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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 09/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da: contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giovanni LAURITO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via F. Parri snc Vallo della Lucania presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Lorella SITZIA elettivamente domiciliati in Riva C.F._3 del Garda Viale Canella 9 presso il difensore
RESISTENTI
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART . 668 C.P.C.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni per il ricorrente:
– preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
– dato atto dell'ammissibilità della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, per le ragioni esposte di rito e di merito revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità del
12.02.2025 (r.g. 47/2025), rigettando l'avversa domanda;
- di conseguenza e in ogni caso in seguito alla presente opposizione, dichiarare nulla e comunque inammissibile e infondata l'ingiunzione n. 45/2025 revocarla
– con vittoria di spese.
Conclusioni per i resistenti:
Contrariis reiectise disattesa in ogni caso la richiesta di sospensione preventiva dell'esecuzione del convalidato sfratto per morosità, difettandone i presupposti legittimanti, si richiede di:
In via preliminare di Rito:
Accertare e dichiarare la decadenza del ricorrente dall'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n.
45/2025 di Codesto Tribunale per inutile decorso del termine preclusivo di impugnazione e per l'effetto riconfermare tale provvedimento monitorio dichiarandolo definitivamente passato in giudicato e quindi definitivamente esecutivo.
Sempre in via preliminare di Rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto così come proposta dal signor , non essendo ravvisabile alcuna irregolarità della notifica dell'iniziale Parte_1
intimazione di sfratto per morosità e neppure ricorrendo le scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore che ex art. 668 primo comma C.p.c. legittimano tale impugnazione dell'emesso provvedimento di convalida di sfratto di data 12.02.2025.
Nel Merito:
Respingere in ogni caso ogni richiesta e pretesa di parte ricorrente in quanto inammissibili oltre che infondate per le ragioni tutte di cui in premessa del presente scritto difensivo.
Con il favore in ogni caso delle spese di lite e con specifica richiesta di risarcimento del danno, ai sensi e pergli effetti del disposto dell'art. 96 C.p.c., stante la temerarietà della contestata iniziativa processuale avversaria.
Chiedono inoltre al Giudice l'assunzione in danno dell'opponente dei provvedimenti, peraltro già richiesti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata e l'espunzione degli atti del giudizio di tutte le deduzioni avversarie contenute nelle precitate note che non rappresentino le sole istanze e pagina 2 di 7 conclusioni, così come previsto ed imposto dal primo comma del precitato art. 127 ter c.p.c., ben potendo controparte, o comparire all'udienza, come inizialmente disposto, oppure limitarsi a richiedere termini per dedurre con memorie.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.668 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza
[...] Controparte_2 di convalida di sfratto per morosità; chiedeva, inoltre, previo accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione, nel merito, la revoca dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del
12.02.2025 (r.g. 47/2025), con rigetto dell'avversa domanda;
conseguentemente, chiedeva declaratoria di nullità, inammissibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo n. 45/2025 con revoca del medesimo.
Si costituivano in giudizio i resistenti contestando le deduzioni della controparte;
in via preliminare di rito, eccepivano la decadenza del ricorrente dall'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2025 di Codesto Tribunale per inutile decorso del termine preclusivo di impugnazione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e declaratoria di passaggio in giudicato e esecutività; sempre in via preliminare di rito, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto in difetto di irregolarità della notifica o delle scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande della controparte in quanto infondate.
In accoglimento della richiesta della parte ricorrente, l'udienza di trattazione veniva sostituita dalle note ex art. 127ter c.p.c., ritualmente depositate da entrambe le parti.
Tanto premesso, come è noto, il procedimento conseguente all'opposizione ex art. 668 c.p.c. si compone di due fasi, una rescindente e una rescissoria.
Sotto detto profilo, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione (cfr. ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023).
Dunque, la fase rescissoria è solo eventuale e presuppone il previo accertamento della mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato.
Pertanto, preso atto che le parti hanno correttamente preso posizione anche nel merito in ordine alla fondatezza della convalida e del decreto ingiuntivo, nei limiti specificati e chiariti dal ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza, e hanno concluso su tutte le questioni, va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
pagina 3 di 7 pone a fondamento dell'opposizione il fatto di non avere potuto presenziare Parte_1 all'udienza di convalida non avendo ricevuto la notifica degli atti in quanto si trovava a Vallo della
Lucania.
In particolare, deduce che egli, assunto con un contratto lavorativo stagionale da aprile a novembre (cfr. doc. 5), dopo avere partecipato all'assemblea condominiale del 18.12.2024 (doc. 4), era ritornato a
Vallo della Lucania per trascorrere le festività di fine anno e qualche tempo con la propria famiglia;
inaspettatamente i locatori, il 20.12.2024, avevano avviato per notifica l'intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento di spese condominiali, oggetto di contestazione;
la notifica risultava Parte tentata il 27.12.2024 e, essendo il destinatario assente, veniva seguita dalla in pari data, anch'essa non ricevuta;
dall'atto di precetto si evinceva che l'intimazione era stata restituita al mittente dopo i dieci giorni della compiuta giacenza ovvero il 07.01.2025.
Il ricorrente ha documentato che il 27.12.2024 si era sottoposto a una visita odontoiatrica a Vallo della
Lucania (cfr. doc.6) e che il giorno di Natale le parti si erano scambiate gli auguri per le festività senza che venisse fatto alcun cenno al procedimento in corso (cfr. doc. 7).
I resistenti osservano, per contro, che l'intimazione di sfratto era stata regolarmente notificata per compiuta giacenza (cfr. doc. 4 di parte resistente), così come il successivo avviso ex art. 660 cpc (cfr. doc. 5) sottolineando come il plico sia rimasto a disposizione del destinatario per sei mesi presso l'ufficio postale, come di norma;
aggiungono, inoltre, che il ricorrente si era astenuto dal ritirare anche la raccomandata 1 inviatagli dal legale il 30.10.2024 proprio per sollecitare il pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 6); producono, infine, il certificato di residenza del , a dimostrazione Pt_1 della sua reperibilità presso l'indirizzo dove erano state eseguite le notifiche.
Ciò posto si osserva che, come noto, l'art. 668 CPC prevede la possibilità di opposizione tardiva alla convalida (purchè non siano decorsi dieci giorni dall'esecuzione) allorchè l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto introduttivo per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore, ovvero, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, nei casi in cui pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione non sia potuto comparire all'Udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Quanto alla regolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza, la notifica può dirsi perfezionata se, oltre all'invio della CAD, l'agente postale ha proceduto all'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ..
Sotto detto profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ. secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani pagina 4 di 7 proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della Legge 20 novembre 1982 n.890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 11289 del 15/06/2004).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta nel pieno rispetto delle citate disposizioni posto che l'agente postale, non rinvenendo il presso la sua residenza (risultata corretta anche alla luce del Pt_1 certificato anagrafico) aveva regolarmente provveduto a emettere la CAD e inviare l'avviso ai sensi dell'art. 660 c.p.c.
Il plico, come previsto, e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, era rimasto in giacenza a disposizione del destinatario per sei mesi, mentre al mittente era stata restituita la cartolina comprovante il mancato ritiro entro il decimo giorno - termine rilevante per legge ai fini del perfezionamento della notifica - ma nulla impediva al soggetto interessato di recarsi all'Ufficio Postale in data successiva per il ritiro degli atti (ovviamente nel termine di sei mesi oltre il quale il plico viene restituito al mittente).
Accertata la regolarità della notifica, peraltro in sé non oggetto di contestazione, il ricorrente pare attribuire la sua mancata conoscenza del giudizio a caso fortuito o forza maggiore, in quanto, subito dopo avere partecipato all'assemblea condominiale del 18.12.2024, si era recato a Vallo della Lucania per le festività; né i locatori, sentiti per gli auguri, avevano fatto alcun cenno all'intimazione.
Anzitutto, va evidenziato che in atti vi è la prova che le parti avevano già interloquito in ordine alla spese condominiali, la cui morosità era elevata e risalente anche agli anni precedenti;
inoltre, il ricorrente, in un periodo in cui si trovava con certezza a Riva del Garda, ovvero ottobre/novembre
2024, aveva ritenuto di non ritirare la raccomandata A1 spedita dal legale dei locatori proprio contestando la morosità (cfr. doc. 6 di parte resistente); non si è trattato dunque di una citazione a giudizio del tutto estemporanea.
In ogni caso, anche considerando la partenza del per Vallo della Lucania allo scopo di Pt_1 trascorrere le festività, egli non ha specificato quando è rientrato in Trentino;
in sostanza, la circostanza pagina 5 di 7 allegata non è neppure idonea, in sè, a spiegare, dal punto di vista fattuale, la mancata conoscenza del giudizio posto che a decorrere dal 27.12.2024 il plico contenente gli atti era a disposizione presso l'Ufficio Postale, nella cassetta delle lettere del vi erano la cartolina relativa al tentativo di Pt_1 notifica, la CAD e l'avviso ex art. 660 cpc mentre l'udienza si era tenuta il 12.02.2025.
E, poiché il ha fatto riferimento alle festività ben può ipotizzarsi che egli fosse tornato a Riva Pt_1 del Garda già dal 07.01.2025 o poco oltre sicchè aveva avuto tutto il tempo per ritirare il plico.
In ogni caso, va rilevato che, alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, il caso fortuito o la forza maggiore sono ravvisabili soltanto in eventi non imputabili all'intimato e non evitabili con l'ordinaria diligenza.
E' assolutamente consolidato il principio secondo cui la mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 18/04/1997).
Analogamente, con riferimento all'impossibilità a presenziare all'udienza per motivi di salute, è stato chiarito che, in caso di patologie del conduttore, non ogni infermità è rilevante essendo demandato al giudice l'accertamento, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie, dell'effettivo nesso di causalità tra il sinistro, la malattia che ne è derivata, e la mancata comparizione della parte (cfr. Cass Sez. 6 Ordinanza n. 3629 del 14/02/2018).
Sulla base di detti principi, non può ritenersi sussistente nella situazione di cui si tratta nè il caso fortuito né la forza maggiore.
E' documentato che il conduttore aveva accumulato una rilevante morosità per canoni, che ne era consapevole, che aveva iniziato a contestare alcuni conteggi dell'amministratore e che non aveva ritirato la raccomandata inviatagli dal legale dei locatori in un periodo in cui si trovava certamente a
Riva del Garda.
La notifica dell'intimazione è avvenuta successivamente a tali fatti e dopo che lo stesso conduttore aveva partecipato alla riunione di condominio.
E' noto soltanto che egli era partito per le festività per poi tornare presso la sua residenza abituale, come dimostrato dalla ricezione del precetto, personalmente, a marzo 2025; in detto contesto non è neppure credibile che egli non sapesse che vi era stata l'udienza per la convalida dello sfratto fino a alla ricezione del precetto, come sostenuto in atti, perché nella cassetta della posta vi erano necessariamente le cartoline relative alla notifica dell'intimazione per compiuta giacenza.
pagina 6 di 7 E, in ogni caso, non è ascrivibile a causa non imputabile al conduttore un'eventuale assenza protratta per ferie, dal momento che si tratta di scelta volontaria e consapevole a cui si sarebbe dovuto accompagnare il prudenziale accorgimento di disporre che altra persona potesse ricevere eventuali comunicazioni.
In conclusione l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è inammissibile non essendo provato che la presunta mancata conoscenza del giudizio da parte del sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. Pt_1
Come richiesto dalla parte resistente, unitamente alla presente decisione, ben può essere dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo n.45/2025 di data 14.02.2025 notificato in data 05.3.2025 (cfr. doc.
3 di parte resistente) e non opposto nel termine di quaranta giorni, spirato il 14.4.2025; infatti, il presente ricorso (se lo si intendesse qualificare anche quale opposizione al predetto decreto ingiuntivo) pur considerando l'atto rifiutato, è stato depositato per la prima volta in data 15.4.2025 .
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della trattazione cartolare.
Infine, vanno respinte sia la domanda di espunzione di frasi dall'atto di costituzione della parte resistente sia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della parte ricorrente in quanto le entrambe le parti hanno esposto argomenti funzionali alle proprie tesi, utilizzando reciprocamente modalità perentorie e decise ma limitate al contesto della propria costruzione difensiva (l'espunzione di frasi contenute in atti del fascicolo telematico sarebbe, peraltro, allo stato non attuabile).
PQM
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico, dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge il ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. depositato in data 15/16.4.2025 da Pt_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di sfratto per morosità di data 12.02.2025 del Tribunale
[...] di Rovereto.
Dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 45/2025 di data 14.02.2025 del Tribunale di Rovereto.
Condanna a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e cnpa.
Rovereto, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da: contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giovanni LAURITO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via F. Parri snc Vallo della Lucania presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Lorella SITZIA elettivamente domiciliati in Riva C.F._3 del Garda Viale Canella 9 presso il difensore
RESISTENTI
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART . 668 C.P.C.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni per il ricorrente:
– preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
– dato atto dell'ammissibilità della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, per le ragioni esposte di rito e di merito revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità del
12.02.2025 (r.g. 47/2025), rigettando l'avversa domanda;
- di conseguenza e in ogni caso in seguito alla presente opposizione, dichiarare nulla e comunque inammissibile e infondata l'ingiunzione n. 45/2025 revocarla
– con vittoria di spese.
Conclusioni per i resistenti:
Contrariis reiectise disattesa in ogni caso la richiesta di sospensione preventiva dell'esecuzione del convalidato sfratto per morosità, difettandone i presupposti legittimanti, si richiede di:
In via preliminare di Rito:
Accertare e dichiarare la decadenza del ricorrente dall'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n.
45/2025 di Codesto Tribunale per inutile decorso del termine preclusivo di impugnazione e per l'effetto riconfermare tale provvedimento monitorio dichiarandolo definitivamente passato in giudicato e quindi definitivamente esecutivo.
Sempre in via preliminare di Rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto così come proposta dal signor , non essendo ravvisabile alcuna irregolarità della notifica dell'iniziale Parte_1
intimazione di sfratto per morosità e neppure ricorrendo le scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore che ex art. 668 primo comma C.p.c. legittimano tale impugnazione dell'emesso provvedimento di convalida di sfratto di data 12.02.2025.
Nel Merito:
Respingere in ogni caso ogni richiesta e pretesa di parte ricorrente in quanto inammissibili oltre che infondate per le ragioni tutte di cui in premessa del presente scritto difensivo.
Con il favore in ogni caso delle spese di lite e con specifica richiesta di risarcimento del danno, ai sensi e pergli effetti del disposto dell'art. 96 C.p.c., stante la temerarietà della contestata iniziativa processuale avversaria.
Chiedono inoltre al Giudice l'assunzione in danno dell'opponente dei provvedimenti, peraltro già richiesti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata e l'espunzione degli atti del giudizio di tutte le deduzioni avversarie contenute nelle precitate note che non rappresentino le sole istanze e pagina 2 di 7 conclusioni, così come previsto ed imposto dal primo comma del precitato art. 127 ter c.p.c., ben potendo controparte, o comparire all'udienza, come inizialmente disposto, oppure limitarsi a richiedere termini per dedurre con memorie.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.668 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza
[...] Controparte_2 di convalida di sfratto per morosità; chiedeva, inoltre, previo accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione, nel merito, la revoca dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del
12.02.2025 (r.g. 47/2025), con rigetto dell'avversa domanda;
conseguentemente, chiedeva declaratoria di nullità, inammissibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo n. 45/2025 con revoca del medesimo.
Si costituivano in giudizio i resistenti contestando le deduzioni della controparte;
in via preliminare di rito, eccepivano la decadenza del ricorrente dall'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 45/2025 di Codesto Tribunale per inutile decorso del termine preclusivo di impugnazione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e declaratoria di passaggio in giudicato e esecutività; sempre in via preliminare di rito, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto in difetto di irregolarità della notifica o delle scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande della controparte in quanto infondate.
In accoglimento della richiesta della parte ricorrente, l'udienza di trattazione veniva sostituita dalle note ex art. 127ter c.p.c., ritualmente depositate da entrambe le parti.
Tanto premesso, come è noto, il procedimento conseguente all'opposizione ex art. 668 c.p.c. si compone di due fasi, una rescindente e una rescissoria.
Sotto detto profilo, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione (cfr. ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023).
Dunque, la fase rescissoria è solo eventuale e presuppone il previo accertamento della mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato.
Pertanto, preso atto che le parti hanno correttamente preso posizione anche nel merito in ordine alla fondatezza della convalida e del decreto ingiuntivo, nei limiti specificati e chiariti dal ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza, e hanno concluso su tutte le questioni, va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
pagina 3 di 7 pone a fondamento dell'opposizione il fatto di non avere potuto presenziare Parte_1 all'udienza di convalida non avendo ricevuto la notifica degli atti in quanto si trovava a Vallo della
Lucania.
In particolare, deduce che egli, assunto con un contratto lavorativo stagionale da aprile a novembre (cfr. doc. 5), dopo avere partecipato all'assemblea condominiale del 18.12.2024 (doc. 4), era ritornato a
Vallo della Lucania per trascorrere le festività di fine anno e qualche tempo con la propria famiglia;
inaspettatamente i locatori, il 20.12.2024, avevano avviato per notifica l'intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento di spese condominiali, oggetto di contestazione;
la notifica risultava Parte tentata il 27.12.2024 e, essendo il destinatario assente, veniva seguita dalla in pari data, anch'essa non ricevuta;
dall'atto di precetto si evinceva che l'intimazione era stata restituita al mittente dopo i dieci giorni della compiuta giacenza ovvero il 07.01.2025.
Il ricorrente ha documentato che il 27.12.2024 si era sottoposto a una visita odontoiatrica a Vallo della
Lucania (cfr. doc.6) e che il giorno di Natale le parti si erano scambiate gli auguri per le festività senza che venisse fatto alcun cenno al procedimento in corso (cfr. doc. 7).
I resistenti osservano, per contro, che l'intimazione di sfratto era stata regolarmente notificata per compiuta giacenza (cfr. doc. 4 di parte resistente), così come il successivo avviso ex art. 660 cpc (cfr. doc. 5) sottolineando come il plico sia rimasto a disposizione del destinatario per sei mesi presso l'ufficio postale, come di norma;
aggiungono, inoltre, che il ricorrente si era astenuto dal ritirare anche la raccomandata 1 inviatagli dal legale il 30.10.2024 proprio per sollecitare il pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 6); producono, infine, il certificato di residenza del , a dimostrazione Pt_1 della sua reperibilità presso l'indirizzo dove erano state eseguite le notifiche.
Ciò posto si osserva che, come noto, l'art. 668 CPC prevede la possibilità di opposizione tardiva alla convalida (purchè non siano decorsi dieci giorni dall'esecuzione) allorchè l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto introduttivo per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore, ovvero, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, nei casi in cui pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione non sia potuto comparire all'Udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Quanto alla regolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza, la notifica può dirsi perfezionata se, oltre all'invio della CAD, l'agente postale ha proceduto all'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ..
Sotto detto profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ. secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani pagina 4 di 7 proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della Legge 20 novembre 1982 n.890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 11289 del 15/06/2004).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta nel pieno rispetto delle citate disposizioni posto che l'agente postale, non rinvenendo il presso la sua residenza (risultata corretta anche alla luce del Pt_1 certificato anagrafico) aveva regolarmente provveduto a emettere la CAD e inviare l'avviso ai sensi dell'art. 660 c.p.c.
Il plico, come previsto, e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, era rimasto in giacenza a disposizione del destinatario per sei mesi, mentre al mittente era stata restituita la cartolina comprovante il mancato ritiro entro il decimo giorno - termine rilevante per legge ai fini del perfezionamento della notifica - ma nulla impediva al soggetto interessato di recarsi all'Ufficio Postale in data successiva per il ritiro degli atti (ovviamente nel termine di sei mesi oltre il quale il plico viene restituito al mittente).
Accertata la regolarità della notifica, peraltro in sé non oggetto di contestazione, il ricorrente pare attribuire la sua mancata conoscenza del giudizio a caso fortuito o forza maggiore, in quanto, subito dopo avere partecipato all'assemblea condominiale del 18.12.2024, si era recato a Vallo della Lucania per le festività; né i locatori, sentiti per gli auguri, avevano fatto alcun cenno all'intimazione.
Anzitutto, va evidenziato che in atti vi è la prova che le parti avevano già interloquito in ordine alla spese condominiali, la cui morosità era elevata e risalente anche agli anni precedenti;
inoltre, il ricorrente, in un periodo in cui si trovava con certezza a Riva del Garda, ovvero ottobre/novembre
2024, aveva ritenuto di non ritirare la raccomandata A1 spedita dal legale dei locatori proprio contestando la morosità (cfr. doc. 6 di parte resistente); non si è trattato dunque di una citazione a giudizio del tutto estemporanea.
In ogni caso, anche considerando la partenza del per Vallo della Lucania allo scopo di Pt_1 trascorrere le festività, egli non ha specificato quando è rientrato in Trentino;
in sostanza, la circostanza pagina 5 di 7 allegata non è neppure idonea, in sè, a spiegare, dal punto di vista fattuale, la mancata conoscenza del giudizio posto che a decorrere dal 27.12.2024 il plico contenente gli atti era a disposizione presso l'Ufficio Postale, nella cassetta delle lettere del vi erano la cartolina relativa al tentativo di Pt_1 notifica, la CAD e l'avviso ex art. 660 cpc mentre l'udienza si era tenuta il 12.02.2025.
E, poiché il ha fatto riferimento alle festività ben può ipotizzarsi che egli fosse tornato a Riva Pt_1 del Garda già dal 07.01.2025 o poco oltre sicchè aveva avuto tutto il tempo per ritirare il plico.
In ogni caso, va rilevato che, alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, il caso fortuito o la forza maggiore sono ravvisabili soltanto in eventi non imputabili all'intimato e non evitabili con l'ordinaria diligenza.
E' assolutamente consolidato il principio secondo cui la mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 18/04/1997).
Analogamente, con riferimento all'impossibilità a presenziare all'udienza per motivi di salute, è stato chiarito che, in caso di patologie del conduttore, non ogni infermità è rilevante essendo demandato al giudice l'accertamento, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie, dell'effettivo nesso di causalità tra il sinistro, la malattia che ne è derivata, e la mancata comparizione della parte (cfr. Cass Sez. 6 Ordinanza n. 3629 del 14/02/2018).
Sulla base di detti principi, non può ritenersi sussistente nella situazione di cui si tratta nè il caso fortuito né la forza maggiore.
E' documentato che il conduttore aveva accumulato una rilevante morosità per canoni, che ne era consapevole, che aveva iniziato a contestare alcuni conteggi dell'amministratore e che non aveva ritirato la raccomandata inviatagli dal legale dei locatori in un periodo in cui si trovava certamente a
Riva del Garda.
La notifica dell'intimazione è avvenuta successivamente a tali fatti e dopo che lo stesso conduttore aveva partecipato alla riunione di condominio.
E' noto soltanto che egli era partito per le festività per poi tornare presso la sua residenza abituale, come dimostrato dalla ricezione del precetto, personalmente, a marzo 2025; in detto contesto non è neppure credibile che egli non sapesse che vi era stata l'udienza per la convalida dello sfratto fino a alla ricezione del precetto, come sostenuto in atti, perché nella cassetta della posta vi erano necessariamente le cartoline relative alla notifica dell'intimazione per compiuta giacenza.
pagina 6 di 7 E, in ogni caso, non è ascrivibile a causa non imputabile al conduttore un'eventuale assenza protratta per ferie, dal momento che si tratta di scelta volontaria e consapevole a cui si sarebbe dovuto accompagnare il prudenziale accorgimento di disporre che altra persona potesse ricevere eventuali comunicazioni.
In conclusione l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è inammissibile non essendo provato che la presunta mancata conoscenza del giudizio da parte del sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. Pt_1
Come richiesto dalla parte resistente, unitamente alla presente decisione, ben può essere dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo n.45/2025 di data 14.02.2025 notificato in data 05.3.2025 (cfr. doc.
3 di parte resistente) e non opposto nel termine di quaranta giorni, spirato il 14.4.2025; infatti, il presente ricorso (se lo si intendesse qualificare anche quale opposizione al predetto decreto ingiuntivo) pur considerando l'atto rifiutato, è stato depositato per la prima volta in data 15.4.2025 .
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della trattazione cartolare.
Infine, vanno respinte sia la domanda di espunzione di frasi dall'atto di costituzione della parte resistente sia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della parte ricorrente in quanto le entrambe le parti hanno esposto argomenti funzionali alle proprie tesi, utilizzando reciprocamente modalità perentorie e decise ma limitate al contesto della propria costruzione difensiva (l'espunzione di frasi contenute in atti del fascicolo telematico sarebbe, peraltro, allo stato non attuabile).
PQM
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico, dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge il ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. depositato in data 15/16.4.2025 da Pt_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di sfratto per morosità di data 12.02.2025 del Tribunale
[...] di Rovereto.
Dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 45/2025 di data 14.02.2025 del Tribunale di Rovereto.
Condanna a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e cnpa.
Rovereto, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
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