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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2272/2021 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata a [...] in data [...]), con Parte_1
l' avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA - RICORRENTE
E
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. Controparte_1
PONTICELLO FRANCESCA (già avv. GAROFALO ANDREA) – RESISTENTE
E
nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...] di anni 8 e
[...] Controparte_4
nato a [...] il [...], tutti in persona del curatore speciale avv. rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 CPC - CP_5
INTERVENUTA
E
PRCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
I FATTI
1 1 Con ricorso depositato il 24.9.2021, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio civile in Mottafollone (CS) in data 20/03/2008. Ha dedotto: che dal rapporto di coniugio sono nati i figli (in data Controparte_2
27.07.2008), (in data 29.08.2012) e Controparte_3 Controparte_4
(in data 29.12.2014); che il marito sin di primi anni di matrimonio ha assunto comportamenti violenti e ingiuriosi al punto da rendere intollerabile la convivenza;
che ella ha quindi lasciato la casa coniugale in Mottafollone per trasferirsi con i figli presso l' abitazione di sua madre nel vicino Comune di Malvito;
che, successivamente il secondo e il terzogenito hanno voluto fare ritorno nella casa familiare con il padre, mentre la primogenita è rimasta ad abitare con lei. Ha quindi concluso chiedendo che la separazione fosse addebitata al marito;
che i figli fossero <affidati in modo prevalente alla madre>> e che il marito contribuisse al loro mantenimento versandole un assegno mensile di € 600,00 e partecipando al
50% delle spese straordinarie.
2 si è costituito ed ha chiesto pronunciarsi la separazione Controparte_1
(ove fosse fallito il tentativo di riconciliazione da parte del Presidente del Tribunale) senza alcun addebito;
ha chiesto che i figli fossero affidati in modalità condivisa con collocazione prevalente presso di lui nella casa familiare e che alla moglie fosse imposto l' obbligo di contribuire al loro mantenimento con un assegno mensile di €
600,00 e la compartecipazione alle spese straordinarie.
3 All' udienza presidenziale del 19.4.2022, fallito in tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha disposto interinalmente quanto segue: << 1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno;
2) dispone che il figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso il padre con diritto della madre di vederli quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, le festività natalizie nei periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio nonché le vacanze pasquali dal Giovedì Santo fino al lunedì; 4) dispone che la madre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni venti durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. Tali modalità di visita e
2 trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) dispone che corrisponda un assegno Parte_1 mensile di € 500 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici
Istat; L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
6) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche
… [segue la descrizione delle spese straordinarie] >>.
4 Espletata la prova per testi chiesta dalla , la causa è stata assunta in Pt_1
decisione per poi essere rimessa sul ruolo in quanto il Consultorio familiare di San
Marco Argentano aveva comunicato che la primogenita aveva palesato CP_2
la volontà di non abitare con alcuno dei suoi genitori (ordinanza collegiale del
29.4.2023). Quindi, è stato nominato un curatore speciale dei minori, l' avv. il quale si è costituito in giudizio, ed è stato dato incarico al CP_5
Consultorio di monitorare il temporaneo collocamento di presso CP_2 un'altra famiglia che l' ha accolta. Senonché, ascoltata per la seconda volta dallo scrivente giudice all' udienza dell' 11.12.2024, ha comunicato di essere CP_2
tornata ad abitare con il padre nella casa familiare.
5 Disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate dai coniugi separandi e dal curatore speciale dei minori con rispettive note ex art. 127 CPC come segue: i coniugi hanno ribadito le rispettive conclusioni indicate nei propri atti introduttivi;
il curatore speciale ha chiesto che fosse confermata la collocazione dei minori presso il padre, come disposto a suo tempo dal Presidente del Tribunale. Il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
6 Acquisita la relazione del Consultorio familiare, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 20.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3 7 La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (quattro anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
8 Merita altresì accoglimento la richiesta della RIENTE di addebito della separazione al marito. Infatti, le condotte violente del allegate dalla CP_1
ricorrente hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testi Tes_1
, e , rispettivamente
[...] Testimone_2 Testimone_3
madre, cugina e zia della ricorrente ( : < … mia figlia ha Testimone_1
sempre avuto paura del marito, che è un uomo violento;
ho visto più volte mia figlia con occhio nero e lividi alle gambe e alle braccia;
mia figlia, dopo varie mie insistenze, mia ha rivelato che la picchiava il marito;
l' ultima volta che il CP_1 ha percosso mia figlia è stato mentre mia figlia stava pascolando;
io l' ho raggiunta
e c' erano lei e il marito;
ho visto che mia figlia aveva la faccia gonfia di schiaffi;
… mio genero accusava mia figlia di avere relazioni con altri uomini>>; AI
NA: < ho visto alcune volte con i lividi sul corpo e ella mi ha detto Pt_1
che era stato il marito a picchiarla;
una volta io e mia madre ci siamo preoccupati molto in quanto aveva il labbro tagliato;
l' abbiamo vista il pomeriggio e Pt_1
ci ha detto che il marito l' aveva picchiata la mattina;
è successo poco Pt_1
tempo dopo che ella aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi a casa di sua madre (mia zia); … il ha sempre detto che la tradiva>>; CP_1 Pt_1
: < ho visto più con lividi sulle gambe, sugli Testimone_3 Parte_2
occhi e sulle braccia;
era il marito che la picchiava;
io non ho mai assistito alle percosse ma me lo ha detto;
invece, la primogenita, non CP_3 CP_2 mi diceva niente …. stava sempre zitta;
non ha mai voluto dire che il marito Pt_1 la picchiava, l' ho sempre saputo da [il secondogenito della coppia] CP_3
…>>). Può quindi affermarsi che l' intollerabilità della convivenza sia derivata dalle aggressioni, fisiche e verbali, poste in essere dal i danni della moglie. CP_1
Aggressioni suscitate dal sospetto di tradimenti né allegati dal marito né comunque emersi dall' istruttoria espletata.
9 Per quanto riguarda l' affidamento della prole, tutta minorenne, va osservato che attualmente essa coabita con il padre, come a suo tempo stabilito dal Presidente
4 del Tribunale, essendo in tal senso il gradimento manifestato dalla prole medesima.
Il gradimento per la collocazione presso il padre è stato da ultimo espresso anche dalla primogenita , la quale – essendo la figlia che ha maggiormente CP_2 accusato lo smarrimento conseguente alla crisi coniugale dei suoi genitori – ha in passato manifestato preferenze altalenanti (vedi verbale udienza dell' 11.12.2024, nonché la relazione del 10.12.2024 del Consultorio familiare di San Marco
Argentano).
Quindi, il Collegio reputa confacente all' interesse della prole confermare quanto stabilito in punto di affidamento, collocazione e mantenimento dal Presidente del
Tribunale con l' ordinanza resa all' udienza del 19.4.2022.
10 L' addebitalità della separazione al comporta che le spese di lite CP_1 debbano gravare sullo stesso, ferma la liquidazione delle medesime in favore dell'
Erario, stante l' ammissione della al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 Pt_1
T.U. spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a quest' ultimo;
[...]
b) Conferma le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori stabilite dal Presidente del Tribunale con l' ordinanza resa all' udienza del 19.4.2022 (riportate in parte motiva);
c) Condanna al pagamento, in favore dell' Erario, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida negli importi prenotati a debito e nell' importo di €
1.800,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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