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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.12.1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Montesanto
Vincenza Hellen, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
, Controparte_1
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saglimbene Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
E NEI CONFRONTI DI
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Pag. 1 di 4 – parte opposta contumace –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi ) e Controparte_1 CP_1 [...]
, opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 409/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25.07.2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 953/2024.
In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo, atteso che la controversia ha ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria in favore della la CP_1
quale ha sede nel Comune di Palermo.
Secondo la prospettazione dell'opponente, pertanto, troverebbe applicazione il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., richiamato anche dall'art. 20 c.p.c., trattandosi di obbligazione da adempiersi presso il domicilio del creditore. A sostegno della propria tesi, l'opponente ha ulteriormente osservato che a Palermo non solo sarebbe sorta l'obbligazione, ma risiederebbero anche i due coobbligati, anch'essi destinatari dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Costituitasi in data 18.06.2025, la ha aderito all'eccezione di CP_1
incompetenza sollevata dalla controparte.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 2.07.2025, dichiarata la contumacia di
[...]
, regolarmente citata e non costituita in giudizio, le Controparte_2
parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa, chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo.
Orbene, fatte queste premesse, occorre semplicemente prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la quale comporta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali (v., ex multis, Cass.
21300/2024).
Va dunque dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo.
Com'è noto, nel caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare la propria incompetenza e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò deve essere fatto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279, comma 1, c.p.c., atteso che “non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (v. Cass. n. 14594/2012; cfr. anche Cass. 15579/2019).
La controversia, previa indicazione del Tribunale di Palermo quale giudice territorialmente competente, potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice nel termine di cui al dispositivo, con la precisazione che, in caso di riassunzione, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come
Pag. 3 di 4 causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 1372/2016, Cass. 21297/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
PRENDE ATTO dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente;
DICHIARA la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente il Tribunale di Palermo;
REVOCA, per effetto, il decreto ingiuntivo n. 409/2024 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 25.07.2024;
ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. — la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.12.1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Montesanto
Vincenza Hellen, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
, Controparte_1
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saglimbene Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
E NEI CONFRONTI DI
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Pag. 1 di 4 – parte opposta contumace –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi ) e Controparte_1 CP_1 [...]
, opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 409/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25.07.2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 953/2024.
In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo, atteso che la controversia ha ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria in favore della la CP_1
quale ha sede nel Comune di Palermo.
Secondo la prospettazione dell'opponente, pertanto, troverebbe applicazione il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., richiamato anche dall'art. 20 c.p.c., trattandosi di obbligazione da adempiersi presso il domicilio del creditore. A sostegno della propria tesi, l'opponente ha ulteriormente osservato che a Palermo non solo sarebbe sorta l'obbligazione, ma risiederebbero anche i due coobbligati, anch'essi destinatari dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Costituitasi in data 18.06.2025, la ha aderito all'eccezione di CP_1
incompetenza sollevata dalla controparte.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 2.07.2025, dichiarata la contumacia di
[...]
, regolarmente citata e non costituita in giudizio, le Controparte_2
parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa, chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo.
Orbene, fatte queste premesse, occorre semplicemente prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la quale comporta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali (v., ex multis, Cass.
21300/2024).
Va dunque dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo.
Com'è noto, nel caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare la propria incompetenza e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò deve essere fatto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279, comma 1, c.p.c., atteso che “non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (v. Cass. n. 14594/2012; cfr. anche Cass. 15579/2019).
La controversia, previa indicazione del Tribunale di Palermo quale giudice territorialmente competente, potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice nel termine di cui al dispositivo, con la precisazione che, in caso di riassunzione, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come
Pag. 3 di 4 causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 1372/2016, Cass. 21297/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
PRENDE ATTO dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente;
DICHIARA la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente il Tribunale di Palermo;
REVOCA, per effetto, il decreto ingiuntivo n. 409/2024 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 25.07.2024;
ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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