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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1544/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE TOMMASO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. ELIA ANDREA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto la condanna di al risarcimento del Controparte_1 danno biologico (complementare - dovendosi così qualificare quello da invalidità
[... temporanea, in quanto non oggetto della copertura assicurativa dell - CP_2
) subito a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 21/9/2015 CP_3
(avendo l' riconosciuto e liquidato alla parte ricorrente l'indennizzo - in rendita CP_2
- del danno biologico da inabilità permanente pari al 22 %: vedi provvedimento dell' del 24/11/2016 in atti), oltre accessori di legge e vittoria di spese di lite CP_2
(con distrazione). La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la riduzione del danno risarcibile in misura almeno pari alla metà in ragione della corresponsabilità della parte ricorrente nella causazione dell'infortunio lavorativo per cui è causa, oltre vittoria di spese di lite (con distrazione). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione -sollevata dalla parte convenuta- di indeterminatezza del petitum, atteso che dalla mera lettura delle conclusioni del ricorso si evince che nel presente giudizio la parte ricorrente ha sostanzialmente chiesto il ristoro del danno biologico (differenziale e complementare) subito per effetto dell'infortunio sul lavoro indicato in ricorso, tra l'altro corredando quest'ultimo di una relazione di consulenza tecnica di parte (il cui contenuto è stato trasfuso nel ricorso) 1 nella quale è stata espressamente quantificata la percentuale di invalidità permanente della parte ricorrente e sono stati altresì indicati i giorni di invalidità temporanea (totale e parziale), chiaramente in base alla prospettazione attorea. Ne discende che la sollevata eccezione di indeterminatezza del petitum appare a questo Giudice francamente pretestuosa e del tutto priva di fondamento. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la sussistenza della responsabilità civile di in relazione all'infortunio sul lavoro di cui fu vittima Controparte_1 Parte_1
in data 21/9/2015, accertata dalla Corte di Appello di Catanzaro nella
[...] sentenza penale n.1104/2022 in atti (divenuta irrevocabile per effetto della sentenza penale n.484/2023 della Corte di Cassazione in atti), non può evidentemente essere rimessa in discussione nel presente giudizio civile -il cui oggetto deve quindi ritenersi limitato alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla parte ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa- , perché coperta dal giudicato formatosi in sede penale. Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “[…] la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt.574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art.1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass., sez. lav., n.47/2025). Tanto premesso e venendo dunque alla determinazione del danno-conseguenza, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti emerge la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente al 30 %, oltre che l'esistenza di un danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 22 giorni, da invalidità parziale (al 75 %) temporanea per 120 giorni, da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 60 giorni e da invalidità parziale (al 25 %) temporanea per 60 giorni. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate e immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
2 specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che il CTU ha risposto esaustivamente (con argomentazioni integralmente condivise da questo Giudice) alle osservazioni delle parti (che non hanno dunque prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica). Infatti, come correttamente rilevato dal CTU: 1) il decreto ministeriale del 5/2/1992 si applica soltanto ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità civile (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame); 2) gli “esiti di lesione alla funzione vestibolare” costituiscono una voce specifica delle “LINEE GUIDA ” e Parte_2 trovano riscontro nella certificazione dell' datata 24/11/2016 attestante una lieve CP_2 alterazione della funzione vestibolare;
3) con riguardo al “disturbo d'ansia sociale forma lieve”, “la temporalità differita della diagnosi non contraddice, ma anzi conferma il carattere evolutivo e reattivo del disturbo, coerente con il progressivo adattamento ad uno stato di invalidità permanente e alla perdita del ruolo professionale originario”. Passando al profilo della quantificazione ex art.1226 c.c. delle voci di danno, devono essere applicate al caso di specie le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano vigenti al momento della liquidazione (in omaggio a quanto statuito da Cass. n.33770/2019), con la conseguenza che il danno viene così quantificato: danno biologico da invalidità permanente al 30 % (pari a euro 175.449 -senza alcun aumento personalizzato- , atteso che la parte ricorrente aveva 41 anni al momento del sinistro); danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 22 giorni [pari a euro 2.530 (115,00 × 22)]; danno biologico da invalidità parziale (al 75 %) temporanea per 120 giorni [pari a euro 10.350 (86,25 × 120)]; danno biologico da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 60 giorni [pari a euro 3.450 (57,50 × 60)]; danno biologico da invalidità parziale (al 25 %) temporanea per 60 giorni [pari a euro 1.725 (28,75 × 60)]. In omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.20807/2016, per calcolare il danno biologico differenziale deve essere defalcato dal danno biologico da invalidità permanente (liquidato come sopra) il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare il danno biologico (valore capitale pari a euro CP_2
55.181,86, come risulta dal prospetto dell' depositato telematicamente dalla CP_2 parte ricorrente in data 13/5/2025): ne discende che il danno biologico differenziale è pari a euro 120.267,14 (175.449 - 55.181,86), mentre il danno biologico complementare è pari a euro 18.055 (2.530 + 10.350 + 3.450 + 1.725), per un importo complessivo pari a euro 138.322,14 [importo che ristora tutte le sofferenze patite dal danneggiato per effetto dell'infortunio lavorativo, stante la non cumulabilità del danno biologico e del danno morale (che costituisce una mera componente del primo), in omaggio a quanto statuito da Cass., Sez. Un., n.26972/2008]. Per quanto esposto, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di euro 138.322,14 a titolo di risarcimento Parte_1
3 del danno biologico (complementare e differenziale) subito dal lavoratore a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 21/9/2015, oltre accessori come per legge. Non si ravvisa infine nel caso di specie un concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, non rispondendo al vero il fatto che il giorno del sinistro la parte ricorrente avrebbe effettuato un'attività in quota non programmata per quella giornata e che non avrebbe indossato i dispositivi di protezione individuale dei quali avrebbe avuto la disponibilità, emergendo invece dalla sentenza penale (irrevocabile) della Corte di Appello di Catanzaro n.1104/2022 che quel giorno il lavoratore non tenne una condotta “del tutto estranea alle direttive ricevute” e che il datore di lavoro non consegnò effettivamente al “i dispositivi di sicurezza (caschetti di protezione, Pt_1 cinture, imbracature e dispositivi di ancoraggio) che avrebbero impedito, se correttamente indossati e utilizzati, il verificarsi delle gravi lesioni” riportate dalla parte ricorrente, la quale non ricevette tra l'altro alcuna adeguata formazione. Come statuito da Cass. n.15392/2018, “la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto [contenuta nel giudicato penale di condanna] è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna al risarcimento del danno biologico (complementare Controparte_1
e differenziale, complessivamente quantificato in euro 138.322,14) patito da Parte_1
per effetto dell'infortunio lavorativo verificatosi in data 21/9/2015, oltre che
[...] al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 13.395 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto), nei rapporti interni tra le parti del presente giudizio, a carico di Controparte_1
Crotone, 06/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1544/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE TOMMASO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. ELIA ANDREA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto la condanna di al risarcimento del Controparte_1 danno biologico (complementare - dovendosi così qualificare quello da invalidità
[... temporanea, in quanto non oggetto della copertura assicurativa dell - CP_2
) subito a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 21/9/2015 CP_3
(avendo l' riconosciuto e liquidato alla parte ricorrente l'indennizzo - in rendita CP_2
- del danno biologico da inabilità permanente pari al 22 %: vedi provvedimento dell' del 24/11/2016 in atti), oltre accessori di legge e vittoria di spese di lite CP_2
(con distrazione). La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la riduzione del danno risarcibile in misura almeno pari alla metà in ragione della corresponsabilità della parte ricorrente nella causazione dell'infortunio lavorativo per cui è causa, oltre vittoria di spese di lite (con distrazione). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione -sollevata dalla parte convenuta- di indeterminatezza del petitum, atteso che dalla mera lettura delle conclusioni del ricorso si evince che nel presente giudizio la parte ricorrente ha sostanzialmente chiesto il ristoro del danno biologico (differenziale e complementare) subito per effetto dell'infortunio sul lavoro indicato in ricorso, tra l'altro corredando quest'ultimo di una relazione di consulenza tecnica di parte (il cui contenuto è stato trasfuso nel ricorso) 1 nella quale è stata espressamente quantificata la percentuale di invalidità permanente della parte ricorrente e sono stati altresì indicati i giorni di invalidità temporanea (totale e parziale), chiaramente in base alla prospettazione attorea. Ne discende che la sollevata eccezione di indeterminatezza del petitum appare a questo Giudice francamente pretestuosa e del tutto priva di fondamento. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la sussistenza della responsabilità civile di in relazione all'infortunio sul lavoro di cui fu vittima Controparte_1 Parte_1
in data 21/9/2015, accertata dalla Corte di Appello di Catanzaro nella
[...] sentenza penale n.1104/2022 in atti (divenuta irrevocabile per effetto della sentenza penale n.484/2023 della Corte di Cassazione in atti), non può evidentemente essere rimessa in discussione nel presente giudizio civile -il cui oggetto deve quindi ritenersi limitato alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla parte ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa- , perché coperta dal giudicato formatosi in sede penale. Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “[…] la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt.574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art.1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass., sez. lav., n.47/2025). Tanto premesso e venendo dunque alla determinazione del danno-conseguenza, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti emerge la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente al 30 %, oltre che l'esistenza di un danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 22 giorni, da invalidità parziale (al 75 %) temporanea per 120 giorni, da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 60 giorni e da invalidità parziale (al 25 %) temporanea per 60 giorni. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate e immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
2 specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che il CTU ha risposto esaustivamente (con argomentazioni integralmente condivise da questo Giudice) alle osservazioni delle parti (che non hanno dunque prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica). Infatti, come correttamente rilevato dal CTU: 1) il decreto ministeriale del 5/2/1992 si applica soltanto ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità civile (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame); 2) gli “esiti di lesione alla funzione vestibolare” costituiscono una voce specifica delle “LINEE GUIDA ” e Parte_2 trovano riscontro nella certificazione dell' datata 24/11/2016 attestante una lieve CP_2 alterazione della funzione vestibolare;
3) con riguardo al “disturbo d'ansia sociale forma lieve”, “la temporalità differita della diagnosi non contraddice, ma anzi conferma il carattere evolutivo e reattivo del disturbo, coerente con il progressivo adattamento ad uno stato di invalidità permanente e alla perdita del ruolo professionale originario”. Passando al profilo della quantificazione ex art.1226 c.c. delle voci di danno, devono essere applicate al caso di specie le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano vigenti al momento della liquidazione (in omaggio a quanto statuito da Cass. n.33770/2019), con la conseguenza che il danno viene così quantificato: danno biologico da invalidità permanente al 30 % (pari a euro 175.449 -senza alcun aumento personalizzato- , atteso che la parte ricorrente aveva 41 anni al momento del sinistro); danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 22 giorni [pari a euro 2.530 (115,00 × 22)]; danno biologico da invalidità parziale (al 75 %) temporanea per 120 giorni [pari a euro 10.350 (86,25 × 120)]; danno biologico da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 60 giorni [pari a euro 3.450 (57,50 × 60)]; danno biologico da invalidità parziale (al 25 %) temporanea per 60 giorni [pari a euro 1.725 (28,75 × 60)]. In omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.20807/2016, per calcolare il danno biologico differenziale deve essere defalcato dal danno biologico da invalidità permanente (liquidato come sopra) il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare il danno biologico (valore capitale pari a euro CP_2
55.181,86, come risulta dal prospetto dell' depositato telematicamente dalla CP_2 parte ricorrente in data 13/5/2025): ne discende che il danno biologico differenziale è pari a euro 120.267,14 (175.449 - 55.181,86), mentre il danno biologico complementare è pari a euro 18.055 (2.530 + 10.350 + 3.450 + 1.725), per un importo complessivo pari a euro 138.322,14 [importo che ristora tutte le sofferenze patite dal danneggiato per effetto dell'infortunio lavorativo, stante la non cumulabilità del danno biologico e del danno morale (che costituisce una mera componente del primo), in omaggio a quanto statuito da Cass., Sez. Un., n.26972/2008]. Per quanto esposto, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di euro 138.322,14 a titolo di risarcimento Parte_1
3 del danno biologico (complementare e differenziale) subito dal lavoratore a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 21/9/2015, oltre accessori come per legge. Non si ravvisa infine nel caso di specie un concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno, non rispondendo al vero il fatto che il giorno del sinistro la parte ricorrente avrebbe effettuato un'attività in quota non programmata per quella giornata e che non avrebbe indossato i dispositivi di protezione individuale dei quali avrebbe avuto la disponibilità, emergendo invece dalla sentenza penale (irrevocabile) della Corte di Appello di Catanzaro n.1104/2022 che quel giorno il lavoratore non tenne una condotta “del tutto estranea alle direttive ricevute” e che il datore di lavoro non consegnò effettivamente al “i dispositivi di sicurezza (caschetti di protezione, Pt_1 cinture, imbracature e dispositivi di ancoraggio) che avrebbero impedito, se correttamente indossati e utilizzati, il verificarsi delle gravi lesioni” riportate dalla parte ricorrente, la quale non ricevette tra l'altro alcuna adeguata formazione. Come statuito da Cass. n.15392/2018, “la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto [contenuta nel giudicato penale di condanna] è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna al risarcimento del danno biologico (complementare Controparte_1
e differenziale, complessivamente quantificato in euro 138.322,14) patito da Parte_1
per effetto dell'infortunio lavorativo verificatosi in data 21/9/2015, oltre che
[...] al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 13.395 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto), nei rapporti interni tra le parti del presente giudizio, a carico di Controparte_1
Crotone, 06/11/2025.
Il Giudice
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