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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 207/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BERTELLI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
“• disporre l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...] ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre e con facoltà per il padre quando vuole previo congruo avviso alla madre ed in ogni caso due fine settimana al mese dal Sabato pomeriggio sino alla Domenica sera, uno o due giorni infrasettimanali , nel rispetto dei di lui impegni scolastici e non e secondo la sua volontà, da concordare dalla fine delle lezioni scolastiche sino a dopo cena;
congrui periodi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di Maggio per esigenze prenotative e durante le vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività principali;
• il signor verserà all'istante a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la CP_1 Per_1 somma di € 150,00 mensili, somma dovuta per dodici mensilità rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese , oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
• disporre che dal mese di Marzo 2025 l'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dalla madre Sig.ra Parte_1
• il Sig. a far data dal mese di Marzo 2025 si impegna a versare alla Sig.ra entro CP_1 Parte_1 il 10 di ogni mese l'importo di €. 100,00 mensili sino al pagamento del 50% della somma di €.
1084,62 (ovvero € 542,31) portata dalle bollette dei consumi delle utenze ancore intestate alla ricorrente e relative ai consumi di energia elettrica e gas naturale riferiti alla casa familiare sita in
Leno (BS) Via G. Mazzini 50 dal mese di settembre 2023 al mese Febbraio 2024, considerato che la
Sig.ra in tale periodo si era già trasferita con il figlio presso i di lei genitori;
Parte_1
• mantenere un monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare al fine di garantire gli interventi a supporto in particolare in favore di , per la durata di un anno;
Per_1
• le parti dichiarano con l'adempimento di quanto sopra di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dipendenza dalla convivenza;
• Spese di lite interamente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza durata oltre 10 anni, e che da tale relazione è nato, in data 18.1.2012, il figlio . Per_1
Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, e dopo l'adozione da parte del giudice dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 17.5.2024, successivamente, in vista dell'udienza del
26.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e la
Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità. Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 207/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BERTELLI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.2.2025)
“• disporre l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...] ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre e con facoltà per il padre quando vuole previo congruo avviso alla madre ed in ogni caso due fine settimana al mese dal Sabato pomeriggio sino alla Domenica sera, uno o due giorni infrasettimanali , nel rispetto dei di lui impegni scolastici e non e secondo la sua volontà, da concordare dalla fine delle lezioni scolastiche sino a dopo cena;
congrui periodi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di Maggio per esigenze prenotative e durante le vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno le festività principali;
• il signor verserà all'istante a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la CP_1 Per_1 somma di € 150,00 mensili, somma dovuta per dodici mensilità rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese , oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
• disporre che dal mese di Marzo 2025 l'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dalla madre Sig.ra Parte_1
• il Sig. a far data dal mese di Marzo 2025 si impegna a versare alla Sig.ra entro CP_1 Parte_1 il 10 di ogni mese l'importo di €. 100,00 mensili sino al pagamento del 50% della somma di €.
1084,62 (ovvero € 542,31) portata dalle bollette dei consumi delle utenze ancore intestate alla ricorrente e relative ai consumi di energia elettrica e gas naturale riferiti alla casa familiare sita in
Leno (BS) Via G. Mazzini 50 dal mese di settembre 2023 al mese Febbraio 2024, considerato che la
Sig.ra in tale periodo si era già trasferita con il figlio presso i di lei genitori;
Parte_1
• mantenere un monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare al fine di garantire gli interventi a supporto in particolare in favore di , per la durata di un anno;
Per_1
• le parti dichiarano con l'adempimento di quanto sopra di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione dipendenza dalla convivenza;
• Spese di lite interamente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza durata oltre 10 anni, e che da tale relazione è nato, in data 18.1.2012, il figlio . Per_1
Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, e dopo l'adozione da parte del giudice dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 17.5.2024, successivamente, in vista dell'udienza del
26.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e la
Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità. Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri