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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 665/2025 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Il Giudice dott. Paola Elefante,
Letto il ricorso depositato da con sede in Dronero, e rilevato che la Società, Parte_1 dedotto di aver proposto accesso alla CNC, ha formulato istanza di conferma dell'applicazione erga omnes delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, consistenti nella inibitoria a tutti i creditori della instaurazione e/o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti e nel divieto di acquisire diritti di prelazione, per la durata di 120 giorni, ovvero, in via di subordine, per quella ritemuta dal Tribunale;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentite la ricorrente e l'esperto nominato all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCII;
OSSERVA
Rilevato che l'art. 2 CCII definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e le misure cautelari come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”; ritenuto che entrambe le misure sono volte a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma, mentre con le misure protettive il Giudice può inibire determinate azioni dei creditori, al fine di garantire la conservazione del patrimonio contro le aggressioni individuali dei creditori, con le misure cautelari si tende a tutelare i creditori contro le azioni dispersive che potrebbero essere compiute dal debitore, ma anche ad anticipare quegli effetti che, in caso di successo dello strumento di regolazione, potrebbero prodursi in favore del patrimonio dell'impresa;
ritenuto che
a norma dell'art. 18, comma 1, CCII, “l'imprenditore può chiedere con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. … L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente
1 all'accettazione dell'esperto” e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, automaticamente si producono le misure protettive volute dall'imprenditore; che inoltre, a mente dell'art. 19, comma 1, CCII, “ Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18 comma 1, con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”; il successivo comma 3, prevede una sanzione per il mancato deposito nel termine stabilito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive, stabilendo che “il
Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive, senza neppure fissare l'udienza”; ritenuto altresì che a mente dell'art. 19 comma 2 CCII, unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (o, se non è tenuto al deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta), alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, a un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare, a un'autocertificazione, basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e al nome dell'esperto nominato dalla Camera di commercio e al suo indirizzo
P.E.C., l'elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi P.E.C., se disponibili, o degli indirizzi di posta elettronica non certificata;
verificato, nella specie, il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
considerato l'attuale stato di crisi in cui versa la Società ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla situazione economico- patrimoniale alla data del 31/12/2024 che evidenzia una perdita di esercizio di € 416.475,96; letta la documentazione e segnatamente il piano di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione, prevedendo, per i crediti delle banche e dei principali fornitori (nel numero di 8 che complessivamente vantano un credito aggregato per € 217.030,89, pari al 77% di tutti i debiti verso i fornitori) una moratoria fino al 31/12/2025 ed il pagamento rateale nei successivi 10 anni, per i crediti bancari, e 4 anni per i crediti dei fornitori;
rilevato che per gli altri fornitori non coinvolti nel piano è previsto il pagamento entro il
31/12/2025; per il debito tributario ammontante ad € 41.746,00 la società prevede di avvantaggiarsi, anche sotto il profilo quantitativo della riduzione del relativo importo, della riapertura dei termini della rottamazione 2023 dei ruoli mentre per il debito previdenziale è previsto un pagamento a partire dal 2026 a seguito di rateizzazione degli avvisi bonari;
infine, gli altri debiti per complessivi € 55.529,98 saranno fatti oggetto di rientro rateale;
rilevato, quanto alle risorse che verranno destinate ai creditori ed il relativo fabbisogno finanziario, che il piano di tesoreria elaborato a 10 mesi prevede la moratoria del debito pregresso verso le banche ed i principali fornitori onde generare flussi liberi che a partire dal
2026 potranno essere posti a servizio del debito “riscadenziato”; che inoltre la società ha evidenziato le iniziative industriali e commerciali, già intraprese e da
2 intraprendere, finalizzate a consentire un incremento del valore della produzione;
ritenuto che
in tale prospettiva le misure protettive richieste, consistenti nella inibizione nei confronti di tutti i creditori, di azioni esecutive e cautelari, appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori, considerato che la proposta di definizione Parte della esposizione debitoria prospettata dalla Società debitrice nell'ambito della si fonda essenzialmente su una manovra finanziaria di natura prevalentemente dilatoria e successivamente un riscadenziamento del debito, di tal che appare essenziale e funzionale all'utile conclusione delle trattative preservare la debitrice dall'aggressione pregiudizievole di uno o più creditori;
che la strumentalità delle misure protettive rispetto al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza appare nella specie sussistere anche in assenza, allo stato, di azioni esecutive pendenti nei confronti della Società, posto che l'eventuale avvio di tali azioni individuali verrebbe inevitabilmente a sottrarre beni aziendali non solo alla garanzia di tutti i creditori ma anche alla attuazione del piano di risanamento;
rilevato che i creditori, pur convocati, non sono comparsi con ciò lasciando ragionevolmente ritenere di non avere ragioni di opposizione alla conferma delle misure richieste;
ritenuto che
alla luce delle considerazioni esposte, allo stato, nulla osta alla concessione in favore dell'impresa dell' “ombrello protettivo” tipico, erga omnes, rispetto alle possibili aggressioni cautelari, esecutive o liquidatorie da parte dei singoli creditori, ed alla acquisizione di diritti di prelazione se non concordati, ex art. 18 co. 3 CCII, siccome richiesto;
che, quanto alla durata delle misure protettive, appare congrua la richiesta della Società del periodo di quattro mesi;
ritenuto quindi che le misure protettive richieste possono essere confermate per la durata di
120 giorni;
visti gli artt. 18 e 19 CCII,
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste da con sede in Dronero, per il termine Parte_1 di 120 giorni, decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, CCII, mandando la
Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCII.
Si comunichi.
Cuneo 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Paola Elefante
3
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Il Giudice dott. Paola Elefante,
Letto il ricorso depositato da con sede in Dronero, e rilevato che la Società, Parte_1 dedotto di aver proposto accesso alla CNC, ha formulato istanza di conferma dell'applicazione erga omnes delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, consistenti nella inibitoria a tutti i creditori della instaurazione e/o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti e nel divieto di acquisire diritti di prelazione, per la durata di 120 giorni, ovvero, in via di subordine, per quella ritemuta dal Tribunale;
verificata la regolarità delle notifiche;
sentite la ricorrente e l'esperto nominato all'udienza fissata ex art. art. 19, 4° comma, CCII;
OSSERVA
Rilevato che l'art. 2 CCII definisce le misure protettive come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e le misure cautelari come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”; ritenuto che entrambe le misure sono volte a preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma, mentre con le misure protettive il Giudice può inibire determinate azioni dei creditori, al fine di garantire la conservazione del patrimonio contro le aggressioni individuali dei creditori, con le misure cautelari si tende a tutelare i creditori contro le azioni dispersive che potrebbero essere compiute dal debitore, ma anche ad anticipare quegli effetti che, in caso di successo dello strumento di regolazione, potrebbero prodursi in favore del patrimonio dell'impresa;
ritenuto che
a norma dell'art. 18, comma 1, CCII, “l'imprenditore può chiedere con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. … L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente
1 all'accettazione dell'esperto” e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, automaticamente si producono le misure protettive volute dall'imprenditore; che inoltre, a mente dell'art. 19, comma 1, CCII, “ Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18 comma 1, con ricorso presentato al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”; il successivo comma 3, prevede una sanzione per il mancato deposito nel termine stabilito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive, stabilendo che “il
Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive, senza neppure fissare l'udienza”; ritenuto altresì che a mente dell'art. 19 comma 2 CCII, unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi (o, se non è tenuto al deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta), alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, a un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare, a un'autocertificazione, basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e al nome dell'esperto nominato dalla Camera di commercio e al suo indirizzo
P.E.C., l'elenco dei creditori, individuando i primi 10 per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi P.E.C., se disponibili, o degli indirizzi di posta elettronica non certificata;
verificato, nella specie, il rispetto delle disposizioni di cui alle predette norme;
considerato l'attuale stato di crisi in cui versa la Società ricorrente, dichiarato dalla stessa e comunque palesato dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla situazione economico- patrimoniale alla data del 31/12/2024 che evidenzia una perdita di esercizio di € 416.475,96; letta la documentazione e segnatamente il piano di risanamento attraverso il quale la società ricorrente si prefigge di attuare e completare la sua ristrutturazione, prevedendo, per i crediti delle banche e dei principali fornitori (nel numero di 8 che complessivamente vantano un credito aggregato per € 217.030,89, pari al 77% di tutti i debiti verso i fornitori) una moratoria fino al 31/12/2025 ed il pagamento rateale nei successivi 10 anni, per i crediti bancari, e 4 anni per i crediti dei fornitori;
rilevato che per gli altri fornitori non coinvolti nel piano è previsto il pagamento entro il
31/12/2025; per il debito tributario ammontante ad € 41.746,00 la società prevede di avvantaggiarsi, anche sotto il profilo quantitativo della riduzione del relativo importo, della riapertura dei termini della rottamazione 2023 dei ruoli mentre per il debito previdenziale è previsto un pagamento a partire dal 2026 a seguito di rateizzazione degli avvisi bonari;
infine, gli altri debiti per complessivi € 55.529,98 saranno fatti oggetto di rientro rateale;
rilevato, quanto alle risorse che verranno destinate ai creditori ed il relativo fabbisogno finanziario, che il piano di tesoreria elaborato a 10 mesi prevede la moratoria del debito pregresso verso le banche ed i principali fornitori onde generare flussi liberi che a partire dal
2026 potranno essere posti a servizio del debito “riscadenziato”; che inoltre la società ha evidenziato le iniziative industriali e commerciali, già intraprese e da
2 intraprendere, finalizzate a consentire un incremento del valore della produzione;
ritenuto che
in tale prospettiva le misure protettive richieste, consistenti nella inibizione nei confronti di tutti i creditori, di azioni esecutive e cautelari, appaiono effettivamente strumentali alla realizzazione del progetto di risanamento nell'angolo visuale della concorsualità e parità di trattamento dei creditori, considerato che la proposta di definizione Parte della esposizione debitoria prospettata dalla Società debitrice nell'ambito della si fonda essenzialmente su una manovra finanziaria di natura prevalentemente dilatoria e successivamente un riscadenziamento del debito, di tal che appare essenziale e funzionale all'utile conclusione delle trattative preservare la debitrice dall'aggressione pregiudizievole di uno o più creditori;
che la strumentalità delle misure protettive rispetto al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza appare nella specie sussistere anche in assenza, allo stato, di azioni esecutive pendenti nei confronti della Società, posto che l'eventuale avvio di tali azioni individuali verrebbe inevitabilmente a sottrarre beni aziendali non solo alla garanzia di tutti i creditori ma anche alla attuazione del piano di risanamento;
rilevato che i creditori, pur convocati, non sono comparsi con ciò lasciando ragionevolmente ritenere di non avere ragioni di opposizione alla conferma delle misure richieste;
ritenuto che
alla luce delle considerazioni esposte, allo stato, nulla osta alla concessione in favore dell'impresa dell' “ombrello protettivo” tipico, erga omnes, rispetto alle possibili aggressioni cautelari, esecutive o liquidatorie da parte dei singoli creditori, ed alla acquisizione di diritti di prelazione se non concordati, ex art. 18 co. 3 CCII, siccome richiesto;
che, quanto alla durata delle misure protettive, appare congrua la richiesta della Società del periodo di quattro mesi;
ritenuto quindi che le misure protettive richieste possono essere confermate per la durata di
120 giorni;
visti gli artt. 18 e 19 CCII,
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste da con sede in Dronero, per il termine Parte_1 di 120 giorni, decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, CCII, mandando la
Cancelleria a provvedere alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCII.
Si comunichi.
Cuneo 17/04/2025
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