Versione
14 settembre 1975
14 settembre 1975
Art. 10.
L' articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili. - I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
L' articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili. - I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/1979, n. 6036Provvedimento: L'art 2776, ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilita dalla legge - salva la deroga espressa introdotta dall'art 10 della legge 29 luglio 1975, n 426, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo predetto - in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalita diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili. (nella specie il ricorrente sosteneva che la collocazione di crediti predetti in via sussidiaria doveva aver luogo proporzionalmente alla rispettiva entita e non gia secondo la graduazione prevista per il privilegio mobiliare).*Leggi di più...
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