Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1051
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità/illegittimità atto per mancanza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che, sebbene le spese di lite siano a carico della parte soccombente, l'art. 57 del DPR 131/1986 non esclude la responsabilità solidale al pagamento del tributo dovuto per la registrazione della sentenza. L'Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell'imposta a ciascuna delle parti in causa, sussistendo una responsabilità solidale passiva.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità atto per mancanza di responsabile solidale

    La Corte ha confermato la sussistenza della responsabilità solidale passiva, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell'imposta di registro a ciascuna delle parti in causa, indipendentemente dall'esito del giudizio civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1051
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1051
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo