Sentenza 15 ottobre 2007
Massime • 3
A norma dell'art. 10 comma 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro per fatto costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro deve essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia. Il decorso di tale termine è interrotto dalla proposizione della domanda, e dunque, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro,dal semplice deposito del ricorso introduttivo (v. sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1986), ricollegandosi ad esso la pendenza del giudizio, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale nel termine.
Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
Il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, e pertanto risponde del danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi; l'eventuale ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che l'azione di rivalsa che l'INAIL può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all'infortunato legittimamente si indirizza nei confronti del subappaltatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2007, n. 21540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21540 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell'avvocato GIANNARINI MARIO rappresentato e difeso dall'avvocato RICCA LUCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentata e difesa dagli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA del 29.7.2004 REP. N. 65860;
- controricorrente -
e contro
SI OV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 450/03 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 17/07/03 - R.G.N. 1106/2001 e 154/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/07 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa l'INAIL chiese la condanna di NI SI (appaltante) e OV AR (subappaltante) al rimborso delle somme corrisposte dall'Istituto agli eredi di Santo Giannone, deceduto a causa di infortunio sul lavoro, fatto per cui era intervenuta anche condanna penale dei convenuti per omicidio colposo.
Il primo giudice accolse l'azione di regresso. Con sentenza del 17 luglio 2003 la Corte d'Appello di Catania respinse l'impugnazione. Afferma il giudicante che, poiché l'Istituto aveva effettuato validi atti interruttivi a cadenza biennale, l'eccezione di prescrizione era infondata.
Poiché la responsabilità dell'appaltatore per danni subiti da terzi non sussiste solo ove la sua libertà e la sua autonomia siano state escluse da un'assoluta ingerenza del committente che resterebbe l'unico responsabile, e poiché nel caso in esame questa ingerenza non sussiste, il AR non è estraneo all'azione di regresso. Nell'azione civile di risarcimento, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, all'illiceità penale ed alla riferibilità dello stesso alla condotta dell'imputato. E nel caso in esame il primo giudice ha correttamente utilizzato tali elementi ai fini della decisione. Per la cassazione di questa sentenza OV AR propone ricorso, articolato in quattro motivi;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 1916 e 2053 cod. civ. e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1.a. l'azione di recupero del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex artt. 10 ed 11 è prevista nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato causato da preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attività lavorativa: non ove si agisca contro il terzo che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione;
1.b. il giudice avrebbe dovuto accertare che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del AR;
1.c. nel caso in esame, dal giudicato penale risulta che l'infortunio fu causato da un automezzo guidato dal dipendente del SI.
1.bis. Il motivo è infondato.
1.bis.a. Su un piano generale è da affermare quanto segue. L'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di accertata responsabilità penale del datore di lavoro e dei suoi preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attività lavorativa, configura un'azione spettante non solo nei confronti del datore di lavoro, bensì nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288). Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro.
Ed è responsabile anche per il danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi.
L'esclusione di questa responsabilità esige che il datore dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il fatto del terzo, e che questo fatto sia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro svolto dell'impresa; ed in tal modo provi l'estraneità del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro svolto (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016). Poiché l'obbligo del datore e la conseguente responsabilità si estende in tutto lo spazio della sua azienda, l'onere della predetta prova è a dirsi anche per il danno causato dal dipendente di altra impresa (impresa appaltante) che svolga contingentemente la sua opera nello stesso luogo ove l'impresa subappaltante lavori. Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore (Cass. 9 aprile 2006 n. 9065), anche l'ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all'utilizzazione dei relativi mezzi.
1.bis.b. Nel caso in esame, la sentenza afferma incontestatamente che il AR era il subappaltante;
in tal modo egli era preposto alla materiale gestione del lavoro (anche se per eseguire lavori appaltati al SI). Al AR è riferibile il fatto verificatosi in tale esecuzione.
E questa riferibilità diventa il materiale fondamento della responsabilità, ove intervenga sentenza penale di condanna come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma 3 ed art. 11.
Era onere del AR la prova della non riferibilità del fatto alla sua gestione.
Nell'ambito di questo onere, il fatto che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del SI (fatto peraltro non autosufficientemente esposto dal ricorrente) resta pertanto irrilevante.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che (come eccepito anche in sede d'appello) il termine triennale previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 non è di prescrizione, bensì di decadenza, e pertanto insuscettibile di interruzione: l'affermazione del giudicante in ordine alla ritenuta interruzione del termine era pertanto erronea.
1.bis. Anche il secondo motivo è infondato.
3.c. il giudicante aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che il AR aveva proposto.
3.bis. Anche questo motivo è infondato.
3.bis.a. Su un piano generale, è da affermare che, "nelle controversie di lavoro (ed in genere in quelle introdotte con il deposito del ricorso) il deposito del ricorso è l'atto con cui si instaura il giudizio.
Con l'atto (e senza che si costituisca un effettivo processuale rapporto con il convenuto) si adempie l'onere che l'attore ha di proporre l'azione. In tal modo si evita la decadenza (non essendo a tal fine necessaria la notifica: Cass. 21 maggio 2002 n. 7433; Cass.6 aprile 2001 n, 5189) e si perfeziona l'impugnazione (non essendo necessaria la relativa notifica: Cass. 26 marzo 2001 n. 4352). Con il deposito del ricorso, atto che resta estraneo alla formale conoscenza del destinatario, questi non diventa parte d'un rapporto processuale: il rapporto si costituisce solo penetrando effettivamente nella sua sfera personale, con la notifica del ricorso (Cass. 7 dicembre 1962 n. 3292). Da questi principi discende, quale specificazione, altro principio:
la processuale legittimazione del chiamato (quale situazione che consenta al chiamato di far valere i propri diritti) assume rilievo nel momento in cui questi è effettivamente investito della controversia (ed ha l'onere di far valere i propri diritti): non con il deposito bensì con la notifica del ricorso.
Ciò è a dirsi nell'ipotesi in cui il convenuto sia stato dichiarato fallito, e, tuttavia, prima della notifica del ricorso riacquisti la propria legittimazione processuale: poiché il rapporto processuale si costituisce solo con la notifica ed in tale momento il chiamato è processualmente legittimato, il rapporto è validamente costituito".
3.bis.b. Nel caso in esame, poiché il ricorso è stato depositato il 13 febbraio 1987, e tuttavia il 16 febbraio 1987 il chiamato ha riacquistato la propria legittimazione processuale (il 30 marzo 1987 ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta), il rapporto processuale è stato validamente costituito.
4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 651 cod. proc. civ. e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 e degli artt. 1916 e 2697 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il giudicante ha giustificato la decisione con la sola sentenza penale di condanna, senza il riesame della prova quivi raccolta e "senza avere preventivamente proceduto alla dovuta valutazione dei fatti"; ne' ha motivato la misura della somma.
4.bis. Anche questo motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, anche alla luce del vigente art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale (Cass. 1 giugno 2004 n. 10480). Ciò è a dirsi anche per la misura del risarcimento. "Nel processo avente per oggetto l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. per le some pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, e può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni pagate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377).
5. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Nulla è dovuto al SI, per l'assenza d'ogni resistente attività processuale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 24,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nulla per l'intimato. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007