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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1635/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dot t. Leonardo Modica,
nell a caus a propost a da
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Lino Antonino Di Verde
- ri correnti -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall ' Avvocat ura Dist rett uale
[...]
dell o St ato di P al erm o
- resi stent e-
OGGETTO: ris arci ment o danni da perdi ta di chance
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: com e nell e not e di t ratt azi one ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispet tivi atti di fensivi
***** A seguito dell'udienza del 4.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art . 127 t er c.p.c., esami nat e l e not e deposit ate, ritenut a l a causa m atura per la decisi one, ha pronunci ato, m edi ant e deposit o nel fasci colo t elemat ico, l a seguent e
SENTENZ A
Con ricorso deposi tato il 29.12.2021, i ri correnti in epigrafe, tutti ex dipendenti dell a Reg ione si cili ana, in pensione all a dat a del 31.12.2020 deducevano: che in dat a 9.5.2019 veni va sottoscritt o il CC RL del Com parto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge
R. 10 m aggio 2000, tri enni o giuri dico 2016 -2018; che l 'art. 22 del CCR L prevedeva e disciplinava la progressione economica orizzontale all'interno della categoria;
che il comma 3 dell'art. 22 indicava quali criteri selettivi:
“1) Esperienza pr of essionale mat urat a;
2) Ti tolo di studi o e professional e;
3)
Percorso formativo propedeutico all'esame finale;
4) Risultanze della val utazi one della perfor mance indivi dual e nel tri ennio precedent e al present e accordo”; mentre il comma 8 e il comma 10 rispettivamente disponevano:
“Per la Regione Si ci liana la contr att azione int egrati va regi onal e defi nisce i criteri e modalità per l'attivazione dell'istituto con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesat ura e la diff erenziazi one dei punt eggi dei crit eri e degli elementi di valutazione previste dal comma 3” e che “In sede di prima appli cazione, l e parti concordano che, con decorrenza dal 1° gennai o dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CR, sono attribuite in modo sel etti vo progr essi oni economiche ori zzontali a una quot a del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data”; che, in data
27.12.2019, era stato sottoscritto l'accordo esecutivo dell'art. 22, comma 8, del CCR L 2016 -2018 e che, all'art. 2, il suddetto accordo st atui va che:
“Possono partecipare per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i di pendenti a t empo indet erminato appartenenti ai ruoli regionali che al
1° gennai o 2019, abbiano maturato un'anzianità di servi zio pari a t rentas ei mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione”; che l'Ammi nist razi one regi onale non aveva attivato
Pag. 2 di 11 tempestivamente il percorso formativo propedeutico all'esame finale previsto dall'art. 3 del citato accordo, provved endovi soltanto nel giugno del 2021, successi vamente al pensi onam ento degli odi erni ri corrent i, avvenuto per tutti ent ro il 31.12.2020.
Tanto prem es so in fatto, i ricorrenti rassegnavano al Tri bunal e l e seguent i concl usioni: “Accertata la responsabilità dell'Amministrazione Regionale per inoperosità e tar di va atti vazi one dell e procedure formative e selett ive come previste dall'Art 22 del CR e dall'Accordo (15 mesi dall'accordo del
27/12/2019) quindi affermare: 1) Il diritto dei ri correnti all'Appl icazione dell'art. 22 del CR in quanto ancora in servizio nel periodo di decorrenza della PEO 2019/2020, ed in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo ai sensi del comma 8 dell'art. 22 del CR 2016 -2018 quindi liquidare le differenze economi che mat urat e da l ri conoscimento del diritt o con conseguent e ref usione nei ris petti vi provvedi menti di qui escenza;
2) In subordine , risarci re gli stessi, del danno a seguito dell a perdi ta di “ch ance”, quantificabile complessivamente in € 6.235,40 per i “C” ed € 6.836,14 p er i
“D” a seguito dell''esistenza dell''aspettativa giuridica oramai perduta, pur Parte avendo cert e o alt issime pr obabilità di conseguire la in quant o pot enzi alment e avent e, negli anni 2019/2020 tutti i requi siti per accedere alla procedura per i l r iconos c i mento della progressi one economi ca ove l'ult erior e presuppost o (per cor so f or mati vo obbligatori o) risulta tardi vament e atti vato dall'Amministrazione quindi in danno dei dipendenti nel frattempo andati in qui escenza;
3) In vi a ult eriorment e subordinata qual ora i n danno non può essere provato nel suo preciso ammontare si chiede all'IMM.MO Tribunale di liquidare il danno secondo il suo prudente apprezzament o quindi in via
“equitativa”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
eccependo preli minarm ent e l a prescri zi one degli
[...]
emol umenti mat urati nei cinque anni ant ecedenti all a noti fi ca del ri corso e, nel merit o, chi edeva il ri getto del ricorso perché infondato.
Nel corso del giudi zio (cfr. not e depositat e il 4 .
6.2024 e il 2.12.2024), i ricorrenti hanno ri nunciat o alla dom anda spi egata in via princi pal e volt a
Pag. 3 di 11 all'accertamento del diritto alla progressione economica e alle conseguenti differenze ret ri butive
La caus a, s enza at tività i struttori a, è stat a decisa i n seguito al deposit o di note ex art. 127 t er c.p.c.
*
Prel iminarment e va delim itato il thema decidendum all a sol a domanda risarcit ori a del danno da perdita di chance, considerato che nel corso del giudi zio i ri correnti hanno ri nunci ato all a dom anda di accert ament o del di ritt o all a progressi one economi ca previsto dall a cont rattazi one coll etti va e all e conseguenti st atui zi oni di condanna al pagam ent o dell e differenze re t ributive.
Nel m erit o, la dom anda risarcitori a è fondat a.
Appare util e ri chi amare i principi gi urisprudenzi ali sott esi all a fat tispeci e in esame (danno da perdita di chance).
Secondo la S.C. “Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno fut uro, consis tent e nell a perdit a non di un vantaggio economi co, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, di acroni cament e, al moment o in cui il comportamento ill eci to ha inci so su tal e pos sibilità i n t er mini di co nseguenza dannosa pot enzi ale” (cfr .
Cassazione ci vil e, sez. III, 12/02/2015, n.2737).
La S uprem a C ort e ha chi arito come l a chance costituisca un'entità pat rimoni ale a s é st ante, divers a ri spetto al bene gi uridi co final e cui si anel a, giuridi camente ed econ omicam ent e suscettibile di autonoma valut azione consist ent e nell a concret a ed effettiva occasione di conseguire un det erminato bene (cfr. C ass. Sez. L. 37002 del 16 di cembre 2022).
Nel caso in es am e, occorre accert are se vi si a st at a una condott a illegittima dell'Amministrazione regionale e se tale condotta abbia com promesso l a possibilit à per i ri correnti di consegui re l a progressione economica orizzont ale previ sta dal CCR L del 2019.
Pag. 4 di 11 Pass ando all e norm e patti zi e di ri ferim ent o, va ri chiam at o l'art. 22 del
CR che disciplina la “progressione economica all'interno della categoria”, dettando limiti, procedure, criteri e requisiti per l'attribuzione della PEO.
Quanto ai limiti, al comma 2 è stabilito che la “progressio ne economica di cui al comma 1 […] è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota li mitat a di di pendenti”.
Quanto ai crit eri per l a form azione delle graduatori e di merito, il comma 3 precisa che devono essere valutati: a) l'esperienza maturata;
b) i titoli di studi o;
c) gli es iti dell a partecipazione “al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione” (salva la decurtazione di due punti in ragione di ogni sanzione dis cipl inare i rrogat a nei due anni precedenti all a dat a di pres ent azione dell a dom anda); d) le ri sult anze dell a valut azione dell a perf ormance indivi dual e.
Quanto all e procedure, il comm a 8 dem anda all a cont ratt azione collettiva integrativa il compito di definire “crit eri e modalit à per
l'attivazione dell'istituto”.
Infine, in sede di prim a appli cazione, è st ato st abilito che “con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente
CR, sono att ribui te i n modo sel etti vo progressioni economiche orizzont ali
a una quota del 35 per cento dei dipendenti a t empo indeterminato in servizi o
a tal e data” (c. 10).
Dopo l a sti pul a del summ enzi onato CR (effet tuata in dat a
9.5.2019), il 27.12.2019 è stato sottoscritto l'accordo attuativo di cui al comma 8 dell'art. 22 cit., con cui sono stati precisati: i contingenti delle progressioni programmat e (art. 1); i requisiti di part eci pazi one all a sel ezione
(art. 2); i crit eri s el ettivi (art . 3).
Al comm a 3, in part icolare, le parti sindacali hanno discipli nato l'articolazione dell'attività formativa propedeutica al conseguimento della
PEO e l e modalit à di att ribuzione del punteggio del la prova fi nal e.
Pag. 5 di 11 Tuttavia, nonostante l'avvenuta stipula del suddetto accordo integrativo, l'Amministrazione ha avviato il percorso formativo ex art . 22, c.
3, l ett. c del CCR L s oltanto con l a not a n. 2589 1 del 12.3.2021.
In t al e nota, è st ato precisato che il percorso form ati vo sarebbe st at o riservato sol am ent e al personal e in servi zio all a data di pubblicazione dell a not a st essa.
Gli odi erni ri correnti venivano esclusi dal percorso form ativo obbli gat orio ai fini dell'ott enim ent o dell a PEO, in quant o, all a dat a del
31.12.2020 , erano gi à i n quiescenza.
Sostengono i ri correnti che non vi sono giusti ficazioni per il rit ardo con cui l'Amministrazione regionale ha predisposto il percorso formativo propedeuti co all a formazi one dell e graduat ori e per le PEO e che a causa di tal e rit ardo es si hanno perdut o l a possi bil ità di accedere al percorso form ati vo ex art. 22, comm a 3 CR, ri sult ando esclusi dal bando di at tribuzi one dell a
PEO 2019. Deducono che qualora l'amm inistrazione non fosse rimasta sino al marzo 2021, ovvero se avess e avviato il percorso form at ivo obbligat ori o prim a del loro pensionam ento, avrebbero ott enuto il ri conosci mento dell a
PEO.
Risult a infatti che alla dat a del 1° gennaio 2019 (dat a di decorre nza dell a P EO) i ricorrenti erano ancora in servi zio e in att esa di part ecipare al le procedure di attivazi one dell a PEO essendo in possesso dei requisiti indi cati dal comma 3 dell'art. 22 CR: “1) esperi enza prof essionale maturata;
2) titolo di studio e p r of essional e;
risultanze della valutazi one della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo”.
Il poss es so dei requi siti per accedere all a P EO non è st ato cont est ato dall a resist ente, l a qual e, peralt ro, ha deposit ato in atti la re lativa scheda di val utazi one di alcuni ri correnti ( e ), suddivisa nell e sezi oni: Pt_5 Pt_8
“Titoli legalmente riconosciuti”, “Conoscenze Linguistiche”, “Conoscenze
Informatiche”, “Precedenti sedi di servizio”, “Carriera”, “Provvedimenti
Pag. 6 di 11 principali”, dalle quale emergono elementi a supporto di quanto prospettato dagli ex dipendenti regi onali i n ricorso.
Ciò prem ess o, i n ordi ne all a dedott a illegi ttimit à dell a condott a dat ori al e, del tutto condivi sibili ri sult ano l e argom ent azioni espresse dall a giurisprudenza di marito (Tribunal e di PER sentenze 521/ 2024;
4455/ 2024; Tribunal e di Agrigento sent. 424/20 24, Tribunal e Cat ania sent.
2388/ 2024). pronunciat asi in fattispeci e del t utto sovrapponi bili alla odi er na, che ha rit enut o i rragionevole i l t empo trascorso t ra l a pubbli cazione del
CR del 9/05/2019 in Gazzetta (24/05/2019), la sottoscrizione dell'accord o esecutivo (27/12/2019) e la concreta attivazione del percorso formativo propedeutico (nel mese di marzo del 2021) e, quindi, dell'indizione della procedura (nel s uccessi vo m ese di lugl io del 2021) Tribunal e di P ER
(sent. 521/ 2024 in atti qui ri chiam a t a anche ai sensi dell 'art. 118 di sp. att.
c.p.c.) in particolare ha ritenuto il detto ritardo “i rragionevole e ciò sia in considerazione dell a previsi one del CR del 9/05/2019 rel ativa all a ret rodatazi one dell a PEO al 1° gennai o 2019, sia in considerazio ne dei principi sanciti dall'art. 97 della Carta Costituzionale che dovrebbero sempre orientare l'attività di ogni pubblica amministrazione al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rapidità dell'attività amminist rat iva e, dunque, l a tut el a e l a realizzazione dell 'int eresse pubblico, sia ancora in ragione della natura dell'attività formativa propedeutica all'esame finale per come indicata dall'accordo del 27/12/2019 (“Con riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'att ività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro sezi oni corris pondenti a ci as cuna cat egoria professional e, contenent e gli argomenti dell e mat eri e oggetto di formazione e di una seri e di batt eri e di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale”).
Né ad una conclusione diversa può indurre il fatto che “l'anno 2020 è stato segnat o da una pandemi a di ca ratt ere mondi ale (COVID 19) non imputabile all'Amministrazione regionale”, atteso che il lasso temporale
Pag. 7 di 11 trascorso non è giust ificabil e neanche in considerazione del t empo necessario per l'“adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agil e”, che, s empr e in oss equio ai pri nci pi costit uzionali poc'anzi citat i, avrebbe dovuto avvenir e tempest ivamente (Trib. P al ermo, sez. lav., sent .
521/2024 del 08/02/2024).
L'Amministrazione resistente sostiene che il requisito della perm anenza in s ervi zi o deve sussist ere non sol o all 'avvi o dell a procedura, m a anche durante lo svolgimento della selezione, fino all'approvazione della graduatoria finale dei vincitori. Ciò escluderebbe l'esistenza di qualsivoglia chance m erit evol e di tutel a, dal mom ent o che i ricorrenti erano prossimi alla pensione già nel periodo di defi ni zione dell a normativa contrattual e sull a
PEO.
Dunque, anche in caso di t em pestiva attivazione da part e dell'Amministrazione regionale del percorso formativo, i ricorrenti sarebbero stati com unque est romessi dall a graduatoria final e poi ché sarebbero st ati posti in quiescenza prim a dell a conclusi one del procedimento.
Tali assunti non trovano riscont ro nel dat o l ett eral e dell a disposizione contrattuale e neppure nelle finalità dell'istituto de lla progressione economica ori zzont al e.
Quanto al dato letterale, l'art. 22, comma 10 CR dispone che “in sede di prima applicazione […] sono attribuite in modo selettivo progressioni economi che ori zzont ali a una quot a del 35 per cent o dei dipendenti a te mpo det erminato i n s er vizi o [al 1.1.2019]”. Di analogo tenore è l'art. 2 dell'accordo attuativo del 27.12.2019, a norma del quale “possono part ecipare all e pr ocedure per l 'attri buzione della posizione economi ca superiore t utti i di pendenti a t empo i ndeterm i nato appart enenti ai ruoli regionali che, al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi”.
Sul punto, è condivisibile l'orientamento espresso (in una fattispecie identica alla pres ente) dal Tri bunal e di Cat ania, seco ndo cui “il voler
Pag. 8 di 11 correl are il dir itto alla pr ogr essione economi ca alla data di approvazi one dell a graduator ia i ntrodurr ebbe un requisit o al eat orio non previsto dall e parti coll etti ve” (Tribunale di Catania n. 2388/2024).
Quanto all a r atio dell'istituto, la giurisprudenza ha posto l'accento Parte non solo sul la funzione incenti vant e della (l a qual e giusti ficherebbe, secondo la prospettazione della difesa erariale, l'esclusione del personale non più in servizio al momento dell'approvazione dell a graduatoria finale), ma anche sull a funzione corris petti va e premial e, l e quali presuppongono e giusti fi cano una decorrenza retroattiva dell a progressi one economi ca, e qui ndi legittimano l'accesso alla progressione anche ai lavoratori che medio tempor e vanno in pensi one. Infatti , ha avut o m odo di chi ari re l a S uprem a cort e, “i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a pluri me f unzi oni concor renti : compensare l a flessibilit à (funzione corrispetti va), riconoscer e il di verso g rado di abilità prof essional e acquisit o progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale), promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali
(funzione i ncentivante), si cché il rili evo assorbent e attribuito d alla C ort e terri tori ale al la finalità incenti vante, da cui deri verebbe l a necessità dell a permanenza in servizio dei dipendenti alla data dell'approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premial e, vi cevers a, pr es upposta dalla prevista decorrenza retroatti va dell a progressione fissata al 1° gennaio dell'anno cui la progressione medesima, programmat a con cadenza annual e, si ri f erisce” (cfr. C ass., sez. Lav., ord. n.
5191/ 2024).
Dal le superiori cons i dera zi oni discende che, quant o ai presupposti per Parte l'accesso alla 2019, deve ritenersi sufficiente il requisito della perm anenza in servizio alla dat a di avvi o dell a procedura selet tiva.
All a l uce dell e consi derazi oni che precedono, deve ri tenersi provat a la natura illecita del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente, la quale ha tardato irragionevolmente ed ingiustificatamente nell'avviare la procedura di att ribuzi one dell a PEO 2019, precludendo ai ri correnti di
Pag. 9 di 11 prendere part e a siffatta p rocedura e di aspi rare concretam ente al conseguim ent o final e dell a P EO.
Quindi devono rit enersi sussist enti, nell a fatti specie i n esame, t utti i presupposti che i ntegrano il danno da perdit a di chance, ossi a la perdit a dell a possi bilit à del cons eguimento d i un vant aggio economi co, causat a dalla condott a i llecit a del danneggi ant e.
Sulla quanti fi cazione del danno, i ri corrent i di cat egori a C hanno chiesto un risarcimento di € 6.235,40; i ricorrenti di categoria D, hanno chiesto un risarcimento di € 6.836,14. In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno chi esto l a val ut azi one del danno in vi a equit ativa.
Sul punto, l a Suprema cort e ha amm esso l a li qui dazione del danno da perdit a di chance in via equit ativa nei casi i n cui non sia possibil e calcol are l'esatta probabilità di conseguire il risultato sperato (cfr. C ass., sez. l av., ord.
01/06/2023, n. 15478).
Nel caso in es ame, appare equo liquidare una somm a pari a 1/5 di quanto richiesto dai ricorrenti di ci ascuna cat egori a, consi derati i l imit ati dati forniti sull a probabil ità di ci as cun ri corrente di ott enere l a PEO.
Le spes e seguono la soccom benza e vanno liquidat e come in dispositivo, i n appli cazi one dei paramet ri minimi i ndi cati dal D.M. 55/ 2014 e succ. m odi fi che, tenuto conto del val ore della contro versi a , avuto ri guardo all'effettiva attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore di part e ricorrent e, antist at ario
P.Q.M.
il Giudi ce del Lavoro, defi nitivam ent e pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one,
condann a l ' Controparte_1
al ris arci mento del danno da perdita da chance da quanti fi carsi in vi a
[...] equitativa nella somma di € 1.247,00 oltre accessori dai rispettivi pensionamenti al saldo in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “C”;
Pag. 10 di 11 nell a som ma di € 1.367,22 olt re accessori dai rispetti vi pensi onam enti al saldo in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “D”;
condann a l ' Controparte_1
al la refusione dell e s pese di lit e in favore dei ricorrenti da liquidarsi
[...] in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Lino Antonino LO VERDE d ichiaratosi antistatario
Così decis o in Sciacca, 10.12.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dot t. Leonardo Modica,
nell a caus a propost a da
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Lino Antonino Di Verde
- ri correnti -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall ' Avvocat ura Dist rett uale
[...]
dell o St ato di P al erm o
- resi stent e-
OGGETTO: ris arci ment o danni da perdi ta di chance
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: com e nell e not e di t ratt azi one ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispet tivi atti di fensivi
***** A seguito dell'udienza del 4.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art . 127 t er c.p.c., esami nat e l e not e deposit ate, ritenut a l a causa m atura per la decisi one, ha pronunci ato, m edi ant e deposit o nel fasci colo t elemat ico, l a seguent e
SENTENZ A
Con ricorso deposi tato il 29.12.2021, i ri correnti in epigrafe, tutti ex dipendenti dell a Reg ione si cili ana, in pensione all a dat a del 31.12.2020 deducevano: che in dat a 9.5.2019 veni va sottoscritt o il CC RL del Com parto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge
R. 10 m aggio 2000, tri enni o giuri dico 2016 -2018; che l 'art. 22 del CCR L prevedeva e disciplinava la progressione economica orizzontale all'interno della categoria;
che il comma 3 dell'art. 22 indicava quali criteri selettivi:
“1) Esperienza pr of essionale mat urat a;
2) Ti tolo di studi o e professional e;
3)
Percorso formativo propedeutico all'esame finale;
4) Risultanze della val utazi one della perfor mance indivi dual e nel tri ennio precedent e al present e accordo”; mentre il comma 8 e il comma 10 rispettivamente disponevano:
“Per la Regione Si ci liana la contr att azione int egrati va regi onal e defi nisce i criteri e modalità per l'attivazione dell'istituto con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesat ura e la diff erenziazi one dei punt eggi dei crit eri e degli elementi di valutazione previste dal comma 3” e che “In sede di prima appli cazione, l e parti concordano che, con decorrenza dal 1° gennai o dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CR, sono attribuite in modo sel etti vo progr essi oni economiche ori zzontali a una quot a del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data”; che, in data
27.12.2019, era stato sottoscritto l'accordo esecutivo dell'art. 22, comma 8, del CCR L 2016 -2018 e che, all'art. 2, il suddetto accordo st atui va che:
“Possono partecipare per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i di pendenti a t empo indet erminato appartenenti ai ruoli regionali che al
1° gennai o 2019, abbiano maturato un'anzianità di servi zio pari a t rentas ei mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione”; che l'Ammi nist razi one regi onale non aveva attivato
Pag. 2 di 11 tempestivamente il percorso formativo propedeutico all'esame finale previsto dall'art. 3 del citato accordo, provved endovi soltanto nel giugno del 2021, successi vamente al pensi onam ento degli odi erni ri corrent i, avvenuto per tutti ent ro il 31.12.2020.
Tanto prem es so in fatto, i ricorrenti rassegnavano al Tri bunal e l e seguent i concl usioni: “Accertata la responsabilità dell'Amministrazione Regionale per inoperosità e tar di va atti vazi one dell e procedure formative e selett ive come previste dall'Art 22 del CR e dall'Accordo (15 mesi dall'accordo del
27/12/2019) quindi affermare: 1) Il diritto dei ri correnti all'Appl icazione dell'art. 22 del CR in quanto ancora in servizio nel periodo di decorrenza della PEO 2019/2020, ed in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo ai sensi del comma 8 dell'art. 22 del CR 2016 -2018 quindi liquidare le differenze economi che mat urat e da l ri conoscimento del diritt o con conseguent e ref usione nei ris petti vi provvedi menti di qui escenza;
2) In subordine , risarci re gli stessi, del danno a seguito dell a perdi ta di “ch ance”, quantificabile complessivamente in € 6.235,40 per i “C” ed € 6.836,14 p er i
“D” a seguito dell''esistenza dell''aspettativa giuridica oramai perduta, pur Parte avendo cert e o alt issime pr obabilità di conseguire la in quant o pot enzi alment e avent e, negli anni 2019/2020 tutti i requi siti per accedere alla procedura per i l r iconos c i mento della progressi one economi ca ove l'ult erior e presuppost o (per cor so f or mati vo obbligatori o) risulta tardi vament e atti vato dall'Amministrazione quindi in danno dei dipendenti nel frattempo andati in qui escenza;
3) In vi a ult eriorment e subordinata qual ora i n danno non può essere provato nel suo preciso ammontare si chiede all'IMM.MO Tribunale di liquidare il danno secondo il suo prudente apprezzament o quindi in via
“equitativa”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
eccependo preli minarm ent e l a prescri zi one degli
[...]
emol umenti mat urati nei cinque anni ant ecedenti all a noti fi ca del ri corso e, nel merit o, chi edeva il ri getto del ricorso perché infondato.
Nel corso del giudi zio (cfr. not e depositat e il 4 .
6.2024 e il 2.12.2024), i ricorrenti hanno ri nunciat o alla dom anda spi egata in via princi pal e volt a
Pag. 3 di 11 all'accertamento del diritto alla progressione economica e alle conseguenti differenze ret ri butive
La caus a, s enza at tività i struttori a, è stat a decisa i n seguito al deposit o di note ex art. 127 t er c.p.c.
*
Prel iminarment e va delim itato il thema decidendum all a sol a domanda risarcit ori a del danno da perdita di chance, considerato che nel corso del giudi zio i ri correnti hanno ri nunci ato all a dom anda di accert ament o del di ritt o all a progressi one economi ca previsto dall a cont rattazi one coll etti va e all e conseguenti st atui zi oni di condanna al pagam ent o dell e differenze re t ributive.
Nel m erit o, la dom anda risarcitori a è fondat a.
Appare util e ri chi amare i principi gi urisprudenzi ali sott esi all a fat tispeci e in esame (danno da perdita di chance).
Secondo la S.C. “Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno fut uro, consis tent e nell a perdit a non di un vantaggio economi co, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, di acroni cament e, al moment o in cui il comportamento ill eci to ha inci so su tal e pos sibilità i n t er mini di co nseguenza dannosa pot enzi ale” (cfr .
Cassazione ci vil e, sez. III, 12/02/2015, n.2737).
La S uprem a C ort e ha chi arito come l a chance costituisca un'entità pat rimoni ale a s é st ante, divers a ri spetto al bene gi uridi co final e cui si anel a, giuridi camente ed econ omicam ent e suscettibile di autonoma valut azione consist ent e nell a concret a ed effettiva occasione di conseguire un det erminato bene (cfr. C ass. Sez. L. 37002 del 16 di cembre 2022).
Nel caso in es am e, occorre accert are se vi si a st at a una condott a illegittima dell'Amministrazione regionale e se tale condotta abbia com promesso l a possibilit à per i ri correnti di consegui re l a progressione economica orizzont ale previ sta dal CCR L del 2019.
Pag. 4 di 11 Pass ando all e norm e patti zi e di ri ferim ent o, va ri chiam at o l'art. 22 del
CR che disciplina la “progressione economica all'interno della categoria”, dettando limiti, procedure, criteri e requisiti per l'attribuzione della PEO.
Quanto ai limiti, al comma 2 è stabilito che la “progressio ne economica di cui al comma 1 […] è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota li mitat a di di pendenti”.
Quanto ai crit eri per l a form azione delle graduatori e di merito, il comma 3 precisa che devono essere valutati: a) l'esperienza maturata;
b) i titoli di studi o;
c) gli es iti dell a partecipazione “al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione” (salva la decurtazione di due punti in ragione di ogni sanzione dis cipl inare i rrogat a nei due anni precedenti all a dat a di pres ent azione dell a dom anda); d) le ri sult anze dell a valut azione dell a perf ormance indivi dual e.
Quanto all e procedure, il comm a 8 dem anda all a cont ratt azione collettiva integrativa il compito di definire “crit eri e modalit à per
l'attivazione dell'istituto”.
Infine, in sede di prim a appli cazione, è st ato st abilito che “con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente
CR, sono att ribui te i n modo sel etti vo progressioni economiche orizzont ali
a una quota del 35 per cento dei dipendenti a t empo indeterminato in servizi o
a tal e data” (c. 10).
Dopo l a sti pul a del summ enzi onato CR (effet tuata in dat a
9.5.2019), il 27.12.2019 è stato sottoscritto l'accordo attuativo di cui al comma 8 dell'art. 22 cit., con cui sono stati precisati: i contingenti delle progressioni programmat e (art. 1); i requisiti di part eci pazi one all a sel ezione
(art. 2); i crit eri s el ettivi (art . 3).
Al comm a 3, in part icolare, le parti sindacali hanno discipli nato l'articolazione dell'attività formativa propedeutica al conseguimento della
PEO e l e modalit à di att ribuzione del punteggio del la prova fi nal e.
Pag. 5 di 11 Tuttavia, nonostante l'avvenuta stipula del suddetto accordo integrativo, l'Amministrazione ha avviato il percorso formativo ex art . 22, c.
3, l ett. c del CCR L s oltanto con l a not a n. 2589 1 del 12.3.2021.
In t al e nota, è st ato precisato che il percorso form ati vo sarebbe st at o riservato sol am ent e al personal e in servi zio all a data di pubblicazione dell a not a st essa.
Gli odi erni ri correnti venivano esclusi dal percorso form ativo obbli gat orio ai fini dell'ott enim ent o dell a PEO, in quant o, all a dat a del
31.12.2020 , erano gi à i n quiescenza.
Sostengono i ri correnti che non vi sono giusti ficazioni per il rit ardo con cui l'Amministrazione regionale ha predisposto il percorso formativo propedeuti co all a formazi one dell e graduat ori e per le PEO e che a causa di tal e rit ardo es si hanno perdut o l a possi bil ità di accedere al percorso form ati vo ex art. 22, comm a 3 CR, ri sult ando esclusi dal bando di at tribuzi one dell a
PEO 2019. Deducono che qualora l'amm inistrazione non fosse rimasta sino al marzo 2021, ovvero se avess e avviato il percorso form at ivo obbligat ori o prim a del loro pensionam ento, avrebbero ott enuto il ri conosci mento dell a
PEO.
Risult a infatti che alla dat a del 1° gennaio 2019 (dat a di decorre nza dell a P EO) i ricorrenti erano ancora in servi zio e in att esa di part ecipare al le procedure di attivazi one dell a PEO essendo in possesso dei requisiti indi cati dal comma 3 dell'art. 22 CR: “1) esperi enza prof essionale maturata;
2) titolo di studio e p r of essional e;
risultanze della valutazi one della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo”.
Il poss es so dei requi siti per accedere all a P EO non è st ato cont est ato dall a resist ente, l a qual e, peralt ro, ha deposit ato in atti la re lativa scheda di val utazi one di alcuni ri correnti ( e ), suddivisa nell e sezi oni: Pt_5 Pt_8
“Titoli legalmente riconosciuti”, “Conoscenze Linguistiche”, “Conoscenze
Informatiche”, “Precedenti sedi di servizio”, “Carriera”, “Provvedimenti
Pag. 6 di 11 principali”, dalle quale emergono elementi a supporto di quanto prospettato dagli ex dipendenti regi onali i n ricorso.
Ciò prem ess o, i n ordi ne all a dedott a illegi ttimit à dell a condott a dat ori al e, del tutto condivi sibili ri sult ano l e argom ent azioni espresse dall a giurisprudenza di marito (Tribunal e di PER sentenze 521/ 2024;
4455/ 2024; Tribunal e di Agrigento sent. 424/20 24, Tribunal e Cat ania sent.
2388/ 2024). pronunciat asi in fattispeci e del t utto sovrapponi bili alla odi er na, che ha rit enut o i rragionevole i l t empo trascorso t ra l a pubbli cazione del
CR del 9/05/2019 in Gazzetta (24/05/2019), la sottoscrizione dell'accord o esecutivo (27/12/2019) e la concreta attivazione del percorso formativo propedeutico (nel mese di marzo del 2021) e, quindi, dell'indizione della procedura (nel s uccessi vo m ese di lugl io del 2021) Tribunal e di P ER
(sent. 521/ 2024 in atti qui ri chiam a t a anche ai sensi dell 'art. 118 di sp. att.
c.p.c.) in particolare ha ritenuto il detto ritardo “i rragionevole e ciò sia in considerazione dell a previsi one del CR del 9/05/2019 rel ativa all a ret rodatazi one dell a PEO al 1° gennai o 2019, sia in considerazio ne dei principi sanciti dall'art. 97 della Carta Costituzionale che dovrebbero sempre orientare l'attività di ogni pubblica amministrazione al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rapidità dell'attività amminist rat iva e, dunque, l a tut el a e l a realizzazione dell 'int eresse pubblico, sia ancora in ragione della natura dell'attività formativa propedeutica all'esame finale per come indicata dall'accordo del 27/12/2019 (“Con riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'att ività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro sezi oni corris pondenti a ci as cuna cat egoria professional e, contenent e gli argomenti dell e mat eri e oggetto di formazione e di una seri e di batt eri e di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale”).
Né ad una conclusione diversa può indurre il fatto che “l'anno 2020 è stato segnat o da una pandemi a di ca ratt ere mondi ale (COVID 19) non imputabile all'Amministrazione regionale”, atteso che il lasso temporale
Pag. 7 di 11 trascorso non è giust ificabil e neanche in considerazione del t empo necessario per l'“adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agil e”, che, s empr e in oss equio ai pri nci pi costit uzionali poc'anzi citat i, avrebbe dovuto avvenir e tempest ivamente (Trib. P al ermo, sez. lav., sent .
521/2024 del 08/02/2024).
L'Amministrazione resistente sostiene che il requisito della perm anenza in s ervi zi o deve sussist ere non sol o all 'avvi o dell a procedura, m a anche durante lo svolgimento della selezione, fino all'approvazione della graduatoria finale dei vincitori. Ciò escluderebbe l'esistenza di qualsivoglia chance m erit evol e di tutel a, dal mom ent o che i ricorrenti erano prossimi alla pensione già nel periodo di defi ni zione dell a normativa contrattual e sull a
PEO.
Dunque, anche in caso di t em pestiva attivazione da part e dell'Amministrazione regionale del percorso formativo, i ricorrenti sarebbero stati com unque est romessi dall a graduatoria final e poi ché sarebbero st ati posti in quiescenza prim a dell a conclusi one del procedimento.
Tali assunti non trovano riscont ro nel dat o l ett eral e dell a disposizione contrattuale e neppure nelle finalità dell'istituto de lla progressione economica ori zzont al e.
Quanto al dato letterale, l'art. 22, comma 10 CR dispone che “in sede di prima applicazione […] sono attribuite in modo selettivo progressioni economi che ori zzont ali a una quot a del 35 per cent o dei dipendenti a te mpo det erminato i n s er vizi o [al 1.1.2019]”. Di analogo tenore è l'art. 2 dell'accordo attuativo del 27.12.2019, a norma del quale “possono part ecipare all e pr ocedure per l 'attri buzione della posizione economi ca superiore t utti i di pendenti a t empo i ndeterm i nato appart enenti ai ruoli regionali che, al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi”.
Sul punto, è condivisibile l'orientamento espresso (in una fattispecie identica alla pres ente) dal Tri bunal e di Cat ania, seco ndo cui “il voler
Pag. 8 di 11 correl are il dir itto alla pr ogr essione economi ca alla data di approvazi one dell a graduator ia i ntrodurr ebbe un requisit o al eat orio non previsto dall e parti coll etti ve” (Tribunale di Catania n. 2388/2024).
Quanto all a r atio dell'istituto, la giurisprudenza ha posto l'accento Parte non solo sul la funzione incenti vant e della (l a qual e giusti ficherebbe, secondo la prospettazione della difesa erariale, l'esclusione del personale non più in servizio al momento dell'approvazione dell a graduatoria finale), ma anche sull a funzione corris petti va e premial e, l e quali presuppongono e giusti fi cano una decorrenza retroattiva dell a progressi one economi ca, e qui ndi legittimano l'accesso alla progressione anche ai lavoratori che medio tempor e vanno in pensi one. Infatti , ha avut o m odo di chi ari re l a S uprem a cort e, “i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a pluri me f unzi oni concor renti : compensare l a flessibilit à (funzione corrispetti va), riconoscer e il di verso g rado di abilità prof essional e acquisit o progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale), promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali
(funzione i ncentivante), si cché il rili evo assorbent e attribuito d alla C ort e terri tori ale al la finalità incenti vante, da cui deri verebbe l a necessità dell a permanenza in servizio dei dipendenti alla data dell'approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premial e, vi cevers a, pr es upposta dalla prevista decorrenza retroatti va dell a progressione fissata al 1° gennaio dell'anno cui la progressione medesima, programmat a con cadenza annual e, si ri f erisce” (cfr. C ass., sez. Lav., ord. n.
5191/ 2024).
Dal le superiori cons i dera zi oni discende che, quant o ai presupposti per Parte l'accesso alla 2019, deve ritenersi sufficiente il requisito della perm anenza in servizio alla dat a di avvi o dell a procedura selet tiva.
All a l uce dell e consi derazi oni che precedono, deve ri tenersi provat a la natura illecita del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente, la quale ha tardato irragionevolmente ed ingiustificatamente nell'avviare la procedura di att ribuzi one dell a PEO 2019, precludendo ai ri correnti di
Pag. 9 di 11 prendere part e a siffatta p rocedura e di aspi rare concretam ente al conseguim ent o final e dell a P EO.
Quindi devono rit enersi sussist enti, nell a fatti specie i n esame, t utti i presupposti che i ntegrano il danno da perdit a di chance, ossi a la perdit a dell a possi bilit à del cons eguimento d i un vant aggio economi co, causat a dalla condott a i llecit a del danneggi ant e.
Sulla quanti fi cazione del danno, i ri corrent i di cat egori a C hanno chiesto un risarcimento di € 6.235,40; i ricorrenti di categoria D, hanno chiesto un risarcimento di € 6.836,14. In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno chi esto l a val ut azi one del danno in vi a equit ativa.
Sul punto, l a Suprema cort e ha amm esso l a li qui dazione del danno da perdit a di chance in via equit ativa nei casi i n cui non sia possibil e calcol are l'esatta probabilità di conseguire il risultato sperato (cfr. C ass., sez. l av., ord.
01/06/2023, n. 15478).
Nel caso in es ame, appare equo liquidare una somm a pari a 1/5 di quanto richiesto dai ricorrenti di ci ascuna cat egori a, consi derati i l imit ati dati forniti sull a probabil ità di ci as cun ri corrente di ott enere l a PEO.
Le spes e seguono la soccom benza e vanno liquidat e come in dispositivo, i n appli cazi one dei paramet ri minimi i ndi cati dal D.M. 55/ 2014 e succ. m odi fi che, tenuto conto del val ore della contro versi a , avuto ri guardo all'effettiva attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore di part e ricorrent e, antist at ario
P.Q.M.
il Giudi ce del Lavoro, defi nitivam ent e pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one,
condann a l ' Controparte_1
al ris arci mento del danno da perdita da chance da quanti fi carsi in vi a
[...] equitativa nella somma di € 1.247,00 oltre accessori dai rispettivi pensionamenti al saldo in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “C”;
Pag. 10 di 11 nell a som ma di € 1.367,22 olt re accessori dai rispetti vi pensi onam enti al saldo in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “D”;
condann a l ' Controparte_1
al la refusione dell e s pese di lit e in favore dei ricorrenti da liquidarsi
[...] in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Lino Antonino LO VERDE d ichiaratosi antistatario
Così decis o in Sciacca, 10.12.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
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