Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2006, n. 35381
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

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La mancanza dell'autorizzazione per il pubblico dipendente da parte dell'ente di appartenenza a svolgere un'ulteriore attività, anche se remunerata, per conto di un privato, ha rilievo esclusivamente disciplinare: tale mancanza determina per contro la configurabilità del reato di abuso di ufficio laddove essa autorizzazione sia diretta a consentire l'utilizzo delle strutture pubbliche dell'amministrazione anche sotto il profilo della "spendita del nome", e a quantificare il costo dell'utilizzo medesimo da calcolare sulla percentuale del compenso da versare all'ente pubblico.

Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art.323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta. (Nella fattispecie, relativa all'attività di ricerca svolta da un medico per conto di una società privata attraverso l'uso delle strutture ospedaliere ma senza la previa autorizzazione dell'azienda sanitaria, la Corte ha ritenuto che il comportamento illegittimo del medico, in quanto posto in essere in contrasto con la norma regolamentare, abbia prodotto un ingiusto vantaggio, ma solo nei limiti della percentuale del compenso che il soggetto avrebbe dovuto versare all'ente ospedaliero).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2006, n. 35381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35381
Data del deposito : 27 giugno 2006

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