Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37590
CASS
Sentenza 7 luglio 2010

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Massime1

Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per <> ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisca legge extrapenale).

Commentario1

  • 1ISEE irrilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 46159/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2025

    L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37590
Data del deposito : 7 luglio 2010

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