testimoni;
3. Violazione dell'art. 603 c.p.p., per non avere la Corte territoriale disposto l'esame delle testi AV e MI, testi oculari e che quindi avrebbero potuto offrire un contributo deciso alla ricostruzione dei fatti;
4. Violazione dell'art. 62 Bis c.p. per avere la Corte territoriale negato le suddette attenuanti con motivazione illogica, 6. Di ET ha dedotto violazione degli artt. 576, 568 e 591 c.p.p., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello nei confronti dello SC e del IO. Rileva, in proposito il ricorrente che la decisione della Corte territoriale di ritenere inammissibile l'appello solo perché il pubblico ministero non aveva impugnato la decisione, si poneva in contrasto con l'art. 576 c.p.p., il quale facoltizza la parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, indipendentemente dal fatto che la medesima sia stata impugnata anche dal P.M.. La Corte territoriale, poi, aveva male applicato la sentenza n 40049/2008 delle SS.UU. nella quale si enunciano i principi di diritto in ordine all'interesse della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento. Le SS.UU., infatti, nella suddetta sentenza, hanno chiarito che la parte civile ha interesse ad impugnare non solo le sentenze di proscioglimento idonee ad assumere efficacia preclusiva nel giudizio di danno, per rimuovere un ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma anche quelle che non godono di tale forza preclusiva, al fine di ottenere un giudicato favorevole, ovviamente ai soli effetti civili, direttamente in sede penale.
DIRITTO
1. ES:
1.1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
La Corte di Appello ha confermato la responsabilità del ricorrente, in ordine al reato di lesioni gravi ai danni del Di ET, con la seguente motivazione: "(...) va, in particolare, sottolineato che il Di ET ha dato contezza dei rapporti con gli imputati e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono state messe in atto le attività delittuose oggetto di contestazione, secondo una ricostruzione che è apparsa lineare, coerente, esente da vizi logici o da elementi che possano lasciare ipotizzare l'esistenza di intenti calunniatori. (...) Con riferimento al grave episodio delittuoso oggetto di contestazione, occorre rilevare che le indicazioni della persona offesa sono risultate supportate dalla documentazione sanitaria che ha attestato l'esistenza di lesioni gravi che hanno determinato nel Di ET l'indebolimento permanente dell'organo della vista. La ricostruzione del Di ET sul punto non risulta smentita dalle indicazioni fornite da AV MA AR e MI IE nelle sommarie informazioni testimoniali acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento, come ritenuto dall'appellante. L'eventualità che il Di ET possa avere per primo spintonato il ES, per come riferito dalle due donne, non varrebbe in alcun modo giustificare l'aggressione del tutto sproporzionata di cui si è reso protagonista l'imputato, dimostrata dalle gravi conseguenze lesive provocate e certamente non inquadrabile all'interno del parametro normativo dell'art. 52 c.p.". A fronte di tale motivazione, il ricorrente in questa sede, con i motivi sub 1-2-3, si è limitato a reiterare la propria tesi difensiva, ribadendo che le dichiarazioni della parte civile sarebbero inattendibili e che egli si era limitato a difendersi come risulterebbe dalle dichiarazioni delle testimoni AV e MI.
Al che deve replicarsi che la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In particolare, va disattesa la censura in ordine alla pretesa violazione dell'art. 603 c.p.p., atteso che la Corte territoriale ha preso in esame le testimonianze in atti e, sia pure implicitamente, non ha ritenuto la necessità di un nuovo esame delle testi, atteso che le loro dichiarazioni erano sufficientemente chiare sulla dinamica dei fatti.
1.2. violazione dell'art. 62 bis c.p.: la Corte territoriale, sul punto, si è integralmente riportata alla motivazione del primo giudice che aveva ritenuto di non concedere le attenuanti per i precedenti penali e la gravità del fatto.
La Corte territoriale, in particolare, ha molto insistito sulla gravità del fatto, atteso che il Di ET, a seguito della violenta aggressione subita dal ES che lo colpì al capo e al volto con pugni, riportò lesioni gravi che determinarono l'indebolimento permanente dell'organo della vista. Alla stregua della suddetta motivazione, pertanto, la censura dedotta in questa sede va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale (gravità del delitto compiuto e la violenza con la quale fu commesso) deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore dell'imputato.
1.3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. 2. DI TO.
2.1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. In punto di fatto, deve precisarsi che la Corte territoriale ha ritenuto che "le considerazioni svolte nell'appello della parte civile con riferimento alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di usura contestati agli imputati IO e SC siano corrette e condivisibili. In effetti il Tribunale, pur avendo precisato di ritenere applicabile al caso di specie la disciplina più favorevole introdotta con la c.d. Legge Cirielli, è pervenuto alla declaratoria di estinzione del reato computando nel calcolo ai fini della prescrizione le attenuanti generiche, riconosciute ad entrambi gli imputati, mentre la disciplina dell'art. 157 c.p. introdotta con la normativa richiamata, non lo consente. Non vi è dubbio quindi che sia corretto il calcolo della prescrizione operato nell'appello della parte civile come innanzi riportato ed in base al quale i reati di usura contestati al IO e allo SC sarebbero tuttora perseguibili". La Corte, però, pur riconoscendo errato il calcolo eseguito dal Tribunale, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dalla parte civile con la motivazione supra riportata in parte narrativa.
2.3. La questione dedotta davanti a questa Corte dalla parte civile può essere enunciata nei seguenti termini: se, in mancanza di impugnazione da parte del P.m., sia ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato ascritto all'imputato per prescrizione.
2.4. Per una corretta comprensione della problematica, è opportuno premettere, in via generale, quale sia il sistema delle impugnazioni previsto dal c.p.p. a favore della parte civile. L'art. 195 c.p.p. disponeva che "la parte civile, se trattasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, può proporre l'impugnazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando vi è stata condanna dell'imputato (...)". Quindi, la suddetta norma, nonostante gli interventi della Corte Cost. (cfr sentenze n 1/1970 e 29/1972 riguardanti, però, il ricorso per cassazione della parte civile), subordinava l'esperibilità dell'appello della parte civile, contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili, alla condanna dell'imputato.
Il legislatore, con il codice vigente, invece, ha optato per una scelta del tutto differente, atteso che la parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, ex art. 576 c.p.p., comma 1, prima parte) può impugnare la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche in assenza di gravame da parte del P.M., ex art. 576 c.p.p., comma 1, seconda parte. Il vigente codice di rito, quindi, esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del p.m., ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili.
Va, tuttavia, precisato che, la suddetta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non può condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del p.m.:
l'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato ha, infatti, la sola funzione di giustificarne la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, tant'è che l'appello della parte civile sarebbe inammissibile ove si limitasse alla sola richiesta penale, giacché in tal caso il petitum risulterebbe diverso da quello che concede la legge: ex plurimis Cass. 5072/2006 riv 233273. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, l'art. 576 c.p.p. prevede un deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 c.p.p. per il giudizio di primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili e per l'accoglimento, quindi, della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto. In tal caso, la res iudicanda si sdoppia dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro. Il contrasto può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. Infatti, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la Corte di Cassazione se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, "rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile". Pertanto, nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 620 c.p.p., e si debba dar corso alla fase rescissoria, rinviando ad altro giudice del merito, il capo di sentenza annullato verrà sottoposto alla cognizione del giudice di appello civile. Evidente la singolarità dell'istituto per cui sullo stesso fatto si avrà una decisione intangibile del giudice penale e, in relazione alla responsabilità quale fatto originante il risarcimento del danno, una decisione del giudice civile, magari in contrasto con la precedente perché relativa non soltanto alla liquidazione di un danno già certo nella sua essenza, ma proprio all'accertamento della questione della responsabilità nella sua interezza. In altri termini, si determina la separazione del giudicato penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale assolutorio. Il legislatore, dunque, non sembra perseguire affatto il principio dell'unità della giurisdizione, cui è sottesa la necessità di evitare contrasti di giudicati, ed anzi prevede il caso che necessariamente all'unità della giurisdizione si debba derogare, accettando che sulla stessa materia abbiano a pronunciarsi giudici diversi e che possano esservi giudicati contrastanti in punto di responsabilità dell'imputato: in terminis Cass. 897/2003 riv 227966;
Cass. 5072/2006 riv 233273; SS.UU. 25083/2006 riv 233918. Il primo principio che, quindi, si può desumere da quanto appena illustrato è il seguente: è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 c.p.p.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità
dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la res indicando si sdoppia dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro;
contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse.
2.5. Su un piano del tutto diverso si pone, invece, la disposizione dell'art. 578 c.p.p. per la cui applicazione si richiedono tre requisiti: 1) che sia stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato; 2) che, con l'impugnazione dell'imputato, non concorra un'impugnazione agli effetti civili;
3) che il giudice del gravame (appello o Corte di Cassazione) abbiano dichiarato estinto il reato per amnistia o prescrizione. Ove siano presenti i suddetti requisiti, la norma prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione "decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".
La ratio legis va individuata, da una parte, nel diritto dell'imputato a vedere dichiarare estinto il reato ma, dall'altra, nell'evitare che la parte civile, per un evento estintivo sopravvenuto, si veda vanificare il diritto al risarcimento dei danni che gli era già stato riconosciuto in primo grado con la conseguente necessità di trasferire il processo in sede civile e, quindi, con un'evidente moltiplicarsi di processi a scapito del principio dell'economia processuale: Cass. 18056/2004 riv 228450; Cass. 17846/2009 riv 243761; Cass. 27652/2010 riv 248389. Si può, quindi,
affermare che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili. Infatti, l'inerzia della parte civile non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria, non essendo trasportabile nel processo penale l'istituto della acquiescenza di cui all'art. 325 c.p.c.. L'art. 576, invece, è applicabile nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati: SS.UU. 25083/2006 riv. 233918. 2.6. L'aver delineato la diversa area applicativa degli artt. 576 e 578 c.p.p. consente di rilevare e localizzare, per esclusione, un altro importante principio.
Ci si riferisce al consolidato principio di diritto secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle statuizioni civili e, se la suddetta causa di estinzione non è rilevata dal primo giudice ma viene rilevata in appello o anche in cassazione, il giudice di grado superiore non solo deve dichiarare la declaratoria di estinzione del reato ma eliminare anche le statuizione relative alla parte civile:
ex plurimis Cass. 47356/2009 riv 246795; Cass. 5705/2009 riv 243290;
Cass. 3670/2010 riv 249698. Tale regola deriva, infatti, a ben vedere, dal principio secondo il quale il giudice penale, in tanto può decidere sulle statuizioni civili in quanto, investito della decisione penale, ne ha preso cognizione entrando nel merito (essendo irrilevante se la delibazione è stata, poi, negativa o positiva), principio che sta alla base dell'art. 538 c.p.p. (a norma del quale il giudice può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, solo se pronuncia sentenza di condanna), art. 576 c.p.p. (che presuppone l'assoluzione dell'imputato e, quindi, una delibazione negativa) e 578 c.p.p. (che presuppone la condanna dell'imputato e, quindi, una delibazione positiva).
Ma, se, al contrario, il giudice penale di primo grado pronuncia la causa di estinzione per prescrizione senza entrare nel merito del processo e, quindi, perché non emerge dagli atti ictu oculi l'innocenza dell'imputato (sui rapporti fra proscioglimento nel merito e art. 129 c.p.p., cfr SS.UU. 35490/2009, Tettamanti), il giudice non può pronunciare anche sulle statuizioni civili proprio perché, non essendo entrato nel merito del processo, viene a mancare il presupposto logico/giuridico per la decisione anche sulle statuizioni civili. In questi casi, infatti, si parla di un difetto di giurisdizione civile del giudice penale (in terminis Cass. 3670/2010 cit.) perché, non avendo il giudice penale conosciuto il merito della vicenda processuale (essendosi limitato a dichiarare la sopravvenuta causa di estinzione), non può decidere sulla pretesa della parte civile perché, se così fosse, si trasformerebbe in un giudice civile atteso che la sua funzione sarebbe limitata alla cognizione della sola controversia civile e cioè di una cognizione che più non gli appartiene essendo venuto meno il nesso di accessorietà che lega Fazione penale a quella civile ossia l'unico collante che giustifica la cognizione anche sulle pretese civili.
2.7. Tanto chiarito, si può ora procedere all'esame della doglianza dedotta dalla parte civile.
La fattispecie usualmente esaminata dalla giurisprudenza presenta una sequenza che può essere descritta nei seguenti termini: condanna in primo grado dell'imputato con conseguente decisione anche sulle statuizioni civili;
appello dell'imputato; giudice di appello che accerta che la prescrizione era maturata già in primo grado e che quindi, erroneamente, il primo giudice non l'aveva dichiarata;
declaratoria di prescrizione ed eliminazione delle statuizioni civili. Nel caso in esame, invece, la sequenza processuale è, esattamente inversa: declaratoria di prescrizione con conseguente (in astratto corretta) mancata decisione sulle statuizioni civili;
appello della parte civile;
Corte di appello che riconosce l'erroneità della decisione del primo giudice in ordine alla declaratoria di prescrizione;
inammissibilità dell'appello. La Corte di Appello, pur ritenendo fondata la doglianza della parte civile in ordine all'erroneità della declaratoria di prescrizione, ha dichiarato inammissibile il gravame della parte civile in quanto, a suo giudizio, la medesima non avrebbe alcun interesse a coltivare l'azione civile nel processo penale atteso che il giudicato penale sulla prescrizione non avrebbe avuto alcun effetto pregiudizievole nell'instaurando giudizio civile. In altri termini, la Corte territoriale ha risolto il problema sotto il profilo della pretesa carenza di interesse ad agire della parte civile sol perché costei potrebbe proporre l'azione in sede civile senza rimanere danneggiata da alcuna preclusione verificatasi in sede penale.
La questione, nei termini in cui è stata impostata dalla Corte territoriale, è fuorviante.
Il problema, infatti, non attiene affatto al profilo della carenza d'interesse ma alla diversa questione se la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado e se e in che termini la Corte di Appello debba pronunciarsi sulla questione devolutale.
Che la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si ritiene pregiudicata, non pare che sia discutibile alla stregua di quanto si è finora detto. Il fatto che la parte civile possa proporre l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, è un argomento incongruo perché, una volta che la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire. Quanto, poi, all'interesse della parte civile a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile, è sufficiente osservare che l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile. Ma che la parte civile abbia il diritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sè sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, ex art. 531 c.p.p., si desume dalla lettera dell'art. 576 c.p.p. che facoltizza la parte civile ad impugnare, senza limite alcuno, "la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". Infatti, se si legge la sezione 1^ del capo 2^ del titolo 3^ del libro 7^ del c.p.p., è facile avvedersi che è intitolata "sentenza di proscioglimento" e, successivamente, all'art. 529 c.p.p. ss., sono indicati ed elencati i vari tipi di sentenze di proscioglimento fra cui, è compresa anche la "dichiarazione di estinzione del reato" (art. 531 c.p.p.) che, quindi, costituisce una species del genus delle sentenze di proscioglimento.
La lettera della legge, conferma, pertanto, la facoltà insindacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice.
C'è da chiedersi, a questo punto, come tale principio si possa conciliare con quello innanzi illustrato e secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle statuizioni civili e, se la suddetta causa di estinzione non è rilevata dal primo giudice ma viene rilevata in appello o anche in cassazione, il giudice di grado superiore non solo deve dichiarare la declaratoria di estinzione del reato ma eliminare anche le statuizione relative alla parte civile. La Corte di Appello pare essere stata fuorviata da tale principio che, infatti, ha anche invocato richiamando impropriamente la sentenza n 40049/2008 riv 240885 delle SS.UU. che, però, pur occupandosi dell'interesse ad agire della parte civile, hanno risolto un caso del tutto peculiare e diverso da quello in esame. Sennonché, la Corte territoriale non ha considerato ne' che la regola applicabile all'ipotesi della prescrizione correttamente dichiarata (che preclude un accertamento sulle restituzioni ed il risarcimento del danno della parte civile) non può essere meccanicamente trasposta alla differente fattispecie in esame (che presuppone una sentenza di prescrizione erroneamente dichiarata) ne' che, una volta investita dell'impugnazione, deve su di essa decidere non potendo, da una parte, ritenere fondata la doglianza della parte civile e, dall'altra, contraddittoriamente, dichiarare l'inammissibilità del gravame per una inesistente carenza di interesse ad agire.
In realtà, il raccordo fra il principio secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle domande civili, e quello dell'impugnazione della parte civile, va effettuato nei seguenti termini: la Corte di Appello, una volta investita della questione, è tenuta ad esaminarla (proprio perché, per quanto detto, non è minimamente ipotizzabile alcuna carenza di interesse) con la conseguenza che, all'esito del giudizio le si prospettano due soluzioni:
a) respingere l'appello ritenendo corretta la decisione del primo giudice: in questo caso rimane ferma anche la mancata decisione sulle domande civili, sicché alla parte civile - salvo, ovviamente, il ricorso per cassazione - non rimane che riproporre le sue domande in sede civile;
b) accogliere l'appello in quanto ritiene che, erroneamente, il primo giudice ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. In questo caso, il giudice di appello è investito ex novo, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché, deve delibare sulla responsabilità dell'imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili. In altri termini, avendo l'impugnazione un effetto, per così dire "retroattivo" (Cass. 17321/2007 riv 236599) il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e, quindi, decidere come se fosse il giudice di primo grado sicché, ove accerti che questi ha errato nel dichiarare la prescrizione, deve decidere, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili quand'anche dovesse, poi, nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta. L'erroneità della decisione impugnata la si coglie, infine, con ancora maggiore evidenza, ove si rifletta su un'ipotesi affine a quella esaminata e cioè quando il giudice di primo grado dichiara la prescrizione, perché, dopo essere entrato nel merito ed avere riconosciuto la colpevolezza dell'imputato, gli concede le attenuanti che fanno scattare l'estinzione del reato (secondo la previgente normativa di cui all'art. 157 c.p.). In questa ipotesi, negare alla parte civile il diritto ad impugnare sarebbe ancora più singolare perché qui il giudice penale, prima di dichiarare la prescrizione, è entrato nel merito ed ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato. Dev'essere quindi, concesso alla parte civile di impugnare limitatamente alla concessione delle attenuanti al fine di consentire al giudice di appello di potere statuire, in caso di accoglimento del gravame, anche sulle domande civili.
2.8. In conclusione, il ricorso della parte civile va accolto e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Napoli la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 576 c.p.p., deve ritenersi ammissibile, pur in assenza del gravame del
Pubblico Ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato. Il Giudice di Appello che riconosca errata la decisione del primo giudice di declaratoria di prescrizione del reato, sia pure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunciare sulle domande proposte dalla parte civile anche se, successivamente alla decisione di primo grado, sia maturata la prescrizione".
P.Q.M.
ANNULLA l'impugnata sentenza limitatamente al capo concernente le statuizioni civili, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso di ES ZO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012