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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 4/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...]; , nata a [...] il [...] (C.F: CP_1
), ivi residente a[...]; nato ad [...] C.F._2 CP_2
(BA) il 7/8/1984 (C.F: ), residente in [...], C.F._3
tutti con l'avv. DE BELLIS BIAGIO
- ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_3 C.F._4 residente al Vico Vincenzo Gioberti n. 5, domiciliato presso la sita in Matera Controparte_4
alla Località San Francesco s.n.c.;
- interdicendo - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera
All'udienza del 20/3/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/1/2025 , e Parte_1 CP_1
, in qualità di figli, hanno chiesto l'interdizione del loro padre CP_2 [...]
affetto da demenza mista moderata e disturbi comportamentali, assumendo che CP_3 questi, in ragione dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e dell'età avanzata, sarebbe totalmente incapace di intendere e di volere, non essendo in grado né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere, consapevolmente ed autonomamente, alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici, necessitando altresì di un'assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
A sostegno della propria domanda producevano documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, verbale del 29/6/2023 con cui la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale di Matera ha riconosciuto CP_5
l'interdicendo come invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), con diagnosi di “deficit delle autonomie in soggetto con demenza mista associata a disturbi comportamentali, miocardiosclerosi ipertensiva, MRC stadio IV in pregressa neoplasia della prostata, incontinenza sfinterica”, con giudizio non soggetto a revisione, nonché scheda di valutazione Cont rilasciata dalla di Matera, ove l'interdicendo è attualmente ricoverato, CP_4
attestanti la condizione di grave inabilità del padre.
Hanno inoltre precisato che il sig. percepisce una pensione ed CP_3 un'indennità di accompagnamento.
Hanno chiesto, poi, che fosse nominata quale tutore la figlia e quale co- Parte_1
tutore la figlia e/o il figlio . CP_1 CP_2
All'udienza del 20/3/2025 è stata disposta l'audizione dell'interdicendo mediante Cont collegamento da remoto tramite TEAMS (essendo l'interdicendo, ricoverato presso la “ CP_4
di Matera, difficilmente trasportabile a causa delle sue condizioni fisiche), ed è stata sentita
[...]
anche la ricorrente . Parte_1
in sede di esame, ha correttamente declinato il proprio nome e cognome, la CP_3
data ed il luogo di nascita ed ha dichiarato di essere ricoverato in una struttura, di cui non ha ricordato il nome, ma nella quale ha dichiarato di trovarsi bene;
di avere tre figli, di cui una di nome , CP_1 che lo vanno a trovare, e che sua moglie è deceduta;
di aver fatto in passato il muratore, di essere attualmente pensionato e di percepire una pensione di circa € 1.200,00; di avere un fratello e una sorella ed un nipotino. Alla domanda “che giorno è oggi?” ha risposto che era venerdì (essendo invece il 20/3/2025 un giovedì).
Terminata l'audizione dell'interdicendo, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'inesattezza di alcune risposte fornite dall'interdicendo (come l'importo della pensione ed il numero di nipoti), che non sarebbe in grado di ricordare anche le attività di vita quotidiana svolte nel recente passato.
Il P.M. ha concluso chiedendo che fosse nominato un amministratore di sostegno in favore del sig. CP_3
Il Giudice relatore rimetteva al Collegio per la decisione. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la richiesta di interdizione deve essere respinta per le motivazioni di seguito illustrate.
Ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione, quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi.
La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Come noto, all'indomani della Legge n. 6/2004, in aggiunta alle tradizionali misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste originariamente dal codice civile, interdizione ed inabilitazione, il legislatore ha introdotto l'amministrazione di sostegno, regolata agli artt. 404 e ss c.c.. Il discrimen tra i suddetti istituti non va individuato nella sussistenza o meno di una residua autonomia del beneficiario, essendo un tale assunto in contrasto con il dato letterale delle disposizioni normative e con la finalità della Legge n.
6/2004 citata, che, introducendo con l'amministrazione di sostegno uno strumento elastico, modellato sulle esigenze del caso concreto, ha ridotto l'interdizione a misura residuale per quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. civ. sez. I sentenza n. 13584 del 12/6/2006; Cass. civ. sez. I sentenza n. 9628
del 22/4/2009) e la prevalente giurisprudenza di merito riconoscono alla interdizione uno spazio residuo nei casi in cui l'attività da gestire sia di una certa complessità ovvero nei casi in cui sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
In altri termini, l'amministrazione di sostegno deve considerarsi misura di protezione sufficiente anche per soggetti del tutto privi di capacità, quando per la patologia che li affligge o per le modalità di assistenza di cui necessitano, siano nell'impossibilità materiale di relazionarsi con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali potenzialmente pregiudizievoli.
La Corte Costituzionale nella pronuncia n. 440 del 9/12/2005 ha inoltre chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire.
La Suprema Corte ha, poi, specificato che può essere dichiarata l'interdizione di un soggetto e non va applicata la disciplina dell'amministrazione di sostegno quando sia esclusa la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (Cass. civ. sez. I sentenza n. 18171 del 26/7/2013del
12/6/2006). Infatti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione va individuato con riguardo alle residue capacità ed all'esperienza di vita maturate dall'interessato ( Cass. civ. sez. I sentenza n. 17962 dell'11/09/2015).
Normalmente, l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 3/7/1971 n. 2078).
Premesso quanto innanzi, si osserva che dall'esame dell'interdicendo è emerso come il medesimo, pur manifestando episodi di dimenticanza o fornendo qualche risposta inesatta, è in grado di comprendere quanto gli viene domandato e di rispondere alle domande che gli vengono poste,
nonché di esprimere il proprio assenso alle decisioni che lo riguardano;
inoltre, non risulta che debba compiere atti di gestione complessi per i quali la figura dell'amministratore di sostegno non sia adeguata, trattandosi di attività gestorie ordinarie e non complesse, rispetto alle quali appare inidonea la misura dell'interdizione, risultando opportuno applicare la misura più snella e meno invasiva dell'amministrazione di sostegno (ex art. 418, comma 3, c.c.).
Deve, dunque, disporsi la trasmissione del procedimento al giudice tutelare per la nomina dell'Amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 418 c.c.., come richiesto altresì dal P.M. in sede di conclusioni.
In considerazione della natura della causa, nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 2/1/2025 da , e , nei confronti Parte_1 CP_1 CP_2
così provvede: CP_3
1) RIGETTA la domanda di interdizione di nato a [...] CP_3
il 2/1/1939 (C.F. ), ivi residente al Vico Vincenzo Gioberti n. 5, C.F._4 Cont domiciliato presso la sita in Matera alla Località San Francesco s.n.c., e CP_4
ORDINA la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede;
2) NULLA DISPONE sulla regolamentazione delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco