Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2001, n. 6653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6653 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT665 3 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Dishause Legal - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 16843/99 Dott. Vincenzo 14832CRISTARELLA ORESTANO 1 Dott. Francesco Cron. Rep. 2631 - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Ud.31/01/01 - CORTE SUPPERA DI COLAZIONE - Consigliere 1 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA dal Sig. IL SOLE 24 OR per diritti L. 3000 I ha pronunciato la seguente 14 MAG. 2001 SE NTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TI GI, TI LI, TI LIRE 3000 LL FERNANDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TANCREDI CARTELLA 52, presso lo studio dell'avvocato SABRINA ROMANI, difesi dall'avvocato LEO ROCCA, giusta CG512726 delega in atti;
ricorrenti
contro
CA, ES ES LU, ES IA RE, ES AN, 2001 i elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATONE 29, 194 presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALDERINI, che li -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. CALDERINI controricorrenti per diritti 48000+8 11 SET. 2001 I avverso la sentenza n. 2822/98 della Corte d'Appello il IL CANCELLIERE di ROMA, depositata il 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato Leo ROCCA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LL udito l'Avvocato Luigi CALDERINI, difensore dei M resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore * Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per LL il rigetto del ricorso. LL LIRE 2000 LL DE345822 BC434507 DE345825 BC434511 BC434512 BC434513 BC434514DE345819 -2- BC434515 DE345820 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26 gennaio 1984 DR, NA, IA RE e CC DR, proprietari di un magazzino, convennero, davanti al Tribunale di Rieti, LO e NA ST per la condanna a demolire un edificio, che secondo il loro assunto, era stato costruito alla distanza di due metri dall'immobile di cui essi istanti erano i proprietari. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepirono di avere usucapito il diritto a • mantenere il piano terraneo del loro fabbricato a distanza minore di quella legale e di avere costruito la sopraelevazione nell'anno 1979 rispettando le prescrizioni sulle distanze. Con domanda riconvenzionale chiesero la condanna degli attori allo abbattimento dell'immobile (stalla con fienile e retrostante magazzino) di cui erano i proprietari, assumendo che era stato costruito dopo il primo piano del loro fabbricato e a distanza illegale da esso. Con sentenza del 13 novembre 1993 il Tribunale condannò i convenuti ad arretrare soltanto la sopraelevazione "sino alla distanza di legge", perché ritenne che il piano. terra era stato costruito prima dell'immobile degli attori e che, comunque il diritto a mantenere il manufatto a distanza illegale era stato usucapito. Condannò poi gli DR a demolire le parti del loro fabbricato non rispettose della distanza legale dal primo piano appartenente ai convenuti. impugnazione chiedendo il rigetto della domanda Gli attori proposero riconvenzionale Gli appellati resistettero al gravame eccependone l'infondatezza. Con sentenza del 23 settembre 1998 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda riconvenzionale avendo ritenuto, in base a una valutazione diversa dei mezzi probatori, che la costruzione degli attori era legittima perché eseguita prima di quella dei convenuti. Questi ultimi ricorrono per cassazione con tre motivi. Gli DR resistono con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i tre connessi motivi del ricorso, denunziandosi la violazione degli art.2727 e 2729 del codice civile e il vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto l'anteriorità della costruzione degli DR rispetto all'altra dei convenuti in base a un'erronea valutazione degli elementi probatori (documenti e prova per testimoni). * In particolare si adduce, tra l'altro, che: a)- l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nel suo rapporto del mese di settembre dell'anno 1961 non aveva indicato le date in cui erano stati costruiti gli immobili delle parti;
e, "nell'accusare i ST dell'edificazione del piano terra a distanza illegale dalla proprietà degli DR, non poteva essersi riferito al fabbricato oggetto della controversia, non essendo stato questo a quell'epoca neanche progettato. Infatti i ST avevano ottenuto la approvazione del progetto e la licenza di costruzione il 18 marzo 1959, mentre agli DR la licenza era stata rilasciata il 5 settembre successivo;
b)- l'affermazione secondo cui la costruzione del fabbricato degli attori era iniziata quando dello stabile 2 dei vicini erano stati eretti solo "quattro muri senza solette", si basava su una deposizione testimoniale smentita dalle dichiarazioni di altra persona;
c)- avendo i ST riferito in un altro processo che la sola parte del loro edificio completata nel • 1979 era stata costruita "nel giro di alcuni anni", "era arbitrario desumere da ciò che costoro, dopo avere innalzato quattro muri e prima di realizzare le solette, vedendo che gli DR avevano costruito le fondazioni, avevano atteso tutto il tempo necessario affinchè i loro antagonisti portassero a termine il fabbricato". I motivi sono infondati essendo tutti diretti a provocare una valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dalla Corte d'appello e, quindi, inammissibile, essendo consentita in sede di legittimità soltanto la denuncia di errori di diritto o di vizi di motivazione della pronuncia impugnata nella specie non ravvisabili. Infatti, la Corte, ha adeguatamente motivato il giudizio al quale è pervenuta con il suo incensurabile apprezzamento, perchè - premesso che il Tribunale aveva concluso, in base alla sola prova testimoniale, per l'anteriorità della costruzione del primo piano dell'immobile dei ST, mentre, senza alcun giustificato motivo, non aveva conferito alcun valore al rapporto del settembre 1961, con il quale si era attestato dall'ingegnere capo del Genio civile di Rieti che costoro avevano costruito il piano terra a distanza illegale dal fabbricato degli DR- ha dato credito a tale rapporto, dopo avere riesaminato la prova orale, rilevando che il professionista aveva esattamente considerato la costruzione dei ST di epoca posteriore a quella degli attori, essendosi intrapresa l'edificazione dell'immobile di questi ultimi, quando la opera posta in essere dai vicini non aveva ancora i requisiti di una costruzione. (отебноение * Pertanto il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati a rimborsare ai Gragone loves gli onorari di controricorrenti le spese del giudizio di cassazione e a avvocato. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti. Liquida dette spese in lire. 318000 .e gli onorari d'avvocato in tre milioni di lire. Roma 31 gennaio 2001. Il presidente. . Il consigliere estensore. (dott.A. Vella). (dott. V.Calfapietra) Kamells IL CANCELLIERE C1 Paoto Talarico, LA DEPOSITATO IN LL, Roma 14 MAG. 2001. IL CANCELLIERE C1 hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2. 12 LUG. 2001 4 Registrato in data" Serie 33509 290.000 versate £. 2 DUECENTONOVANTAMILA 1 -. Il Dirigente Area Servizi ID.ssa IA Grazia DI FILIPPO) sabile Servizio Atti Ciudiziari