Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo ritualmente preso visione di atti processuali dai quali emergano gravi indizi di colpevolezza a carico del proprio assistito, lo informi della possibilità che nei suoi confronti possa essere applicata una misura cautelare (nella specie effettivamente disposta e non eseguita per la latitanza dell'indagato), atteso che la legittima acquisizione di notizie che possono interessare la posizione processuale dell'assistito ne rende legittima la rivelazione a quest'ultimo in virtù del rapporto di fiducia che intercorre tra professionista e cliente e che che attiene al fisiologico esercizio del diritto di difesa; qualora, invece, l'acquisizione di notizie avvenga in maniera illegale - come nel caso di concorso nel delitto di rivelazione o di utilizzazione di segreti d'ufficio o nella fraudolenta presa visione o estrazione di copie di atti che devono rimanere segreti - si verifica una sorta di "solidarietà anomala" con l'imputato in virtù della quale l'aiuto del difensore è strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa ma alla elusione o deviazione delle investigazioni e, quindi, al turbamento della funzione giudiziaria rilevante ai sensi dell'art. 378 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. L’avvocato può informare il suo assistito del rischio di arresto?Federico Radi · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2021
La Cassazione è stata chiamata a decidere se un avvocato incorre nel reato di favoreggiamento qualora informi il proprio assistito del rischio di applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti e gli suggerisca di mentire all'autorità giudiziaria. Il fatto La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine il 19 febbraio 2019 con la quale è stato riconosciuto l'imputato responsabile del reato di favoreggiamento aggravato per aver aiutato ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria fornendo informazioni sulle indagini, suggerendo di fornire false dichiarazioni alla stessa. Norma in contestazione: L'articolo 378 codice penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 29/03/2000
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA " N. 651
3. Dott. NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI " N. 48819/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 18/5/1999 della Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Pasquale Corleto e avv. Gaetano Scamarcio, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 18 maggio 1999, riformando in parte, a seguito di gravame del P.M., quella assolutoria emessa in data 30/1/97 dal GUP del Tribunale della Stessa città, dichiarava AN AS, avvocato, colpevole del reato di cui all'art. 378/2^ C.P., così qualificata l'originaria imputazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (capo sub C), e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, accordandogli i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;
confermava la pronuncia assolutoria dell'imputato in relazione agli addebiti di avere concorso nei reati di cui agli art. 611 e 325 C.P. (capi sub A e B).
Riteneva la Corte territoriale di ravvisare gli estremi del favoreggiamento personale nella condotta tenuta dal AS, che, quale difensore di fiducia di SO LO, indagato in ordine al reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata S.C.U., nella sua articolazione facente capo a tale AR HE, aveva rivelato al proprio assistito notizie di cui era venuto a conoscenza e relative alla probabile e imminente emissione di un provvedimento coercitivo a carico dello stesso SO (e di altri sodali) per il citato reato ed aveva così consentito al beneficiario dell'informazione di darsi alla latitanza e di eludere comunque le investigazioni dell'Autorità Precedente, posto che la misura cautelare personale era stata, poi, effettivamente emessa ed era rimasta nei confronti del solo SO.
Escludevano i giudici d'appello qualunque coinvolgimento del AS nell'iniziativa di alcuni familiari del SO finalizzata a costringere, mediante minacce, CL ON a rendere false informazioni al P.M. circa l'inattendibilità del fratello ER, collaboratore di giustizia e principale fonte di accusa, e quest'ultimo a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese (capo sub A relativo al reato ex art. 611 C.P.); veniva pure escluso per difetto assoluto di prova, il coinvolgimento del AS nell'attività di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, consistita - secondo l'accusa - nella acquisita conoscenza illecita della richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal P.M. il 14/11/1995 nei confronti di 49 persone, tra le quali il SO, nella prospettiva proprio di informarne costui (capo sub B relativo al reato ex art. 326 C.P.). Avverso la pronuncia di condanna, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto: 1) violazione della legge penale (art. 378/2^ C.P.) e difetto di motivazione, sotto il profilo che non si era tenuto conto alcuno della pur plausibile tesi difensiva, secondo cui il SO avrebbe ricevuto le informazioni incriminate dai familiari di tale SI IT paolo, indagato già raggiunto da misura cautelare, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaborante CL ER, che aveva accusato anche il predetto SO;
2) violazione di legge, con riferimento agli art. 378/2^ C.P., 114 e 329 C.P.P., e difetto di motivazione, sotto il profilo che, pur a volere ammettere come ascrivibile a lui la paternità dell'informazione, nulla di illecito aveva commesso, ma aveva adempiuto al suo dovere di difensore, nel senso che, venuto a conoscenza di notizie legittimamente acquisite nell'ambito del procedimento a carico del SI e riverberantisi anche sulla posizione del SO, aveva messo a parte quest'ultimo del rischio che prevedibilmente correva;
3) violazione della legge penale e vizio di motivazione, sotto i seguenti altri aspetti: contraddittorietà degli argomenti utilizzati, inidoneità degli atti addebitabili ad eludere le investigazioni o ad ostacolare le ricerche, posto che l'illecito di cui all'art. 378 C.P. è reato di pericolo concreto e non presunto ed astratto;
era mancata nella sua condotta qualunque offensività;
4) carenza di motivazione sull'entità della pena e sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, i giudici di merito hanno accertato, sulla base del contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 4/12/1995 tra US LO e ZZ OM, regolarmente intercettata, che il primo era stato convocato presso lo studio del suo legale, avv. AN AS, dal quale aveva appreso che il collaborante CL ER aveva reso dichiarazioni dettagliate sull'operatività, nella zona del leccese, di sodalizi di tipo mafioso, espressione della S.C.U., e sui relativi affiliati, che aveva nominativamente identificato, sicché era prevedibile la prossima adozione di provvedimenti restrittivi a carico degli accusati, tra i quali v'era lo stesso SO.
La Corte territoriale, nell'analizzare la complessa e più articolata condotta oggetto dell'originaria postulazione d'accusa, ha dato rilievo, ai fini della configurazione del ritenuto reato di favoreggiamento personale, unicamente alla "acquisizione di notizie in ordine all'imminente emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di SO LO (ed altri) e alla rivelazione di dette notizie a quest'ultimo (anche mediante l'utilizzazione di un documento nel quale erano riportati il nome del SO e di altri)";
ha ritenuto plausibile, in difetto di prova contraria, che il AS aveva cognizione delle dichiarazioni del collaborante CL ER, attraverso l'esame di atti inseriti in altro procedimento penale (
contro
SI IT LO e altri), che il professionista "aveva potuto legittimamente visionare ed estrarne copia", in occasione del deposito degli atti medesimi in sede di riesame della misura coercitiva da cui era stato attinto il citato SI, persona pure da lui difesa;
ha concluso che l'avere comunque informato il Causa della sua probabile cattura per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa integrava il ritenuto delitto di favoreggiamento, perché il beneficiario dell'informazione era stato posto nella condizione di darsi alla latitanza e di eludere le investigazioni dell'autorità precedente.
Nessuna valenza di rilievo penale, come si è precisato, è stata allegata, ai fini che qui interessano, alle condotte originariamente sussunte nei paradigmi criminosi di cui agli art. 611 e 326 C.P. e, in ottica formalmente concorrenziale, anche nell'imputazione ex art. 416 bis C.P., qualificata dal Giudice a quo come violazione dell'art. 378/2^ C.P., condotte alle quali il fasano è stato ritenuto estraneo.
Ciò posto, sorvolando sul primo motivo di ricorso, che, in quanto prospetta una diversa e alternativa ricostruzione del fatto, non può trovare ingresso in questa sede, osserva la Corte che problema centrale ed assorbente, per la corretta soluzione del caso in esame, è la precisa individuazione della linea di confine tra il ruolo, delicato e particolare, del difensore e il precetto penalmente dell'art. 378 C.P., di cui anche il difensore è destinatario. L'attenzione deve essere polarizzata sulle singole modalità di aiuto dirette, nel loro complesso, ad offendere l'interesse protetto dall'incriminazione di ricorso, concernente il normale funzionamento dell'attività giudiziaria, che persegue lo scopo di combattere la criminalità e non può, quindi, tollerare "quei fatti di solidarietà" verso la delinquenza, che possono assumere una connotazione deviante proprio per il regolare corso della giustizia. Arduo e irto di difficoltà diventa il compito dell'interprete quando tra i soggetti attivi del delitto di favoreggiamento s'insinua la figura del difensore, con la sua opera di "iuris consultus". Il difensore di un imputato, invero, come lucidamente da autorevole dottrina, si trova costretto ad osservare, da un canto, veri e propri doveri giuridici connessi alla nobile funzione che è chiamato a svolgere, espressi attraverso formule dai contorni spesso assai vaghi, ma assicurati dal giuramento che presta prima di entrare a fare parte dell'ordine, nel cui ambito viene concretezza a quei doveri;
dall'altro, a non incorrere nei rigori della legge personale che giustamente persegue la finalità di assicurare un patrocinio probo e corretto nell'interesse di chi lo richiede e, in pari misura, nell'interesse superiore della giustizia.
È indubbio che l'esercizio del diritto di difesa, in quella accezione particolare riferibile ai soggetti legittimati al patrocinio, ha nel nostro ordinamento il più ampio ambito di espansione, nella prospettiva di assicurare l'effettiva attuazione del principio di cui all'art. 24, 2^ comma, della Costituzione. È altrettanto vero, però, che nell'ambito dello stesso schema costituzionale, ogni diritto deve armonizzarsi con gli altri e nello stesso tempo deve sottostare a quei limiti che sono imposti da esigenze e necessità di carattere generale, che non possono essere sottovalutate. Tra queste indubbiamente assume una posizione primaria l'interesse dello Stato alla amministrazione della giustizia e alla sua concreta attuazione, in modo particolare attraverso i processi civili e penali, nei quali vige il principio della soggezione alla legge e del rispetto di questa da parte di tutti (art. 101 Cost.). L'esercizio del diritto di difesa, quindi, soggiace integralmente al rispetto di tutte le norme di carattere sostanziale e processuale.
La linea di demarcazione tra regolare e puntuale espletamento dell'attività difensiva, superamento dei limiti legali sotto il profilo della correttezza deontologica e, infine, illecito penalmente rilevante non può essere fissata in modo rigido, sulla base di parametri assoluti, ma deve essere individuata caso per caso. Nel complesso mosaico di attività che contraddistingue la prestazione difensiva, il punto di maggiore finzione fra gli interessi in gioco talora confliggenti risiede nel "cavere", cioè nell'attività di dare consiglio, che non è "tipica", nel senso che è consentita a chiunque, ma che per l'avvocato penalista riveste una peculiare importanza. I confini sinuosi al di là dei quali la prestazione di consulenza del legale varca la soglia del consentito e sconfina nell'illecito penale vanno individuati, come si è detto, con estrema dimensione e nella diversa gravazione, il contenuto dell'intenzionalità che sorregge le singole note della condotta concretamente posta in essere dal difensore.
Anche se, alla luce delle incisive trasformazioni che ha subito nel corso degli anni l'esercizio dell'attività forense, gli interessi della difesa, spesso di indole particolarissima, possono non coincidere con quelli collegati ad una esatta e puntuale applicazione della legge, con riferimento alla responsabilità dell'imputato e alle previste conseguenze, devesi comunque escludere che il patrocinante, per assolvere il suo compito, possa porre in essere condotte costituenti reato per la generalità die soggetti. Nella scelta dei metodi e degli strumenti cui il difensore ritiene di fare ricorso per la tutela degli interessi del proprio assistito, esiste un limite oggettivo che non è consentito valicare impunemente e che è costituito dall'osservanza di quegli obblighi e di quei divieti, la cui violazione integra altrettanti illeciti penali. Restringendo il campo di osservazione alla ipotesi contemplata dall'art. 378 C.P., non può mancarsi di evidenziare che il favoreggiamento costituisce uno degli esempi più calzanti per dimostrare come la conformità ad una fattispecie implica "non soltanto una certa configurazione esteriore della condotta, ma anche un contenuto significativo del volere che corrisponde al significato descritto nella fattispecie".
È soprattutto sul piano soggettivo, quindi, che deve essere apprezzata la condotta del difensore, che ha il diritto-dovere, costituzionalmente garantito, di "difendere gli interessi della parte assistita nel migliore modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici" "(art. 36 codice deontologico forense, che, anche se adottato in epoca successiva - 17/4/'97 - ai fatti di causa, è riproduttivo di principi già acquisiti nel corso della pregressa produzione giurisprudenziale, che aveva riempito di contenuti i concetti di dignità e decoro richiamati nell'art. 38 R.D.L. n. 1578/33) e cioè di adoperarsi con ogni mezzo lecito a sottrarre il proprio assistito, colpevole o innocente che sia, alle conseguenze negative del procedimento a suo carico.
Più concretamente, va precisato che l'aiuto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (condotta delineata dall'art. 378 C.P.) va apprezzato, specie con riferimento alla particolare posizione del difensore, non in maniera freddamente oggettiva e nella sua formale ed astratta corrispondenza al modello legale di reato, ma come concreta ed effettiva espressione di una "solidarietà anomala" con la persona difesa, il che chiaramente esorbita dal compito istituzionale dell'avvocato. Si vuole, in sostanza, significare, in via esemplificativa, che la rivelazione al proprio assistito della emissione o della probabile emissione di un provvedimento coercitivo o della disposta intercettazione dell'utenza telefonica o di altra eventuale iniziativa della magistratura a carico del medesimo assistito può integrare, sul piano astratto, la materialità della previsione criminosa di cui all'art. 378 C.P., ma l'effettiva configurabilità di questa va apprezzata in connessione all'esercizio del diritto di difesa e quindi con stretto riferimento al contenuto della intenzionalità che muove il soggetto agente, la quale si rende palese anche attraverso la maniera, lecita o illecità, con la quale il difensore acquisisce le notizie che. poi, rivela al suo cliente, nonché attraverso la prospettiva che ispira lo stesso difensore nel rilevare tali notizie.
La legittima acquisizione di notizie che possono interessare la posizione processuale dell'assistito rende legittima la loro rivelazione, che è, anzi, doverosa, in virtù di quel rapporto di fiducia (art. 35 vigente codice deontologico forense) che lega il difensore alla parte e che non consente zone d'ombra tra gli stessi. In tale ipotesi, si rimane nell'ambito del fisiologico esercizio del diritto di difesa e non si sconfina in quella "solidarietà anomala", che inquina e svilisce la funzione del professionista, proprio perché costui, anche se offre un "aiuto" al suo difeso, in contrapposizione a quelle che possono essere le esigenze oggettive della giustizia, lo fa nel rispetto della legalità e nell'unica prospettiva di assolvere, con adeguatezza e con lealtà, il proprio mandato, senza interferire più di tanto, magari attraverso iniziative non ortodosse e niente affatto funzionali alla dignità e al decoro della professione, nel regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.
Ben diverso è il caso in cui l'acquisizione di notizie avviene in maniera illegale;
si pensi al concorso nel delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio o comunque alla fraudolenta presa visione o estrazione di copia di atti che devono rimanere segreti. In tale ipotesi, il ruolo del difensore si snatura, si verifica quella "solidarietà anomala" con l'imputato e si concretizza quell'aiuto, strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa, ma alla elusione o deviazione delle investigazioni ovvero all'intralcio o alla vanificazione delle ricerche e, in una, al turbamento della funzione giudiziaria. Nella specie, avendo il Giudice di merito accertato, attraverso una ricostruzione fattuale non censurabile in questa sede, che il fasano, presa legittimamente visione di alcuni atti processuali dai quali emergevano indizi di colpevolezza a carico del proprio cliente SO LO in ordine al delitto ex art. 416 bis C.P., aveva informato di tanto il predetto e gli aveva prospettato la possibilità che venisse raggiunto da una misura custodiale, così come, per altro, era avvenuto per altri indagati da lui difesi, devesi concludere, alla luce dei principi innanzi esposti, che l'imputato, col comportamento tenuto, non è andato oltre il legittimo esercizio della sua funzione di difensore e non ha, pertanto, invaso il terreno del favoreggiamento personale. Il personale assorbente e decisivo delle considerazioni svolte esime dal prendere in esame gli altri aspetti dell'impugnazione. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000