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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 04 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2024-011-SC-000000638-0-001 IRROGAZIONI SAN 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria il 26.5.2025, notificato il 29.4.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE di Reggio Calabria, Iaria Filippo, nato a [...], in data [...], (C.F.CF_Ricorrente_1), in proprio come per legge rapp.to, difeso e domiciliato in Indirizzo_1, impugnava l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni N.2024/00ì11/SC/000000638/0/001, notificato a mezzo pec in data 14.03.2025, emesso dalla Direzione provinciale di Reggio Calabria Ufficio Territoriale di Locri (TDJ), in relazione alla sentenza civile n. 638/2024 emessa il 30.11.2024; sosteneva la nullità/illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva atteso di essere parte vittoriosa nella causa definita con la sentenza richiamata con condanna alle spese di altra parte soccombente, e per mancanza di responsabile solidale;
Concludeva chiedendo a questo giudice, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate, invocando il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.
All'udienza del 6 febbraio 2026, presente la parte resistente, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito dell'atto impugnato.
Infondato è il vizio di legittimità e di motivazione dedotto in base all'applicazione dell'art.57 del DPR
131/1986 e al D.Lgs. n.139 del 18 settembre 2024, per cui le spese di imposta degli atti giudiziari sono a carico della parte soccombente, condannata al pagamento delle spese di giudizio;
nel caso di specie effettivamente è parte resistente nel giudizio civile che, dichiarata soccombente nel giudizio, era tenuta alle spese di lite. Tuttavia, detto articolo non esclude la responsabilità solidale al pagamento del tributo dovuto per la registrazione della sentenza, atteso che la norma è stata modificata solo in relazione alla registrazione dei decreti ingiuntivi. Tant'è, al punto 1.1 è previsto che “l'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa”. Quindi posta la responsabilità solidale, per la riscossione del tributo in forma coattiva, tramite decreto ingiuntivo, l'Erario deve procedere prima verso il soccombente rispetto alla parte risultata vittoriosa. Al contrario nella fase non ancora di riscossione risulta non modificata l'opportunità della scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della riscossione dell'imposta di registro. Il primo comma dell'art. 57 della legge di registro dispone che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli art. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del
Codice di procedura civile salvo quanto previsto dal comma 1.1, ciò perché l'obbligazione solidale esprime una garanzia a favore del creditore d'imposta, che finchè non otterrà l'adempimento, può esigere il pagamento dai singoli condebitori e agire anche separatamente nei loro confronti.
La giurisprudenza del resto, in materia, è unanime nel ritenere che l'obbligo di pagare l'imposta di registro gravi sulla parte soccombente, tuttavia, detta condanna ha efficacia solo tra le parti e non è opponibile al fisco, sicchè l'Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell'imposta di registro a ciascuna delle due parti: sia cioè al soggetto che ha vinto, sia a quello che ha perso il processo. Sussiste quella che viene definita una «responsabilità solidale passiva». L'atto inoltre risulta adeguatamente motivato riportando chiaramente gli estremi del provvedimento da registrare, le parti e i necessari indicatori normativi che hanno comportato il calcolo dell'imposta, così come previsto dall'art. 54 comma 5 del TUR, in base al valore della causa.
Su tali considerazioni risiede la legittimità dell'avviso impugnato dal ricorrente che risulta validamente e legittimamente emesso.
Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate in p.l.r.p.t. resistente, a titolo di spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 04 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2024-011-SC-000000638-0-001 IRROGAZIONI SAN 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria il 26.5.2025, notificato il 29.4.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE di Reggio Calabria, Iaria Filippo, nato a [...], in data [...], (C.F.CF_Ricorrente_1), in proprio come per legge rapp.to, difeso e domiciliato in Indirizzo_1, impugnava l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni N.2024/00ì11/SC/000000638/0/001, notificato a mezzo pec in data 14.03.2025, emesso dalla Direzione provinciale di Reggio Calabria Ufficio Territoriale di Locri (TDJ), in relazione alla sentenza civile n. 638/2024 emessa il 30.11.2024; sosteneva la nullità/illegittimità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva atteso di essere parte vittoriosa nella causa definita con la sentenza richiamata con condanna alle spese di altra parte soccombente, e per mancanza di responsabile solidale;
Concludeva chiedendo a questo giudice, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate, invocando il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti.
All'udienza del 6 febbraio 2026, presente la parte resistente, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito dell'atto impugnato.
Infondato è il vizio di legittimità e di motivazione dedotto in base all'applicazione dell'art.57 del DPR
131/1986 e al D.Lgs. n.139 del 18 settembre 2024, per cui le spese di imposta degli atti giudiziari sono a carico della parte soccombente, condannata al pagamento delle spese di giudizio;
nel caso di specie effettivamente è parte resistente nel giudizio civile che, dichiarata soccombente nel giudizio, era tenuta alle spese di lite. Tuttavia, detto articolo non esclude la responsabilità solidale al pagamento del tributo dovuto per la registrazione della sentenza, atteso che la norma è stata modificata solo in relazione alla registrazione dei decreti ingiuntivi. Tant'è, al punto 1.1 è previsto che “l'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa”. Quindi posta la responsabilità solidale, per la riscossione del tributo in forma coattiva, tramite decreto ingiuntivo, l'Erario deve procedere prima verso il soccombente rispetto alla parte risultata vittoriosa. Al contrario nella fase non ancora di riscossione risulta non modificata l'opportunità della scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della riscossione dell'imposta di registro. Il primo comma dell'art. 57 della legge di registro dispone che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli art. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del
Codice di procedura civile salvo quanto previsto dal comma 1.1, ciò perché l'obbligazione solidale esprime una garanzia a favore del creditore d'imposta, che finchè non otterrà l'adempimento, può esigere il pagamento dai singoli condebitori e agire anche separatamente nei loro confronti.
La giurisprudenza del resto, in materia, è unanime nel ritenere che l'obbligo di pagare l'imposta di registro gravi sulla parte soccombente, tuttavia, detta condanna ha efficacia solo tra le parti e non è opponibile al fisco, sicchè l'Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell'imposta di registro a ciascuna delle due parti: sia cioè al soggetto che ha vinto, sia a quello che ha perso il processo. Sussiste quella che viene definita una «responsabilità solidale passiva». L'atto inoltre risulta adeguatamente motivato riportando chiaramente gli estremi del provvedimento da registrare, le parti e i necessari indicatori normativi che hanno comportato il calcolo dell'imposta, così come previsto dall'art. 54 comma 5 del TUR, in base al valore della causa.
Su tali considerazioni risiede la legittimità dell'avviso impugnato dal ricorrente che risulta validamente e legittimamente emesso.
Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 250,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate in p.l.r.p.t. resistente, a titolo di spese di lite.