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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11844 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67013/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 67013/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
parte opponente contro
in persona del l.r.p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Katia De Controparte_1
Nicola parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizza in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18837/2018 dal medesimo emesso su ricorso monitorio presentato da Controparte_1
1.1.In particolare, quest'ultima aveva presentato ricorso monitorio, rappresentando che in data 6.12.2006, la e la , in qualità CP_2 Parte_2
di Stazione appaltante, avevano sottoscritto un contratto in forza del quale alla
Pag. 1 di 7 prima venivano affidati i lavori di “Appalto di multi servizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere degli ospedali classificati o assimilati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio – ”; con successivo contratto in subappalto Pt_3
Prot. CSU 412-15 del 20/01/2015, la aveva affidato parte delle CP_3
lavorazioni alla di Arch. (poi ) ed, in Controparte_4 CP_5 CP_1
particolare, le attività di “adeguamento impianto elettrico cabina elettrica mt/bt del poliambulatorio di Via Bresadola-Roma (Asl Rm B)”; all'art. 21 del predetto contratto, veniva pattuito, in favore del subappaltatore un compenso, CP_1
a corpo, di € 125.000,00 oltre IVA con pagamento direttamente a carico della
Stazione appaltante con comunicazione del 13.01.2015, Pt_3
l'appaltatore Olicar aveva comunicato alla l'intervenuta modifica CP_1
contrattuale in ragione della quale non si richiedeva più la fornitura e posa in opera del Gruppo elettrogeno, con la conseguente riduzione dell'importo complessivo da € 125.000,00 ad € 100.000; in data 30 marzo 2015, veniva emesso il primo certificato di pagamento, regolarmente sottoscritto da tutte le parti, per la cifra di € 29.006,47, a fronte del quale la subappaltatrice emetteva fattura n. 04/2015; in data 14.12.2015, ad ultimazione dei lavori commissionati ad veniva emesso il secondo ed ultimo certificato di pagamento per la CP_1
somma di € 70.993,53, a fronte del quale la subappaltatrice emetteva fattura n.
01/2016. Nonostante le richieste di la Stazione Appaltante aveva CP_1
omesso di eseguire pagamenti l'importo complessivo di € 100.000.
1.2.L'opponente concludeva, dunque, "in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per l'inesistenza della sua notificazione, nonché
l'annullamento e/o la revoca del medesimo per difetto di legittimazione attiva della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della
[...] Parte_4
“2”;
[...]
- nel merito, accertare e dichiarare l'impossibilità soggettiva ed oggettiva dell' al Pt_4
pagamento del credito azionato con il provvedimento monitorio impugnato e la consequenziale
Pag. 2 di 7 originaria inammissibilità, comunque improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla
in ogni caso annullando e/o revocando il Decreto Ingiuntivo nr. Controparte_1
18837/2018;
- sempre nel merito, comunque accertata e dichiarata la colpa grave della nel Controparte_1
promovimento dell'azione a mezzo ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della
2”, condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;”. Pt_1Parte_1
1.3. rassegnava, invece, le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: Controparte_1
ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, n.18837/2018 reso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio
R.G. 38605/2018 in data 22/08/2018. In via principale e nel merito, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.18837/2018 reso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio
R.G. 38605/2018 in data 22/08/2018. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
1.4.La causa veniva istruita in via documentale.
2.1.Deve premettersi che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della sua notificazione è infondata, atteso che la stessa proposizione dell'opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo, sanando ogni eventuale irregolarità del procedimento notificatorio, fermo restando, in ogni caso, che il giudizio di opposizione non è un giudizio impugnatorio sul decreto ingiuntivo, ma un giudizio di cognizione a contraddittorio integro sul merito della pretesa (Cass. sez. III, n. 32959/2024).
2.2.Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla “piena legittimazione attiva a reclamare direttamente dalla (committente dell'appalto Parte_1
della quest'ultima dante causa della con un contratto di CP_2 CP_1
subappalto) il proprio diritto di credito per opere, servizi e forniture eseguite” si precisa quanto segue.
2.3.Invero, dalla formulazione adottata da parte opponente non è chiaro se l'eccezione riguardi il difetto di legittimazione attiva, cui pare fare riferimento il
Pag. 3 di 7 dato letterale, o quello di legittimazione passiva.
2.3.1.Ad ogni modo va osservato che il difetto di legittimazione è eccezione rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. III, n. 16274/2015). Sul punto, occorre ricordare che “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo
2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della
«verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio
2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
2.4.In tal senso, deve, dunque, respingersi l'eccezione sollevata con riguardo alla legittimazione delle parti, concernendo la legittimazione la sola prospettazione della parte relativamente alla tutela invocata e non la fondatezza della domanda.
3.Deve, invece, essere esaminata la diversa questione, attinente al merito, relativa alla titolarità passiva (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016) del rapporto in capo alla Parte_1
3.1.Invero, risulta dalle difese delle parti che il contratto tra l' e Parte_1
venne concluso in data 6.12.2006 con conseguente applicabilità CP_2
della disciplina ratione temporis dettata dal d.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, dall'art. 118 che prevedeva, al comma 3, che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
Pag. 4 di 7 eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
3.2.Solo successivamente con l'art. 13, comma 10, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 sarebbe stato inserito il comma 3 bis che stabiliva che “È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura”.
3.3.Anche sulla scorta di tale norma, invero successiva, il pagamento diretto era pur sempre subordinato alle “determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura”.
3.4.“Infatti, il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l. fall. e, nel caso il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori” in quanto il comma 3 bis dell'art. 118 del d.lgs.
163/2006, “deroga - solo a fronte della sussistenza delle indicate condizioni la cui valutazione è rimessa al giudice del concordato - al principio generale secondo il quale nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica (cui deve assimilarsi il concordato preventivo) il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione
(sez. Un. n. 5685 del 2020)”(Cass. sez. II n. 12810/2023).
3.5.Ciò proprio perché, anche ove la Stazione appaltante si fosse avvalsa, secondo la normativa allora vigente, delle facoltà di pagamento diretto al
Pag. 5 di 7 subappaltatore, non si sarebbe avuta modificazione soggettiva né un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest'ultima, pagando, avrebbe adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del (solo) appaltatore, estinguendo però al contempo anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, secondo appunto lo schema della delegazione di pagamento.
3.6.Ritiene, pertanto, questo Tribunale, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, che, anche in presenza di prova in forma scritta (necessaria trattandosi di atti della P.A.) della specifica volontà della Stazione appaltante voler procedere al pagamento diretto al subappaltatore - non essendo sufficiente l'assenso del committente alla stipula da parte dell'appaltatore di un contratto di subappalto (cfr. Cass. sez. I, n. 648/2018) - la circostanza che attualmente l'appaltatrice si trovi in concordato preventivo impedirebbe in ogni caso, per le ragioni sopra richiamate, l'accoglimento della domanda di parte opposta (cfr. Cass. sez. II n. 12810/2023).
3.7.Per tali assorbenti ragioni che rendono superfluo l'esame di ogni altra istanza in applicazione del principio della ragione più liquida, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere rigettata.
4.Considerata la complessità delle questioni affrontate tali da escludere la colpa grave di parte opposta, si ritiene che debba essere, invece, rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
5.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18837/2018 del Tribunale di Roma;
rigetta la domanda di parte opposta;
Pag. 6 di 7 rigetta la domanda ex art. 96 c.pc.;
Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in € 10.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 16.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 67013/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
parte opponente contro
in persona del l.r.p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Katia De Controparte_1
Nicola parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizza in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18837/2018 dal medesimo emesso su ricorso monitorio presentato da Controparte_1
1.1.In particolare, quest'ultima aveva presentato ricorso monitorio, rappresentando che in data 6.12.2006, la e la , in qualità CP_2 Parte_2
di Stazione appaltante, avevano sottoscritto un contratto in forza del quale alla
Pag. 1 di 7 prima venivano affidati i lavori di “Appalto di multi servizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere degli ospedali classificati o assimilati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio – ”; con successivo contratto in subappalto Pt_3
Prot. CSU 412-15 del 20/01/2015, la aveva affidato parte delle CP_3
lavorazioni alla di Arch. (poi ) ed, in Controparte_4 CP_5 CP_1
particolare, le attività di “adeguamento impianto elettrico cabina elettrica mt/bt del poliambulatorio di Via Bresadola-Roma (Asl Rm B)”; all'art. 21 del predetto contratto, veniva pattuito, in favore del subappaltatore un compenso, CP_1
a corpo, di € 125.000,00 oltre IVA con pagamento direttamente a carico della
Stazione appaltante con comunicazione del 13.01.2015, Pt_3
l'appaltatore Olicar aveva comunicato alla l'intervenuta modifica CP_1
contrattuale in ragione della quale non si richiedeva più la fornitura e posa in opera del Gruppo elettrogeno, con la conseguente riduzione dell'importo complessivo da € 125.000,00 ad € 100.000; in data 30 marzo 2015, veniva emesso il primo certificato di pagamento, regolarmente sottoscritto da tutte le parti, per la cifra di € 29.006,47, a fronte del quale la subappaltatrice emetteva fattura n. 04/2015; in data 14.12.2015, ad ultimazione dei lavori commissionati ad veniva emesso il secondo ed ultimo certificato di pagamento per la CP_1
somma di € 70.993,53, a fronte del quale la subappaltatrice emetteva fattura n.
01/2016. Nonostante le richieste di la Stazione Appaltante aveva CP_1
omesso di eseguire pagamenti l'importo complessivo di € 100.000.
1.2.L'opponente concludeva, dunque, "in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per l'inesistenza della sua notificazione, nonché
l'annullamento e/o la revoca del medesimo per difetto di legittimazione attiva della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della
[...] Parte_4
“2”;
[...]
- nel merito, accertare e dichiarare l'impossibilità soggettiva ed oggettiva dell' al Pt_4
pagamento del credito azionato con il provvedimento monitorio impugnato e la consequenziale
Pag. 2 di 7 originaria inammissibilità, comunque improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla
in ogni caso annullando e/o revocando il Decreto Ingiuntivo nr. Controparte_1
18837/2018;
- sempre nel merito, comunque accertata e dichiarata la colpa grave della nel Controparte_1
promovimento dell'azione a mezzo ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della
2”, condannare la stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;”. Pt_1Parte_1
1.3. rassegnava, invece, le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: Controparte_1
ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, n.18837/2018 reso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio
R.G. 38605/2018 in data 22/08/2018. In via principale e nel merito, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.18837/2018 reso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio
R.G. 38605/2018 in data 22/08/2018. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
1.4.La causa veniva istruita in via documentale.
2.1.Deve premettersi che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della sua notificazione è infondata, atteso che la stessa proposizione dell'opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo, sanando ogni eventuale irregolarità del procedimento notificatorio, fermo restando, in ogni caso, che il giudizio di opposizione non è un giudizio impugnatorio sul decreto ingiuntivo, ma un giudizio di cognizione a contraddittorio integro sul merito della pretesa (Cass. sez. III, n. 32959/2024).
2.2.Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla “piena legittimazione attiva a reclamare direttamente dalla (committente dell'appalto Parte_1
della quest'ultima dante causa della con un contratto di CP_2 CP_1
subappalto) il proprio diritto di credito per opere, servizi e forniture eseguite” si precisa quanto segue.
2.3.Invero, dalla formulazione adottata da parte opponente non è chiaro se l'eccezione riguardi il difetto di legittimazione attiva, cui pare fare riferimento il
Pag. 3 di 7 dato letterale, o quello di legittimazione passiva.
2.3.1.Ad ogni modo va osservato che il difetto di legittimazione è eccezione rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. III, n. 16274/2015). Sul punto, occorre ricordare che “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo
2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della
«verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio
2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
2.4.In tal senso, deve, dunque, respingersi l'eccezione sollevata con riguardo alla legittimazione delle parti, concernendo la legittimazione la sola prospettazione della parte relativamente alla tutela invocata e non la fondatezza della domanda.
3.Deve, invece, essere esaminata la diversa questione, attinente al merito, relativa alla titolarità passiva (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016) del rapporto in capo alla Parte_1
3.1.Invero, risulta dalle difese delle parti che il contratto tra l' e Parte_1
venne concluso in data 6.12.2006 con conseguente applicabilità CP_2
della disciplina ratione temporis dettata dal d.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, dall'art. 118 che prevedeva, al comma 3, che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
Pag. 4 di 7 eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
3.2.Solo successivamente con l'art. 13, comma 10, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 sarebbe stato inserito il comma 3 bis che stabiliva che “È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura”.
3.3.Anche sulla scorta di tale norma, invero successiva, il pagamento diretto era pur sempre subordinato alle “determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura”.
3.4.“Infatti, il giudice del concordato deve valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l. fall. e, nel caso il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall. e, dunque, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell'attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori” in quanto il comma 3 bis dell'art. 118 del d.lgs.
163/2006, “deroga - solo a fronte della sussistenza delle indicate condizioni la cui valutazione è rimessa al giudice del concordato - al principio generale secondo il quale nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica (cui deve assimilarsi il concordato preventivo) il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione
(sez. Un. n. 5685 del 2020)”(Cass. sez. II n. 12810/2023).
3.5.Ciò proprio perché, anche ove la Stazione appaltante si fosse avvalsa, secondo la normativa allora vigente, delle facoltà di pagamento diretto al
Pag. 5 di 7 subappaltatore, non si sarebbe avuta modificazione soggettiva né un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest'ultima, pagando, avrebbe adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del (solo) appaltatore, estinguendo però al contempo anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, secondo appunto lo schema della delegazione di pagamento.
3.6.Ritiene, pertanto, questo Tribunale, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, che, anche in presenza di prova in forma scritta (necessaria trattandosi di atti della P.A.) della specifica volontà della Stazione appaltante voler procedere al pagamento diretto al subappaltatore - non essendo sufficiente l'assenso del committente alla stipula da parte dell'appaltatore di un contratto di subappalto (cfr. Cass. sez. I, n. 648/2018) - la circostanza che attualmente l'appaltatrice si trovi in concordato preventivo impedirebbe in ogni caso, per le ragioni sopra richiamate, l'accoglimento della domanda di parte opposta (cfr. Cass. sez. II n. 12810/2023).
3.7.Per tali assorbenti ragioni che rendono superfluo l'esame di ogni altra istanza in applicazione del principio della ragione più liquida, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere rigettata.
4.Considerata la complessità delle questioni affrontate tali da escludere la colpa grave di parte opposta, si ritiene che debba essere, invece, rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.
5.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18837/2018 del Tribunale di Roma;
rigetta la domanda di parte opposta;
Pag. 6 di 7 rigetta la domanda ex art. 96 c.pc.;
Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in € 10.000 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 16.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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