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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5531/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. RT CA
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv. Nunzi pres. in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MILITO PAGLIARA DRINGA avv. Ercole pres. in sost.
Controparte_2
Avv. NANNI NICOLA avv. Napoli pres. in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte decide la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IL PRESIDENTE
RT CA
IA RI SA
Assistente giudiziario
R.G. 5531/2019 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16-12-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1 Berardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, p.le Clodio 13, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado - appellante. E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_2 C.F._2 Nanni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via della Giuliana 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione - appellata. E
c.f. , con sede legale in Bologna, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Procuratore ad negotia dott. , in forza di procura speciale del 28- Controparte_3
5-2021 autenticata con atto del Notaio i Bologna, Rep. 95130, Racc. Persona_1 11214, rappresentata e difesa dall'Avv. Dringa Milito Pagliara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26-9-2013 – appellata. FATTO
, con atto di citazione notificato il 27-11-2015 aveva citato in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Roma la e , e premesso Controparte_4 Controparte_2 che il giorno 20-9-2001, quando aveva 19 anni, alle ore 17.15 circa, mentre, si trovava alla guida del motociclo Honda Sky tg. 5GMA7, assicurato presso la Controparte_4 percorrendo sulla corsia di destra la via Isacco Newton di Roma, in direzione via Portuense,
“veniva violentemente in collisione” con la autovettura FI PA, tg. Roma 88200Z, di proprietà di , assicurata presso la e condotta Controparte_2 Controparte_4 nella occasione da , la quale, ferma sulla corsia di emergenza della carreggiata, CP_5 ripartiva improvvisamente senza azionare le frecce tentando di immettersi nella corsia di utenza del motociclo che in quel momento sopraggiungeva;
che a nulla erano valsi i tentativi dell'attore di evitare l'impatto che avveniva con lo spigolo posteriore/fiancata sinistra dell'autovettura; che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Vigili Urbani che redigeva relazione che allegava in giudizio;
che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni (per diagnosi di frattura dell'epifisi radiale;
sospetta frattura dell'acetabolo destro;
frattura scomposta del III° medio dialisi femorale) con invalidità permanente del 35%; tutto ciò premesso, aveva chiesto accertarsi la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura e condannarsi in solido la proprietaria dell'autovettura e la Controparte_2 Compagnia di assicurazioni garante per l risarcimento dei danni derivanti Controparte_6 da compromissione della integrità psicofisica, determinati alla attualità sulla base delle Tabelle di Milano in “euro 224.601,00 per I.P. pari al 35 %, euro 8.700/00 per l'I.T.A. (60) ed euro 4.350/00 per l'I.T.P. (60), per un totale di euro 235.583/00”, con adeguamento per personalizzazione di almeno un ulteriore 25%, oltre al danno fisiognomico e da capacità lavorativa generica e specifica, oltre spese mediche per complessivi euro 2.605,37,
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comprese le spese di c.t.p., ed oltre gli interessi dal fatto lesivo al soddisfo (moratori dalla domanda giudiziale) e rivalutazione monetaria. Si erano costituiti e , entrambi Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'intervenuta prescrizione;
affermando che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore; contestando la misura del danno richiesto ( CP_4 anche eccependo il passaggio in giudicato della sentenza emessa in altro giudizio riguardante il medesimo sinistro). L'adito Tribunale, dopo avere espletato c.t.u. medico – legale ed istruttoria testimoniale, con la sentenza definitiva n. 13957/2019 depositata il 2-7-2019 (notificata il 3-7-2019), aveva rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese in favore di CP_4 liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori e posto a carico dell'attore le spese della c.t.u. liquidate in euro 500,00. A seguito di istanza di , con provvedimento dell'11-7-2019 il Tribunale Controparte_2 disponeva la correzione di errore materiale nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, in particolare ponendo le spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta, quindi anche di . Controparte_2
con atto di citazione notificato il 26-9-2019 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di “accertare l'esclusiva responsabilità nel sinistro della sig.ra , e per l'effetto condannarLa unitamente e Controparte_2 solidamente all' in persona del L.R.P.T., all'integrale risarcimento del Controparte_4 danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante, quantificato come da C.T.U. espletata…. o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia come contenuto anche nella comparsa conclusionale di primo grado …. rivalutato e maggiorato degli interessi legali dal fatto alla domanda e moratori dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese medico – legali anticipate, delle spese e compensi per l'assistenza stragiudiziale e di quelle sostenute ed anticipate per il giudizio di primo grado, da distrarsi….; in subordine: qualora l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga una responsabilità concorsuale nell'evento dei due conducenti, condannare le appellate unitamente ed in solido tra di loro pro-quota rispetto a quanto sopra indicato ed alle spese e compensi stragiudiziali e di lite sulla base del decisum da distrarsi. Con restituzione di quanto eventualmente medio- tempore corrisposto…”. Si è costituita con comparsa depositata in data 13-12-2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese. Si è costituita con comparsa depositata in data 20-12-2019 chiedendo Controparte_2 di respingersi l'appello ed in via subordinata di provvedere sulla correzione dell'errore materiale, con condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore delle spese di lite di primo grado e delle spese di lite del secondo grado;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare tenuta a tenerla Controparte_4 indenne e manlevarla. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente;
la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. DIRITTO Il Tribunale con la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che sussisteva la proponibilità della domanda, per essere stata la richiesta di risarcimento formulata tempestivamente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969; dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione, per avere l'attore provato di avere tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione;
e dopo avere rigettato l'eccezione di giudicato, poiché il dedotto procedimento (di cui nella sentenza non sono indicati gli estremi), instaurato a causa dello stesso sinistro, era stato dichiarato inammissibile e l'attore non vi aveva fatto parte, così ha motivato il rigetto nel merito della domanda attorea:
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“…. In ordine all'incidente è stato depositato il verbale redatto dai Vigili Urbani intervenuti i quali hanno indicato che il veicolo FI PA era stato trovato parcheggiato all'interno della corsia di emergenza mentre il motociclo venne trovato al termine di tracce di scarrocciamento ed incisione presenti sull'asfalto ed estese per poco più di dodici metri al centro tra le due corsie di marcia. Dette tracce di incisione, come constatato dai Vigili Urbani iniziavano all'interno della corsia di emergenza e sempre sulla corsia di emergenza ed all'interno della stessa i Vigili avevano trovato una traccia lasciata dal penumatico posteriore sinistro della FI PA, al termine della quale traccia era stato trovato fermo il veicolo stesso. Sul veicolo FI PA era stata constatata la presenza della rottura con distacco del paraurti posteriore, la rottura del gruppo ottico posteriore sinistro, la rottura del penumatico posteriore sinistro, l'ammaccatura del cofano posteriore sinistro, del fascino posteriore lato sinistro, del parafango posteriore sinistro, del cerchione posteriore sinistro, abrasioni al parafango posteriore sinistro all'altezza del montante posteriore e del passaruota sinistro ruota e cerchione sinistri. Il ciclomotore aveva riportato la distruzione di tutta la parte anteriore e della fiancata destra fino al carter destro, rottura del parabrezza, freccia posteriore sinistra, graffi ed abrasioni su tutta la carrozzeria. Le tracce dell'urto sono compatibili solo con un urto posteriore laterale del veicolo FI PA da parte del ciclomotore, veicolo che si trovava fermo e in frenata sulla corsia di emergenza, come dimostrata dalla traccia di abrasione lasciata dal pneumatico posteriore della FI PA, traccia lunga un metro e che si arrestava all'altezza del penumatico posteriore sinistro del veicolo a dimostrazione del fatto che lo stesso si era mosso in avanti di un metro per effetto dell'urto e la traiettoria rettilinea della abrasione dimostra che il veicolo si era mosso in avanti nella stessa posizione in cui si trovava, vale a dire sulla corsia di emergenza ed in posizione accostata al marciapiede. Ulteriore conferma del fatto che l'urto avvenne nella corsia di emergenza è rappresentata dal fatto che le tracce di incisione lasciate sull'asfalto dal ciclomotore iniziavano all'interno della corsia di emergenza. Segno che il ciclomotore si trovava all'interno della corsia di emergenza quando aveva urtato contro la parte posteriore laterale del veicolo FI PA. Sulla base dei riscontri oggettivi raccolti dai Vigili Urbani non appare credibile la dichiarazione resa in giudizio dalla teste, peraltro neppure indicata come presente al fatto dall'attore nella dichiarazione resa ai Vigili Urbani pur essendo a conoscenza della dichiarazione resa dalla conducente del veicolo che aveva descritto l'incidente come un tamponamento, che ha riferito di un urto avvenuto mentre il veicolo si reimmetteva sulla corsia di marcia, in quanto in questo caso il veicolo si sarebbe trovato in posizione obliqua rispetto al ciclomotore e quindi non solo non avrebbero potuto essere lasciate le tracce sull'asfalto la cui presenza è stata constatata dai Vigili Urbani intervenuti, ma avrebbero dovuto essere trovate tracce di urto sulla fiancata laterale centrale ed anteriore della FI PA che si sarebbe trovata in posizione obliqua rispetto al ciclomotore, con la parte posteriore sinistra collocata più a destra e la parte anteriore sinistra ben all'interno della corsia di marcia. In ogni caso in tale posizione il pneumatico posteriore sinistro non avrebbe potuto lasciare una traccia di frenata rettilinea e lunga un metro al termine della quale si trovava il penumatico stesso con il veicolo parallelo ed in prossimità del marciapiede. Di conseguenza si deve ritenere che si sia trattato di un tamponamento. Sotto questo aspetto occorre tenere presente che in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia (Cass. Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18884; Cass. Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17206; Cass. Sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193) e ancora che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de
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facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile…. Di conseguenza l'attore non ha assolto all'onere della prova che su di lui incombeva per superare la presunzione di responsabilità in caso di tamponamento dal momento che, per superare tale presunzione, avrebbe dovuto provare il comportamento di guida anomalo del veicolo che lo precedeva, circostanza della quale non vi è prova credibile nel presente giudizio in considerazione dei riscontri concreti emergenti dal verbale dei Vigili Urbani, riscontri che appaiono incompatibili con il racconto effettuato dalla teste la cui [ ] presenza non è stata mai evidenziata nelle lettere inviate per chiedere il risarcimento del danno e neppure nella proposta di negoziazione assistita. La verificazione del contatto appare comunque indice del mancato rispetto da parte dell'attore della distanza di sicurezza, non essendo emerso alcun riscontro di natura probatoria del fatto che il veicolo
[ ] si fosse repentinamente immesso sulla sua corsia di marcia. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice….”. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“1) Errata/omessa motivazione in ordine: - all'effettiva istruttoria svolta, - alla - infedele- ricostruzione del fatto storico e delle risultanze dei V.V.U.U. intervenuti;
- all'individuazione delle norme che regolano la circolazione stradale;
- alle violazioni al C.d.s. - certa e non contestata per l'appellata e presunta per l'appellante; richiesta di - effettivo – “ri”esame della dinamica, dell'individuazione delle norme violate, delle responsabilità dei due conducenti e complessivamente, del merito della vicenda”. L'appellante si duole, in particolare, della errata ricostruzione dell'evento storico e della attribuzione all'appellante della integrale responsabilità del sinistro;
sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione che se la vettura FI non fosse stata posizionata sulla corsia di emergenza, l'evento non sarebbe accaduto;
poiché, invece, la conducente della FI PA aveva arrestato e posteggiato la vettura sulla corsia di emergenza, si sarebbe dovuto affermare la sua concorsuale se non esclusiva responsabilità nell'accadimento del sinistro. Afferma ancora l'appellante che la conducente della FI PA nel tentativo di immettersi nel corso di marcia, non accortasi del sopraggiungere del ciclomotore, una volta ricevuto il violento impatto da parte del medesimo, aveva istintivamente azionato i freni tentando di riavvicinarsi alla propria destra. In conclusione, secondo l'appellante, il comportamento della conducente della FI PA “non si presta ad andare esente da censure, avendo illegittimamente arrestato e/o posteggiato la vettura sulla corsia di emergenza nonostante non vi fosse alcun evento legittimante, violando a sua volta gli artt. 3, 140 e 158 del c.d.s.”. Con il secondo motivo di appello - “2) nullità della correzione della sentenza per violazione del contraddittorio, ex artt. 111 Cost., 132 e 288 c.p.c. - l'appellante si duole della avvenuta correzione materiale della sentenza, “per essere stata omessa l'udienza di correzione dell'errore materiale, in violazione di quanto disposto dall'art. 288 c.p.c.”, poiché il Tribunale
“non ha fissato l'udienza violando, di fatto, il diritto di difesa parimenti al principio del contraddittorio, rendendo nulla la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata corretta”. E con il terzo motivo di appello - “3) Nullità della correzione della sentenza per violazione del contraddittorio, ex art. 287 c.p.c., per legittimità della medesima e/o in subordine errata statuizione sulle spese di lite “corrette”” - l'appellante si duole perché il presunto e asserito errore sulla statuizione delle spese di lite non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 287 c.p.c. ai fini della correzione dell'errore materiale, ma doveva essere “esclusivamente oggetto di apposito e necessario gravame”, atteso che consisteva in un vizio del ragionamento e richiedeva “un'ulteriore indagine di fatto o della volontà del giudice”, e come tale era emendabile soltanto con la impugnazione, tenuto conto peraltro che è infondata la condanna alle spese di lite in favore dell'assicurata nei giudizi di R.C.A..
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Il primo motivo di appello riguarda il merito della controversia, in ordine alla responsabilità del sinistro stradale;
prima però che sia esaminato, occorre precisare che risultano inammissibili le deduzioni con cui l'appellata (pag. 3 comparsa di Controparte_2 costituzione) “reitera anzitutto, per dovere di difesa, l'eccezione di prescrizione”: infatti, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione con espressa motivazione, avrebbe dovuto confutare tale motivazione con apposito appello incidentale;
Controparte_2 poiché ella si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza chiedere la riforma della sentenza di primo grado mediante rituale appello incidentale, ogni allegazione sul punto è inammissibile per giudicato interno sulla mancata maturazione della prescrizione. Ordunque, risulta dal Rapporto della Polizia Municipale del Comune di Roma del 20-9-2001 Pos. n. 1753/01 – 12/5 (all. 5 fascicolo di primo grado che: “Ricostruzione Pt_1 cinematica dell'evento. Sulla base degli elementi acquisiti in sede di constatazione, sulla base delle dichiarazioni dei conducenti e dei testimoni, nonché dall'esame del campo del sinistro e dei danni riportati dai veicoli, la dinamica dell'incidente sembra essersi verificata nelle circostanze di tempo e di luogo sopradescritte - [il giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,15 in Roma, via Isacco Newton, fine cavalcavia ferroviario direz. Colli Portuensi] - e con le seguenti modalità: Il veicolo “A” [FI PA di proprietà di condotta Controparte_2 da ] dopo aver percorso e superato il cavalcavia FS di via Isacco Newton in CP_5 direzione via dei Colli Portuensi, si fermava all'interno della corsia di emergenza posta sulla destra della carreggiata, in condizioni di buona visibilità visto il tratto rettilineo. Mentre detto veicolo si trovava fermo, veniva violentemente urtato dal ciclomotore “B” [ciclomotore Honda Sky di proprietà di dal medesimo condotto] all'altezza del gruppo ottico Parte_1 post. sinistro. A causa dell'urto il ciclomotore veniva sbalzato con il suo conducente verso sinistra imprimendo sull'asfalto scalfitture per una lunghezza totale di mt. 12,15, mentre il veicolo “A” veniva proiettato in avanti di circa un metro come evidenziato dalle tracce di pneumatico frenato prodotte dalla ruota post. sx. In considerazione del fatto che le tracce di scalfittura prodotte dal ciclomotore iniziano a destra della linea di margine dx della carreggiata ed all'interno della corsia di emergenza, si ritiene che il punto d'urto sia collocabile all'interno della stessa ed a circa un metro prima della posizione statica finale assunta dal veicolo “A”. Provvedimenti. Sequestro dei veicoli ai sensi art. 354 c.p.p. in relazione art. 590 c.p. A carico del ciclomotore “B” si è provveduto anche ai sensi art. 193 C.d.S. (mancanza copertura assicurativa) con VAV n. 0429174 e sequestro amministrativo”. Aveva dichiarato agli operanti (allegato verbale dichiarazioni spontanee Parte_1
Prot. n. 1753/C1) che “Proveniente dal viadotto della Magliana e diretto verso via Portuense transitavo in via Isacco Newton. Vedevo una FI PA in lontananza ferma sul margine destro durante la fase di avvicinamento notavo che la FI PA improvvisamente riprendeva la marcia inserendosi nella corsia di marcia. Data la manovra improvvisa cercavo di evitarla sterzando a sinistra ma poiché alla mia sinistra vi erano dei veicoli in transito non mi potevo allargare in maniera sufficiente e pertanto urtavo la FI PA sullo spigolo posteriore sinistro e venivo sbalzato da ciclomotore cadendo in terra….”. Aveva dichiarato agli operanti , nata a [...] il [...], conducente della CP_5 FI PA (allegato verbale dichiarazioni spontanee Prot. n. 1753/C1) che “percorrevo c. I. Newton proveniente da v. della Magliana con direzione v. Colli Portuensi. Giunta alla fine del cavalcavia, dopo aver adottato tutte le dovute precauzioni, mi fermavo sulla corsia d'emergenza. Azionavo le quattro frecce e rimanevo comunque nel mio veicolo, guardando attraverso lo specchietto retrovisore interno all'abitacolo stesso. Dopo un po' vedevo due ciclomotori che marciavano all'interno della corsia d'emergenza, essendo posizionata in modo visibile, credevo che gli stessi avessero notato la mia presenza e che mi avrebbero evitato. Ma il conducente del ciclomotore che precedeva per primo, aveva lo sguardo rivolto verso la sua sx, e continuava a non accorgersi della mia presenza. Improvvisamente senza
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neanche frenare lo stesso veniva ad urtarmi nella parte post. e vedevo il conducente del ciclomotore rovinare a terra sulla mia sx…”. Ha affermato nel primo grado di giudizio (ud. 7-6-2017) il testimone dedotto dall'attore,
, amico dell'attore, di essersi trovato in quel frangente in moto a percorrere la Testimone_1 stessa corsia, alla sinistra di , “all'incirca paralleli”; di avere visto il veicolo Parte_1 FIAT, “probabilmente una PA”, che era “fermo nella corsia di emergenza con le quattro frecce inserite, al nostro arrivo il veicolo ripartiva senza l'indicatore di direzione invadendo la nostra corsia, il motorino ha urtato la vettura nella parte posteriore sinistra”; ha dichiarato
“che l'urto è avvenuto all'altezza del parafango posteriore sinistro”; ha dichiarato che
“percorrevamo la stessa corsia ma al momento dell'urto io ero più indietro della moto del;
che “la vettura FI PA al momento dell'urto invadeva la nostra corsia, la parte Pt_1 anteriore sinistra era già nella nostra corsia di marcia”; ha dichiarato di non essere presente quando sono intervenuti i Vigili Urbani perché aveva seguito l'autombulanza; ha dichiarato che “era nuvoloso, probabilmente aveva piovuto quel giorno ma non ricordo se al momento del sinistro piovesse”; ha dichiarato che c'era un'altra persona – una signora di cui non ha ricordato il nome – “che coprì le gambe del e fece chiamare la mamma del . Pt_1 Pt_1 Ha dichiarato nel primo grado di giudizio (ud. 31-1-2018) la testimone dedotta dall'attore,
, che stava percorrendo la via Isacco Newton di Roma alla guida della sua Testimone_2 autovettura e il ciclomotore di la precedeva “affiancato ad un altro Parte_1 motorino sulla corsia di destra quando la vettura FI PA, ferma sulla corsia di emergenza, tentava di immettersi sulla carreggiata di destra e veniva colpita nella parte posteriore sinistra, all'angolo altezza luci. Il ciclomotore del a seguito dell'urto Pt_1 perdeva l'equilibrio, cominciando ad oscillare, e poi cadeva unitamente allo stesso”; ha dichiarato di non avere “visto alcuna freccia inserita da parte della PA”; che era “distante dal motorino del e dalla FI PA circa 70/80 metri ma non c'era traffico la strada Pt_1 ha in andamento lineare” e che “tra me e il motorino del non c'era alcun veicolo”; ha Pt_1 dichiarato di non ricordare “se prima dell'urto il motorino abbia o meno frenato” e che quando era presente “non è intervenuta alcuna autorità, probabilmente saranno intervenuti dopo”. Tanto premesso, ritiene la Corte che aveva invaso la corsia di emergenza Parte_1 ed aveva tamponato la autovettura FI PA che sulla corsia di emergenza si trovava. Ciò deriva dal fatto che è pacifico, perché così è stato riferito anche dai testimoni escussi, che la FI PA si era trovata sulla corsia di emergenza;
dal fatto che secondo i rilievi dei Vigili Urbani, il ciclomotore aveva lasciato sull'asfalto tracce di scalfittura che iniziavano a destra della linea di margine dx della carreggiata ed all'interno della corsia di emergenza;
dal fatto che, pertanto, il punto d'urto tra il ciclomotore e la FI PA si doveva collocare all'interno della corsia di emergenza ed a circa un metro prima della posizione statica finale della autovettura;
dal punto di impatto subito dall'autovettura, individuato dagli operanti all'altezza del gruppo ottico posteriore sinistro - ed anche i testimoni escussi hanno dichiarato che il motorino ha urtato la vettura nella parte posteriore sinistra -, segno che il ciclomotore aveva tamponato da tergo l'autovettura. Sulla base delle risultanze oggettive dei rilievi compiuti dai Vigili Urbani viene pertanto meno l'attendibilità dei testimoni quando hanno affermato che la FI PA era ripartita per immettersi sulla careggiata di destra della strada. Deve quindi ritenersi che Parte_1 aveva colposamente invaso la corsia di emergenza.
[...]
Ciò posto, anche a voler ritenere che la conducente della FI PA abbia indebitamente utilizzato la corsia di emergenza, non avendone spiegato la ragione, tale comportamento risulta comunque inidoneo a fondare un addebito di responsabilità a carico della stessa rispetto all'incidente, che si è verificato per evidente colpa di . Parte_1
Innanzitutto la norma che vieta ai conducenti di sostare nella corsia di emergenza, se non in caso di malessere del conducente o di altro occupante della vettura o di guasto di questa
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(art. 176, commi 5 e 6, C.D.S.), è volta non a prevenire scontri con altri veicoli, ma a consentire il transito senza intralcio dei mezzi di polizia e di soccorso. Quindi, si rileva che nessun contributo causale di natura efficiente appare ravvisabile nel comportamento della conducente della FI PA, poiché il mero fatto di essersi trovata in quel luogo, non ha costituito causa del sinistro, che è addebitabile a , il
Parte_1 quale invece che procedere sulla sua corsia di marcia, ha invaso la corsia di emergenza finendo per tamponare l'autovettura FI PA (cfr. C.A Milano sentenza 10-3-2022 in causa N.R.G. 4295/2019). Si deve pertanto ritenere, conformemente al giudizio espresso dal Tribunale, che la responsabilità dell'incidente stradale vada ascritta a colpa esclusiva di .
Parte_1 L'appello di deve pertanto essere rigettato.
Parte_1 Riguardo infatti ai restanti due motivi di appello di , si osserva che
Parte_1 comunque l'appellata , con la comparsa di costituzione di appello, ha Controparte_2 chiesto alla Corte di procedere alla correzione dell'errore materiale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., poiché per il principio di soccombenza
Parte_1
avendo il Tribunale rigettato la sua domanda, doveva essere condannato al
[...] pagamento delle spese anche in favore di , quando invece il Tribunale Controparte_2 per mera omissione soltanto nel dispositivo aveva condannato al Parte_1 pagamento delle spese in favore di si deve in questa sede correggere la sentenza CP_4 di primo grado. Va quindi disposta la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 le spese dl presente giudizio, spese che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”, deve intendersi scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 e a le spese del presente giudizio, spese Controparte_1 Controparte_2 che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”. Le spese di appello seguono la soccombenza e pertanto deve essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese sia in favore di sia in favore di Controparte_2
Tali spese sono liquidate, sulla base del valore della causa Controparte_1 di euro 189.624,00 (cfr. conclusionale 3-5-2019), ai sensi del d.m. n. 55/2014 Pt_1 (Tabella 12, scaglione 5°, valori minimi), in complessivi euro 7.158,50, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 13957/2019 del 2-7-2019;
2. dispone la correzione di errore materiale della sentenza del Tribunale di Roma n. 13957/2019 del 2-7-2019, nel senso che nel dispositivo, laddove è scritto “condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1 dl presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”, deve intendersi scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...] e a le spese del presente giudizio, spese Controparte_1 Controparte_2 che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro
2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”
3. condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore Parte_1 di , che liquida in euro 7.158,50, oltre 15% per spese generali Controparte_2
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come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.158,50, oltre 15% per spese Controparte_1 generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
5. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione. Roma 16-12-2025 Il Presidente estensore
RT CA
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5531/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. RT CA
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv. Nunzi pres. in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MILITO PAGLIARA DRINGA avv. Ercole pres. in sost.
Controparte_2
Avv. NANNI NICOLA avv. Napoli pres. in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte decide la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IL PRESIDENTE
RT CA
IA RI SA
Assistente giudiziario
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16-12-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1 Berardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, p.le Clodio 13, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado - appellante. E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_2 C.F._2 Nanni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via della Giuliana 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione - appellata. E
c.f. , con sede legale in Bologna, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Procuratore ad negotia dott. , in forza di procura speciale del 28- Controparte_3
5-2021 autenticata con atto del Notaio i Bologna, Rep. 95130, Racc. Persona_1 11214, rappresentata e difesa dall'Avv. Dringa Milito Pagliara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26-9-2013 – appellata. FATTO
, con atto di citazione notificato il 27-11-2015 aveva citato in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Roma la e , e premesso Controparte_4 Controparte_2 che il giorno 20-9-2001, quando aveva 19 anni, alle ore 17.15 circa, mentre, si trovava alla guida del motociclo Honda Sky tg. 5GMA7, assicurato presso la Controparte_4 percorrendo sulla corsia di destra la via Isacco Newton di Roma, in direzione via Portuense,
“veniva violentemente in collisione” con la autovettura FI PA, tg. Roma 88200Z, di proprietà di , assicurata presso la e condotta Controparte_2 Controparte_4 nella occasione da , la quale, ferma sulla corsia di emergenza della carreggiata, CP_5 ripartiva improvvisamente senza azionare le frecce tentando di immettersi nella corsia di utenza del motociclo che in quel momento sopraggiungeva;
che a nulla erano valsi i tentativi dell'attore di evitare l'impatto che avveniva con lo spigolo posteriore/fiancata sinistra dell'autovettura; che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Vigili Urbani che redigeva relazione che allegava in giudizio;
che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni (per diagnosi di frattura dell'epifisi radiale;
sospetta frattura dell'acetabolo destro;
frattura scomposta del III° medio dialisi femorale) con invalidità permanente del 35%; tutto ciò premesso, aveva chiesto accertarsi la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura e condannarsi in solido la proprietaria dell'autovettura e la Controparte_2 Compagnia di assicurazioni garante per l risarcimento dei danni derivanti Controparte_6 da compromissione della integrità psicofisica, determinati alla attualità sulla base delle Tabelle di Milano in “euro 224.601,00 per I.P. pari al 35 %, euro 8.700/00 per l'I.T.A. (60) ed euro 4.350/00 per l'I.T.P. (60), per un totale di euro 235.583/00”, con adeguamento per personalizzazione di almeno un ulteriore 25%, oltre al danno fisiognomico e da capacità lavorativa generica e specifica, oltre spese mediche per complessivi euro 2.605,37,
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comprese le spese di c.t.p., ed oltre gli interessi dal fatto lesivo al soddisfo (moratori dalla domanda giudiziale) e rivalutazione monetaria. Si erano costituiti e , entrambi Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'intervenuta prescrizione;
affermando che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore; contestando la misura del danno richiesto ( CP_4 anche eccependo il passaggio in giudicato della sentenza emessa in altro giudizio riguardante il medesimo sinistro). L'adito Tribunale, dopo avere espletato c.t.u. medico – legale ed istruttoria testimoniale, con la sentenza definitiva n. 13957/2019 depositata il 2-7-2019 (notificata il 3-7-2019), aveva rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese in favore di CP_4 liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori e posto a carico dell'attore le spese della c.t.u. liquidate in euro 500,00. A seguito di istanza di , con provvedimento dell'11-7-2019 il Tribunale Controparte_2 disponeva la correzione di errore materiale nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, in particolare ponendo le spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta, quindi anche di . Controparte_2
con atto di citazione notificato il 26-9-2019 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di “accertare l'esclusiva responsabilità nel sinistro della sig.ra , e per l'effetto condannarLa unitamente e Controparte_2 solidamente all' in persona del L.R.P.T., all'integrale risarcimento del Controparte_4 danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante, quantificato come da C.T.U. espletata…. o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia come contenuto anche nella comparsa conclusionale di primo grado …. rivalutato e maggiorato degli interessi legali dal fatto alla domanda e moratori dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese medico – legali anticipate, delle spese e compensi per l'assistenza stragiudiziale e di quelle sostenute ed anticipate per il giudizio di primo grado, da distrarsi….; in subordine: qualora l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga una responsabilità concorsuale nell'evento dei due conducenti, condannare le appellate unitamente ed in solido tra di loro pro-quota rispetto a quanto sopra indicato ed alle spese e compensi stragiudiziali e di lite sulla base del decisum da distrarsi. Con restituzione di quanto eventualmente medio- tempore corrisposto…”. Si è costituita con comparsa depositata in data 13-12-2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese. Si è costituita con comparsa depositata in data 20-12-2019 chiedendo Controparte_2 di respingersi l'appello ed in via subordinata di provvedere sulla correzione dell'errore materiale, con condanna dell'appellante al pagamento in proprio favore delle spese di lite di primo grado e delle spese di lite del secondo grado;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare tenuta a tenerla Controparte_4 indenne e manlevarla. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente;
la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. DIRITTO Il Tribunale con la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che sussisteva la proponibilità della domanda, per essere stata la richiesta di risarcimento formulata tempestivamente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969; dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione, per avere l'attore provato di avere tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione;
e dopo avere rigettato l'eccezione di giudicato, poiché il dedotto procedimento (di cui nella sentenza non sono indicati gli estremi), instaurato a causa dello stesso sinistro, era stato dichiarato inammissibile e l'attore non vi aveva fatto parte, così ha motivato il rigetto nel merito della domanda attorea:
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“…. In ordine all'incidente è stato depositato il verbale redatto dai Vigili Urbani intervenuti i quali hanno indicato che il veicolo FI PA era stato trovato parcheggiato all'interno della corsia di emergenza mentre il motociclo venne trovato al termine di tracce di scarrocciamento ed incisione presenti sull'asfalto ed estese per poco più di dodici metri al centro tra le due corsie di marcia. Dette tracce di incisione, come constatato dai Vigili Urbani iniziavano all'interno della corsia di emergenza e sempre sulla corsia di emergenza ed all'interno della stessa i Vigili avevano trovato una traccia lasciata dal penumatico posteriore sinistro della FI PA, al termine della quale traccia era stato trovato fermo il veicolo stesso. Sul veicolo FI PA era stata constatata la presenza della rottura con distacco del paraurti posteriore, la rottura del gruppo ottico posteriore sinistro, la rottura del penumatico posteriore sinistro, l'ammaccatura del cofano posteriore sinistro, del fascino posteriore lato sinistro, del parafango posteriore sinistro, del cerchione posteriore sinistro, abrasioni al parafango posteriore sinistro all'altezza del montante posteriore e del passaruota sinistro ruota e cerchione sinistri. Il ciclomotore aveva riportato la distruzione di tutta la parte anteriore e della fiancata destra fino al carter destro, rottura del parabrezza, freccia posteriore sinistra, graffi ed abrasioni su tutta la carrozzeria. Le tracce dell'urto sono compatibili solo con un urto posteriore laterale del veicolo FI PA da parte del ciclomotore, veicolo che si trovava fermo e in frenata sulla corsia di emergenza, come dimostrata dalla traccia di abrasione lasciata dal pneumatico posteriore della FI PA, traccia lunga un metro e che si arrestava all'altezza del penumatico posteriore sinistro del veicolo a dimostrazione del fatto che lo stesso si era mosso in avanti di un metro per effetto dell'urto e la traiettoria rettilinea della abrasione dimostra che il veicolo si era mosso in avanti nella stessa posizione in cui si trovava, vale a dire sulla corsia di emergenza ed in posizione accostata al marciapiede. Ulteriore conferma del fatto che l'urto avvenne nella corsia di emergenza è rappresentata dal fatto che le tracce di incisione lasciate sull'asfalto dal ciclomotore iniziavano all'interno della corsia di emergenza. Segno che il ciclomotore si trovava all'interno della corsia di emergenza quando aveva urtato contro la parte posteriore laterale del veicolo FI PA. Sulla base dei riscontri oggettivi raccolti dai Vigili Urbani non appare credibile la dichiarazione resa in giudizio dalla teste, peraltro neppure indicata come presente al fatto dall'attore nella dichiarazione resa ai Vigili Urbani pur essendo a conoscenza della dichiarazione resa dalla conducente del veicolo che aveva descritto l'incidente come un tamponamento, che ha riferito di un urto avvenuto mentre il veicolo si reimmetteva sulla corsia di marcia, in quanto in questo caso il veicolo si sarebbe trovato in posizione obliqua rispetto al ciclomotore e quindi non solo non avrebbero potuto essere lasciate le tracce sull'asfalto la cui presenza è stata constatata dai Vigili Urbani intervenuti, ma avrebbero dovuto essere trovate tracce di urto sulla fiancata laterale centrale ed anteriore della FI PA che si sarebbe trovata in posizione obliqua rispetto al ciclomotore, con la parte posteriore sinistra collocata più a destra e la parte anteriore sinistra ben all'interno della corsia di marcia. In ogni caso in tale posizione il pneumatico posteriore sinistro non avrebbe potuto lasciare una traccia di frenata rettilinea e lunga un metro al termine della quale si trovava il penumatico stesso con il veicolo parallelo ed in prossimità del marciapiede. Di conseguenza si deve ritenere che si sia trattato di un tamponamento. Sotto questo aspetto occorre tenere presente che in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia (Cass. Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18884; Cass. Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17206; Cass. Sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193) e ancora che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de
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facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile…. Di conseguenza l'attore non ha assolto all'onere della prova che su di lui incombeva per superare la presunzione di responsabilità in caso di tamponamento dal momento che, per superare tale presunzione, avrebbe dovuto provare il comportamento di guida anomalo del veicolo che lo precedeva, circostanza della quale non vi è prova credibile nel presente giudizio in considerazione dei riscontri concreti emergenti dal verbale dei Vigili Urbani, riscontri che appaiono incompatibili con il racconto effettuato dalla teste la cui [ ] presenza non è stata mai evidenziata nelle lettere inviate per chiedere il risarcimento del danno e neppure nella proposta di negoziazione assistita. La verificazione del contatto appare comunque indice del mancato rispetto da parte dell'attore della distanza di sicurezza, non essendo emerso alcun riscontro di natura probatoria del fatto che il veicolo
[ ] si fosse repentinamente immesso sulla sua corsia di marcia. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice….”. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“1) Errata/omessa motivazione in ordine: - all'effettiva istruttoria svolta, - alla - infedele- ricostruzione del fatto storico e delle risultanze dei V.V.U.U. intervenuti;
- all'individuazione delle norme che regolano la circolazione stradale;
- alle violazioni al C.d.s. - certa e non contestata per l'appellata e presunta per l'appellante; richiesta di - effettivo – “ri”esame della dinamica, dell'individuazione delle norme violate, delle responsabilità dei due conducenti e complessivamente, del merito della vicenda”. L'appellante si duole, in particolare, della errata ricostruzione dell'evento storico e della attribuzione all'appellante della integrale responsabilità del sinistro;
sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione che se la vettura FI non fosse stata posizionata sulla corsia di emergenza, l'evento non sarebbe accaduto;
poiché, invece, la conducente della FI PA aveva arrestato e posteggiato la vettura sulla corsia di emergenza, si sarebbe dovuto affermare la sua concorsuale se non esclusiva responsabilità nell'accadimento del sinistro. Afferma ancora l'appellante che la conducente della FI PA nel tentativo di immettersi nel corso di marcia, non accortasi del sopraggiungere del ciclomotore, una volta ricevuto il violento impatto da parte del medesimo, aveva istintivamente azionato i freni tentando di riavvicinarsi alla propria destra. In conclusione, secondo l'appellante, il comportamento della conducente della FI PA “non si presta ad andare esente da censure, avendo illegittimamente arrestato e/o posteggiato la vettura sulla corsia di emergenza nonostante non vi fosse alcun evento legittimante, violando a sua volta gli artt. 3, 140 e 158 del c.d.s.”. Con il secondo motivo di appello - “2) nullità della correzione della sentenza per violazione del contraddittorio, ex artt. 111 Cost., 132 e 288 c.p.c. - l'appellante si duole della avvenuta correzione materiale della sentenza, “per essere stata omessa l'udienza di correzione dell'errore materiale, in violazione di quanto disposto dall'art. 288 c.p.c.”, poiché il Tribunale
“non ha fissato l'udienza violando, di fatto, il diritto di difesa parimenti al principio del contraddittorio, rendendo nulla la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata corretta”. E con il terzo motivo di appello - “3) Nullità della correzione della sentenza per violazione del contraddittorio, ex art. 287 c.p.c., per legittimità della medesima e/o in subordine errata statuizione sulle spese di lite “corrette”” - l'appellante si duole perché il presunto e asserito errore sulla statuizione delle spese di lite non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 287 c.p.c. ai fini della correzione dell'errore materiale, ma doveva essere “esclusivamente oggetto di apposito e necessario gravame”, atteso che consisteva in un vizio del ragionamento e richiedeva “un'ulteriore indagine di fatto o della volontà del giudice”, e come tale era emendabile soltanto con la impugnazione, tenuto conto peraltro che è infondata la condanna alle spese di lite in favore dell'assicurata nei giudizi di R.C.A..
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Il primo motivo di appello riguarda il merito della controversia, in ordine alla responsabilità del sinistro stradale;
prima però che sia esaminato, occorre precisare che risultano inammissibili le deduzioni con cui l'appellata (pag. 3 comparsa di Controparte_2 costituzione) “reitera anzitutto, per dovere di difesa, l'eccezione di prescrizione”: infatti, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione con espressa motivazione, avrebbe dovuto confutare tale motivazione con apposito appello incidentale;
Controparte_2 poiché ella si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza chiedere la riforma della sentenza di primo grado mediante rituale appello incidentale, ogni allegazione sul punto è inammissibile per giudicato interno sulla mancata maturazione della prescrizione. Ordunque, risulta dal Rapporto della Polizia Municipale del Comune di Roma del 20-9-2001 Pos. n. 1753/01 – 12/5 (all. 5 fascicolo di primo grado che: “Ricostruzione Pt_1 cinematica dell'evento. Sulla base degli elementi acquisiti in sede di constatazione, sulla base delle dichiarazioni dei conducenti e dei testimoni, nonché dall'esame del campo del sinistro e dei danni riportati dai veicoli, la dinamica dell'incidente sembra essersi verificata nelle circostanze di tempo e di luogo sopradescritte - [il giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,15 in Roma, via Isacco Newton, fine cavalcavia ferroviario direz. Colli Portuensi] - e con le seguenti modalità: Il veicolo “A” [FI PA di proprietà di condotta Controparte_2 da ] dopo aver percorso e superato il cavalcavia FS di via Isacco Newton in CP_5 direzione via dei Colli Portuensi, si fermava all'interno della corsia di emergenza posta sulla destra della carreggiata, in condizioni di buona visibilità visto il tratto rettilineo. Mentre detto veicolo si trovava fermo, veniva violentemente urtato dal ciclomotore “B” [ciclomotore Honda Sky di proprietà di dal medesimo condotto] all'altezza del gruppo ottico Parte_1 post. sinistro. A causa dell'urto il ciclomotore veniva sbalzato con il suo conducente verso sinistra imprimendo sull'asfalto scalfitture per una lunghezza totale di mt. 12,15, mentre il veicolo “A” veniva proiettato in avanti di circa un metro come evidenziato dalle tracce di pneumatico frenato prodotte dalla ruota post. sx. In considerazione del fatto che le tracce di scalfittura prodotte dal ciclomotore iniziano a destra della linea di margine dx della carreggiata ed all'interno della corsia di emergenza, si ritiene che il punto d'urto sia collocabile all'interno della stessa ed a circa un metro prima della posizione statica finale assunta dal veicolo “A”. Provvedimenti. Sequestro dei veicoli ai sensi art. 354 c.p.p. in relazione art. 590 c.p. A carico del ciclomotore “B” si è provveduto anche ai sensi art. 193 C.d.S. (mancanza copertura assicurativa) con VAV n. 0429174 e sequestro amministrativo”. Aveva dichiarato agli operanti (allegato verbale dichiarazioni spontanee Parte_1
Prot. n. 1753/C1) che “Proveniente dal viadotto della Magliana e diretto verso via Portuense transitavo in via Isacco Newton. Vedevo una FI PA in lontananza ferma sul margine destro durante la fase di avvicinamento notavo che la FI PA improvvisamente riprendeva la marcia inserendosi nella corsia di marcia. Data la manovra improvvisa cercavo di evitarla sterzando a sinistra ma poiché alla mia sinistra vi erano dei veicoli in transito non mi potevo allargare in maniera sufficiente e pertanto urtavo la FI PA sullo spigolo posteriore sinistro e venivo sbalzato da ciclomotore cadendo in terra….”. Aveva dichiarato agli operanti , nata a [...] il [...], conducente della CP_5 FI PA (allegato verbale dichiarazioni spontanee Prot. n. 1753/C1) che “percorrevo c. I. Newton proveniente da v. della Magliana con direzione v. Colli Portuensi. Giunta alla fine del cavalcavia, dopo aver adottato tutte le dovute precauzioni, mi fermavo sulla corsia d'emergenza. Azionavo le quattro frecce e rimanevo comunque nel mio veicolo, guardando attraverso lo specchietto retrovisore interno all'abitacolo stesso. Dopo un po' vedevo due ciclomotori che marciavano all'interno della corsia d'emergenza, essendo posizionata in modo visibile, credevo che gli stessi avessero notato la mia presenza e che mi avrebbero evitato. Ma il conducente del ciclomotore che precedeva per primo, aveva lo sguardo rivolto verso la sua sx, e continuava a non accorgersi della mia presenza. Improvvisamente senza
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neanche frenare lo stesso veniva ad urtarmi nella parte post. e vedevo il conducente del ciclomotore rovinare a terra sulla mia sx…”. Ha affermato nel primo grado di giudizio (ud. 7-6-2017) il testimone dedotto dall'attore,
, amico dell'attore, di essersi trovato in quel frangente in moto a percorrere la Testimone_1 stessa corsia, alla sinistra di , “all'incirca paralleli”; di avere visto il veicolo Parte_1 FIAT, “probabilmente una PA”, che era “fermo nella corsia di emergenza con le quattro frecce inserite, al nostro arrivo il veicolo ripartiva senza l'indicatore di direzione invadendo la nostra corsia, il motorino ha urtato la vettura nella parte posteriore sinistra”; ha dichiarato
“che l'urto è avvenuto all'altezza del parafango posteriore sinistro”; ha dichiarato che
“percorrevamo la stessa corsia ma al momento dell'urto io ero più indietro della moto del;
che “la vettura FI PA al momento dell'urto invadeva la nostra corsia, la parte Pt_1 anteriore sinistra era già nella nostra corsia di marcia”; ha dichiarato di non essere presente quando sono intervenuti i Vigili Urbani perché aveva seguito l'autombulanza; ha dichiarato che “era nuvoloso, probabilmente aveva piovuto quel giorno ma non ricordo se al momento del sinistro piovesse”; ha dichiarato che c'era un'altra persona – una signora di cui non ha ricordato il nome – “che coprì le gambe del e fece chiamare la mamma del . Pt_1 Pt_1 Ha dichiarato nel primo grado di giudizio (ud. 31-1-2018) la testimone dedotta dall'attore,
, che stava percorrendo la via Isacco Newton di Roma alla guida della sua Testimone_2 autovettura e il ciclomotore di la precedeva “affiancato ad un altro Parte_1 motorino sulla corsia di destra quando la vettura FI PA, ferma sulla corsia di emergenza, tentava di immettersi sulla carreggiata di destra e veniva colpita nella parte posteriore sinistra, all'angolo altezza luci. Il ciclomotore del a seguito dell'urto Pt_1 perdeva l'equilibrio, cominciando ad oscillare, e poi cadeva unitamente allo stesso”; ha dichiarato di non avere “visto alcuna freccia inserita da parte della PA”; che era “distante dal motorino del e dalla FI PA circa 70/80 metri ma non c'era traffico la strada Pt_1 ha in andamento lineare” e che “tra me e il motorino del non c'era alcun veicolo”; ha Pt_1 dichiarato di non ricordare “se prima dell'urto il motorino abbia o meno frenato” e che quando era presente “non è intervenuta alcuna autorità, probabilmente saranno intervenuti dopo”. Tanto premesso, ritiene la Corte che aveva invaso la corsia di emergenza Parte_1 ed aveva tamponato la autovettura FI PA che sulla corsia di emergenza si trovava. Ciò deriva dal fatto che è pacifico, perché così è stato riferito anche dai testimoni escussi, che la FI PA si era trovata sulla corsia di emergenza;
dal fatto che secondo i rilievi dei Vigili Urbani, il ciclomotore aveva lasciato sull'asfalto tracce di scalfittura che iniziavano a destra della linea di margine dx della carreggiata ed all'interno della corsia di emergenza;
dal fatto che, pertanto, il punto d'urto tra il ciclomotore e la FI PA si doveva collocare all'interno della corsia di emergenza ed a circa un metro prima della posizione statica finale della autovettura;
dal punto di impatto subito dall'autovettura, individuato dagli operanti all'altezza del gruppo ottico posteriore sinistro - ed anche i testimoni escussi hanno dichiarato che il motorino ha urtato la vettura nella parte posteriore sinistra -, segno che il ciclomotore aveva tamponato da tergo l'autovettura. Sulla base delle risultanze oggettive dei rilievi compiuti dai Vigili Urbani viene pertanto meno l'attendibilità dei testimoni quando hanno affermato che la FI PA era ripartita per immettersi sulla careggiata di destra della strada. Deve quindi ritenersi che Parte_1 aveva colposamente invaso la corsia di emergenza.
[...]
Ciò posto, anche a voler ritenere che la conducente della FI PA abbia indebitamente utilizzato la corsia di emergenza, non avendone spiegato la ragione, tale comportamento risulta comunque inidoneo a fondare un addebito di responsabilità a carico della stessa rispetto all'incidente, che si è verificato per evidente colpa di . Parte_1
Innanzitutto la norma che vieta ai conducenti di sostare nella corsia di emergenza, se non in caso di malessere del conducente o di altro occupante della vettura o di guasto di questa
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(art. 176, commi 5 e 6, C.D.S.), è volta non a prevenire scontri con altri veicoli, ma a consentire il transito senza intralcio dei mezzi di polizia e di soccorso. Quindi, si rileva che nessun contributo causale di natura efficiente appare ravvisabile nel comportamento della conducente della FI PA, poiché il mero fatto di essersi trovata in quel luogo, non ha costituito causa del sinistro, che è addebitabile a , il
Parte_1 quale invece che procedere sulla sua corsia di marcia, ha invaso la corsia di emergenza finendo per tamponare l'autovettura FI PA (cfr. C.A Milano sentenza 10-3-2022 in causa N.R.G. 4295/2019). Si deve pertanto ritenere, conformemente al giudizio espresso dal Tribunale, che la responsabilità dell'incidente stradale vada ascritta a colpa esclusiva di .
Parte_1 L'appello di deve pertanto essere rigettato.
Parte_1 Riguardo infatti ai restanti due motivi di appello di , si osserva che
Parte_1 comunque l'appellata , con la comparsa di costituzione di appello, ha Controparte_2 chiesto alla Corte di procedere alla correzione dell'errore materiale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., poiché per il principio di soccombenza
Parte_1
avendo il Tribunale rigettato la sua domanda, doveva essere condannato al
[...] pagamento delle spese anche in favore di , quando invece il Tribunale Controparte_2 per mera omissione soltanto nel dispositivo aveva condannato al Parte_1 pagamento delle spese in favore di si deve in questa sede correggere la sentenza CP_4 di primo grado. Va quindi disposta la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 le spese dl presente giudizio, spese che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”, deve intendersi scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 e a le spese del presente giudizio, spese Controparte_1 Controparte_2 che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”. Le spese di appello seguono la soccombenza e pertanto deve essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese sia in favore di sia in favore di Controparte_2
Tali spese sono liquidate, sulla base del valore della causa Controparte_1 di euro 189.624,00 (cfr. conclusionale 3-5-2019), ai sensi del d.m. n. 55/2014 Pt_1 (Tabella 12, scaglione 5°, valori minimi), in complessivi euro 7.158,50, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 13957/2019 del 2-7-2019;
2. dispone la correzione di errore materiale della sentenza del Tribunale di Roma n. 13957/2019 del 2-7-2019, nel senso che nel dispositivo, laddove è scritto “condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1 dl presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro 2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”, deve intendersi scritto “condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...] e a le spese del presente giudizio, spese Controparte_1 Controparte_2 che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 2.500,00=, di cui euro
2.500,00= per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge”
3. condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore Parte_1 di , che liquida in euro 7.158,50, oltre 15% per spese generali Controparte_2
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come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.158,50, oltre 15% per spese Controparte_1 generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
5. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione. Roma 16-12-2025 Il Presidente estensore
RT CA
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