Sentenza 16 febbraio 2015
Massime • 1
Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità di sopralluogo.
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- 1. Stima diretta degli immobili del gruppo "D"Accesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 2. Avviso Di Accertamento Catastale: Cosa Fare Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento catastale e non sai come difenderti? L'avviso di accertamento catastale è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Catasto – comunica modifiche o rettifiche dei dati relativi a un immobile, come categoria catastale, classe, rendita o superficie. Questi aggiornamenti possono avere un impatto diretto sulle imposte da pagare (IMU, TASI, imposta di registro), perciò è fondamentale sapere come contestarli se sono errati. Quando può arrivare un avviso di accertamento catastale – A seguito di controlli d'ufficio su dati catastali e planimetrici – Dopo una verifica sul campo per difformità edilizie o cambi di destinazione d'uso – In seguito a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 16/02/2015, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2015 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2315/2014 proposto da:
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA 00104340492, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato CECCHETTI MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUCA CONTI giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 80416110585, quale successore dell'Agenzia del Territorio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 87/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTAIR REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 14/05/2013, depositata il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l'Avvocato Marcello Cecchetti difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Bacosi Giulio (Avvocatura) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Solvay Chimica Italia spa ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato il suo ricorso avverso due avvisi di accertamento emessi a seguito di DOCFA relativa ad una serie di unità immobiliari a destinazione industriale facenti parte dello stabilimento della società; avvisi con i quali l'ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale proposta dalla contribuente. Il ricorso si articola su cinque mezzi.
Col primo mezzo, riferito all'art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, anche in relazione al R.D. n. 652 del 1939, art. 10, nonché del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, in cui il giudice di merito sarebbe incorso ritenendo legittimi gli impugnati avvisi, ancorché i medesimi fossero basati sul metodo sintetico comparativo e non sulla stima diretta degli immobili. Con il secondo mezzo, riferito all'art. 112 c.p.c., si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate per un motivo (gli avvisi di accertamento si fondavano sulla stima diretta) non dedotto dall'appellante (che aveva invece sostenuto che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto della imprescindibilità del ricorso al metodo sintetico comparativo).
Con il terzo motivo si denuncia una ulteriore violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, anche in relazione al R.D. n. 652 del 1939, art. 10, nonché del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, e del D.M. n.
701 del 1994, art. 1, in cui il giudice di merito sarebbe incorso interpretando quest'ultima disposizione (peraltro contenuta in una fonte regolamentare e, pertanto, inidonea a modificare una norma legislativa) nel senso di escludere l'obbligo di sopralluogo da parte dell'ufficio anche nel caso in cui questo non accetti la proposta di rendita formulata dal contribuente con la Docfa.
Con il quarto motivo si denuncia una ulteriore violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, anche in relazione al R.D. n. 652 del 1939, art. 10, nonché del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, e del D.M. 20 gennaio 1990, del Ministro delle Finanze (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano) in cui il giudice di merito sarebbe incorso ritenendo legittimo una variazione fondato esclusivamente su parametri statistici quali i valori di mercato riscontrati nel biennio 1988-1989.
Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa il fatto decisivo del giudizio consistente nella inesistenza della stima diretta degli immobili.
L'Agenzia del territorio non si è costituita.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 21 gennaio 2015 per la quale parte ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i diversi motivi articolati in ricorso la ricorrente censura la sentenza gravata, sotto vari profili, sostanzialmente perché nella stessa si affermerebbe che l'Ufficio avrebbe effettuato la stima diretta degli immobili in questione, nonostante che tanto gli atti impositivi quanto gli atti difensivi dell'Ufficio facciano riferimento non alla stima diretta ma alla stima con metodo sintetico comparativo.
Se tale effettivamente fosse il dictum della sentenza gravata, le censure con le quali la ricorrente lamenta la violazione delle norme che impongono la stima diretta degli immobili in categoria D1 risulterebbero inammissibili, perché non pertinenti alla ratio decidendi, che risiederebbe non nella negazione in diritto della necessità della stima diretta, ma nell'accertamento in fatto dell'intervenuta effettuazione di tale stima. Si dovrebbero quindi scrutinare soltanto il secondo ed il quinto motivo.
Osserva tuttavia il Collegio che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza gravata non contiene alcun accertamento in ordine all'effettuazione, nella specie, della stima diretta;
in particolare, il brano che si legge da rigo 10 a rigo 15 di pag. 9 della sentenza, trascritto nel quinto motivo del ricorso per cassazione, laddove recita "l'avviso di accertamento dell'Agenzia del territorio... trova... il proprio presupposto... in una stima diretta" non enuncia un accertamento di fatto sulle modalità seguite dall'Ufficio per la formulazione degli atti impositivi impugnati, ma indica la regula juris che la Commissione Tributaria Regionale trae dallo stralcio della pronuncia di legittimità trascritto nel precedente capo verso della sentenza gravata (si noti, a conferma dell'astrattezza dell'enunciazione in esame, che il soggetto della frase è la parola "avviso", al singolare, mentre gli atti impostivi impugnati nel presente giudizio sono due).
Per contro, nella parte della motivazione della sentenza gravata specificamente dedicata alla ricostruzione dei fatti di causa, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto il ricorso del contribuente ritenendo gli avvisi impugnati sufficientemente motivati in quanto la stima degli immobili operata dall'ufficio faceva "concreto riferimento all'allegata "scheda di relazione categorie speciali"...... al metodo di stima sintetico comparativo adottato e determinato in base ai valori di mercato relativi al biennio economico 1988/89 per immobili similari, alla rendita catastale determinata applicando al valore di mercato il saggio di capitalizzazione del 2%".
La Commissione Tributaria Regionale ha cioè giudicato sufficiente il riferimento al metodo di stima sintetico comparativo adottato per l'individuazione del valore attribuito alle singole unità immobiliari nella "scheda di relazione categorie speciali", senza ritenere necessario accertare se detto metodo di stima sintetico comparativo (che, di per se stesso, altro non significa che desumere il valore di un immobile da quello di immobili similari per destinazione, ubicazione, tipologia, condizioni manutentive etc.) sia stato impiegato nell'ambito di una stima diretta - ossia di una stima che postula l'individuazione delle caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento, presupponendo, come questa Corte ha chiarito con la sentenza 22886/06, l'utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie - o sia stato impiegato limitandosi ad applicare alle unità immobiliari in oggetto la redita desunta per le relative tipologie da medie elaborate staticamente, senza la considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna singola unità.
In tal modo la Commissione è incorsa nei vizi di violazione di legge denunciati nel primo e quarto motivo di ricorso, perché non ha applicato il principio di diritto, costante nella giurisprudenza di questa Corte, che il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, sulla stima diretta (sent. 7410/05); e non ha quindi, accertato - come, in applicazione di tale principio, avrebbe dovuto fare per affermare la correttezza della procedura seguita dall'Ufficio, a fronte della doglianza espressamente sollevata al riguardo nel ricorso introduttivo della contribuente - se quest'ultimo aveva operato o meno una stima diretta degli immobili la cui rendita era stata modificata rispetto alla proposta della contribuente. In definitiva devono accogliersi il primo ed il quarto motivo. Se devono quindi accogliere il primo ed il quarto mezzo di ricorso e rigettare il secondo, in quanto infondato, ed il quinto, in quanto non pertinente alla ratì o deciderteli della sentenza gravata.
Va altresì disatteso il terzo mezzo di ricorso, avendo questa Corte già chiarito che la stima diretta non postula inevitabilmente la necessità del sopralluogo, in quanto i dati e gli elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie - la cui considerazione caratterizza tale procedimento estimativo - possono essere desunti anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (vedi sent. n. 7410/05: "Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo". In definitiva, in accoglimento del primo e quarto mezzo di ricorso, disattesi gli altri, si deve cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché si attenga agli enunciati principi di diritto sulla necessità della stima diretta ai fini del classamento di un immobile in categoria D/1. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolato in sede di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo e quarto motivo, reietti gli altri, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015