Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1046/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Francesco Elia e Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 12.2.2025, alle ore 13.25, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' resistente, le seguenti domande CP_2
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 4.481,88
CP_ preteso dall nei confronti del Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa…”.
Ha esposto che è titolare di pensione di invalidità civile da febbraio 2020; che ha sempre presentato dichiarazioni fiscali;
che con nota del 16.02.2024, la resistente ha comunicato ad esso ricorrente l'esistenza di un presunto debito pari ad euro 4.481,88, relativo al periodo da gennaio 2023 ad dicembre 2023, a titolo di maggiorazione ex art. 38 L. n. 488/2001 ravvisando, l , la non CP_2
spettanza di tale maggiorazione;
che il beneficio assistenziale per cui è processo, ove concretamente erogato, in presenza di regolare invio delle dichiarazioni reddituali al Fisco, non è ripetibile.
pagina 1 di 6
CP_ del 22.1.2024; che l'indebito attiene alla maggiorazione sociale erogata per l'anno 2023 e che l' non avrebbe potuto conoscere, attraverso la consultazione delle dichiarazioni fiscali, detti redditi stanti le tempistiche relative alle dichiarazioni dei redditi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con riferimento all'indebito c.d. assistenziale la Suprema Corte (cfr. la recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sez. VI^ n. 13223 del 2020) ha sinteticamente ma esaustivamente ricostruito il sistema nei termini che seguono "- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è Per_1
affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla
precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia pagina 2 di 6 affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine,
di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Tale principio ha trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. Tra le altre,
Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 ha evidenziato che “ a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3,
comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo 20 maggio 2021).
Con la sopra citata sentenza n. 13223 del 2020, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che, alla luce del complesso delle norme regolatrici del sistema degli oneri di comunicazione gravanti sul beneficiario di prestazione collegata al reddito, nell'ambito dell'assistenza obbligatoria, l'indebito che si sia venuto a formare a causa della sopravvenuta carenza del requisito reddituale non è ripetibile se non dal momento della comunicazione dell'indebito stesso laddove il superamento della soglia
CP_ reddituale sia conoscibile dall' in presenza di regolare invio della dichiarazione dei redditi, da parte del beneficiario, all'amministrazione finanziaria. A tale riguardo, più nel dettaglio, la Corte ha sottolineato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già pagina 3 di 6 dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, CP_1
che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò
confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,
art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.)
devono essere però dichiarati all' . CP_1
pagina 4 di 6 E' stato ulteriormente affermato, nella giurisprudenza della Suprema Corte che “Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost., - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23
gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il Decreto Legge n. 850 del 1976,
articolo 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3,
comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo
11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del Decreto Legge
n. 269 del 2003, articolo 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
pagina 5 di 6 Sicché la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.'. (sentenza 15.10.2019 n.26036). In sintesi dunque, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per i ratei versati dall' successivamente. CP_1
Nel caso di specie, non sembra configurabile alcun dolo dell'accipiens il quale anzi ha dichiarato i
CP_ propri redditi del 2023 all' con la domanda di ricostituzione del 22.1.2024 ed ha sempre regolarmente effettuato le proprie dichiarazioni dei redditi al Fisco.
In sostanza, ciò che rileva, ai fini della conservazione del beneficio assistenziale da parte dell'assistito
è la sua condizione di affidamento, da tutelarsi in considerazione della finalità cui è destinato il beneficio.
Ne consegue la fondatezza della domanda e la necessaria dichiarazione di irripetibilità dell'indebito assistenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra € 1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
CP_ provvede: dichiara che non sussiste il debito pari ad euro 4.481,88 di cui alla nota del 16.2.2024;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv.
Salvatore Adorisio e Francesco Elia, liquidandole nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 12.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6