Articolo 10 della Legge 29 luglio 1975, n. 426
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 settembre 1975
Art. 10.
L' articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili. - I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
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