Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
In caso di richiesta di definizione ex art. 444 cod. proc. pen. del procedimento per il reato di tenuta o agevolazione del gioco d'azzardo mediante videopoker è ammissibile la costituzione di parte civile di un giocatore poiché non può escludersi in astratto la sussistenza di un danno eziologicamente collegato con la commissione del reato, e non essendo necessario, ai fini della detta costituzione, provare l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2001, n. 8842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8842 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO RA - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. " RI AL " N. 402
3. " OS ED " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE RA " N. 26297/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LM FR n. Verbania il 21 gennaio 1948
avverso la sentenza del tribunale di Verbania del 9 marzo 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero
che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
UG IA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, emessa in data 9 marzo 2000, con la quale veniva applicata la pena per il reato di gioco d'azzardo, deducendo quali motivi l'erronea applicazione degli artt. 79 e segg. c.p.p. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ammessa costituzione di parte civile di un giocatore, poiché, al momento della costituzione e della decisione, non era stata dimostrata la sussistenza di un danno, non rinvenibile nella partecipazione al gioco, poiché, in tal caso, indipendentemente dal possibile concorso nel reato di cui all'art.718 c.p., osterebbe il dettato dell'art.2035 c.c. e l'irripetibilità delle somme perdute. Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Innanzitutto l'ordinanza impugnata ammissiva della costituzione di parte civile afferma che il reato contestato "ben può consentire in astratto un rapporto causale tra (lo stesso) e attività di terzi, che abbia prodotto danni ai (giocatori), impregiudicata nel merito la prova del danno della parte civile e della riconducibilità dello stesso all'imputato ".
Pertanto non si è in presenza del vizio motivazionale denunciato, giacché l'ordinanza impugnata si pone nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la costituzione di parte civile deve ritenersi ammissibile e con essa la condanna generica al risarcimento del danno ove venga accertata la possibile esistenza di un fatto potenzialmente dannoso senza necessità di provare l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità (Cass. sez. 6^ 26 agosto 1994 n. 9266, Mondino ed altro rv. 199071 e Cass. sez. 6^ 10 novembre 1997 n. 10 126, Mozzati rv. 208820). Peraltro, secondo un orientamento non condiviso (Cass. sez. 4^ 8 agosto 1994 n. 8851, Rocchi rv.200129) perché legato alla vecchia concezione dell'insindacabilità dell'ordinanza ammissiva, superata da recente decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 13 luglio 1999 n. 12, Pediconi rv. 213858, che dirime un contrasto giurisprudenziale, accedendo alla tesi espressa fra l'altro da Cass. sez. 3^ 3 ottobre 1997 n. 8962, Ruggeri, alle cui argomentazioni si rinvia) in virtù del principio generale dettato dall'art. 586 c.p.p., del disfavore del nuovo codice di rito nei confronti dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, del raffronto tra l'art. 586 c.p.p. e l'art. 200 c.p. p. 1930 e del differente regime previsto per le ordinanze emesse nell'udienza preliminare e quelle dibattimentali e predibattimentali ed anche perché basato sulla natura esclusivamente negoziale del patteggiamento, rivista da altra decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 28 aprile 2000 n. 5, P.G. in proc. Neri), non sarebbe nemmeno possibile dedurre questioni circa l'ammissibilità e la fondatezza della domanda per le restituzioni ed il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile costituita in sede di patteggiamento.
Orbene, indipendentemente dalla tesi dottrinale, resistita dalla giurisprudenza, secondo cui occorre distinguere tra giochi pienamente tutelati (ex. gr. le lotterie nazionali), non proibiti (ma soltanto tollerati) e vietati, ai quali ultimi non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art. 2035 c.c. ma quella del negozio contrario a norme imperative con le conseguenze derivanti in tema di ripetibilità delle somme, l'art.1933 c.c., che costituisce disposizione speciale ed inquadra il pagamento dei debiti di gioco tra le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), esclude la soluti retentio qualora vi sia stata frode, sicché, almeno sotto questo profilo, ove gli apparecchi fossero stati "truccati" esisterebbe la sussistenza di un danno e la possibilità di una ripetizione delle somme perse.
Peraltro, in considerazione della particolare natura e finalità dei riti alternativi in genere e del patteggiamento in particolare, non è possibile un'indagine approfondita di tali aspetti al giudice penale, sicché giustamente quello di merito ha rinviato ogni accertamento a quello civile, una volta rilevata la possibile sussistenza di un danno eziologicamente collegato al reato. Infine, non è possibile escludere la sussistenza di danni morali o relazionali, logicamente tutti da dimostrare in maniera rigorosa per la loro quantificazione in sede civile..
È vero che, a norma dell'art.78 lett. d) c.p.p., a pena d'inammissibilità, è prescritta "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda", giacché il nuovo codice, innovando rispetto al precedente, ha previsto non solo l'indicazione del "petitum", ma anche della "causa petendi", similmente alle forme stabilite per la proposizione della domanda nel giudizio civile, sicché non è sufficiente far riferimento all'avvenuta commissione di un reato, ma anche bisogna richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa e che la discussione svolta in ricorso circa i motivi su cui si potrebbe fondare la costituzione di parte civile (mero divertimento o partecipazione al gioco d'azzardo) sembrano deporre per l'insussistenza di tali requisiti nella dichiarazione, ma tale vizio sotto questo peculiare e ben determinato aspetto non è stato dedotto.
Peraltro, ove lo si volesse includere genericamente nelle argomentazioni svolte, sarebbe affetto dalla non specificità del motivo addotto ed, in ogni caso, può essere ritenuto incluso implicitamente nella stessa dichiarazione in base alle argomentazioni svolte dal giudice di merito, che ha ritenuto, evidentemente, sufficiente ed ammissibile la stessa.
Pertanto deve affermarsi che. in tema di patteggiamento per il reato di tenuta ovvero agevolazione del gioco d'azzardo mediante videopoker è ammissibile la costituzione di parte civile di un giocatore, poiché non può escludersi la sussistenza di un danno eziologicamente collegato con la commissione del reato, potendo lo stesso derivare dall'eventuale alterazione dei meccanismi elettronici, sicché non troverebbe applicazione il principio della "soluti retentio" a norma dell'art. 1933 c.c. ovvero dalla violazione di diritti della persona.
Infatti, la particolare natura del giudizio ex art. 444 c.p.p. impedisce al giudice penale di effettuare tutti questi accertamenti, giacché deve basarsi sugli atti esistenti, mentre la violazione dell'obbligo di indicare a pena di inammissibilità pure la causa petendi cioè le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa, stabilito dalla lettera d) dell'art. 78 c.p.p., deve essere espressamente dedotto in sede di ricorso, potendosi lo stesso rilevarsi come assolto dall'esame complessivo della dichiarazione di costituzione di parte civile ed in alcuni casi dall'indicazione del titolo del reato. Infine, la costituzione di parte civile deve ritenersi ammissibile e con essa la condanna generica al risarcimento del danno ove venga accertata la possibile esistenza di un fatto potenzialmente dannoso senza necessità di provare l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001