Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa. (La Corte ha precisato che le disposizioni legislative che disciplinano l'operato e i doveri delle varie tipologie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi non hanno natura di norme extrapenali, poiché l'art. 323 c.p., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'esercizio del pubblico ufficio, recepisce le regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: nel caso si verteva in ipotesi di valutazione della conoscenza della normativa regolante le concessioni di alloggi demaniali da parte dell'intendente di finanza).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/1998, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 18/11/1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere N. 1585
Dott. Antonino ASSENNATO - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola MILO - Consigliere N. 24494/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT ON, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 12.3.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio GALASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, prof. avv.to Antonio CRISTIANI. La CORTE osserva:
Con sentenza in data 11.6.1997 il Tribunale di Pisa, ritenuto NT ON responsabile del reato di cui all'art. 323, commi 1 e 2, cod. pen., perché quale Intendente di Finanza reggente di Pisa, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusando del suo ufficio, approvava con decreto n. 16782 del 18.10.1993 l'atto di concessione n. 6068 del 21.2.1991, con il quale l'Ufficio del registro gli assegnava un appartamento di proprietà dello Stato, illegittimo a) per l'omesso esperimento della procedura concorsuale per l'assegnazione dell'alloggio, b) per la durata quadriennale e non annuale dell'assegnazione, c) per la determinazione di un canone di concessione in misura inferiore a quanto stabilito dalla legge (lire 149.000 mensili in luogo di lire 1.100.000/ 1. 300.000), d) per la mancata applicazione dell'imposta di registro e, infine, e) per la violazione di legge sulle spese contrattuali, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale di un anno e mesi quattro di reclusione nonché a quella accessoria di interdizione dai pubblici uffici di pari durata, concedendo i benefici della sospensione dell'esecuzione delle pene e della non menzione della condanna.
Con decisione del 12.3.1998 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, riduceva la pena principale a mesi 8 di reclusione e quella accessoria ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.
Ricorre per cassazione il NT ON e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di 1) sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 323 cod. pen. alla data del fatto contestato, nonché 2) di eventuale rilevanza dell'errore su legge extrapenale e, comunque, 3) di difetto del dolo richiesto ad integrazione del reato. Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo di doglianza, con il quale si sostiene che la condotta tipica di abuso prevista dalla legge n.86/1990, in vigore alla data del 18.10.1993 di commissione del fatto, non ricomprendeva, a differenza dell'abrogato art. 324 cod. pen. e della previsione della legge n. 234/1997 di modifica dell'art.323 cod. pen., le ipotesi di incompatibilità e di obbligo di astensione del pubblico funzionario in presenza di un interesse proprio.
In materia di abuso di ufficio, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 323 c.p. di cui alla l. n. 234 del 1997, va premesso, a) che le questioni di diritto transitorio vanno risolte facendo ricorso al principio di specialità "bilaterale". in quanto ciascuna delle fattispecie posta a confronto presenta elementi specializzanti;
b) che, per principio interpretativo reiteratamente affermato da questa Corte di Cassazione, i fatti punibili ai sensi del previgente art. 323 cod. pen. possono esserlo anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 323 (abuso di ufficio, novellato dalla legge 234/1997) se gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo articolo siano contenuti in forma esplicita od implicita nelle norme abrogate e siano indicati chiaramente nell'imputazione contestata, poiché la modifica legislativa non ha comportato l'abolizione generalizzata della fattispecie anteriore, ma la successione ad essa di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, conservando tale rilevanza rispetto ad altre;
inoltre, per il caso di specie, c) che il dovere di astensione di qualsivoglia agente pubblico, in presenza di un interesse proprio o dei propri congiunti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, già sussisteva antecedentemente quale necessaria conseguenza del principio di imparzialità riguardante tutti i soggetti cui sono affidate pubbliche funzioni, ed ora trova la sua fonte nella attuale formulazione del vigente art. 323 cod. pen., che tipizza questa situazione di incompatibilità.
Di conseguenza, legittimamente e motivatamente la Corte d'Appello ha ritenuto che, nel caso di specie, ai fini della integrazione del reato di abuso d'ufficio, la mancata astensione per ragioni di incompatibilità non solo rilevava ai fini, della condotta materiale, già prevista come tale nella norma vigente al tempo del commesso reato, in quanto il concreto esercizio dell'ufficio pubblico era stato illecitamente finalizzato dall'imputato al conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale, peraltro di notevole consistenza, in relazione all'approvazione della concessione dell'alloggio che conteneva, quantomeno, un evidente elemento di illegittimità, non contestato nella sua materialità e ostativo dell'approvazione della concessione, derivante dalla violazione della legge n. 692 del 1.12.1981, di conversione del decreto-legge 2.10.1981 n. 546,
disciplinante, tra l'altro, l'adeguamento della misura dei canoni demaniali, ma costituiva anche la prova significativa della sussistenza del dolo specifico richiesto.
Del pari infondato è il motivo riguardante la doglianza di inosservanza e erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibiltà, di cui all'art. 47 cod. pen.. Sostiene il ricorrente che, in punto di corretta e congrua determinazione dei canoni mensili per la concessione dell'alloggio demaniale, si sarebbe dovuto ritenere sussistere l'errore sul fatto derivante dall'errore sulla legge extrapenale.
Ai sensi dell'art. 47 cod. pen. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale. Pertanto deve essere considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. Ne deriva che le disposizioni legislative che disciplinano i doveri dell'intendente di finanza di controllo ed approvazione di concessioni non hanno natura di norma extrapenale poiché l'art. 323 cod. pen., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'esercizio del pubblico ufficio, recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Di conseguenza correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che la macroscopicità delle omissioni del dovuto controllo in ordine alla congruità dei canoni, peraltro in una materia di specifica competenza dell'attività dell'intendente, escludeva l'errore di fatto derivante dall'errore sulla legge extrapenale (rv. 199093, 181944).
Infine, proprio per quanto già esposto in punto di doverosità del controllo sulla congruità dei canoni fissati nell'atto di concessione dell'alloggio, ancor più per la presenza di uno specifico interesse proprio di natura patrimoniale del pubblico ufficiale, la doglianza in punto di insussistenza del dolo specifico risulta destituita di fondamento, cosiccome con puntuale applicazione della legge e con motivato e logico percorso argomentativo è stato ritenuto nella sentenza impugnata.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999