Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
La violazione, da parte del notaio, degli obblighi imposti dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 349 del 1973, disciplinanti i diritti spettanti per ogni titolo protestato, e l'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per ogni atto compiuto fuori dalla sede, è rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, atteso lo specifico contenuto prescrittivo delle norme in parola, poste a tutela degli interessi dei soggetti debitori. (Nella fattispecie, relativa a notaio che si era auto-liquidato ulteriori compensi rispetto a quelli previsti, la Corte rigettava l'eccezione difensiva circa la sussistenza dell'errore, dovuto a prassi generalizzata, su una legge diversa da quella penale, e affermava che l'art. 323 cod. pen., obbligando il pubblico ufficiale al rispetto di leggi e regolamenti nell'esercizio delle sue funzioni, recepisce nella struttura del reato ogni disciplina dei doveri del pubblico ufficiale medesimo).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
Leggi di più… - 2. Condominio: presunzione di parti comuni e assenza di titolo contrarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2000, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 1953
3. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 30946/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 13/06/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti A. GIARDA e D. BIANCARDI che hanno concluso per: Accogliersi il ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di BE OL avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 3/7/1996 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di abuso di ufficio ex artt. 81 cpv., 323 co. 1^ e 2^ c.p. (ante novella 234/97), in qualità di notaio incaricato di elevare protesti di diversi assegni bancari ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 323 bis c.p., condannandolo, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p., a pena principale ed accessoria ritenute di giustizia, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 13/6/2000,in parziale riforma, assolveva l'imputato dal reato sub B) perche il fatto non costituisce reato, riducendo la pena dell'interdizione dai pubblici uffici a mesi sette e giorni dieci per il residuo capo A) in merito al quale confermava il giudizio di 1^ grado.
In proposito, i giudici della Corte territoriale ribadivano la sussistenza, nella condotta dell'imputato, violazione di cui alla L.349/73 in relazione, agli artt. 7 ed 8, circa il "principio dell'omnicomprensività del diritto di protesto e dell'indennità di accesso", dovuti all'esercente la funzione di notaio: in sede di levata di protesto, principio normativo, del resto, per la "chiara dizione del relativo testo, sostenuto anche nella delibera 15/3/1985 del CNN. Ad avviso dei giudici della Corte territoriale, neppure, la successiva delibera del CNN del 27/6/1996 in merito al criterio di rimborso delle spese effettivamente sostenute, poteva dirsi correttamente applicabile al caso in specie, legittimando, così, la condotta del notaio imputato sia "perché la sua conformità al disposto normativo è alquanto opinabile", sia perché comunque, l'anzidetto criterio di rimborso spese "non è quello applicato dal prevenuto nell'autoliquidazione dei compensi;
dove le spese, stando al prospetto prodotto dalla difesa, sono sempre esposte nella misura fissa, di L. 10.000".
I giudici di merito inoltre, ribadivano la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato anche nella piu incisiva forma del dolo intenzionale introdotta con la novella successiva alla sentenza di 1^ grado. In proposito si riteneva dover escludere la tesi difensiva dell'essersi l'imputato attenuto a "prassi generalizzata", con errore su legge extrapenale, avuto riguardo agli esempi di liquidazioni spese di protesto da parte di altri notai esigui nel numero e disomogenei e dovendo ribadirsi, anche secondo la giurisprudenza di merito pi accreditata al riguardo, l'illegittimità di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quelli previsti dalla L. 349/73. Del resto la convinzione dell'imputato, come da lui stesso affermata, dell'erroneità della scelta di politica legislativa attinente l'anzidetto principio di omnicomprensività, era irrilevante agli effetti dell'invocata esclusione del dolo, confermandone piuttosto, la sussistenza.
Infondata, infine, a parere della Corte d'Appello, la tesi difensiva secondo cui la condotta dell'imputato poteva, al più, essere censurata a mero livello disciplinare, nulla escludendo che il fatto potesse integrare "anche" una violazione di tal fatto, oltre che la fattispecie di reato contestata, e la tesi secondo cui il notaio, allorché si autoliquida i compensi, perderebbe la qualità di pubblico ufficiale, per acquisire quella di esercente un servizio di pubblica necessità, in quanto "ciò che legittima l'autoliquidazione e proprio l'espletamento dell'ufficio pubblico della levata del protesto".
Sussistente anche l'ingiusto vantaggio patrimoniale, quale elemento costitutivo del reato secondo la novella di cui alla L. 234/97, posto che "l'attuale legislazione, basata sul principio dell'omnicomprensività, non consente al notaio di percepire nulla, oltre al diritto di protesto ed all'indennità di accesso"; di qui, secondo i giudici di merito, l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito dall'imputato con la sua condotta di autoliquidazione, attraverso meccanismi non chiari e comportanti profitti maggiori di quanto consentito dalla legge. Pena adeguata al fatto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'BE, deducendo, a mezzo dei suoi difensori, quali motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp., per erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione in riferimento al capo A) di imputazione, posto che, evadendo la struttura formale della fattispecie di reato contestato, secondo la novella 234/97, si è trascurato motivatamente e correttamente ravvisare la riconduzione dell'abuso alla violazione di legge o di regolamento, in termini di principio di determinatezza, omettendo del tutto il distinguo, sottostante agli artt. 7 ed 8 della L. 329/73, tra "compenso" e "rimborso spese", concetti ben distinti tra loro. In sostanza, secondo il ricorrente, i giudici di merito, nell'erronea interpretazione della normativa cennata, hanno confuso il principio di omnicomprensività dei compensi di cui all'art. 7 L. cit. con ben diverso concetto di "rimborso spese", a cui fa riferimento conclusivo l'art. 8 della stessa legge. È in tale ottica che va ricondotta la verifica della condotta dell'imputato, peraltro in aderenza ai termini della delibera del CNN del 27/6/1996 che ha confermato il cennato distinguo tra "compenso e rimborso spese". Di qui il difetto della violazione di legge secondo il testo normativamente novellato del reato di abuso d'ufficio e che deve trovare, nella specie, applicazione, trattandosi di legge più favorevole al reo ex art. 2 c.p. Secondo il ricorrente, inoltre non era dato potersi ravvisare il dolo intenzionale, come introdotto dalla novella in parola;
posto che, proprio per la controversa interpretazione della normativa, al più si sarebbe potuto prospettare un'ipotesi di dolo eventuale, tuttavia incompatibile con quello intenzionale ritenuto in sentenza, a prescindere, in ogni caso, dalla non punibilità della condotta dell'imputato ex art. 47 co. 3^ c.p., posto che alla luce della richiamata novella, "l'eventuale errore sulla violazione di legge diversa dalla legge penale, può aver ragionevolmente ingenerato un errore sulla stessa fattispecie oggettiva giudiziale", sicché l'erroneità della interpretazione volta a ricondurre il principio di omnicomprensività dei compensi e dei rimborsi della materia de qua ex art. 7 L. 349/73" si risolveva nell'intima convinzione dell'BE che la legge consentisse al notaio, che svolgeva il servizio di levata di protesti, un " rimborso delle spese". Erroneamente applicando il "nuovo" art. 323 c.p., la Corte di Appello ha, inoltre, ritenuto la sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, quale elemento costitutivo del reato in parola. Senonché, alla luce della "nuova" visione dell'abuso d'ufficio, come reato di danno e non più di pericolo, è carente, secondo il ricorrente, del tutto il carattere di "ingiustitia" del vantaggio, perché non prodotto "contra legem", in ogni caso perseguito con l'intima convinzione di richiedere somme "secundum legem", con la seguente carenza di "intenzionalità di conseguire il vantaggio contra ius".
Difetta, infine il reato contestato, perché, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, il notaio che espone l'ammontare dei suoi diritti, onorari e spese "non può che essere riguardato alla stregua di qualunque professionista, non esercente alcuna pubblica funzione, ma attività tipicamente privatistica", operata non nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Nella specie, pertanto, secondo il ricorrente, l'imputato "aveva esaurito la sua attività pubblica di levata di protesti, che rappresenta solo il presupposto della richiesta dei compensi e delle spese, che è una attività di natura privatistica".
2) Manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena ed inosservanza del nuovo art. 323 c.p. e 133 c.p., in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cpp., avendo la Corte di Appello omesso di riconsiderare in concreto la sanzione da comminare alla luce della novella in parola, ricorrendo ad un'apodittica generalizzazione del comportamento asseritamente contra legem dell'imputato, a supporto della ritenuta adeguatezza della pena alla fattispecie contestata. Pur dando atto del diligente ed attento spessore argomentativo delle deduzioni difensive e dell'apprezzabile sforzo di verifica logico - giuridica della vicenda, operato nell'insieme dell'atto di impugnazione, ritiene la Corte che il gravame sia infondato e vada rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, i giudici della Corte territoriale, con motivazione sostanzialmente corretta ed immune da coloriti di "manifesta illogicità", hanno tracciato il quadro di sussistenza dell'art. 323 c.p., come novellato ex L. 234/97, a cominciare dall'aspetto attinente l'esame dell'elemento "violazione di legge", nella condotta del ricorrente, come contestatagli sub A).
In proposito, giova ribadire che costituisce violazione di legge, rilevante ex art. 323 c.p., la violazione di una normativa quale quella attinente la L. 329/73 disciplinante il servizio protesti e rimborso spese nella relativa procedura di competenza dei notai, con riferimento agli artt. 7 e 8 di tale legge, intesi alla salvaguardia delle ragioni, modalità ed entità dei compensi al pubblico ufficiale richiesto di svolgere tale funzione ed a tutela degli interessi dei soggetti debitori, nel quadro normativo comune a tutti i pubblici ufficiali potenzialmente incaricati del servizio protesti, secondo uno specifico contenuto prescrittivo, la cui violazione va ad incidere su posizioni soggettive sostanziali (cfr. Cass. pen. Sez. 6^, 11/02/1999, Chirico in tema di ratio decidendi sulla violazione normativa rilevante ex art. 323 c.p.). Orbene, come esattamente rilevato in sentenza, non vi è possibilità di incertezza circa la violazione, da parte del ricorrente, attraverso la contestata (????) principio di "omnicomprensività" del diritto di protesto e della indennità di accesso, il primo quale indennizzi sostitutivo di ogni altro compenso previsto dalle disposizioni vigenti, la seconda comprensiva del rimborso spese. Bene la Corte di Appello, (????) alla pur suggestiva e non certo immotivata tesi difensiva di segno contrario, esaustivamente e puntualmente sottoposto a verifica critica tale tesi, attraverso il riferimento anche alle delibere del CNN del '78 e del '96, richiamate in atti (cfr. fol. 4 sentenza impugnata), non mancando di sottolineare che, in ogni caso, il criterio applicato dal prevenuto nell'autoliquidazione dei compensi, non e' compatibile con le direttive (????) interpretative (?) di tali delibere, a rescindere dal vaglio circa la loro correttezza.
Ne' fondata è la censura in merito all'asserita carenza dell'elemento psicologico, avendo, in proposito, i giudici della Corte di Appello correttamente tracciato, anche sotto il profilo della prova logica, la sussistenza, in testa al ricorrente, dell'elemento soggettivo del reato de quo nella nuova formulazione legislativa, inquadrata nella figura del dolo intenzionale contrapposto ontologicamente, prima che giuridicamente, a quello "eventuale" o "indiretto" che implica, come motivatamente rilevato nella specie, l'accettazione, da parte dell'agente, dell'evento quale conseguenza certa o probabile, ma comunque voluta, della propria azione, non vissuta quale causa di un effetto meramente "eventuale" o "accessorio" (cfr. Cass. pen. Sez. 6^, 14/02/1999 innanzi cit). Nè giova appellarsi alla tesi dell'errore su legge extrapenale ( vedi caso Ersoch richiamato dalla difesa) agli effetti della non punibilità della condotta dello imputato ex art. 47 co. 3^ c.p., posto che, a prescindere dal rilievo non secondario, anche in punto di logica, che la condotta de quo si riferisce a soggetto con indubbie capacità intellettive e di competenza specifica, è ininfluente, come esattamente rilevato in sentenza, l'errore sulla norma violata, trattandosi, in sostanza, di errore su legge penale, come tale non riconducibile nell'area dell'art. 47 cit. Va, in proposito, ribadito il principio che è legge diversa dalla legge penale solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale, di guisa che deve essere considerato errore sulla legge penale e, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla "struttura del reato", sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione di fattispecie criminose. Ha, pertanto, natura di norma penale quella che disciplina i doveri dei pubblici ufficiali (nella specie i notai) nel corretto criterio di determinazione dei compensi "intesi in senso generale" in tema di servizio protesti e rimborso spese. Ciò proprio perché l'art. 323 c.p. obbliga al rispetto di leggi e regolamenti il pubblico ufficiale nello esercizio delle sua funzioni, recependo, come nella specie, ogni violazione delle regole riguardanti l'attività del pubblico ufficiale, segnatamente riferita ai notai in merito all'osservanza puntuale e non di apodittica ed asserita "prassi" non giuridicamente apprezzabile, dalla L. 349/73 agli artt. 7 e 8 cit. (cfr. Cass. pen. Sez. 6^, 18/11/1998, Bonanti;
idem, 11/05/1999 Fravilli).
Quanto all'asserito difetto dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, bene la Corte di Appello ne ha ribadito la sussistenza, agli effetti della configurabilità del contestato reato di abuso di ufficio, come novellato dalla L. 234/97. In proposito, va ribadito il principio secondo cui la struttura del reato de quo postula il requisito c.d. della "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta perché connotata la violazione di norme di legge e regolamenti e ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. pen. Sez. 6^ 11/02/1999 Chirico già innanzi cit.). A tali principi si è correttamente rapportata la decisione dei giudici di appello, come risulta motivatamente evincibile dal testo della decisione impugnata (cfr. fol. 5), in riferimento alla contestata e provata condotta dell'BE.
Infine, manifestamente infondata è la asserita carenza della qualifica di pubblico ufficiale in testa al notaio, in tema di autoliquidazione dei compensi, con richiamo ad un'attività meramente privatistica.
Corretta, in proposito, la risposta dei giudici di merito, proprio perché la legittimità dell'attività attinente l'autoliquidazione del servizio protesti e rimborso spese ex L. 349/73, non può essere disgiunta all'espletamento dell'attività di levata di protesti quale ufficio pubblico.
Quanto al motivo di ricorso sub 2), trattasi di censura infondata, posto che, in tema di dosimetria della pena, è prioritario il criterio di discrezionalità del giudice di merito come tale insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, trovi supporto motivazionale corretto, ancorché sintetico, con richiamo a caratteri connotanti la condotta dell'imputato e rimanga, in ogni caso, nell'alveo normativo di rispetto ai limiti edittali del trattamento sanzionatorio, in rapporto al reato contestato e di cui l'imputato è dichiarato colpevole.
Il gravame, pertanto, va rigettato, stante la sua infondatezza come innanzi rilevata, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001