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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2185 / 2022
Il giudice TI Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2185 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LL AL, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SI VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
-che in data 15.12.2016 decedeva padre convivente, già percettore delle Persona_1
pensioni Categoria VO - 001 Certificato 50008294, e Categoria FS - 024 Certificato 00126790;
-di avere richiesto, in data 14.02.2017, il riconoscimento della pensione di reversibilità in ordine al trattamento pensionistico goduto in vita dal proprio padre convivente;
-che tale domanda è stata rigettata per carenza dello stato di inabilità dell'istante al tempo della morte del dante causa;
-che in data 29.10.2019, l' riconosceva lo stato di inabilità del medesimo, con decorrenza CP_1
15.12.2016, data di morte del dante causa, senza comunicare alcunché;
-che, nonostante con sentenza n. 840/21 RG del 1.07.2021 il Tribunale del Lavoro di
Agrigento condannava l'ente alla corresponsione della pensione, l'ente eccepiva l'avvenuto pagamento del dovuto nei confronti del fratello.
CP_ Concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare che l' è debitore nei confronti del ricorrentedei
ratei di pensione di reversibilità già maturati, e segnatamente delle pensioni numero 01357519
categoria FS e numero 20060189 categoria SO, per il periodo da Gennaio 2017 compreso ad Agosto
2021 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- conseguentemente condannare
CP_ l' al pagamento in favore del ricorrentedei ratei di pensione di reversibilità già maturati, e
segnatamente delle pensioni numero 01357519 categoria FS e numero 20060189 categoria SO, per il
periodo da Gennaio 2017 compreso ad Agosto 2021 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione
come per legge;
”. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale che eccepiva l'avvenuto pagamento della prestazione in favore del fratello del ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va ritenuta fondata ed assorbente l'eccezione di giudicato sollevata da parte ricorrente. Va premesso, al riguardo, che – secondo l'ormai costante insegnamento del Supremo
Collegio di legittimità – il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi della fattispecie dedotta in giudizio: la sua interpretazione va infatti effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, per modo che, potendo sindacarsi sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, ricorrendo eventualmente anche ad indagini ed accertamenti di fatto indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 24664 del 2007).
Inoltre, giova ricordare che “Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la
questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista
un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla
seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata.” (cfr. Cass.
Ord. n. 7115/2020).
Ciò posto, va rilevato che oggetto del giudizio definito con sentenza n. 840\21 è stata la spettanza della pensione di reversibilità all'odierno ricorrente;
invero, nel dispositivo del provvedimento si legge “condanna l' al pagamento in suo favore della pensione di CP_1
reversibilità spettante al padre nella misura percentuale di legge allo stesso Persona_1
spettante a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda
amministrativa, oltre gli interessi come per legge dal 121° giorno dalla data della stessa”.
Inoltre, il Tribunale si è già pronunciato sull'eccezione sollevata dall'ente per cui il pagamento della prestazione pari all'80% sarebbe sempre stato corrisposto al fratello
. Per_2
Nel dettaglio, il Tribunale ha osservato che “ai fini della corresponsione di quanto dovuto alla
parte ricorrente non risulta ostativo al suddetto riconoscimento in capo alla parte ricorrente del diritto
richiesto la corresponsione all'altro germano dell'intero circostanza questa Persona_3
imputabile solo alla condotta posta in essere dall'istituto, come emerso nel corso del giudizio , né la
presentazione di una specifica istanza da parte del ricorrente per ottenere il pagamento diretto della quota di contitolarità di sua spettanza ben non potendo la parte ricorrente essere a conoscenza della
corresponsione dell'intero all'altro germano”.
Pertanto, su tale profilo l'odierno giudicante non può tornare ad esprimersi, essendo la sentenza divenuta irrevocabile, con apposizione di formula esecutiva il 3/11/2021.
Correttamente ha operato l'ente, a seguito di tale pronuncia, nel scindere le due posizioni dei fratelli;
tuttavia, tale modus operandi deve essere posto in essere anche per il periodo pregresso al settembre 2021, essendo stato condannato a pagare “nella misura percentuale di
legge allo stesso spettante a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione
della domanda amministrativa”.
Deve, dunque, ritenersi che l' sul punto sia stato inottemperante;
per tali ragioni, il CP_1
ricorso va accolto con condanna di parte soccombente alle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento, nella misura percentuale di legge, in CP_1
favore di parte ricorrente della prestazione dovuta da Gennaio 2017 ad Agosto 2021;
condanna l'ente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.291,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2185 / 2022
Il giudice TI Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2185 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LL AL, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SI VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
-che in data 15.12.2016 decedeva padre convivente, già percettore delle Persona_1
pensioni Categoria VO - 001 Certificato 50008294, e Categoria FS - 024 Certificato 00126790;
-di avere richiesto, in data 14.02.2017, il riconoscimento della pensione di reversibilità in ordine al trattamento pensionistico goduto in vita dal proprio padre convivente;
-che tale domanda è stata rigettata per carenza dello stato di inabilità dell'istante al tempo della morte del dante causa;
-che in data 29.10.2019, l' riconosceva lo stato di inabilità del medesimo, con decorrenza CP_1
15.12.2016, data di morte del dante causa, senza comunicare alcunché;
-che, nonostante con sentenza n. 840/21 RG del 1.07.2021 il Tribunale del Lavoro di
Agrigento condannava l'ente alla corresponsione della pensione, l'ente eccepiva l'avvenuto pagamento del dovuto nei confronti del fratello.
CP_ Concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare che l' è debitore nei confronti del ricorrentedei
ratei di pensione di reversibilità già maturati, e segnatamente delle pensioni numero 01357519
categoria FS e numero 20060189 categoria SO, per il periodo da Gennaio 2017 compreso ad Agosto
2021 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- conseguentemente condannare
CP_ l' al pagamento in favore del ricorrentedei ratei di pensione di reversibilità già maturati, e
segnatamente delle pensioni numero 01357519 categoria FS e numero 20060189 categoria SO, per il
periodo da Gennaio 2017 compreso ad Agosto 2021 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione
come per legge;
”. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale che eccepiva l'avvenuto pagamento della prestazione in favore del fratello del ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va ritenuta fondata ed assorbente l'eccezione di giudicato sollevata da parte ricorrente. Va premesso, al riguardo, che – secondo l'ormai costante insegnamento del Supremo
Collegio di legittimità – il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi della fattispecie dedotta in giudizio: la sua interpretazione va infatti effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, per modo che, potendo sindacarsi sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, ricorrendo eventualmente anche ad indagini ed accertamenti di fatto indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 24664 del 2007).
Inoltre, giova ricordare che “Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la
questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista
un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla
seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata.” (cfr. Cass.
Ord. n. 7115/2020).
Ciò posto, va rilevato che oggetto del giudizio definito con sentenza n. 840\21 è stata la spettanza della pensione di reversibilità all'odierno ricorrente;
invero, nel dispositivo del provvedimento si legge “condanna l' al pagamento in suo favore della pensione di CP_1
reversibilità spettante al padre nella misura percentuale di legge allo stesso Persona_1
spettante a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda
amministrativa, oltre gli interessi come per legge dal 121° giorno dalla data della stessa”.
Inoltre, il Tribunale si è già pronunciato sull'eccezione sollevata dall'ente per cui il pagamento della prestazione pari all'80% sarebbe sempre stato corrisposto al fratello
. Per_2
Nel dettaglio, il Tribunale ha osservato che “ai fini della corresponsione di quanto dovuto alla
parte ricorrente non risulta ostativo al suddetto riconoscimento in capo alla parte ricorrente del diritto
richiesto la corresponsione all'altro germano dell'intero circostanza questa Persona_3
imputabile solo alla condotta posta in essere dall'istituto, come emerso nel corso del giudizio , né la
presentazione di una specifica istanza da parte del ricorrente per ottenere il pagamento diretto della quota di contitolarità di sua spettanza ben non potendo la parte ricorrente essere a conoscenza della
corresponsione dell'intero all'altro germano”.
Pertanto, su tale profilo l'odierno giudicante non può tornare ad esprimersi, essendo la sentenza divenuta irrevocabile, con apposizione di formula esecutiva il 3/11/2021.
Correttamente ha operato l'ente, a seguito di tale pronuncia, nel scindere le due posizioni dei fratelli;
tuttavia, tale modus operandi deve essere posto in essere anche per il periodo pregresso al settembre 2021, essendo stato condannato a pagare “nella misura percentuale di
legge allo stesso spettante a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione
della domanda amministrativa”.
Deve, dunque, ritenersi che l' sul punto sia stato inottemperante;
per tali ragioni, il CP_1
ricorso va accolto con condanna di parte soccombente alle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento, nella misura percentuale di legge, in CP_1
favore di parte ricorrente della prestazione dovuta da Gennaio 2017 ad Agosto 2021;
condanna l'ente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.291,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di SA