Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2007, n. 21540
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Sentenza 15 ottobre 2007

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A norma dell'art. 10 comma 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro per fatto costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro deve essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia. Il decorso di tale termine è interrotto dalla proposizione della domanda, e dunque, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro,dal semplice deposito del ricorso introduttivo (v. sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1986), ricollegandosi ad esso la pendenza del giudizio, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale nel termine.

Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.

Il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, e pertanto risponde del danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi; l'eventuale ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che l'azione di rivalsa che l'INAIL può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all'infortunato legittimamente si indirizza nei confronti del subappaltatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2007, n. 21540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21540
    Data del deposito : 15 ottobre 2007

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