Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 323 cod. pen. con riferimento ad un concorso per l'assegnazione di un incarico, non rileva la natura pubblica o privata della procedura di selezione dei candidati, bensì che la stessa sia diretta al conferimento di un pubblico ufficio. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 323 cod. pen. nella violazione di legge concernente la procedura per l'assegnazione di un incarico direttivo all'interno di una Asl).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41365 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1401
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 17168/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IA, GH AO, ET LI e ME MI;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 16/12/2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Mario P. Chiti, Tullio Padovani, Antonio Chiariello e Stefano di Maio (in sostituzione dell'avv. Antonio Cristiani), che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. OSSERVA
Con sentenza in data 16.12.2005 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato le condanne di RI IA, GH AO, ET LI e ME MI, imputati del reato di cui agli artt. 81-110- 323 c.p., alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Era ascritto ai primi tre (rispettivamente direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario della ASL n. 5 di Pisa) di aver concorso nel conferimento di un incarico direttivo al ME, pur non essendo lo stesso in possesso dei titoli richiesti, con ciò procurandogli ingiusto vantaggio patrimoniale e arrecando ingiusto danno a MA LA, che il RI non ammetteva alla partecipazione al concorso. Quanto al ME, beneficiario dell'abuso, si riteneva che egli vi avesse concorso con l'ispirare ai vertici aziendali, cui era vicino, i provvedimenti che lo favorivano. I giudici di merito individuavano specifiche violazioni di legge sia in relazione all'ammissione del ME al concorso, sia in relazione all'esclusione del Migliavacca. In favore del primo sarebbe stato indebitamente valutato il servizio prestato per cinque anni presso una struttura non sanitaria (CEIS di Livorno); mentre, relativamente alla posizione del secondo, non si sarebbe tenuto conto della sua specializzazione in psichiatria, che doveva invece essere considerata come titolo valido per la partecipazione al concorso. Un ulteriore profilo di illegittimità veniva ravvisato nel bando di concorso, che limitava la partecipazione ai soli operanti nel settore della farmacologia e tossicologia clinica ed escludeva gli operanti nel settore della psichiatria.
Ricorrono tutti gli imputati, con distinti mezzi di impugnazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il RI, con articolatissime argomentazioni, deduce diverse violazioni di leggi sia statali che regionali nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione sotto numerosi profili. Su erronea valutazione delle disposizioni di legge vigenti si sarebbe ritenuto che la fase della formazione della graduatoria rivestisse carattere concorsuale e pubblico: la stessa avrebbe invece natura privatistica, al pari di quella successiva del conferimento dell'incarico da parte del direttore generale, come ritenuto da tutta una serie di decisioni giudiziali. I precedenti invocati in contrario dalla sentenza impugnata sarebbero stati male interpretati;
e in ogni caso si tratterebbe di decisioni isolate, a fronte di una mole di altre in senso opposto.
Viene poi denunciata la nullità della sentenza ai sensi degli artt.521 e 522 c.p.p.. I giudici di appello hanno invero ritenuto che la struttura in cui il ME aveva prestato servizio in passato doveva avere, perché il periodo relativo potesse essere valutato ai fini dell'ammissione al concorso, natura non solo sanitaria ma anche ospedaliera;
e che il bando del concorso fosse esso stesso viziato da violazione di legge (oltre che calibrato sulla posizione del ME), nella parte in cui prevedeva che si potesse tener conto del servizio pregresso prestato presso "strutture a carattere sanitario convenzionate per l'assistenza ai tossicodipendenti". Ciò comporterebbe immutazione della contestazione, dove non si prevedeva affatto che il servizio dovesse essere prestato presso strutture ospedaliere, e dove non si parlava affatto di illegittimità del bando di concorso, ma anzi si riteneva l'illegittimità del provvedimento per contrasto col bando;
e la colpevolezza del RI sarebbe stata ritenuta sulla base di pretese violazioni di legge mai contestate.
Erroneamente sarebbero state ritenute l'illegittimità dell'esclusione del MA dal concorso e l'illegittimità dell'ammissione del ME. Ed invero il MA era specializzato in psichiatria, che non può ritenersi disciplina equipollente alla farmacologia e tossicologia clinica;
ne' potrebbe trovare applicazione, al contrario di quanto ritenuto in sede di merito, la norma transitoria di cui al D.P.R. n. 484 del 1997, art. 15, comma 5, poiché quella predetta non può considerarsi "disciplina di nuova istituzione", trattandosi semplicemente di nuova denominazione di una disciplina già esistente e già denominata come
"farmacotossicodipendenze". Il fatto che in altra occasione sia stata ravvisata dalla stessa ASL equiparazione tra le due discipline ai fini del conferimento di incarichi di dirigenza dei SERT a nulla rileverebbe, trattandosi di situazioni del tutto diverse dal momento che il SERT è una "unità funzionale", in cui confluiscono strutture diverse, mentre l'unità delle farmacotossicodipendenze è una delle articolazioni della ASL, al pari di tutte le altre unità operative. Quanto all'ammissione del ME al concorso, tutte le disposizioni vigenti qualificano l'attività del CEIS come sanitaria, in quanto diretta alla terapia delle tossicodipendenze;
per cui sarebbe manifestamente illogica la motivazione della sentenza là dove nega tale natura;
così come nella parte in cui ritiene, in contrasto con il D.P.R. n. 284 del 1997, art. 12, comma 1, che la rilevanza del servizio prestato dipenda dalla natura ospedaliera della struttura. Sul piano del dolo, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il RI aveva assunto da pochissimo tempo la direzione della ASL, quando la pratica relativa al concorso era stata già completamente istruita;
ne' si sarebbe tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sottostanti, di cui da atto la stessa sentenza impugnata, pur pervenendo poi contraddittoriamente alla conclusione della consapevolezza della violazione di legge da parte dell'agente. Il GH, con deduzioni altrettanto articolate ma in tutto analoghe nella sostanza a quelle del RI, deduce a sua volta violazione dell'art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per essere l'affermazione di colpevolezza basata sulla pretesa illegittimità del bando di concorso, mai contestata col decreto di citazione a giudizio o successivamente. Deduce, sempre con argomentazioni analoghe a quelle del RI, erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ordine sia alla ritenuta illegittimità dell'ammissione del ME al concorso, sia all'esclusione del MA;
nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale previsto per la configurabilità del reato, che la sentenza impugnata ravviserebbe sostanzialmente in re ipsa.
Il ME si riporta espressamente alle deduzioni dei predetti ricorrenti, deducendo inoltre specificamente erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto suo concorso nel reato, ravvisato nel solo fatto della presentazione della domanda di ammissione al concorso per il conferimento dell'incarico. Invoca inoltre l'errore su norme extrapenali, senza alcuna motivazione escluso dalla sentenza benché espressamente dedotto in sede di appello.
Il ricorso del ET riproduce schematicamente le deduzioni poste a fondamento degli altri.
I rilievi dei ricorrenti debbono ritenersi in parte fondati. Va premesso, anche se i difensori hanno rinunciato ad allegare la prescrizione del reato inizialmente prospettata in sede di discussione, che il termine relativo non è tuttora decorso, dovendosi tener conto dei periodi di sospensione (tra cui quello complessivo di giorni centoventi per la redazione delle sentenze di merito) maturati prima dell'udienza davanti a questa Corte, fissata in origine per la data del 27.6.2006 e rinviata alla data odierna per l'astensione dei difensori, che ha comportato un periodo di sospensione ulteriore.
Non possono poi essere condivise le censure attinenti a profili diversi da quello dell'elemento soggettivo del reato. Deve essere esaminata in via pregiudiziale l'eccezione di nullità della sentenza per assunto difetto di correlazione con l'accusa, data la sua portata potenzialmente assorbente degli altri rilievi difensivi. Essa non può peraltro ritenersi fondata. Se è vero, infatti, che agli imputati era stata contestata tra l'altro la violazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, è vero anche che la contestazione, particolarmente analitica ed articolata, menzionava poi espressamente come illegittima (sub n. 1) la limitazione della partecipazione ai soli titolari della specializzazione in farmacologia e tossicologia clinica, in possesso del ME, e l'esclusione degli specialisti in psichiatria e scienze affini;
e con ciò ipotizzava l'illegittimità dell'avviso stesso. Non vi è stata, quindi, sotto questo profilo alcuna immutazione della contestazione e alcuna lesione dei diritti della difesa. Quanto all'ulteriore profilo della natura del Centro Italiano di Solidarietà (C.E.I.S.) di Livorno, la sentenza ne esclude la stessa qualificabilità come ente a carattere sanitario, in conformità con la contestazione (sub n. 4); e solo per completezza di argomentazione rileva che la questione è comunque ininfluente, perché il servizio prestato presso strutture private poteva essere preso in considerazione soltanto se si fosse trattato di strutture ospedaliere. Anche sul punto non si può parlare, pertanto, di immutazione non consentita.
La questione della natura pubblicistica o privatistica della procedura di selezione dei candidati non incide sulla configurabilità astratta del reato, posto che in ogni caso essa era diretta al conferimento di un ufficio pubblico e quindi ad un pubblico fine, che non può ritenersi di certo escluso dalla eventuale competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative (in tal senso le decisioni citate nel ricorso del GH), previa eventuale disapplicazione ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dell'atto amministrativo presupposto, ove illegittimo. Non vi è dubbio, pertanto, che le eventuali violazioni di legge da cui sia affetta la procedura rilevino potenzialmente, in considerazione del suo fine, come elementi costituivi del reato di cui all'art. 323 c.p.. Nell'abuso d'ufficio connesso a violazione di legge, come già affermato da questa Corte (Sez. 6^, 15.1.2003 n. 10656, Villani), la violazione si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del reato;
e lo specifico contenuto del precetto violato non si incorpora nella norma penale e non assume portata integrativa della relativa fattispecie. In base a tale principio si è ritenuto che la sussistenza di tale requisito di fatto debba essere ricercata con riferimento al tempo del commesso reato e riferita al contenuto della norma all'epoca stessa, senza che sull'apprezzamento relativo possano incidere le eventuali modificazioni successive della norma;
e ciò in quanto, trattandosi di norma extrapenale, non può trovare applicazione l'art. 2 c.p., comma 2. Se ciò è vero, è vero anche che l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, della violazione di legge costituente presupposto del reato di cui all'art. 323 c.p. è questione di mero fatto, la cui valutazione è censurabile in sede di giudizio di legittimità sotto il profilo esclusivo del vizio di motivazione e non già sotto quello di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), che resta estraneo alla questione stessa. Ne deriva, nel caso in esame, che le censure dei ricorrenti sono suscettibili di considerazione soltanto in quanto riferite alla congruità, alla completezza e alla intrinseca coerenza logica della motivazione nella parte in cui questa ritiene la sussistenza della violazione;
e non possono estendersi alla erronea applicazione delle leggi in questione, in quanto costituente mero presupposto fattuale della norma incriminatrice e non già elemento essenziale della stessa. Sul punto, peraltro, la motivazione della sentenza sfugge a censura, in quanto congrua, completa e logicamente corretta, dando più che adeguata argomentazione delle ragioni per cui si è ritenuta la violazione di legge sotto i profili fondamentali contestati;
e cioè quanto all'ammissione del ME alla selezione dei candidati, operata in forza della considerazione (determinante ai fini della richiesta anzianità) del servizio dallo stesso prestato presso il C.E.I.S. di Livorno, struttura privata non qualificabile come sanitaria, e quanto all'esclusione del MA per omessa considerazione della sua specializzazione in psichiatria, dalla legge invece equiparata a quella in farmacologia e tossicologia clinica.
Il concorso del ME nel reato è stato motivatamente ritenuto in considerazione del suo inserimento negli uffici della direzione della A.S.L, che aveva bandito la selezione, in cui egli ricopriva un ruolo di primo piano;
e nella "previsione mirata, nel bando, di titoli di carriera di cui egli era in possesso", secondo la sentenza idonea a dimostrare "un passaggio di informazioni dal Dr. ME ai vertici aziendali". La motivazione sul punto non può essere ritenuta, pertanto, ne' incongrua, ne' manifestamente illogica. Ciò posto, debbono essere ritenuti infondati i rilievi dei ricorrenti relativi all'elemento oggettivo del reato contestato. Non altrettanto si può ritenere, peraltro, relativamente all'elemento soggettivo.
La giurisprudenza di questa Corte ha individuato gli elementi sintomatici da cui è desumibile il dolo intenzionale richiesto per il reato di cui all'art. 323 c.p.: a) nell'evidenza della violazione di legge, come tale perciò immediatamente riconoscibile dall'agente;
b) nella specifica competenza professionale dell'agente, tale da rendergli anch'essa senza possibile equivoco riconoscibile la violazione;
c) nella motivazione del provvedimento, nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente apparente o come manifestamente pretestuosa;
d) nei rapporti personali eventualmente accertati tra l'autore del reato e il soggetto che dal provvedimento illegittimo abbia tratto ingiusto vantaggio patrimoniale. Ora, la sentenza impugnata da atto che "la normativa è in effetti molto complessa e di difficile coordinamento", date soprattutto le molteplici interferenze tra fonti statali e fonti periferiche, che si sovrappongono in più punti e rendono obiettivamente difficoltosa l'individuazione del parametro normativo alla fattispecie applicabile;
ma ritiene nondimeno che la sua interpretazione, seppure "ardua per il profano", non potesse costituire un problema per gli imputati, che erano tecnici della materia dotati di grande esperienza amministrativa nel settore ed agivano nel loro campo specifico. Tali sommarie annotazioni appaiono peraltro inadeguate a risolvere la questione dell'elemento soggettivo del reato, che la riconosciuta complessità della materia rendeva particolarmente delicata e necessitante di particolare approfondimento;
e non danno conto specialmente dell'intenzionalità delle ritenute violazioni di legge e della loro direzione al conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale da parte del privato.
La carenza della motivazione sul punto rende pertanto necessario l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente;
il quale procederà a nuovo ed autonomo esame delle risultanze processuali onde accertare, sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, se sia o meno configurabile nella condotta degli imputati il dolo intenzionale necessario per la configurazione del reato in esame, dando adeguata motivazione del proprio convincimento sul punto.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella udienza, il 9 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006