Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per <
Commentario • 1
- 1. ISEE irrilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 46159/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2025
L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37590 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/07/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1304
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 35008/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) AR NE N. IL *11/08/1979*;
avverso la sentenza n. 1770/2009 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 01/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro Annamaria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza emessa in data 1.7.2009 dal medesimo Tribunale con la quale RB MI è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 per aver attestato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio di essere in possesso dei requisiti economici richiesti dalla legge per l'ammissione al detto beneficio (acc. il *7.11.2008*). Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'imputato aveva addotto un errore sulla legge penale (sul D.Lgs. n.115 del 2002, art. 76, comma 3 assumendo che non si era reso conto che l'erogazione di Euro 4.994,00 a titolo di lavoro prestato in regime penitenziario andava dichiarato ai fini del computo complessivo delle condizioni economiche per l'ammissione del beneficio) e non già su quella extrapenale, come tale rilevante in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, è noto che "ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa" (Cass. pen. Sez. 6 18.11.1998, n. 7817, Rv. 214730 ed altre).
Orbene, solo il complesso delle norme tributarie richiamato dal D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3 può ritenersi legge extrapenale volta a disciplinare in origine rapporti giuridici di carattere non penale, come tale ne' direttamente ne' indirettamente incorporata nella norma penale, ma non certo la norma stessa di cui all'art. 76 cit. che è volta a disciplinare direttamente la materia del gratuito patrocinio ed è indirettamente ma espressamente richiamata dalla norma incriminatrice per la quale si procede (art. 95), attraverso il riferimento ad essa contenuto nell'art. 79, lett. c), a sua volta richiamato espressamente nell'art. 95. Pertanto, non può ravvisarsi in radice un caso di errore sulla legge extrapenale con la conseguente ritenuta esclusione dell'elemento soggettivo del reato.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010