Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 23/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE Acomposta dai seguenti magistrati:
Vittorio Raeli Presidente e relatore MAco Catalano Consigliere Riccardo Patumi Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 46312 del registro di segreteria, proposto dal Procuratore regionale nei confronti di:
AS AM, nato a [...] il [...] e residente in [...] interno 7 - codice fiscale [...]- rappresentato e difeso dall’Avv. Donata Giorgia Cappelluto presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata avv.donatagiorgiacappelluto@pec.it si è elettivamente domiciliato;
per il pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma complessiva di euro 4.325,61 (quattromilatrecentoventicinque/61) ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 2020 e sino al dì dell’effettivo soddisfo, nonché delle spese di giustizia;
Udita alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 la relazione del Presidente dott. Vittorio Raeli;
Udito il Procuratore regionale, dott. Claudio Chiarenza, il quale ha riferito sulla attività istruttoria svolta a seguito della ordinanza n. 22/2025, emessa all’esito della udienza dell’11.12.2024, confermando la domanda di condanna;
Udita l’Avv. Donata Giorgia Cappelluto, in rappresentanza di AM AS, che ha richiamato la comparsa di costituzione e la memoria integrativa, lamentando che l’ordinanza istruttoria sopra richiamata non è stata correttamente eseguita e chiedendo il rigetto della domanda attorea;
Visto l’atto di citazione ritualmente depositato in data 03.07.2024 e ritualmente notificato in data 8 luglio 2024;
Viste la comparsa di costituzione depositata in data 20.11.2024 e la memoria integrativa depositata in data 03.09.2025 dell’Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 22/2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, all’esito della udienza dell’11.12.2024;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Considerato in
FATTO
Espone il Procuratore regionale quanto segue:
1. “Con nota prot. n. 0130719 del 13 aprile 2019 (doc. n. 1 dell’elenco dei documenti offerti in comunicazione, d’ora in avanti elenco), il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, d’ora in avanti anche RTLA, informava questa Procura circa l’avvenuto esercizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in data 11 gennaio 2019, nell’ambito del procedimento n. 2067/2016 R.G.N.R., dell’azione penale per reati causativi di danno all’erario nei confronti del MAesciaLL capo AS AM, al tempo dei fatti in imputazione in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma.
1. Nell’ambito del predetto procedimento penale la Procura della Repubblica di Parma contestava al predetto sottufficiale, oltre al delitto di cui all’art. 319 C.p., queLL “previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 476 in riferimento all’art. 479 C.p., perché quale ispettore con grado di MAesciaLL Capo in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Parma e quindi pubblico ufficiale, neLL svolgimento delle sue funzioni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi attestava contrariamente al vero nelle scritture obbligatorie, precisamente nel foglio di servizio, atto fidefacente daLL stesso ispettore formato, la propria presenza in servizio come da tabella sotto riportata. In Parma dal giugno 2016 ad agosto 2016”.
| Giorno | Differenza | Servizio ordinario | Servizio straordinario |
| 15.06.2016 | 30 min | 30 min | |
| 24.06.2016 | 1 h e 30 min | 1 h e 30 min | |
| 03.08.2016 | 1 h | 1 h | |
| 05.08.2016 | 1 h 30 min | 1 h 30 min | |
| 09.08.2016 | 1 h 30 min | 1 h 30 min | |
| 10.08.2016 | 45 min | 45 min | |
| 11.08.2016 | 2 h | 1 h | 1 h |
| 12.08.2016 | 4 h 15 min | 1h 15 min | 3 h |
| 16.08.2016 | 2 h 30 min | 1 h 30 min | 1 h |
| 17.08.2016 | 2 h 45 min | 2 h 45 min | |
| 18.08.2016 | 4 h | 4 h | |
| Totali | 22 h 15 min | 10 h 15 min | 12 h |
1. Al MAesciaLL AM, la Procura della Repubblica di Parma contestava inoltre, nell’ambito del medesimo procedimento, il “delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 640, comma 2 n. 1 C.p. perché quale ispettore con grado di MAesciaLL Capo in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Parma e quindi pubblico ufficiale, neLL svolgimento delle sue funzioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, attraverso artifici o raggiri consistiti nell’attestare contrariamente al vero sulle scritture obbligatorie di servizio (foglio di servizio e prospetto IP1 mensile riepilogativo delle attività prestate nel mese), la propria presenza in servizio, induceva [così] in errore l’Amministrazione della Guardia di Finanza che erogava per intero lo stipendio e le prestazioni accessorie attestate con un danno per l’Amministrazione per la somma complessiva di 325,61 euro circa e conseguente ingiusto profitto di pari importo, suddiviso in 32,82 euro (26,41 euro di paga oraria lorda non dovuta e 6,41 euro di compenso straordinario non dovuto) per il mese di giugno 2016 e 292,79 euro (145,25 euro di paga oraria lorda non dovuta e 147,54 euro di compenso straordinario non dovuto) per il mese di agosto 2016. In Parma dal giugno 2016 ad agosto 2016”.
1. Il Comandante del RTLA con nota prot. n. 0165507 del 15 maggio 2019 (doc. n. 2 dell’elenco) trasmetteva ulteriore documentazione sulla vicenda, mentre con nota prot. n. 0097770 del 24.3.2020 (doc. n. 3 dell’elenco) comunicava l’emissione in data 15 ottobre 2019 del decreto che disponeva il giudizio penale nei confronti di AM AS da parte del GUP presso il Tribunale di Parma; con nota prot. 0374199 del 23 novembre 2020 trasmetteva notifica dell’atto di costituzione in mora del predetto AM in data 19.11.2020 (doc. n. 4 dell’elenco) e, infine, con nota prot. n. 0047364 del 9.2.2024 trasmetteva copia integrale della sentenza n. 1605/2023 del Tribunale di Parma, depositata il 16.10.2023 che, all’esito del procedimento n. 2067/2016 R.G.N.R. (n. 512/2020 R.G.), con riferimento ai più sopra trascritti capi di imputazione, affermava la penale responsabilità di AM AS, condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e alla confisca del profitto dei reati quantificati in euro 325,61. Il Tribunale assolveva, invece, il sottufficiale dall’imputazione ex art. 319 C.p. ritenendo i fatti non sussistenti (doc. n. 5 dell’elenco).
1. In relazione a quanto emerso in sede penale in merito alle assenze dal servizio, all’esito dell’istruttoria di responsabilità amministrativa questo Pubblico Ministero ha fatto notificare a AM AS (doc. n. 6 dell’elenco) l’informativa prevista dall’articolo 67 del C.g.c. (doc. n. 7 dell’elenco) contestandogli il danno patrimoniale e di immagine da assenteismo cagionato all’amministrazione di appartenenza, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a discolpa, entro il termine di giorni quarantacinque, con l’avvertimento che neLL stesso termine era in sua facoltà chiedere di essere audito personalmente.
“I. Nel corso dell’indagine penale a carico dell’evocando per l’ipotizzato delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, nella fase delle intercettazioni telefoniche, i militari della Guardia di Finanza incaricati di tale attività, analizzando il positioning fornito durante l’attività tecnica e confrontandolo con i fogli di servizio e gli IP1 (cioè con i fogli riepilogativi del mese con funzione prettamente amministrativa di calcolo delle indennità) redatti da AM tra giugno e agosto del 2016, rilevavano plurime discrasie tra gli orari indicati in tali atti e quelli risultanti dall’attività tecnica.
II.1 Tali discrasie, rilevate con riferimento alle giornate del 15 giugno, 24 giugno, 3 agosto, 5 agosto, 9 agosto, 10 agosto, 11 agosto, 12 agosto, 16 agosto, 17 agosto e 18 agosto 2016 (riassunte nella tabella riportata a pag. 2 dell’annotazione prot. n. 0130719 del 13.4.2019 RTLA Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e al punto 2 della parte in fatto del presente atto, e più analiticamente descritte a pagg. 7 e seguenti della sentenza n. 1605/2023 del Tribunale di Parma, alle quali si fa qui espresso e integrale rinvio) evidenziavano un totale di circa 22 ore e 15 minuti falsamente attestati dal MAesciaLL AM come di presenza in servizio, mentre in realtà in quelle circostanze di tempo egli non lo era.
III. In considerazione di tali esiti investigativi, il Tribunale di Parma, pur ritenendo inutilizzabili i contenuti delle intercettazioni telefoniche (utilizzabili, invece, erano ritenuti quelli dei tabulati telefonici comprovanti la geolocalizzazione dell’utenza telefonica intercettata) è pervenuto senza alcuna esitazione alla pronuncia di penale responsabilità di AM AS in relazione ai reati a lui contestati ai capi 3 e 4 dell’imputazione, integralmente trascritti nella precedente parte in fatto.”
A fronte di tali accertamenti, il Procuratore regionale ha contestato - ai sensi degli artt. 55-quater, co. 3, e 55-quinquies, co.2, del D.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis - a LL AS, all’epoca dei fatti sottufficiale con il grado di maresciaLL capo in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, un duplice addebito a titolo di responsabilità per danno patrimoniale e danno all’immagine cagionati dal militare al Corpo militare e alla amministrazione di appartenenza a sèguito delle assenze in servizio accertate nel corso dell’indagine relativa al procedimento penale n. 2067/2016 R.G.N.R., in esito al quale il Tribunale di Parma lo ha condannato per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 640 ,c. 2 ,n. 1, c.p.
Il danno patrimoniale di euro 325,61, derivante dall’ingiustificato aLLntanamento dalla sede di servizio e dalle false attestazioni sui fogli di presenza, per un totale di 22 ore e 15, è stato quantificato sulla base di quanto comunicato dalla Guardia di Finanza nella già menzionata nota prot. 0130719 del 13.4.2019, ed è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione.
Il danno all’immagine, contestato in base alle suddette disposizioni, è stato quantificato in euro 4.000, in considerazione della “non trascurabile diffusione mediatica della vicenda e, soprattutto, del grado di rappresentatività dell’istituzione pubblica danneggiata dall’autore delle condotte lesive” in quanto della vicenda delle false attestazioni della presenza del sottufficiale ha dato ampio risalto la stampa locale (ad esempio, la Gazzetta di Parma del 12 settembre 2023).
È stato emesso, quindi, invito a dedurre, ritualmente notificato, e lo AM non ha richiesto l’audizione personale, ma ha presentato, con l’assistenza e per il tramite del suo difensore, ampie deduzioni scritte (doc. n. 8 dell’elenco).
Il convenuto si è costituito in giudizio, mediante l’Avv. Donata Giorgia Cappelluto, che ha depositato comparsa di costituzione e risposta, eccependo quanto in appresso detto.
Il difensore ha eccepito, in primo luogo, la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche in sede penale, rappresentando che il giudice penale le ha dichiarate non utilizzabili in sentenza, sia pure basando il suo convincimento sul c.d. positioning ovvero sulla utilizzabilità probatoria dei tabulati telefonici comprovanti la geolocalizzazione dell’utenza telefonica deLL AM; e ciò - a suo dire - in violazione della pacifica giurisprudenza penale di legittimità formatasi sul punto.
Ad ogni modo, secondo la difesa, è presente nei fogli di servizio acquisiti il “codice E329” che identifica un’attività del militare di p.g. compatibile con un’attività di servizio sia esterna che d’ufficio sicché è ragionevole presumere che il convenuto fosse impegnato in attività di servizio all’esterno dell’ufficio.
Il difensore ha eccepito, poi, la nullità dell’atto di citazione per violazione dei presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, in quanto le condotte contestate ricadono sotto la disciplina previgente al codice della giustizia contabile, che limitava la perseguibilità dei fatti dannosi ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale che fossero oggetto di sentenza irrevocabile di condanna. Nel merito, l’insussistenza del danno all’immagine per l’assenza di risonanza mediatica, affermando che l’articolo pubblicato il 12.09.2923 sulla “Gazzetta di Parma” metteva in primo piano fatti legati a un “fenomeno corruttivo” ipotizzato sin dall’anno 2015 tra il commercialista CA e il MA.LL LL.
Per ultimo, è stata eccepita l’erronea quantificazione del danno patrimoniale, evidenziando come dall’importo contestatogli di euro 325,61 non siano state decurtate le somme che LL non aveva percepito perché a titolo di imposte e ritenute previdenziali/assistenziali e quelle che aveva diritto di percepire mensilmente a titolo di “assegni per il nucleo familiare”, “contributo straordinario L. n. 208/15” ( c.d. bonus Renzi) e “altri indennizzi”, ma oggetto di conguaglio a fine anno d’imposta 2016. Si riverberebbe, inoltre, sulla quantificazione del danno patrimoniale l’erronea determinazione delle ore che LL sarebbe mancato dal servizio, secondo quanto riportato a pagg. 28-41 della comparsa di risposta.
All’esito della udienza dell’11.12.2024, la Sezione disponeva, con ordinanza n. 22/2025, l’acquisizione presso il Tribunale di Parma degli atti contenuti nel fascicolo del processo penale n. 2067/16 (512/2020 R.G.), delegando la Procura regionale.
La Procura regionale, in data 26 maggio 2025, ha depositato nel fascicolo del presente giudizio soltanto n. 8 allegati che costituiscono estrapolazione della documentazione presente nel fascicolo n. 2067/2016 RGNR e n. 512/2020 RG Trib.
Nella memoria integrativa, il difensore ha ribadito quanto sostenuto nella comparsa di costituzione e risposta , insistendo sulla “circostanza che il positioning coLLchi in orario di servizio il convenuto fuori dalla caserma non costituisce un dato dirimente ma del tutto neutro da un punto di vista probatorio” e che “ Esso prova esclusivamente che il telefonino di LL – nei giorni e negli orari contestati – era stato localizzato in un luogo esterno dell’ufficio, che rientrava nel raggio di azione di una cella telefonica che si estendeva per alcuni chilometri, ma non anche che detto luogo fosse incompatibile con le esigenze di servizio del convenuto, di recarsi all’esterno per espletare indagini/accertamenti che gli erano stati ordinati come da relativo “ foglio di servizio””.
Per il resto, il difensore ha richiamato le risultanze del processo penale, avanzando richiesta di acquisire, in via istruttoria:
· copia del decreto di archiviazione e copia avviso art. 415 bis c.p.p. (posizione militare AN OR);
· copia richiesta P.M. titolare al Ten. Col. Petese;
· copia della pag. 7 dell’”informativa di reato n. 389895//16 del 30.11.2016” e della “nota per atti” del MAesciaLL Musci datata 16.12.2016, formanti il richiamato allegato 1;
· copia dell’”annotazione di p.g. ”del Ten. Col. Pasquali e Cap. Schina datata 19.11.2015 ed identificabile con “numero di protocoLL informatico 0363154/15 del 19.11.2015, formate il menzionato allegato 2.
All’udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione Ritenuto in
DIRITTO
La causa è matura per essere decisa, sebbene l’ordinanza istruttoria n.22/2025 non sia stata integralmente eseguita dalla Procura regionale, in quanto la Guardia di Finanza ha trasmesso soltanto 8 allegati alla nota di trasmissione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma del 23 maggio 2025 anziché, come stabilito, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del processo penale n. 2067/16 (512/2020 R.G. Trib.).
Reputa il Collegio, infatti, che la documentazione pervenuta, sia pure in misura ridotta, è tale da poter giungere a sentenza e, pertanto, la richiesta istruttoria formulata nella memoria difensiva non può trovare accoglimento.
Nel merito, come riportato nella narrativa in fatto, l’atto di citazione pone a fondamento della domanda di risarcimento del danno i fatti indicati nella comunicazione di “comportamenti illeciti suscettibili di danno erariale” effettuata dalla GdF in data 11.1.2019 e successiva integrazione, che sono stati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Parma per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv e 476 c.p. in riferimento all’art. 479 c.p. nonché per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv e 640, comma 2 n. 1 c.p. (proc. n. 2067/16), all’esito della quale il Tribunale di Parma affermava la penale responsabilità di AM AS e lo condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, disponendo la confisca del profitto dei reati quantificato in euro 325,61 (sent. n. 1605/2023).
La Procura regionale ritiene che ricorrono a carico deLL AM, al tempo delle condotte in contestazione sottufficiale con il grado di maresciaLL capo in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, i presupposti per l’addebito a titolo di responsabilità amministrativa del danno patrimoniale e di immagine cagionato al Corpo militare e alla pubblica amministrazione di appartenenza per effetto delle assenze dal servizio emerse e accertate nel corso del procedimento penale.
La linea di difesa del convenuto si attesta su quanto sostenuto dall’Avv. Donata Giorgia Cappelluto in sede penale: l’inutilizzabilità sul piano probatorio dei tabulati telefonici comprovanti la geolocalizzazione dell’utenza telefonica (c.d. positioning) del convenuto, ritenuti invece utilizzabili dal Tribunale di Parma e sui quali questo Collegio giudicante fonda il suo convincimento ai sensi dell’art. 95 del codice della giustizia contabile.
Occorre, invero, chiarire che il regime delle inutilizzabilità delle prove del processo penale non è trasponibile nel processo contabile, che è retto da un suo distinto corpo normativo, che lo avvicina sensibilmente al processo civile (cfr. art. 7).
Manca, infatti, una disposizione che disciplini l’utilizzabilità nel processo contabile di prove raccolte in un giudizio penale e, tuttavia, in difetto di una norma che lo escluda, il principio di atipicità della prova è da sempre jus receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti.
Il tema della utilizzabilità delle prove raccolte in sede penale, pur estremamente rilevante, non era stato affrontato sul piano dei principi generali dalla giurisprudenza contabile, che comunque faceva un ricorso, svincolato da qualsiasi inquadramento sistematico, a strumenti di prova atipici, senza porsi, cioè, il problema di tracciare criteri di ammissibilità e limiti di efficacia probatoria.
Il quadro che ne emergeva, in compenso, era queLL di un’ampia utilizzazione delle prove raccolte in sede penale, sia pure riguardate non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare nel loro complesso ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Tale orientamento giurisprudenziale ha avuto riconoscimento con l’entrata in vigore del codice della giustizia contabile all’art. 95. co.3.
Ciò detto, richiamati in dettaglio i risultati del monitoraggio del traffico telefonico sulla utenza in uso al convenuto, per quanto risulta dall’allegato n.3 (informativa di polizia giudiziaria) sono rimasti accertati gli aLLntanamenti dal luogo di lavoro in contestazione senza che lo AM abbia dimostrato la reale ricorrenza di esigenze di servizio. Non possono valere, sotto tale profilo, le generiche annotazioni dei fogli di servizio e, d’altro canto, le contrarie allegazioni difensive in ordine al personale impegno deLL AM, con riferimento ai tempi di assenza accertati, in servizi d’istituto esterni alla sede di lavoro, appaiono prive di oggettivo riscontro e non suffragate da elementi certi e incontrovertibili idonei ad essere considerati prova contraria ex art. 2967, co. 2, cod. civ.
Corretta si appalesa, infine, la metodologia di quantificazione del danno patrimoniale utilizzata dalla Guardia di Finanza, non apparendo idonee le argomentazioni della difesa a superare gli addebiti, avendo l’organo di polizia giudiziaria provveduto a determinare i compensi indebitamente percepiti a titolo di retribuzione sulla base della differenza tra l’orario da effettuare, come da foglio di servizio, e l’orario di aLLntanamento dall’ufficio. Circa, poi, le somme a cui il militare avrebbe avuto diritto a prescindere dalle ore lavorate, le affermazioni rese non sono supportate da alcun valido elemento probatorio, e correttamente l’importo è stato calcolato al lordo delle ritenute d’imposta.
Le condotte oggetto della presente contestazione di responsabilità amministrativa appaiono, dunque riconducibili sotto ogni profilo alla fattispecie di illecito erariale tipizzata dagli artt. 55-quater e 55- quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, a termini dei quali il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, ed il danno di immagine cagionato all’amministrazione di appartenenza.
Il danno patrimoniale, per le retribuzioni lorde indebitamente conseguite da AM AS per il tempo in cui risulta essersi illecitamente assentato dal servizio, corrisponde, dunque, all’importo quantificato dalla Guardia di Finanza nella già menzionata nota prot. 0130719 del 13.4.2019 e, dunque, ad euro 325,61 e a tale titolo il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il convenuto deve essere condannato anche al risarcimento del danno all’immagine, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non può trovare accoglimento l’eccezione difensiva, in quanto la fattispecie di assenteismo fraudolento, che ricorre nel caso di specie, non presuppone l’accertamento di qualsivoglia reato con sentenza penale irrevocabile. In tal senso è chiaro il disposto normativo.
In concreto, la gravità dei fatti esposti ha determinato un discredito del Corpo militare della Guardia di Finanza e della amministrazione di appartenenza, che integra la figura del danno all’immagine ed è suscettibile di valutazione equitativa.
Il Collegio, valutato il clamor fori derivante dalla pubblicazione delle notizie di stampa, reputa che sia misura adeguata al risarcimento del danno quella di euro 4.000,00.
AM AS deve essere, quindi, condannato al pagamento di euro 4.325,61 (quattromilatrecentoventicinque/61), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, alle condizioni di legge, dal momento di corresponsione delle retribuzioni afferenti al mese di marzo del 2020 sino al momento della integrale soddisfazione.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
la domanda della Procura regionale e, per lo effetto, condanna AM AS, come sopra generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di € 4.325,61 (quattromilatrecentoventicinque/61) - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi in motivazione - e delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 96,00 (novantasei/00).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del ventiquattro settembre duemilaventicinque.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Vittorio Raeli
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 23 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
(firmato digitalmente)