Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2012, n. 9263
CASS
Sentenza 2 febbraio 2012

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È ammissibile, anche in assenza del gravame del pubblico ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato. (La Suprema Corte ha precisato che il giudice di appello che riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2012, n. 9263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9263
Data del deposito : 2 febbraio 2012

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