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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 35543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35543/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LUCIA CINZIA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO ROSMINI 8 38068 ROVERETO presso il difensore avv. DI LUCIA CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER CP_1 P.IVA_2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv.
BORGONOVO WALTER FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) con la quale le si ingiungeva di pagare in favore della la somma di € 46.069,00 oltre interessi e spese a fronte delle CP_1 compravendite di cui alle fatture nn 2517228, la. 2517304 e 2518156, del novembre 2020. A sostengo dell'opposizione ha allegato:
- l'altrui inadempimento alla consegna del quantitativo di nastro dedotto nel contratto del 14 settembre 2020 come riconosciuto dalla stessa opposta in sede stragiudiziale la quale ebbe a comunicare il 25 novembre 2020 che Come anticipato dal nostro agente e Testimone_1 successivamente confermato tramite telefonata, abbiamo avuto delle problematiche tecniche per le quali parte del quantitativo acquistato per voi non sarà utilizzabile. Come promesso telefonicamente, mi sono personalmente impegnato ad acquistare sul mercato un quantitativo pagina 1 di 9 pari a 100 ton, che vi forniremo nelle date da Voi indicate “ ( All. 5)”. Inadempimento reiterato anche rispetto alla promessa della consegna delle citate 100 tonnellate di nastro scaturita dal rinnovato ordine del “14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”;
- la sussistenza di un danno, al tempo, di almeno € 46.069,00 “come indicato nella missiva del
02.03. 21 (All. 12) accompagnata da fattura n 1ABE-62 dd 03.03.21 emessa per “addebito per
DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (All.13)”. Importo sofferto per acquistare il materiale sostitutivo di quello inevaso presso altro fornitore vista la necessità di adempiere al proprio contratto di compravendita in confronto della Da Parte_2 qui il pagamento della minor somma che l'opposta ha defalcato dalla richiesta monitoria;
- la genericità della ragione addotta dall'opposta “impossibilità di reperire materiale nel mercato per note cause di forza maggiore “, nonnchè la contraddizione della asserita mancata accettazione dell'ordine del 14 dicembre 2020 “confermando quindi implicitamente che il contratto da adempiere era e restava quello di cui alla conferma del 14.09.20 - subito dopo si contraddice ritenendo l'ordine del 14.12.2020 come “emesso in sostituzione del precedente ordine del 14 settembre 2020”;
- in via riconvenzionale ha chiesto di “accertare e dichiarare che doveva e deve CP_1 risarcire dell'importo predetto - o di quello, maggiore o minore, che il Giudice Parte_1 riterrà equo e conforme a Giustizia -, accertando per l'effetto la legittimità della compensazione operata in sede stragiudiziale da ; Parte_1
A fronte di tale assetto assertivo ha concluso come segue:
“In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, respinta ogni diversa domanda e/o istanza:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10041/2022 d.d.
6.06.22 R.G. emesso nella procedura monitoria 12371/2022 del Tribunale di Milano, in quanto nullo, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto all'opposta per i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso accertare l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa, con risoluzione per inadempimento di del contratto intercorso tra CP_1 le parti;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la debenza, da parte della società ed a favore della CP_1 Parte_1 dell'importo di Euro 46.069,00 per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, e conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità della compensazione stragiudiziale operata da della somma di Euro 46.069,0,00 - o comunque, in ogni caso, della somma che il Giudice Parte_1 riterrà equa e conforme a Giustizia -, con maggiorazione per interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria;
- in subordine: accertato e dichiarato il credito risarcitorio spettante a con Parte_1 quantificazione del medesimo nella misura di Euro
46.069,0,00 o in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia, compensare il credito risarcitorio di con il credito oggetto di ricorso monitorio, con Parte_1
pagina 2 di 9 condanna di al pagamento del residuo, con maggiorazione per interessi legali e di mora CP_1
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con il favore di spese di giudizio e compensi del difensore, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori come per Legge”
Si è costituita con comparsa di costituzione del 25 gennaio 2023 la insistendo nella CP_1 pretesa creditoria e facendo presente:
• il carattere non contestato in nessun modo e sotto nessun profilo del credito per il prezzo residuo di 46.069,00 onde doveva intendersi riconosciuto ai sensi dell'art.115 c.p.c.;
• “che in origine erano effettivamente 190 le tonnellate che avrebbe dovuto fornire a CP_1 in aggiunta a quelle consegnate e fatturate in precedenza (e non pagate), ma poi – a Pt_1 seguito di specifico accordo intercorso tra e in considerazione dell' Pt_1 CP_1 Pt_2
'impazzimento' del mercato che vedremo meglio infra - erano state ridotte a 100 tonnellate…. Come da produzione in giudizio sub doc.n.1”;
• assenza di colpevolezza in capo all'opposta nella mancata consegna “nei termini delle 100 tonnellate di nastro zincato in questione non era stato dovuto a colpa di bensì alla CP_1 imprevista, imprevedibile ed assolutamente eccezionale situazione in cui si era venuto a trovare il mercato delle materie prime – in generale - e dell'acciaio - in particolare – che era letteralmente impazzito, del che pure forniamo prova documentale (doc.n.2)”;
• l'errato calcolo del controcredito (parametrato su 190 tonnellate di nastro in luogo delle 100 promesse) nonché il plastico vertiginoso aumento dei prezzi evincibile dalle produzioni avverse fino al 50% non rientrando “certo nell'alea normale ma sfora nell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 c.c.”. Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e tutte le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere a l'importo di euro 46.069,00, ovvero il CP_1 diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Sempre nel merito: occorrendo, dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta il contratto inter partes di cui in narrativa”.
Il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per le ragioni di cui all'ordinanza del 20 febbraio 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 29 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'opposta non avesse dedotto istanze istruttorie;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate
(cap, 1, 5, 8 e negativo, 15, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3,4, 79,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e valutava, 20, 21) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e documentale);
− rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
Va premesso che occorra svolgere un previo accertamento circa la sussistenza del credito invocato dalla quale prezzo del nastro zincato acquistato, e consegnato, alla per CP_1 Parte_1 poi andare ad accertare la sussistenza dell'inadempimento imputabile alla rispetto al CP_1 residuo oggetto del contratto di compravendita, previa verifica dell'esistenza ed incidenza della c.c. sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Da qui la individuazione, in caso affermativo, di un danno conseguenza da liquidare in considerazione al differenziale di prezzo, in negativo, subito dall'opponente per l'approvvigionamento alternativo e nei limiti del quantitativo pattuito a monte.
Il credito per il prezzo del materiale acquistato.
Esso appare incontestato nella sua valenza storica fattuale e documentato (dalla stessa opponente, peraltro- doc. 1 fasc. REMA) in quanto la ha agito in giudizio per la parte di prezzo CP_1 della compravendita relativa a 290 tonnellate di nastro zincato. Prezzo corrisposto solo in parte dalla quale residuo frutto dello ius retinendi pari al danno prospettato per l'inadempimento alla Parte_1 consegna dell'altra parte della merce e dei relativi costi sostenuti in via differenziale. Appare insito nella stessa difesa attorea il riconoscimento fattuale della sussistenza del credito avverso, azionato a fronte della merce consegnata e, quindi, dell'esecuzione corrispondente di quella parte di contratto.
Dopotutto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). La somma di € 46.069,00 è dovuta quale controprestazione dedotta in contratto. Non si comprende la postura giuridica assunta dalla difesa dell'opponente nel negare il fondamento del diritto sostanziale dell'opposta affermando una peculiarità del rapporto che non andrebbe visto in maniera atomistica ma quale “vicenda intera deve essere inquadrata in un rapporto di fornitura unitario, in cui la causa concreta dell'accordo, per le parti, era rispettivamente garantirsi una serie di forniture a tempi e prezzi certi per e garantirsi in anticipo l'acquisto di importanti quantità di Pt_1 materia prima da parte di (p. 1 memoria di replica CP_1 Parte_1 Nel panorama giuridico italiano non esiste alcun contratto tipico o socialmente tipico c.d. “di fornitura”. Trattasi di un'espressione “gergale” impropriamente utilizzata nella prassi per indicare rapporti giuridici e contrattuali diversi fra loro sia per struttura che funzione: contratto di compravendita (anche a consegne ripartite), appalto di servizi, somministrazione di consumo.,ecc. Spiegare o inquadrare l'odierna vicenda in tale fattispecie astratta non ha senso giuridico. Andando all'aspetto funzionale evocato dalla difesa attorea, la lettura del contratto n. 40004691 è qualificabile semplicemente come compravendita a consegne ripartite. Si tratta della declinazione esecutiva dilatata temporalmente del contratto di compravendita avente ad oggetto cose generiche
(come i nastri in parola). Essa è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (infra Cass. III, 11 novembre 2021, n. 33559). In questo caso comporta anche l'individuazione dei nastri ai fini dell'effetto reale secondo le caratteristiche tecniche e dimensionali specificate nel contratto, trattandosi di beni individuati nel genere e non nella singola individualità.
L'inadempimento della e la sua imputabilità ex art. 1218 c.c. CP_1 pagina 4 di 9 Come ricordato l'onere di provare di aver adempiuto o della sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del rapporto grava su chi li alleghi. Ad eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In questo caso risulta pacifico in causa che la non abbia consegnato cento tonnellate di CP_1 nastri zincati;
ne segue la necessità di accertare la fondatezza della duplice eccezione modificativa ed impeditiva sollevata da questa nel presente giudizio:
a) modificazione riduttiva del contratto originario con riferimento alla quantità finale da consegnare ovvero cento tonnellate in luogo delle 190 iniziali residuate dal contratto n.
40004691 così come evincibile dal successivo ordine del 14 dicembre 2020 (doc. 8 fasc. REMA);
b) insussistenza di una responsabilità imputabile per la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c..
La doglianza sub a) concerne l'individuazione del titolo rispetto al quale l'opponente ha affermato la responsabilità dell'opposta e, soprattutto, ha liquidato il danno sofferto quale differenziale di prezzo per l'acquisto in surroga (da altri venditori) di 194 tonnellate di nastro. L'eccezione modificativa del rapporto sollevata dalla è fondata e va accolta. Essa CP_1 persuade tanto sul piano logico che giudico alla luce dei documenti dimessi in atti e del comportamento successivamente tenuto, soprattutto dalla Parte_1
In primo luogo, la ha prodotto in giudizio il c.d. ordine allegato all'e- mail del 14 Parte_1 dicembre 2020 (doc. 8 fasc. . Già sul piano letterale dell'interpretazione del contratto (quale Pt_1 primo criterio esegetico ex artt. 1362 e ss. c.c.) non si può non convenire con l'approdo della convenuta circa la natura contrattuale dello stesso ed il suo carattere riduttivo. Non si comprende per quale ragione a fronte del primigenio contratto n. 40004691 le parti si siano premurate di formalizzare un nuovo ordine avente un oggetto minore e una diversa scaglionatura delle consegne ripartite previste in precedenza.
Atto dispositivo, peraltro, che è seguito ad un contatto ed accordo trilatero con la committente finale della ovvero la che abbisognava dei semilavorati della opponente per il Parte_1 Parte_2 confezionamento delle porte antincendio così da non bloccare la produzione. Non si comprende a proposito la “spiegazione” preventiva offerta dall'attrice già in citazione:” a cui seguiva, come da prassi affermatasi nell'ambito dei rapporti commerciali delle parti, un ordine da parte della Pt_1 verso del 14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”. CP_1 In disparte l'assenza di alcuna allegazione specifica né prova della citata prassi, il citato ordine segue ad una specifica e-mail con la quale si dava conto di specifici accordi a tre (doc. 7 fasc. ) con ciò Pt_1 declinando in termini contrattuali e vincolanti per le parti l'oggetto delle cose generiche vendute. Ciò a seguito delle non meglio difficoltà tecniche che la aveva manifestato in precedenza nel CP_1 consegnare tutte le 190 tonnellate prima promesse.
Questo assetto volontaristico trova, in secondo luogo, un conforto nello stesso comportamento tenuto dalla a fronte dell'inadempimento conclamato della nella consegna dei Parte_1 CP_1 nastri, di cui al citato ordine del 14 dicembre 2020, nei tempi ivi indicati. L'opponente, infatti, ha sollecitato tre volte – sempre all'avvicinarsi delle nuove scadenze delle consegne ripartite – pagina 5 di 9 l'esecuzione del contratto il 17 dicembre 2020, il 12 ed il 21 gennaio 2021 (docc. 9,10 e 11 fasc.
. Si riporta il contenuto della prima e-mail di sollecito (le altre hanno un tenore analogo) al fine Pt_1 di esaltarne l'oggetto e l'univoco riferimento all'inadempimento all'ordine del 14 dicembre 2020 e al quantitativo da esso evincibile.
(infra doc. 9 fasc. REMA). Alcun riferimento diretto o indiretto è stato svolto in relazione all'inadempimento della consegna di
190 tonnellate di nastri. Fatto che sarebbe stato naturale qualora non fosse intervenuto un accordo modificativo del contratto.
Le considerazioni attoree (ancora in memoria di replica) secondo cui:” In quel frangente, si Pt_1 limitò a precisare alcuni dati della fornitura, sul presupposto che quelle 100 tonnellate potessero davvero arrivare, senza rinunciare a nulla. Con il senno di poi, è evidente che prospettò la CP_1 possibilità di fornire in tempi brevi almeno una parte di materiale al solo fine di sviare l'attenzione di e dall'inadempimento, senza preoccuparsi di dare concreta esecuzione a quanto Pt_1 Pt_2 prospettato” paiono ricevere una smentita documentale. Ne segue che tanto il contegno successivo della creditrice quanto un'interpretazione secondo correttezza e buona fede del contesto negoziale conducono a ritenere fondata l'eccezione modificativa del rapporto sollevata dalla Controparte_1
Da qui si dovrà indagare l'eventuale responsabilità contrattuale e il conseguente risarcimento del danno subito dalla rispetto alla quantità di cento tonnellate. Parte_1
L'exceptio sub b) è infondata e va respinta. In via preliminare di merito va dato atto che la non ha agito in reconventio Controparte_1 reconventionis per la risoluzione del contratto del 14 dicembre 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
Questo contegno processuale già elide in radice la possibilità di far valere un asserito “impazzimento” dei prezzi di mercato delle materie prime quale fonte di esonero della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. La norma disciplina l'ipotesi della mancata esatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. La disposizione viene coordinata con l'art. 1256 c.c. che prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore (salvo il caso di prestazione dovuta nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, in cui la sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni libera la parte che ne è creditrice dall'obbligo di eseguire la prestazione corrispettiva;
l' art. 1463 c.c., dunque, pone a carico della parte debitrice il rischio di perdere la controprestazione. Le obbligazioni di consegnare cose di genere (denaro o merci)
pagina 6 di 9 sono considerate normalmente insuscettibili di estinzione per sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione (art. 1463 c.c.) in ossequio al principio genus numquam perit. Principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità: affinchè l'obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa dedotta in contratto possa estinguersi per la sopravvenuta impossibilità del primo di procurarsi la cosa stessa, in quanto non più prodotta o non più reperibile sul mercato, occorre che l'oggetto della vendita sia di specie determinata o appartenga ad un genere limitato;
in quest'ultimo caso, tuttavia, non basta una qualsiasi limitatezza, poiché, fermi restando i caratteri del genere, della specie e del tipo, i requisiti di composizione e di forma della cosa possono anche variare, senza che per ciò solo la cosa stessa passi da una specie, da un tipo o da un genere ad un altro, a meno che i contraenti non abbiano fatto preciso riferimento a determinate caratteristiche e le abbiano ritenute insostituibili, nel qual caso l'indagine va più specificamente portata sulla esistenza di tali particolari qualità, altrimenti indifferenti (ex multis Cass. II, 4 aprile 1987, n. 3267).
Al contrario, il rischio della sopravvenuta onerosità della prestazione che non si traduca in impossibilità di esecuzione, è, e resta, a carico del debitore, che rimane tenuto ad adempiere, salva anche in questo caso l'eventuale applicabilità del rimedio sinallagmatico della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione (art. 1467 c.c.).
E' evidente, quindi, che in difetto di una simile domanda giudiziale, costitutiva, l'opposta non possa certo valersi dell'allegazione dell'asserito aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima trattata, quale causa di esonero dalla responsabilità contrattuale e, quindi, dell'obbligo di risarcire il danno a fronte della pacifica mancata consegna delle cento tonnellate pattuite. Il contratto non può essere sciolto dal giudice e la parte liberata dall'obbligazione.
Ad abundatiam, peraltro, sia consentito comunque disattendere nel merito la difesa spesa anche innestandole (impropriamente) in una sorta di giudizio di inimputabilità dell'inadempimento (fatto come detto non corretto giuridicamente).
La stessa allegazione svolta sub a) deprime l'assunto della convenuta. Affermare che il 14 dicembre
2020 vi fosse stata una modificazione del contratto al ribasso elide in nuce la possibilità stessa di poter qualificare come imprevedibile e straordinario l'aumento dei prezzi avvenuto nello stesso periodo (seguendo l'allegazione della convenuta). L'assenza di uno iato temporale fra assunzione dell'obbligazione e sua esecuzione rende impossibile affermare che l'oscillazione del prezzo, a ritenerla rilevante nel giudizio ex art. 1467 comma secondo c.c., possa aver assunto i caratteri propri della tutela dalla eccessiva onerosità.
Si tratta di una decisione assunta sulla scorta della sola prospettazione della parte.
In definitiva va accertata la responsabilità contrattuale della la per l'inadempimento al CP_1 contratto di compravendita del 14 dicembre 2020.
Al danno evento segue, come allegato e provato, il danno- conseguenza subito dalla per Parte_1
l'acquisto dello stesso materiale da altri venditori a prezzi più alti di quelli dedotti. Il risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. cui fanno riferimento le disposizioni in materia di evizione costituisce il rimedio per far fronte al c.d. danno – conseguenza non potendosi appiattire sull'accertamento mero della responsabilità civile anche se di fonte contrattuale (inadempimento come danno – evento).
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da pagina 7 di 9 responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In questo caso si declina quale “perdita subita” (danno emergente) locuzione con la quale l'art. 1223
c.c. individua gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti o interveniendi (Cass. II, Ord. 3 settembre 2021, n. 23878; Cass. II, 10 marzo 2016, n. 4718; Cass. IIi, 10 novembre 2010, n. 22826). Come detto la sua liquidazione si rifa' soltanto in parte a quella offerta dall'attrice in quanto il danno risarcibile può essere perimetrato nell'ambito della somma sostenuta quale maggior prezzo della quantità di cento tonnellate di nastri ( e non 194 come detto in citazione).
Va dato atto che la parte ha dimostrato tutti gli esborsi subiti (docc. 22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31 fasc. REMA) e di cui aveva richiesto la rifusione già in sede stragiudiziale:” addebito per DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (docc. 12, e 13 fasc. REMA).
Il Tribunale, quindi, può esitare, con buona approssimazione, una liquidazione del danno fondata sul valore medio (€ 241,14) alla tonnellata dell'aumento subito, evincibile dalla tabella confezionata (ed incorporata) in citazione (p. 10), moltiplicata per cento ovvero € 24.114,28.
pagina 8 di 9 La va condannata al risarcimento del danno subito dalla liquidato in € CP_1 Parte_1
24.114,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 3 marzo 2021 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi reciproca sia in termini quantitativi che qualitativi con quel che ne segue sulla compensazione integrale delle stesse, comprese quelle della fase monitoria.
A tal fine il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) va revocato e la va condannata al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 46.069,00 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 CP_1 dalla scadenza delle fatture e fino al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• revoca il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022);
• condanna la al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
46.069,00 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al soddisfo;
• condanna al risarcimento del danno subito dalla liquidato in CP_1 Parte_1
24.114,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 3 marzo 2021 fino al soddisfo;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti (inclusa la fase monitoria).
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35543/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LUCIA CINZIA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO ROSMINI 8 38068 ROVERETO presso il difensore avv. DI LUCIA CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER CP_1 P.IVA_2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv.
BORGONOVO WALTER FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) con la quale le si ingiungeva di pagare in favore della la somma di € 46.069,00 oltre interessi e spese a fronte delle CP_1 compravendite di cui alle fatture nn 2517228, la. 2517304 e 2518156, del novembre 2020. A sostengo dell'opposizione ha allegato:
- l'altrui inadempimento alla consegna del quantitativo di nastro dedotto nel contratto del 14 settembre 2020 come riconosciuto dalla stessa opposta in sede stragiudiziale la quale ebbe a comunicare il 25 novembre 2020 che Come anticipato dal nostro agente e Testimone_1 successivamente confermato tramite telefonata, abbiamo avuto delle problematiche tecniche per le quali parte del quantitativo acquistato per voi non sarà utilizzabile. Come promesso telefonicamente, mi sono personalmente impegnato ad acquistare sul mercato un quantitativo pagina 1 di 9 pari a 100 ton, che vi forniremo nelle date da Voi indicate “ ( All. 5)”. Inadempimento reiterato anche rispetto alla promessa della consegna delle citate 100 tonnellate di nastro scaturita dal rinnovato ordine del “14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”;
- la sussistenza di un danno, al tempo, di almeno € 46.069,00 “come indicato nella missiva del
02.03. 21 (All. 12) accompagnata da fattura n 1ABE-62 dd 03.03.21 emessa per “addebito per
DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (All.13)”. Importo sofferto per acquistare il materiale sostitutivo di quello inevaso presso altro fornitore vista la necessità di adempiere al proprio contratto di compravendita in confronto della Da Parte_2 qui il pagamento della minor somma che l'opposta ha defalcato dalla richiesta monitoria;
- la genericità della ragione addotta dall'opposta “impossibilità di reperire materiale nel mercato per note cause di forza maggiore “, nonnchè la contraddizione della asserita mancata accettazione dell'ordine del 14 dicembre 2020 “confermando quindi implicitamente che il contratto da adempiere era e restava quello di cui alla conferma del 14.09.20 - subito dopo si contraddice ritenendo l'ordine del 14.12.2020 come “emesso in sostituzione del precedente ordine del 14 settembre 2020”;
- in via riconvenzionale ha chiesto di “accertare e dichiarare che doveva e deve CP_1 risarcire dell'importo predetto - o di quello, maggiore o minore, che il Giudice Parte_1 riterrà equo e conforme a Giustizia -, accertando per l'effetto la legittimità della compensazione operata in sede stragiudiziale da ; Parte_1
A fronte di tale assetto assertivo ha concluso come segue:
“In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, respinta ogni diversa domanda e/o istanza:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10041/2022 d.d.
6.06.22 R.G. emesso nella procedura monitoria 12371/2022 del Tribunale di Milano, in quanto nullo, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto all'opposta per i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso accertare l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa, con risoluzione per inadempimento di del contratto intercorso tra CP_1 le parti;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la debenza, da parte della società ed a favore della CP_1 Parte_1 dell'importo di Euro 46.069,00 per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, e conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità della compensazione stragiudiziale operata da della somma di Euro 46.069,0,00 - o comunque, in ogni caso, della somma che il Giudice Parte_1 riterrà equa e conforme a Giustizia -, con maggiorazione per interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria;
- in subordine: accertato e dichiarato il credito risarcitorio spettante a con Parte_1 quantificazione del medesimo nella misura di Euro
46.069,0,00 o in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia, compensare il credito risarcitorio di con il credito oggetto di ricorso monitorio, con Parte_1
pagina 2 di 9 condanna di al pagamento del residuo, con maggiorazione per interessi legali e di mora CP_1
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con il favore di spese di giudizio e compensi del difensore, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori come per Legge”
Si è costituita con comparsa di costituzione del 25 gennaio 2023 la insistendo nella CP_1 pretesa creditoria e facendo presente:
• il carattere non contestato in nessun modo e sotto nessun profilo del credito per il prezzo residuo di 46.069,00 onde doveva intendersi riconosciuto ai sensi dell'art.115 c.p.c.;
• “che in origine erano effettivamente 190 le tonnellate che avrebbe dovuto fornire a CP_1 in aggiunta a quelle consegnate e fatturate in precedenza (e non pagate), ma poi – a Pt_1 seguito di specifico accordo intercorso tra e in considerazione dell' Pt_1 CP_1 Pt_2
'impazzimento' del mercato che vedremo meglio infra - erano state ridotte a 100 tonnellate…. Come da produzione in giudizio sub doc.n.1”;
• assenza di colpevolezza in capo all'opposta nella mancata consegna “nei termini delle 100 tonnellate di nastro zincato in questione non era stato dovuto a colpa di bensì alla CP_1 imprevista, imprevedibile ed assolutamente eccezionale situazione in cui si era venuto a trovare il mercato delle materie prime – in generale - e dell'acciaio - in particolare – che era letteralmente impazzito, del che pure forniamo prova documentale (doc.n.2)”;
• l'errato calcolo del controcredito (parametrato su 190 tonnellate di nastro in luogo delle 100 promesse) nonché il plastico vertiginoso aumento dei prezzi evincibile dalle produzioni avverse fino al 50% non rientrando “certo nell'alea normale ma sfora nell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 c.c.”. Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e tutte le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere a l'importo di euro 46.069,00, ovvero il CP_1 diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Sempre nel merito: occorrendo, dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta il contratto inter partes di cui in narrativa”.
Il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per le ragioni di cui all'ordinanza del 20 febbraio 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 29 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'opposta non avesse dedotto istanze istruttorie;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate
(cap, 1, 5, 8 e negativo, 15, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3,4, 79,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e valutava, 20, 21) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e documentale);
− rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
Va premesso che occorra svolgere un previo accertamento circa la sussistenza del credito invocato dalla quale prezzo del nastro zincato acquistato, e consegnato, alla per CP_1 Parte_1 poi andare ad accertare la sussistenza dell'inadempimento imputabile alla rispetto al CP_1 residuo oggetto del contratto di compravendita, previa verifica dell'esistenza ed incidenza della c.c. sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Da qui la individuazione, in caso affermativo, di un danno conseguenza da liquidare in considerazione al differenziale di prezzo, in negativo, subito dall'opponente per l'approvvigionamento alternativo e nei limiti del quantitativo pattuito a monte.
Il credito per il prezzo del materiale acquistato.
Esso appare incontestato nella sua valenza storica fattuale e documentato (dalla stessa opponente, peraltro- doc. 1 fasc. REMA) in quanto la ha agito in giudizio per la parte di prezzo CP_1 della compravendita relativa a 290 tonnellate di nastro zincato. Prezzo corrisposto solo in parte dalla quale residuo frutto dello ius retinendi pari al danno prospettato per l'inadempimento alla Parte_1 consegna dell'altra parte della merce e dei relativi costi sostenuti in via differenziale. Appare insito nella stessa difesa attorea il riconoscimento fattuale della sussistenza del credito avverso, azionato a fronte della merce consegnata e, quindi, dell'esecuzione corrispondente di quella parte di contratto.
Dopotutto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). La somma di € 46.069,00 è dovuta quale controprestazione dedotta in contratto. Non si comprende la postura giuridica assunta dalla difesa dell'opponente nel negare il fondamento del diritto sostanziale dell'opposta affermando una peculiarità del rapporto che non andrebbe visto in maniera atomistica ma quale “vicenda intera deve essere inquadrata in un rapporto di fornitura unitario, in cui la causa concreta dell'accordo, per le parti, era rispettivamente garantirsi una serie di forniture a tempi e prezzi certi per e garantirsi in anticipo l'acquisto di importanti quantità di Pt_1 materia prima da parte di (p. 1 memoria di replica CP_1 Parte_1 Nel panorama giuridico italiano non esiste alcun contratto tipico o socialmente tipico c.d. “di fornitura”. Trattasi di un'espressione “gergale” impropriamente utilizzata nella prassi per indicare rapporti giuridici e contrattuali diversi fra loro sia per struttura che funzione: contratto di compravendita (anche a consegne ripartite), appalto di servizi, somministrazione di consumo.,ecc. Spiegare o inquadrare l'odierna vicenda in tale fattispecie astratta non ha senso giuridico. Andando all'aspetto funzionale evocato dalla difesa attorea, la lettura del contratto n. 40004691 è qualificabile semplicemente come compravendita a consegne ripartite. Si tratta della declinazione esecutiva dilatata temporalmente del contratto di compravendita avente ad oggetto cose generiche
(come i nastri in parola). Essa è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (infra Cass. III, 11 novembre 2021, n. 33559). In questo caso comporta anche l'individuazione dei nastri ai fini dell'effetto reale secondo le caratteristiche tecniche e dimensionali specificate nel contratto, trattandosi di beni individuati nel genere e non nella singola individualità.
L'inadempimento della e la sua imputabilità ex art. 1218 c.c. CP_1 pagina 4 di 9 Come ricordato l'onere di provare di aver adempiuto o della sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del rapporto grava su chi li alleghi. Ad eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In questo caso risulta pacifico in causa che la non abbia consegnato cento tonnellate di CP_1 nastri zincati;
ne segue la necessità di accertare la fondatezza della duplice eccezione modificativa ed impeditiva sollevata da questa nel presente giudizio:
a) modificazione riduttiva del contratto originario con riferimento alla quantità finale da consegnare ovvero cento tonnellate in luogo delle 190 iniziali residuate dal contratto n.
40004691 così come evincibile dal successivo ordine del 14 dicembre 2020 (doc. 8 fasc. REMA);
b) insussistenza di una responsabilità imputabile per la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c..
La doglianza sub a) concerne l'individuazione del titolo rispetto al quale l'opponente ha affermato la responsabilità dell'opposta e, soprattutto, ha liquidato il danno sofferto quale differenziale di prezzo per l'acquisto in surroga (da altri venditori) di 194 tonnellate di nastro. L'eccezione modificativa del rapporto sollevata dalla è fondata e va accolta. Essa CP_1 persuade tanto sul piano logico che giudico alla luce dei documenti dimessi in atti e del comportamento successivamente tenuto, soprattutto dalla Parte_1
In primo luogo, la ha prodotto in giudizio il c.d. ordine allegato all'e- mail del 14 Parte_1 dicembre 2020 (doc. 8 fasc. . Già sul piano letterale dell'interpretazione del contratto (quale Pt_1 primo criterio esegetico ex artt. 1362 e ss. c.c.) non si può non convenire con l'approdo della convenuta circa la natura contrattuale dello stesso ed il suo carattere riduttivo. Non si comprende per quale ragione a fronte del primigenio contratto n. 40004691 le parti si siano premurate di formalizzare un nuovo ordine avente un oggetto minore e una diversa scaglionatura delle consegne ripartite previste in precedenza.
Atto dispositivo, peraltro, che è seguito ad un contatto ed accordo trilatero con la committente finale della ovvero la che abbisognava dei semilavorati della opponente per il Parte_1 Parte_2 confezionamento delle porte antincendio così da non bloccare la produzione. Non si comprende a proposito la “spiegazione” preventiva offerta dall'attrice già in citazione:” a cui seguiva, come da prassi affermatasi nell'ambito dei rapporti commerciali delle parti, un ordine da parte della Pt_1 verso del 14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”. CP_1 In disparte l'assenza di alcuna allegazione specifica né prova della citata prassi, il citato ordine segue ad una specifica e-mail con la quale si dava conto di specifici accordi a tre (doc. 7 fasc. ) con ciò Pt_1 declinando in termini contrattuali e vincolanti per le parti l'oggetto delle cose generiche vendute. Ciò a seguito delle non meglio difficoltà tecniche che la aveva manifestato in precedenza nel CP_1 consegnare tutte le 190 tonnellate prima promesse.
Questo assetto volontaristico trova, in secondo luogo, un conforto nello stesso comportamento tenuto dalla a fronte dell'inadempimento conclamato della nella consegna dei Parte_1 CP_1 nastri, di cui al citato ordine del 14 dicembre 2020, nei tempi ivi indicati. L'opponente, infatti, ha sollecitato tre volte – sempre all'avvicinarsi delle nuove scadenze delle consegne ripartite – pagina 5 di 9 l'esecuzione del contratto il 17 dicembre 2020, il 12 ed il 21 gennaio 2021 (docc. 9,10 e 11 fasc.
. Si riporta il contenuto della prima e-mail di sollecito (le altre hanno un tenore analogo) al fine Pt_1 di esaltarne l'oggetto e l'univoco riferimento all'inadempimento all'ordine del 14 dicembre 2020 e al quantitativo da esso evincibile.
(infra doc. 9 fasc. REMA). Alcun riferimento diretto o indiretto è stato svolto in relazione all'inadempimento della consegna di
190 tonnellate di nastri. Fatto che sarebbe stato naturale qualora non fosse intervenuto un accordo modificativo del contratto.
Le considerazioni attoree (ancora in memoria di replica) secondo cui:” In quel frangente, si Pt_1 limitò a precisare alcuni dati della fornitura, sul presupposto che quelle 100 tonnellate potessero davvero arrivare, senza rinunciare a nulla. Con il senno di poi, è evidente che prospettò la CP_1 possibilità di fornire in tempi brevi almeno una parte di materiale al solo fine di sviare l'attenzione di e dall'inadempimento, senza preoccuparsi di dare concreta esecuzione a quanto Pt_1 Pt_2 prospettato” paiono ricevere una smentita documentale. Ne segue che tanto il contegno successivo della creditrice quanto un'interpretazione secondo correttezza e buona fede del contesto negoziale conducono a ritenere fondata l'eccezione modificativa del rapporto sollevata dalla Controparte_1
Da qui si dovrà indagare l'eventuale responsabilità contrattuale e il conseguente risarcimento del danno subito dalla rispetto alla quantità di cento tonnellate. Parte_1
L'exceptio sub b) è infondata e va respinta. In via preliminare di merito va dato atto che la non ha agito in reconventio Controparte_1 reconventionis per la risoluzione del contratto del 14 dicembre 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
Questo contegno processuale già elide in radice la possibilità di far valere un asserito “impazzimento” dei prezzi di mercato delle materie prime quale fonte di esonero della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. La norma disciplina l'ipotesi della mancata esatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. La disposizione viene coordinata con l'art. 1256 c.c. che prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore (salvo il caso di prestazione dovuta nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, in cui la sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni libera la parte che ne è creditrice dall'obbligo di eseguire la prestazione corrispettiva;
l' art. 1463 c.c., dunque, pone a carico della parte debitrice il rischio di perdere la controprestazione. Le obbligazioni di consegnare cose di genere (denaro o merci)
pagina 6 di 9 sono considerate normalmente insuscettibili di estinzione per sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione (art. 1463 c.c.) in ossequio al principio genus numquam perit. Principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità: affinchè l'obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa dedotta in contratto possa estinguersi per la sopravvenuta impossibilità del primo di procurarsi la cosa stessa, in quanto non più prodotta o non più reperibile sul mercato, occorre che l'oggetto della vendita sia di specie determinata o appartenga ad un genere limitato;
in quest'ultimo caso, tuttavia, non basta una qualsiasi limitatezza, poiché, fermi restando i caratteri del genere, della specie e del tipo, i requisiti di composizione e di forma della cosa possono anche variare, senza che per ciò solo la cosa stessa passi da una specie, da un tipo o da un genere ad un altro, a meno che i contraenti non abbiano fatto preciso riferimento a determinate caratteristiche e le abbiano ritenute insostituibili, nel qual caso l'indagine va più specificamente portata sulla esistenza di tali particolari qualità, altrimenti indifferenti (ex multis Cass. II, 4 aprile 1987, n. 3267).
Al contrario, il rischio della sopravvenuta onerosità della prestazione che non si traduca in impossibilità di esecuzione, è, e resta, a carico del debitore, che rimane tenuto ad adempiere, salva anche in questo caso l'eventuale applicabilità del rimedio sinallagmatico della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione (art. 1467 c.c.).
E' evidente, quindi, che in difetto di una simile domanda giudiziale, costitutiva, l'opposta non possa certo valersi dell'allegazione dell'asserito aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima trattata, quale causa di esonero dalla responsabilità contrattuale e, quindi, dell'obbligo di risarcire il danno a fronte della pacifica mancata consegna delle cento tonnellate pattuite. Il contratto non può essere sciolto dal giudice e la parte liberata dall'obbligazione.
Ad abundatiam, peraltro, sia consentito comunque disattendere nel merito la difesa spesa anche innestandole (impropriamente) in una sorta di giudizio di inimputabilità dell'inadempimento (fatto come detto non corretto giuridicamente).
La stessa allegazione svolta sub a) deprime l'assunto della convenuta. Affermare che il 14 dicembre
2020 vi fosse stata una modificazione del contratto al ribasso elide in nuce la possibilità stessa di poter qualificare come imprevedibile e straordinario l'aumento dei prezzi avvenuto nello stesso periodo (seguendo l'allegazione della convenuta). L'assenza di uno iato temporale fra assunzione dell'obbligazione e sua esecuzione rende impossibile affermare che l'oscillazione del prezzo, a ritenerla rilevante nel giudizio ex art. 1467 comma secondo c.c., possa aver assunto i caratteri propri della tutela dalla eccessiva onerosità.
Si tratta di una decisione assunta sulla scorta della sola prospettazione della parte.
In definitiva va accertata la responsabilità contrattuale della la per l'inadempimento al CP_1 contratto di compravendita del 14 dicembre 2020.
Al danno evento segue, come allegato e provato, il danno- conseguenza subito dalla per Parte_1
l'acquisto dello stesso materiale da altri venditori a prezzi più alti di quelli dedotti. Il risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. cui fanno riferimento le disposizioni in materia di evizione costituisce il rimedio per far fronte al c.d. danno – conseguenza non potendosi appiattire sull'accertamento mero della responsabilità civile anche se di fonte contrattuale (inadempimento come danno – evento).
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da pagina 7 di 9 responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In questo caso si declina quale “perdita subita” (danno emergente) locuzione con la quale l'art. 1223
c.c. individua gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti o interveniendi (Cass. II, Ord. 3 settembre 2021, n. 23878; Cass. II, 10 marzo 2016, n. 4718; Cass. IIi, 10 novembre 2010, n. 22826). Come detto la sua liquidazione si rifa' soltanto in parte a quella offerta dall'attrice in quanto il danno risarcibile può essere perimetrato nell'ambito della somma sostenuta quale maggior prezzo della quantità di cento tonnellate di nastri ( e non 194 come detto in citazione).
Va dato atto che la parte ha dimostrato tutti gli esborsi subiti (docc. 22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31 fasc. REMA) e di cui aveva richiesto la rifusione già in sede stragiudiziale:” addebito per DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (docc. 12, e 13 fasc. REMA).
Il Tribunale, quindi, può esitare, con buona approssimazione, una liquidazione del danno fondata sul valore medio (€ 241,14) alla tonnellata dell'aumento subito, evincibile dalla tabella confezionata (ed incorporata) in citazione (p. 10), moltiplicata per cento ovvero € 24.114,28.
pagina 8 di 9 La va condannata al risarcimento del danno subito dalla liquidato in € CP_1 Parte_1
24.114,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 3 marzo 2021 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi reciproca sia in termini quantitativi che qualitativi con quel che ne segue sulla compensazione integrale delle stesse, comprese quelle della fase monitoria.
A tal fine il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) va revocato e la va condannata al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 46.069,00 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 CP_1 dalla scadenza delle fatture e fino al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• revoca il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022);
• condanna la al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
46.069,00 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al soddisfo;
• condanna al risarcimento del danno subito dalla liquidato in CP_1 Parte_1
24.114,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dal 3 marzo 2021 fino al soddisfo;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti (inclusa la fase monitoria).
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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